Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Pino, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Difesa Stato Maggiore Esercito, 13° Reparto Comando e Supporti Tattici Pinerolo di Bari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0018641 emesso in data 27 febbraio 2025 dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di truppa, notificato al ricorrente in data 28 febbraio 2025, con cui veniva rigettata l’istanza, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Lecce;
- della nota n. M_D AB62BE8 REG2025 0003991 emesso in data 15 gennaio 2025 dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di truppa, notificata al ricorrente in data 20 gennaio 2025, quale atto presupposto, con cui venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza di assegnazione temporanea;
- qualora occorra, della direttiva “P-001- Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” ed. 2021, ovvero per la sua disapplicazione;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale a quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti dal ricorrente, in quanto lesivi dei suoi interessi;
- per la condanna dell’Amministrazione resistente al riesame e conseguente accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Difesa Stato Maggiore dell’Esercito e del 13° Reparto Comando e Supporti Tattici Pinerolo di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IA LU NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Graduato Aiutante dell’Esercito Italiano ricorrente espone, in particolare, che:
- è effettivo presso il 13° Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo”, in Bari, con l’incarico “-OMISSIS-”;
- in data 5 luglio 2024, unitamente al proprio coniuge, concludeva, in-OMISSIS-, la procedura per all’adozione di tre minori (germani di origine -OMISSIS-), di cui l’ultima (-OMISSIS-) nata il-OMISSIS-;
- in data 21 novembre 2024, l’odierno ricorrente presentava istanza di assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Lecce, ex artt. 42 bis e 45, comma 2 bis , del decreto legislativo n. 151/2001 e 1493 del decreto legislativo 66/2010;
- con nota del 15 gennaio 2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di truppa, gli comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della succitata istanza di assegnazione temporanea;
- con nota del 27 gennaio 2025, il deducente articolava le proprie osservazioni, in particolare rappresentando le esigenze della figlia minore più piccola e producendo anche relazioni pedagogiche e relazione psicosociale del 15 ottobre 2024, già poste a corredo dell’istanza;
- con provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0018641 del 27 febbraio 2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di truppa rigettava definitivamente la succitata istanza di assegnazione temporanea.
1.1 - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il succitato provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0018641 del 27 febbraio 2025, in uno agli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al riesame e conseguente accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea in oggetto.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1. Violazione e falsa applicazione e/o errata interpretazione degli artt. 42 bis e 45, comma 2-bis, del d. lgs. n. 151/2001 e 1493 del d. lgs. 66/2010. Violazione della Direttiva P001 Stato Esercito - DIPE Ed 2021. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità dell’azione amministrativa. Motivazione carente e/o inesistente ;
2. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Perplessità dell’azione amministrativa, nonché carenza di motivazione e sviamento di potere; carenza istruttoria e travisamento dei fatti. Erronea presupposizione in fatto e in diritto ;
3. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità dell’azione amministrativa nonché carenza di motivazione per omesso bilanciamento tra i bisogni del figlio minore adottato e gli interessi pubblici - Violazione dell’art.42-bis d. lgs. n.151/2001, degli artt. 30 e 31 Cost; violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonchè dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
1.2 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero della Difesa, la Difesa Stato Maggiore Esercito e il 13° Reparto Comando e Supporti Tattici Pinerolo di Bari.
L’Amministrazione ha prodotto una relazione sui fatti di causa (cfr. il deposito del 27 maggio 2025).
1.3 - Con ordinanza 30 maggio 2025, n. 183, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal ricorrente, ai fini del riesame, con la seguente motivazione:
Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte sembrano favorevolmente apprezzabili, considerato:
- che l’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 espressamente subordina l’assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, il che appare deporre per l’inadeguatezza di eventuali opposti profili di natura mansionistica (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, n. 544/2021, n. 85/2023, n. 970/2023, n. 1287/2024);
- che, nella fattispecie concreta in esame, non sembra essere stata contestata dall’Amministrazione la vacanza di posti in organico, nella medesima posizione retributiva di parte ricorrente, presso un Ente dislocato nella richiesta sede di Lecce, né appaiono sufficientemente motivate - nel necessario bilanciamento con gli illustrati peculiari bisogni della figlia minore adottiva - le ostative esigenze organiche o di servizio, essendosi - invece - concentrate le ragioni del diniego del domandato trasferimento temporaneo sulla mancanza, presso la richiesta sede di destinazione, dello specifico profilo professionale di “-OMISSIS-” rivestito dal ricorrente, inadeguate ai fini in questione;
- Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;
- Ritenuto che, conseguentemente, sono ravvisabili i presupposti per disporre il riesame, da parte dell’Amministrazione, dell’istanza di parte ricorrente, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente ordinanza, assegnando a tale fine il termine di giorni trenta dalla notificazione/comunicazione della presente ordinanza.
1.4 - Con provvedimento M_D AB62BE8 REG2025 0058639 30-06-2025 (depositato dalle parti in causa il 2 luglio 2025), l’Amministrazione resistente ha disposto il temporaneo impiego del ricorrente in Lecce, in deroga alle procedure di impiego del personale militare, così argomentando:
1. Con Ord. n. 183/2025 il T.A.R. Puglia – sede di Bari ha sospeso il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis, D. Lgs. n. 151/01, emesso in data 27 febbraio 2025 da SME – DIPE (prot. 18641).
2. In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto apprezzabili le avverse censure sul presupposto che, nel caso di specie, “non sembra essere stata contestata dall’Amministrazione la vacanza di posti in organico nella medesima posizione retributiva di parte ricorrente” presso un Ente dislocato nella sede di Lecce. Le ragioni del diniego si sarebbero attestate unicamente sulla carenza, presso la richiesta sede di destinazione, dello specifico profilo professionale di “-OMISSIS-”, ritenute insufficienti nel caso concreto.
3. È d’uopo premettere che la Direttiva P-001 (“Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito”, ed. 2021) dedica il Par. 5.4.2. alla fattispecie dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis, D. Lgs. n. 151/01. Essa, in particolare, stabilisce che “il beneficiario dell’istituto potrà condurre tutte le attività compatibili con la fruizione dei benefici e dovrà garantire comunque il pieno assolvimento dell’incarico a lui assegnato”.
4. Ai fini dell’adempimento dell’ordinanza del T.A.R. Puglia, e in deroga alle procedure d’impiego del personale militare, risulta necessario disporre il temporaneo impiego del Graduato -OMISSIS- -OMISSIS-presso il 15° Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” di stanza in Lecce - Ente di temporanea assegnazione – con l’incarico di “-OMISSIS-”.
5. Per quanto sopra, il Graduato -OMISSIS- -OMISSIS-dovrà presentarsi in data 22 luglio 2025 presso il 15° Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” di Lecce.
1.5 - All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini di seguito indicati.
3. - È fondata la censura volta - essenzialmente - a contestare l’insufficiente motivazione del provvedimento di diniego definitivo della chiesta assegnazione temporanea e l’inadeguatezza degli opposti rilievi di natura mansionistica (profilo professionale di “-OMISSIS-”).
4. - Giova premettere che, nella fattispecie concreta in esame, le negative determinazioni adottate sono motivate - oltre che con il generico e generale richiamo all’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 e all’art. 40, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, che ha aggiunto il comma 31 bis all’art. 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (norma, quest’ultima, applicabile, nella prospettazione dell’Amministrazione, al caso di specie), secondo cui Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio e non più limitato a casi o esigenze eccezionali , come invece previsto dall’art. 42 bis cit. - essenzialmente sulla scorta del rilievo dell’assenza, presso le sedi richieste, del profilo professionale di “-OMISSIS-”, in riferimento, pertanto, a posizione identica a quella attualmente ricoperta, in particolare:
- si rappresenta che presso gli E/D/R/C dislocati nella sede di Lecce, ove è prevista la specifica p.o. posseduta dall’interessato, non sussiste la possibilità di collocare utilmente il Graduato in quanto si trovano in uno stato di alimentazione pari al 107% della forza prevista per quanto attiene alla p.o. di “-OMISSIS-” (previsti 101 - effettivi 109).
5. - Ciò posto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle precedenti pronunce di questo Tribunale, rese in fattispecie analoghe (in particolare, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 29 marzo 2021, n. 544, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2023, n. 85, pure invocata dalla ricorrente; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 luglio 2023, n. 970; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1287).
6. - Invero - anche in disparte la contestata questione dell’applicabilità per il personale militare dell’art. 45, comma 31 bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, aggiunto dall’art. 40, comma 1 lettera q) del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172 (che, comunque, non spinge il favor per le esigenze di servizio dell’Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio né esime da una preventiva valutazione delle anzidette esigenze di tutela e protezione di preminenti valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento con le esigenze di servizio dell’Amministrazione, permanendo un obbligo motivazionale particolarmente stringente, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 29 maggio 2023, n. 828, T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 31 luglio 2024, n. 911, T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 29 maggio 2023, n. 828) - si osserva che l’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 espressamente subordina l’assegnazione temporanea “alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”, il che depone per l’inadeguatezza di eventuali opposti profili di natura mansionistica (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 29 marzo 2021, n. 544) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 12 gennaio 2023, n. 85) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 6 luglio 2023, n. 970) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1287).
7. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, non è stata adeguatamente contestata dall’Amministrazione la vacanza di posti in organico, nella medesima posizione retributiva di parte ricorrente, in un Ente dislocato nella richiesta sede di Lecce, essendosi - invece - concentrate le ragioni del diniego sulla mancanza del specifico profilo professionale di “-OMISSIS-” presso la sede di destinazione, inadeguate ai fini de quibus , considerato, altresì, che le mansioni in questione non risultano caratterizzarsi per elevata e particolare specializzazione, sicché la professionalità acquisita dal ricorrente non può ritenersi elemento per irrigidire le scelte dell’Amministrazione.
8. - Neppure la motivazione del diniego ha adeguatamente effettuato l’indefettibile valutazione comparativa tra i contrapposti interessi pubblici e privati (di rilievo costituzionale), essendosi l’Amministrazione limitata a opporre - genericamente - che, Come facilmente intuibile, il Legislatore ha inteso costruire una norma in cui due interessi costituzionalmente garantiti nel nostro ordinamento giuridico, la tutela della paternità e della maternità da un lato ed il buon andamento dei pubblici uffici dall’altro, potessero trovare il necessario equilibrio. Se, infatti, la ratio della disposizione è quella di creare le condizioni per un pieno e sereno sviluppo della prole, garantendo, ove possibile, la compresenza di entrambe le figure genitoriali nei primi anni d’età è, altrettanto, indubitabile, che siffatto beneficio possa essere concesso all’esito di una valutazione discrezionale delle Pubbliche Amministrazioni. Se quanto dedotto risulta incontestato con riferimento alla generalità delle Amministrazioni pubbliche, trova non solo una sua ratio, ma una specifica tutela a livello costituzionale, allorquando il beneficio de quo venga richiesto da un militare. L’eventuale concessione della temporanea assegnazione deve essere ponderata, in tale ipotesi, non solo alla luce degli effetti che la stessa riverbererebbe sul buon andamento dei pubblici uffici (come nel caso delle altre amministrazioni), ma anche sull’adempimento dei compiti istituzionali di difesa della Nazione, devoluti alle Forze Armate dalla Carta Costituzionale : ponderazione - e correlato bilanciamento - che - però - le negative determinazioni non hanno, in realtà, compiuto. E tanto anche - e vieppiù - in ragione del - pure invocato dal deducente - carattere temporaneo della fruizione del beneficio de quo, la cui fruizione ha un’applicazione limitata nel tempo, e del congiunto interesse alla tutela della paternità e della maternità (la cui esplicazione è ancor più forte e sentita nei prima anni di vita - T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2023, n. 828): invero, “la motivazione dell’atto non può omettere di dare conto, nel quadro della ponderativa comparazione fra l’interesse pubblico e le ragioni di tutela della famiglia (rectius: della genitorialità e dei figli minori), della eventuale subvalenza di queste ultime” (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Seconda, 24 gennaio 2022, n. 129) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 luglio 2023, n. 970) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1287).
9. - Non deve, infine, dimenticarsi che le esigenze del minore trovano un’esplicita tutela non solo a livello costituzionale (si veda, ad esempio, l’art. 31 della Costituzione), ma anche in fonti di rango sovranazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), all’art. 24, oltre alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con legge 27.5.1991, n. 176), all’art. 3 (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 dicembre 2023, n. 923, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, sezione quarta, 2 marzo 2023, n. 532) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 31 luglio 2024, n. 911) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1287).
10.- Non può, invece, essere accolta la domanda volta a ottenere la condanna dell’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea in oggetto, in ragione dell’accoglimento della domanda di annullamento per difetto di motivazione, ai fini del definitivo riesame.
11. - Per le ragioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti innanzi illustrati, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento di diniego di assegnazione temporanea impugnato.
12. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla per difetto di motivazione il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE LE, Presidente
IA LU NO, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LU NO | LE LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.