Ordinanza cautelare 20 dicembre 2016
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2016, proposto da
AL DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone, Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria n.724/4768/95 del 16.5.2013, prot.18881, emesso dal Comune di Eboli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria 16.05.2013 n. 18881, mai notificato, emesso dal Comune di Eboli su un’istanza ex art. 39 della legge n. 724/1994, motivata sul mancato versamento del saldo degli importi dovuto per oblazione e contributo di costruzione.
Resiste il Comune di Eboli.
Con ordinanza n. 793/2016, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e sospeso il giudizio, “rilevata la pregiudizialità, rispetto al presente giudizio, di quello per querela di falso introdotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Salerno avverso, tra l’altro, la sottoscrizione apparentemente apposta dal medesimo sull’avviso di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono di cui si tratta; evidenziata infatti la rilevanza, ai fini del decidere, della regolare ricezione da parte del ricorrente della suddetta comunicazione, atta a consentire al ricorrente di conoscere i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza suindicata ed, eventualmente, rimuoverli in sede procedimentale”.
Il giudizio di falso si è definitivamente concluso con sentenza del Tribunale ordinario di Salerno n. 5459 del 18.11.2024 che, per quanto di interesse, ha così statuito: “a) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la falsità delle firme, asseritamente ascrivibili a DI AL, apposte sulla ricevuta di ritorno n. RE1300000748 del 23.04.2013, inerente alla notifica dell’atto prot. n. 15351 emesso dal Comune di Eboli il 19.04.2013, e sulla ricevuta di ritorno n. LI0401SA3110017467 del 06/06/13, inerente alla notifica dell’atto prot. n. 18881 emesso dal Comune di Eboli il 16.05.2013; b) letti gli artt. 226, co. 2, c.p.c. e 537, co. 2, c.p.p., dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione delle predette firme”.
La causa, successivamente riassunta, è passata in decisione all’udienza di smaltimento del 22 dicembre 2025.
All’esito dell’incidente di falso, il ricorso dev’essere accolto, dovendosi ritenere fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 10- bis , legge 7 agosto 1990, n. 241, stante la mancata notificazione dei motivi ostativi, prima della formale adozione di un provvedimento negativo.
Invero, l’istituto del preavviso di rigetto possiede una portata generale e si applica anche alle istanze di regolarizzazione edilizia, quali l’accertamento di conformità ed il condono: la sua omissione costituisce, quindi, un vizio di procedura del provvedimento di diniego, che può essere annullato laddove il privato, oltre a denunciare la lesione delle sue garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025, n. 7517; sez. VI, 10 gennaio 2024, n. 331; sez. VI, 21 dicembre 2023, n. 11069; sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1787; sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 109; C.g.a., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 456; 22 novembre 2022, n. 1197; 8 giugno 2021, n. 517).
D’altronde, in subiecta materia la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766) ha avuto modo di precisare che:
«La legge n. 662/1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono ex L. n. 724/1994, il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune.
[…] Pertanto, l’inottemperanza dell’interessato a concludere e integrare la procedura di condono entro il relativo termine, comporta la decadenza dell’istanza stessa, portando alla sua archiviazione con diniego legittimamente motivata per carenza documentale (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2714/2012).
Questo, tuttavia, non implica anche che un’eventuale integrazione tardiva non possa essere presa in considerazione in senso assoluto, trattandosi di una causa che legittima l’Amministrazione ad archiviare (e non, infatti, a respingere nel merito) la pratica, ma non implica decadenza del potere di sanatoria. […]
Pertanto, in sintesi:
- il termine di tre mesi per l’integrazione documentale di cui all’art. 39, comma 4, L. n. 724/1994 è stato ritenuto perentorio, sia dalla giurisprudenza della Cassazione penale (cfr. sez. III, 29 maggio 2019, n. 30561; id., 25 novembre 2008, n. 3583; id., 11 luglio 2000, n. 10969) che da quella amministrativa di primo grado (cfr. T.A.R. Firenze, sez. III, 16 gennaio 2014, n. 75; T.A.R. Sardegna, 29 agosto 2003, n. 1043), producendo la sua scadenza l’effetto di rendere improcedibile la domanda di condono;
- la predetta disciplina, introdotta dalla L. n. 662/1996, è stata ritenuta applicabile anche alle domande di condono – come quella per cui è causa – precedentemente presentate ai sensi della L. n. 47/1985 per le quali non fosse maturato il silenzio-assenso a causa della carenza di integrazioni documentali necessarie, come previsto dall’art. 49, comma 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 25 febbraio 2016, n. 1032);
- […];
- l’improcedibilità della domanda deve tuttavia essere oggetto di una statuizione espressa del Comune, con la conseguenza che, finché questa non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta dall’istante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a determinazioni diverse».
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento 16.05.2013 n. 18881.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO