Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2017, proposto da
LF SA, LI EM, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Mignano, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via G. B. Vico, 45, come da procure in atti;
contro
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
DELLA DELIBERA DI G.M. N. 36 DEL 03.02.2017 E DELLA DELIBERA DEL C.C. N. 11 DEL 09.03.2017 DEL COMUNE DI APRILIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aprilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il consigliere LL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 17 ottobre 2017 e depositato il successivo 16 di novembre, i signori SA e EM hanno impugnato la Deliberazione della Giunta Municipale di Aprilia n. 36 del 3 febbraio 2017, avente ad oggetto la "Realizzazione del Nuovo Plesso CO A. MS — Approvazione Progetto Preliminare", nonché la successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 9 marzo 2017, avente ad oggetto: "133 — Lavori di Realizzazione Nuovo Plesso CO A. MS — Adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'ad. 19 c. 2 del DPR n. 327/2001", che i ricorrenti -proprietari delle aree interessate dall’intervento- affermano non essere state loro notificate.
2. – I ricorrenti espongono che i provvedimenti in questione riguardano un appezzamento di terreno, sito in Comune di Aprilia, riportato in catasto al fg. n. 67, particelle nn. 40, 44, 346, 377, 353, 356, 357 e 380, rispettivamente della superficie di are 40.20; 68.52; 14.15; 00.52; 19.75; 02.12; 01.26 e 01.49, per un totale di circa 15.630 mq., pervenuto al loro dante causa (dal quale essi lo hanno ricevuto in forza di successione mortis causa) in forza della sentenza n. 1195/2015 del Tribunale di Latina, pubblicata l’11 maggio 2015, che ha dichiarato l'intervenuta usucapione, in suo favore, sui richiamati beni, già appartenenti alla Canebi S.r.l..
Nello specifico l'area aveva, prima dell'adozione della gravata delibera del Consiglio Comunale, come destinazione urbanistica, secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dell'ente, quella di "Sottozona C/2 — Semintensivo e Comparto Soggette a Piani Particolareggiati o Lottizzazione Convenzionale", e rientra in un più ampio appezzamento su cui è stato previsto un piano di edilizia convenzionata.
Più in particolare la porzione in contestazione avrebbe dovuto ospitare il verde pubblico necessario per consentire la dedotta edificazione.
3. - Con la richiamata Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 03.02.2017 "Lavori di Realizzazione Nuovo Plesso CO A. MS — Approvazione Progetto Preliminare", l'Amministrazione comunale di Aprilia ha provveduto ad approvare il progetto preliminare di detto nuovo plesso scolastico, che è stato, per l'appunto, ubicato sulla richiamata area, senza tener conto della sua effettiva titolarità e senza, tanto meno, rendere edotti i comparenti di detta iniziativa.
Stante il dedotto interesse ad allocare la nuova infrastruttura scolastica sul suddetto lotto ed onde consentire la opzionata realizzazione, il Comune di Aprilia, con la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 9.3.2017, "Lavori di realizzazione nuovo plesso scolastico A. MS — Adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'ail.19, c.2 del DPR n.327/2000", ha mutato la sua vocazione che è passata, così, da zona G, come sopra meglio descritta, a zona F1, servizi collettivi.
La porzione immobiliare, già appartenente alla Società Edilizia Canebi S.r.l., era inserita nel piano di lottizzazione proposto da quest'ultima e regolato dalla Convenzione Rep. n. 29, stipulata 1'11.11.1976, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 765 del 06.08.1967.
In virtù degli accordi contenuti in tale convenzione urbanistica, la allora proprietaria avrebbe dovuto, tra l'altro. provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed a trasferirle, di conseguenza, all'Ente, unitamente alla porzione di terreno destinata a verde pubblico.
Quest’ultima è proprio l’area oggetto del presente giudizio.
4. – Tuttavia, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la su ricordata società non avrebbe proceduto al suo trasferimento al Comune, né avrebbe realizzato le opere di urbanizzazione che le facevano carico in forza della convenzione urbanistica sottoscritta 1'11.11.1976.
Frattanto il dante causa degli odierni ricorrenti ha acquistato la proprietà delle aree per usucapione in forza della su citata sentenza del Tribunale di Latina in danno della Curatela del Fallimento della Canebi S.p.A.
Pertanto, secondo i ricorrenti il bene non sarebbe entrato nel patrimonio del Comune, che, pertanto, in tesi, non avrebbe potuto dare corso alla adozione degli atti impugnati, ma avrebbe dovuto necessariamente notiziare i comparenti dell'intrapresa attività amministrativa.
La conferma di quanto assunto risiederebbe nella circostanza che il Comune di Aprilia una volta venuto a conoscenza della dedotta situazione di fatto ha proposto un giudizio di opposizione di terzo alla suddetta decisione, con atto notificato in data 23.2.2017, rivendicando la titolarità del terreno in esame.
5. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE — CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 128 DEL D.LGS N. 163/2006.
Gli interventi di cui ai provvedimenti gravati non sarebbero stati in risultano essere stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche; non sarebbero poi state individuate le risorse necessarie per dare corso alla richiamata realizzazione, e gli atti gravati non recherebbero il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario del Comune.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 11, 15, 16 E 17 DEL D.P.R. N. 32712001 - VIZIO DEL PROCEDIMENTO.
Atteso che le aree in questione sarebbero di proprietà dei ricorrenti, ad essi il Comune avrebbe dovuto comunicare – trattandosi pertanto di una vera e propria procedura ablatoria- l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, per cui "Al proprietario del bene nel quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento : Nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera di consiglio comunale; Nei casi previsti dall'art.10, comma, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.”
3) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE SOTTO UN ULTERIORE PROFILO.
L'Amministrazione avrebbe disposto il cambio di destinazione dell'area senza considerare se nel territorio comunale vi fossero altre aree aventi la medesima destinazione, ovvero se fosse proprietaria di lotti di terreno, aventi le stesse caratteristiche di quelli in esame, ove poter ubicare il complesso scolastico proposto.
6. – Il Comune di Aprilia si è costituito in giudizio con atto di stile.
7. – I ricorrenti, in vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito, hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
8. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.
9. – Il ricorso è, innanzitutto, tempestivo, atteso che non sussiste prova in atti che gli atti in epigrafe – i quali riguardano terreni che incontestatamente ricadono nella proprietà dei ricorrenti, attesa l’usucapione della relativa proprietà da parte del loro dante causa a titolo universale, in forza della sentenza del Tribunale di Latina in atti, che non risulta riformata dal fascicolo di causa- siano stati personalmente notificati ai medesimi.
Al riguardo è sufficiente osservare che la delibera di Giunta Municipale gravata dà atto “ che la realizzazione dell’intervento è prevista su area distinta al catasto del Comune di Aprilia al fg.67 partt. 40-44-45(parte)-346-347-353+356-357-380-555, avente superficie di ca. mq.15.630, originariamente destinata a verde pubblico, nell’ambito di un piano di lottizzazione, giusta Convenzione Rep. N. 29 del 11/11/1976 tra il Comune di Aprilia e la Soc. Canebi s.r.l., ai sensi dell’art. 8 della L. n. 765 del 06/08/1967;
che in virtù di detta convenzione, la società Canebi s.r.l. avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nonché a cedere al Comune di Aprilia le suddette aree; che le opere di urbanizzazione secondaria insistenti sulle citate aree non vennero mai realizzate e che la citata soc. Canebi srl nel frattempo è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 09/10/1983 – fallimento n. 40663;
che per le citate aree non è mai stata perfezionata l’acquisizione al patrimonio comunale ed attualmente è pendente un contenzioso a causa di intervenuta sentenza di usucapione; (…)”.
Atteso che il Comune resistente, costituito in giudizio, non ha dato prova della piena conoscenza dei provvedimenti in capo ai ricorrenti prima dei sessanta giorni antecedenti alla notifica dell’impugnazione, e che non consta neppure quale sia stata la data di pubblicazione degli atti in questione, il ricorso deve ritenersi tempestivo.
10. – Il ricorso è fondato, e va accolto, sotto l’assorbente rilievo su cui ruota il secondo motivo, che lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.
Va infatti rilevato -per quanto qui rileva, e in via incidentale, atteso che trattasi di materia in cui emergono posizioni di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo- che, quanto meno all’epoca di emissione delle due deliberazioni impugnate, i cespiti oggetto delle stesse erano di proprietà dei due odierni ricorrenti, che la avevano ricevuta per successione mortis causa del sig. ZA SA in data al 26 ottobre 2015 (come emerge dalla relativa denunzia presentata all’Agenzia delle Entrate il 25 ottobre 2016, in atti).
Il sig. ZA SA aveva acquistato il diritto di proprietà sulle aree a titolo originario, in forza di usucapione ventennale accertata dalla sentenza n. 1195/2015 del Tribunale di Latina, pubblicata l’11 maggio 2015.
La circostanza, non è contestata dal Comune (costituito nel presente giudizio), sebbene risulti dai provvedimenti gravati (e dalla prospettazione dei ricorrenti) che l’Ente locale avesse impugnato la detta sentenza del Tribunale di Latina mediante opposizione di terzo.
Dell’esito di tale impugnazione, peraltro, non v’è traccia in atti.
Sono però le stesse premesse della deliberazione della Giunta Municipale impugnata a dare atto “ che per le citate aree non è mai stata perfezionata l’acquisizione al patrimonio comunale ed attualmente è pendente un contenzioso a causa di intervenuta sentenza di usucapione; (…)”.
11. – Alla luce di quanto su è stato esposto circa la proprietà delle aree, risulta fondata la deduzione dei ricorrenti per cui i due provvedimenti gravati hanno avuto, nei loro confronti, natura sostanzialmente espropriativa, in quanto hanno imposto un vincolo preordinato all’esproprio (mediante la loro destinazione a verde pubblico) di beni immobili di -riconosciuta- proprietà privata, e non un mero vincolo conformativo.
E’ infatti noto che, per costante giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 13/10/2025, n. 7999), i vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, in quanto i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (c.d. zonizzazione) e si connotano per il fatto di incidere su una generalità dei beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accomunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono.
I vincoli espropriativi sono invece quelli che riservano all'Amministrazione l'edificazione in una specifica area (c.d. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente il contenuto del diritto di proprietà di un determinato bene.
Pertanto, con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono, e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, mentre con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare su beni determinati in funzione della localizzazione di un'opera pubblica.
Quest’ultima -per quanto detto sopra- è la situazione determinatasi con i provvedimenti impugnati nel presente giudizio.
12. – Come noto, per costante giurisprudenza, al privato proprietario di un'area destinata all'espropriazione, siccome interessata dalla realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l'Amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo.
Il mancato assolvimento del duplice obbligo di comunicazione ex artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, implica, dunque, l'illegittimità degli atti del procedimento espropriativo, a nulla rilevando che l'interessato abbia avuto comunque conoscenza del procedimento, dato che le esigenze partecipative alla base del duplice obbligo in parola non possono essere sopperite da una generica conoscenza dell'esistenza di un iter ablatorio, essendo necessario, per escludere la rilevanza del deficit informativo, una precisa conoscenza dell'andamento del procedimento e dell'oggetto di esso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11/10/2021, n. 10478; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 3/07/2024, n. 1073).
Nel caso in esame è incontestata la mancanza di formale comunicazione dell’avvio procedimentale ai ricorrenti.
Ne segue l’accoglimento del motivo, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nelle parti d’interesse dei ricorrenti, ossia là dove tali provvedimenti imprimono il detto vincolo espropriativo alle aree che erano di proprietà dei medesimi alla data di adozione delle due deliberazioni gravate.
13. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Aprilia al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille\00) complessivi oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL AT, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL AT |
IL SEGRETARIO