Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 42/2024 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/03/2025, alle ore 9.48, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , l'Avv. REALE, la quale rappresenta di avere ricevuto procura speciale CP_1
a rinunciare agli atti, e dichiara pertanto di rinunciare.
È presente per l'Avv. RAVÌ, il quale dichiara di accettare la superiore Controparte_2 rinuncia.
Entrambi i procuratori chiedono l'estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Vanessa Reale;
- parte ricorrente -
nei confronti di:
col patrocinio dell'Avv. Sebastiano Ravì;
- parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies CPC depositato in data 14.01.2024 Parte_1
ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale il
[...] Controparte_2
premettendo in fatto:
1. Che, l'odierna ricorrente diveniva creditrice del in forza della sentenza Controparte_2 nr. 271/2019 emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio civile nr. 256/2019 CP_2
r.g.;
2. Che, nella sopraindicata sentenza, il Giudice di Pace di statuiva “Condanna il CP_2
in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_2 favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di € 367,00 di cui € 47,00 per spese vive ed euro 320,00 per compensi ed onorari di causa oltre Iva e Cpa come per legge”;
3. Che con Determina nr. Generale 568 del 30.08.2022, Nr. Settore nr. 189 (All. 1), il
Comune di deliberava quanto segue: “CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma CP_2
V° del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, con nota del 22/07/2022 prot.
n. 300948, è stata avviata la procedura per il controllo dei pagamenti Tributari o extra
Tributi nei confronti della Sig.ra per l'importo di € 283,97 di cui € Parte_1
262,00 per IMU (€ 87,00 anno 2019, € 87,00 anno 2020, € 88 anno 2021) ed € 21,97 per proventi acquedotto utenza 5875 anno 2018 con il credito di € 429,72 che questo Ente dovrà corrispondere alla stessa in esecuzione della sentenza sopra citata;
- Che, trascorsi 30 giorni dalle comunicazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del regolamento Generale delle Entrate Comunali, non avendo esitato positivamente la compensazione, si è proceduto d'Ufficio alla stessa con il il saldo delle spettanze dovute alla
Sig,ra ”; Parte_1
- Che la Delibera nr. 189 del 30-08-2022, n. Generale 568 del 30-08-2022, pubblicata all'albo pretorio on line del a decorrere dal 30-08-2022 è rimasta pubblicata per 15 CP_2
giorni;
4. Che, l'odierna ricorrente, al fine di avere contezza della posizione debitoria che avrebbe comportato l'applicazione d'Ufficio della procedura di compensazione dei propri crediti, formalizzava un Istanza di accesso agli atti (All. 2), trasmessa in data 20.04.2023, in pari data, la richiesta veniva protocollata dall'Ente col n. 17892 del 20-04-2023 (All. 3);
5. Che, tale istanza di accesso agli atti non veniva riscontrata e, in data 09.06.2023, la ricorrente era costretta, per il tramite del difensore, a richiede un Sollecito del rilascio degli atti amministrativi richiesti (All. 4);
6. Che, il , veniva protocollato dall'Ente col N° 29886 del 09-06-2023 (All. 5), Per_1 anch'esso rimasto privo di riscontro;
7. In data 08.07.2023, la ricorrente notificava ai sensi dell'art.
3-bis L. 53/1994 - Invito alla
Negoziazione assistita (All. 6);
8. Che l'atto di Negoziazione assistita veniva protocollato dall'Ente col nr. 33711 del 08-07-
2023 (All. 7);
9. Che, decorrevano i termini di Legge e l'Ente nulla riscontrava in merito. Pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.
3-bis) è stato assolto l'onere e la condizione di procedibilità, qualora si ritenesse la presente controversia assoggettabile a mediazione o negoziazione assistita, è stata soddisfatta.
Premesso quanto sopra, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del resistente che ha tenuto nell'atto di divulgazione dei dati personali del ricorrente;
2. per l'effetto condannare il al pagamento della somma di €25.000,00 o la Controparte_2 differente maggior o minore somma, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Con comparsa del 05.04.2024 si è costituito in giudizio il contestando Controparte_2
la domanda attorea, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite. Successivamente, all'udienza odierna ha dichiarato di rinunciare agli atti e CP_1 [...]
ha accettato la rinuncia. CP_2
Entrambi hanno chiesto di dichiarare l'estinzione con compensazione integrale delle spese di lite.
Di conseguenza, visto l'art.306 CPC, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
• DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO;
• COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso il 25 Marzo 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta