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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 437/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SA AR e SA SI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex Legge n. 210/1992.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “NEL Controparte_1
MERITO: Voglia l'On.le Tribunale adito, • Accertata la sussistenza in capo al ricorrente delle lesioni così come descritte nel ricorso;
• Accertato il nesso causale tra dette lesioni del ricorrente e la vaccinazione effettuata in data 28/2/2021 mediante la prima dose di vaccino Astrazeneca per la campagna vaccinale COVID 19; • Dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla L. 210/1992, art. 1 bis che richiama l'art. 1, ovvero un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, oltre l'importo aggiuntivo una tantum ai sensi dell'articolo 2 comma 2 legge 210/1992 per aver riportato detta menomazione permanente a causa di vaccinazione obbligatoria ed oltre a tutti gli altri benefici previsti da detta Legge n. 210/1992, nessuno escluso. e per l'effetto, • Condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente un assegno, reversibile per quindici anni, CP_1 determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, oltre l'importo aggiuntivo una tantum ai sensi dell'articolo 2 comma 2 legge 210/1992 per aver riportato detta menomazione permanente a causa di vaccinazione obbligatoria ed oltre al riconoscimento di tutti gli altri benefici previsti da detta Legge n. 210/1992, nessuno escluso, con decorrenza, ex art. 2, comma
2, L. 210/92, dal 1/8/2023, corrispondente al 1° giorno del mese successivo a quello di Parte presentazione della domanda alla del 19/7/2023; • dichiarare che i ratei di indennizzo, maturati e maturandi, debbano essere rivalutati e muniti degli interessi legali dalla data di esigibilità al saldo. • In ogni caso accogliere il ricorso con la miglior formula per il ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con la maggiorazione del 15 % sulle competenze ex art. 15 DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, oltre IVA e CAP”.
Deduceva il ricorrente: di aver effettuato, quale appartenente alle Forze dell'Ordine, nell'ambito della campagna anti-OV, la I dose del vaccino Astrazeneca in data 28/02/2021, vaccino quasi imposto in ragione dell'attività lavorativa esercitata;
di aver iniziato a riscontrare, qualche settimana, dopo una riduzione del visus all'occhio sinistro e di essersi, pertanto, sottoposto nei mesi successivi alla somministrazione del vaccino ad una serie di controlli ed accertamenti, all'esito dei quali gli veniva diagnosticata una neurite ottica retrobulbare post vaccinale;
di aver inoltrato – tenuto conto che la patologia riscontrata era conseguenza diretta del vaccino essendo Parte state escluse altre possibili cause - domanda alla per essere sottoposto a visita per conseguire l'indennizzo ex art. 1 bis Legge n. 210/1992 unitamente all'importo aggiuntivo una Part tantum;
di essersi trovato costretto – stante il perdurante silenzio della stessa - ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti sussistendo tutti i presupposti di legge per poter ottenere i benefici di cui alla legge n. 210/1992 avendo riportato a causa del vaccino una invalidità permanente in misura pari al 10%.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il il quale, preliminarmente, Controparte_1 sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A avendo il Pt_1 inoltrato con PEC del 6.10.2023 domanda ex art. 1 Legge n. 210/1992 e risultando la relativa pratica ancora in lavorazione;
dunque, lo stesso avrebbe dovuto impugnare il silenzio della P.A.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva di esso non avendo avuto la CP_1 possibilità di intervenire nel procedimento amministrativo in quanto ancora pendente, elemento questo che lo privava di legittimazione. Quanto al merito, deduceva la totale infondatezza del ricorso non sussistendo un rapporto di nesso causale tra vaccinazione OV e neurite ottica lamentata dal ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, definite le questioni preliminari sollevate dal con sentenza non definitiva n. 424/2024 del 12.09.2024, istruita la causa per mezzo di CP_1
CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, all'udienza del 20.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
In punto di diritto, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 (che rappresenta anche il presupposto dell'ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/2005) la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (cfr. ad esempio Cass. Sez.
6 - L,
24/10/2017 n. 25119, nella cui motivazione si legge: “la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Le Sezioni Unite di questa
Corte - muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale
(o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581; cfr. in senso conforme la recente ordinanza Cass. n. 2474/2021 nella quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, avanzata dai genitori di una minore rimasta invalida al 100%, sul presupposto che la c.t.u. svolta in grado d'appello aveva consentito di instaurare una relazione di mera possibilità - e non già di rilevante probabilità scientifica – tra le gravi patologie occorse alla minore e le vaccinazioni cui la stessa era stata precedentemente sottoposta).
Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dai componenti del Collegio peritale avendo essi redatto un elaborato esaustivo, adeguatamente motivato e immune da vizi logici.
I CC.TT.UU., dopo aver ampiamente descritto la patologia di cui si discorre, hanno, infatti, sin dalle prime battute dell'elaborato peritale sottolineato la difficoltà in molti casi di individuare la causa della neurite ottica, la quale è definita per tali ragioni idiopatica ovvero “a causa ignota”.
Tenuto conto, poi, del fatto che esistono molte forme di neurite ottica, i consulenti si sono poi soffermati sull'oggetto dell'indagine ovvero sulla neurite ottica post vaccinale affermando che essa è rara ma ben nota. Hanno rilevato, a tal riguardo, i consulenti che “Sono stati descritti prevalentemente casi dopo la vaccinazione contro l'influenza e il papillomavirus umano, ma anche dopo l'immunizzazione contro altri virus e alcuni batteri;
i meccanismi suggeriti dalla letteratura comprendono sostanzialmente fenomeni di mimetismo molecolare fra la proteina basale della mielina e le proteine virali contro cui viene scatenata la risposta immune, con conseguente genesi di una risposta autoimmune post vaccinale. Insomma, il sistema immunitario viene addestrato dal vaccino a reagire contro certi bersagli (le proteine del virus contro cui è attiva la vaccinazione), ma a causa di una somiglianza molecolare fra le proteine virali e alcune specifiche proteine del soggetto (fenomeno detto mimetismo molecolare), si scatena una reazione autoimmune che comporta il danno delle strutture neurologiche del paziente. Dal 2021, con l'avvento delle vaccinazioni di massa per COVID-19, necessarie ad arrestare la pandemia, si
è posta particolare attenzione al fenomeno. Al di là delle manifestazioni neuro-oftalmologiche dirette della malattia, sono state segnalate anche complicazioni post-vaccinazione. Conducendo una revisione della letteratura scientifica, si nota che anche in questo caso, sembra che la neuropatia ottica post-vaccinale sia collegata al mimetismo molecolare, che fa sì che gli anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike di SARS-CoV-2 reagiscano con componenti del sistema nervoso centrale, in particolare il nervo ottico. Secondo i dati più recenti raccolti nel periodo in cui si è svolto il fatto di cui si discute c'è una chiara differenza tra la neurite ottica indotta dal vaccino COVID-19 e la neurite ottica convenzionale precedente in termini di gravità della malattia, presentazione bilaterale, età, sesso e persino apparenze radiologiche. In particolare, il vaccino prodotto da ST (ChAdOx1) è stato somministrato a un gran numero di persone che non avevano precedenti evidenze di neuro-infiammazione e che hanno sviluppato a seguire, evidenze di neuromielite ottica. “Limitations of our study include, firstly, the lack of solid epidemiological data on the incidence and prevalence of ON (Optic neuritis) in the population with and without vaccination, which currently precludes calculation of odds ratios (OR). From the present data, however, there is no evidence that the incidence of ON has increased” total cases 53 in all UK”. Dunque, sulla base di un'indagine effettuata su 53 casi, non è stato possibile affermare che, in seguito alle vaccinazioni per OV 19 vi sia stato un incremento dei casi di neurite ottica tra i soggetti vaccinati rispetto a quanto avvenisse in passato.
Gli stessi consulenti hanno proseguito rilevando che “Sulla base di studi effettuati, infatti, non è possibile ad oggi stabilire una connessione tra il vaccino da OV 19 e la neurite ottica richiedendo tale rapporto maggiori approfondimenti. Tenuto conto, infatti, che il vaccino rimane la migliore protezione contro il OV, tuttavia, al fine di accertare eventuali effetti collaterali,
l'eventuale sussistenza di una correlazione necessita di più ampi studi. (“Despite having rare side effects such as optic neuritis, vaccination remains our most helpful protection against SARS-
CoV-2. Nevertheless, larger studies are needed to ascertain the pathophysiology of such adverse effects. Likewise, the association between COVID-19 vaccination and optic neuritis warrants further investigation”).
Dunque, sulla base degli studi scientifici sinora effettuati, i CC.TT.UU. hanno concluso affermando che “Si può sostenere che vi sia la POSSIBILITA' / PLAUSIBILITA' di una connessione tra il vaccino somministrato al Sig. in data 28.02.2021 e la manifestazione Pt_1 clinica emersa successivamente, quindi, è convincimento dei CCTTUU che sussista la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica”.
Nello specifico, i consulenti hanno chiarito che “Valutata attentamente la storia clinica, i dati anamnestici e le condizioni del , si ritiene che utilizzando la regola probatoria Parte_1 civilistica, non vi sia una probabile correlazione causale tra la vaccinazione per SARS-CoV2 (Astrazeneca – prima dose il 28/02/2021) e il successivo sviluppo di neuromielite ottica in OS.
Invece il Sig. appare in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'indennizzo ex Pt_1
Legge n. 210/1992 in quanto, alla luce delle caratteristiche cliniche in buona parte assimilabili a quelle descritte in letteratura (soggetto giovane, esordio sintomi entro un mese dalla prima dose, profilo autoimmunitario negativo a seguito di vaccino Astrazeneca), nonché alla luce dell'assenza di altre patologie dimostrate o sospette che si siano verificate in concomitanza o successivamente rispetto alla comparsa di neuromielite ottica in OS, vista tutta la letteratura analizzata e citata, pare esserci una possibile correlazione causale tra il vaccino effettuato al Sig.
e la manifestazione clinica emersa successivamente. Pt_1
In ragione di ciò, aderendo alla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata
– dalla quale questo giudice non intende discostarsi – tenuto conto anche di quanto indicato nel quesito sottoposto all'attenzione dei consulenti - ove, appunto, si richiedeva di accertare una correlazione causale tra vaccino anti OV e neurite ottica in termine di probabilità logica applicando la regola del “più probabile che non” - è evidente che quanto affermato dai consulenti nelle conclusioni rassegnate non consenta di poter ritenere con elevato grado di probabilità (che
è ben altro rispetto alla mera possibilità, alla plausibilità o verosimiglianza dagli stessi, invece, affermata) che la neurite ottica da cui è purtroppo affetto il ricorrente sia stata causata dal vaccino Astrazeneca.
Ritiene, altresì, il Tribunale che i CC.TT.UU. abbiano esulato dall'incarico loro conferito laddove hanno reso affermazioni non di natura scientifica o medica bensì di carattere giuridico.
Non può, infatti, condividersi l'elaborato peritale laddove è stato osservato che “Il nesso di causalità in materia di danni da vaccinazione non si basa esclusivamente sulla dimostrazione del collegamento causale tra il vaccino e l'evento dannoso, ma prevede una presunzione di causalità in favore del danneggiato, sebbene questa presunzione non sia assoluta. In base alla Legge
210/1992, infatti, il nesso di causalità può essere ritenuto sussistente quando, a seguito della vaccinazione, si verifica una reazione avversa che può essere ritenuta come "immediatamente riconoscibile" e "strettamente connessa" all'atto vaccinale. In questo ambito, il riconoscimento del nesso di causalità avviene secondo criteri più favorevoli per i danneggiati, utilizzando anche la presunzione legale di causalità stabilita dall'art. 1, comma 2 della Legge 210/1992. Questo implica che, qualora la reazione avversa alla vaccinazione si manifesti entro determinati periodi di tempo, si considera come una conseguenza diretta della somministrazione del vaccino, salvo prova contraria. Le principali differenze tra i due modelli di riconoscimento del nesso di causalità risiedono nella modalità di prova e nell'approccio normativo. Mentre nel diritto civile ordinario il nesso di causalità deve essere dimostrato in modo rigoroso e basato su una valutazione probabilistica e fattuale, la Legge 210/1992 introduce un'interpretazione più flessibile, privilegiando la tutela dei danneggiati con una presunzione di causalità”.
Trattasi, appunto, di interpretazioni giuridiche che è compito di questo giudice svolgere non rientrando esse nel campo di competenza dei consulenti, nominati per effettuare accertamenti di carattere medico.
Come visto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere necessario un accertamento del nesso di causalità tra vaccinazione e lesioni lamentati secondo il criterio della probabilità logica (criterio cui peraltro ab origine ha aderito la scrivente nel momento in cui ha posto il quesito al Collegio peritale), dunque al criterio del “più probabile che non” ovvero della quasi certezza. L'affermare che vi è la mera possibilità che la neurite ottica sia stata causata dal vaccino anti OV 19 è cosa ben diversa dall'affermare che sia altamente probabile, sulla base di studi scientifici e dell'analisi della casistica formatasi in fattispecie similari, che la patologia oggi lamentata sia stata causata dalla vaccinazione.
Elevata probabilità, o anche solo probabilità, categoricamente esclusa di CC.TT.UU laddove essi hanno affermato “Questo livello di correlazione causale tra la somministrazione del vaccino e la manifestazione clinica della neurite ottica non può trovare conferma, in quanto molti articoli segnalano come l'eziologia principale della neurite ottica sia di tipo IDIOPATICO, pertanto di causa sconosciuta, e che non vi sia stato un aumento significativo del numero di casi a seguito della vaccinazione di massa (e ripetuta più volte) dell'intera popolazione del Regno Unito, invalidando la relazione causale tra somministrazione di vaccino e manifestazione della patologia. Non è corretto affermare che, in assenza del vaccino, non si sarebbe verificata la neurite ottica;
a parere dei CCTTUU non vi sono elementi per confermare, con il criterio di preponderanza dell'evidenza, il legame eziologico tra la somministrazione del vaccino in data
28/02/2021 e la neurite ottica retrobulbare”.
Tanto è ad avviso del Tribunale sufficiente per concludere per l'infondatezza delle rivendicazioni del ricorrente (cfr. anche Cass. 12/07/2023, n. 19961: “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”; nello stesso senso, Cass. n. 33742/2022, n. 1815/2015).
Per quanto concerne le spese di lite – la cui regolazione era stata rimessa alla pronuncia definitiva - tenuto conto della peculiarità e novità della fattispecie oggetto del giudizio nonché della soccombenza del sulle questioni preliminari e del ricorrente sul merito, se ne CP_1 reputa equa l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 437/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Pescara in data 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SA AR e SA SI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex Legge n. 210/1992.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “NEL Controparte_1
MERITO: Voglia l'On.le Tribunale adito, • Accertata la sussistenza in capo al ricorrente delle lesioni così come descritte nel ricorso;
• Accertato il nesso causale tra dette lesioni del ricorrente e la vaccinazione effettuata in data 28/2/2021 mediante la prima dose di vaccino Astrazeneca per la campagna vaccinale COVID 19; • Dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla L. 210/1992, art. 1 bis che richiama l'art. 1, ovvero un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, oltre l'importo aggiuntivo una tantum ai sensi dell'articolo 2 comma 2 legge 210/1992 per aver riportato detta menomazione permanente a causa di vaccinazione obbligatoria ed oltre a tutti gli altri benefici previsti da detta Legge n. 210/1992, nessuno escluso. e per l'effetto, • Condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente un assegno, reversibile per quindici anni, CP_1 determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, oltre l'importo aggiuntivo una tantum ai sensi dell'articolo 2 comma 2 legge 210/1992 per aver riportato detta menomazione permanente a causa di vaccinazione obbligatoria ed oltre al riconoscimento di tutti gli altri benefici previsti da detta Legge n. 210/1992, nessuno escluso, con decorrenza, ex art. 2, comma
2, L. 210/92, dal 1/8/2023, corrispondente al 1° giorno del mese successivo a quello di Parte presentazione della domanda alla del 19/7/2023; • dichiarare che i ratei di indennizzo, maturati e maturandi, debbano essere rivalutati e muniti degli interessi legali dalla data di esigibilità al saldo. • In ogni caso accogliere il ricorso con la miglior formula per il ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con la maggiorazione del 15 % sulle competenze ex art. 15 DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, oltre IVA e CAP”.
Deduceva il ricorrente: di aver effettuato, quale appartenente alle Forze dell'Ordine, nell'ambito della campagna anti-OV, la I dose del vaccino Astrazeneca in data 28/02/2021, vaccino quasi imposto in ragione dell'attività lavorativa esercitata;
di aver iniziato a riscontrare, qualche settimana, dopo una riduzione del visus all'occhio sinistro e di essersi, pertanto, sottoposto nei mesi successivi alla somministrazione del vaccino ad una serie di controlli ed accertamenti, all'esito dei quali gli veniva diagnosticata una neurite ottica retrobulbare post vaccinale;
di aver inoltrato – tenuto conto che la patologia riscontrata era conseguenza diretta del vaccino essendo Parte state escluse altre possibili cause - domanda alla per essere sottoposto a visita per conseguire l'indennizzo ex art. 1 bis Legge n. 210/1992 unitamente all'importo aggiuntivo una Part tantum;
di essersi trovato costretto – stante il perdurante silenzio della stessa - ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti sussistendo tutti i presupposti di legge per poter ottenere i benefici di cui alla legge n. 210/1992 avendo riportato a causa del vaccino una invalidità permanente in misura pari al 10%.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il il quale, preliminarmente, Controparte_1 sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A avendo il Pt_1 inoltrato con PEC del 6.10.2023 domanda ex art. 1 Legge n. 210/1992 e risultando la relativa pratica ancora in lavorazione;
dunque, lo stesso avrebbe dovuto impugnare il silenzio della P.A.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva di esso non avendo avuto la CP_1 possibilità di intervenire nel procedimento amministrativo in quanto ancora pendente, elemento questo che lo privava di legittimazione. Quanto al merito, deduceva la totale infondatezza del ricorso non sussistendo un rapporto di nesso causale tra vaccinazione OV e neurite ottica lamentata dal ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, definite le questioni preliminari sollevate dal con sentenza non definitiva n. 424/2024 del 12.09.2024, istruita la causa per mezzo di CP_1
CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, all'udienza del 20.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
In punto di diritto, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 (che rappresenta anche il presupposto dell'ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/2005) la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (cfr. ad esempio Cass. Sez.
6 - L,
24/10/2017 n. 25119, nella cui motivazione si legge: “la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Le Sezioni Unite di questa
Corte - muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale
(o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581; cfr. in senso conforme la recente ordinanza Cass. n. 2474/2021 nella quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, avanzata dai genitori di una minore rimasta invalida al 100%, sul presupposto che la c.t.u. svolta in grado d'appello aveva consentito di instaurare una relazione di mera possibilità - e non già di rilevante probabilità scientifica – tra le gravi patologie occorse alla minore e le vaccinazioni cui la stessa era stata precedentemente sottoposta).
Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dai componenti del Collegio peritale avendo essi redatto un elaborato esaustivo, adeguatamente motivato e immune da vizi logici.
I CC.TT.UU., dopo aver ampiamente descritto la patologia di cui si discorre, hanno, infatti, sin dalle prime battute dell'elaborato peritale sottolineato la difficoltà in molti casi di individuare la causa della neurite ottica, la quale è definita per tali ragioni idiopatica ovvero “a causa ignota”.
Tenuto conto, poi, del fatto che esistono molte forme di neurite ottica, i consulenti si sono poi soffermati sull'oggetto dell'indagine ovvero sulla neurite ottica post vaccinale affermando che essa è rara ma ben nota. Hanno rilevato, a tal riguardo, i consulenti che “Sono stati descritti prevalentemente casi dopo la vaccinazione contro l'influenza e il papillomavirus umano, ma anche dopo l'immunizzazione contro altri virus e alcuni batteri;
i meccanismi suggeriti dalla letteratura comprendono sostanzialmente fenomeni di mimetismo molecolare fra la proteina basale della mielina e le proteine virali contro cui viene scatenata la risposta immune, con conseguente genesi di una risposta autoimmune post vaccinale. Insomma, il sistema immunitario viene addestrato dal vaccino a reagire contro certi bersagli (le proteine del virus contro cui è attiva la vaccinazione), ma a causa di una somiglianza molecolare fra le proteine virali e alcune specifiche proteine del soggetto (fenomeno detto mimetismo molecolare), si scatena una reazione autoimmune che comporta il danno delle strutture neurologiche del paziente. Dal 2021, con l'avvento delle vaccinazioni di massa per COVID-19, necessarie ad arrestare la pandemia, si
è posta particolare attenzione al fenomeno. Al di là delle manifestazioni neuro-oftalmologiche dirette della malattia, sono state segnalate anche complicazioni post-vaccinazione. Conducendo una revisione della letteratura scientifica, si nota che anche in questo caso, sembra che la neuropatia ottica post-vaccinale sia collegata al mimetismo molecolare, che fa sì che gli anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike di SARS-CoV-2 reagiscano con componenti del sistema nervoso centrale, in particolare il nervo ottico. Secondo i dati più recenti raccolti nel periodo in cui si è svolto il fatto di cui si discute c'è una chiara differenza tra la neurite ottica indotta dal vaccino COVID-19 e la neurite ottica convenzionale precedente in termini di gravità della malattia, presentazione bilaterale, età, sesso e persino apparenze radiologiche. In particolare, il vaccino prodotto da ST (ChAdOx1) è stato somministrato a un gran numero di persone che non avevano precedenti evidenze di neuro-infiammazione e che hanno sviluppato a seguire, evidenze di neuromielite ottica. “Limitations of our study include, firstly, the lack of solid epidemiological data on the incidence and prevalence of ON (Optic neuritis) in the population with and without vaccination, which currently precludes calculation of odds ratios (OR). From the present data, however, there is no evidence that the incidence of ON has increased” total cases 53 in all UK”. Dunque, sulla base di un'indagine effettuata su 53 casi, non è stato possibile affermare che, in seguito alle vaccinazioni per OV 19 vi sia stato un incremento dei casi di neurite ottica tra i soggetti vaccinati rispetto a quanto avvenisse in passato.
Gli stessi consulenti hanno proseguito rilevando che “Sulla base di studi effettuati, infatti, non è possibile ad oggi stabilire una connessione tra il vaccino da OV 19 e la neurite ottica richiedendo tale rapporto maggiori approfondimenti. Tenuto conto, infatti, che il vaccino rimane la migliore protezione contro il OV, tuttavia, al fine di accertare eventuali effetti collaterali,
l'eventuale sussistenza di una correlazione necessita di più ampi studi. (“Despite having rare side effects such as optic neuritis, vaccination remains our most helpful protection against SARS-
CoV-2. Nevertheless, larger studies are needed to ascertain the pathophysiology of such adverse effects. Likewise, the association between COVID-19 vaccination and optic neuritis warrants further investigation”).
Dunque, sulla base degli studi scientifici sinora effettuati, i CC.TT.UU. hanno concluso affermando che “Si può sostenere che vi sia la POSSIBILITA' / PLAUSIBILITA' di una connessione tra il vaccino somministrato al Sig. in data 28.02.2021 e la manifestazione Pt_1 clinica emersa successivamente, quindi, è convincimento dei CCTTUU che sussista la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica”.
Nello specifico, i consulenti hanno chiarito che “Valutata attentamente la storia clinica, i dati anamnestici e le condizioni del , si ritiene che utilizzando la regola probatoria Parte_1 civilistica, non vi sia una probabile correlazione causale tra la vaccinazione per SARS-CoV2 (Astrazeneca – prima dose il 28/02/2021) e il successivo sviluppo di neuromielite ottica in OS.
Invece il Sig. appare in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'indennizzo ex Pt_1
Legge n. 210/1992 in quanto, alla luce delle caratteristiche cliniche in buona parte assimilabili a quelle descritte in letteratura (soggetto giovane, esordio sintomi entro un mese dalla prima dose, profilo autoimmunitario negativo a seguito di vaccino Astrazeneca), nonché alla luce dell'assenza di altre patologie dimostrate o sospette che si siano verificate in concomitanza o successivamente rispetto alla comparsa di neuromielite ottica in OS, vista tutta la letteratura analizzata e citata, pare esserci una possibile correlazione causale tra il vaccino effettuato al Sig.
e la manifestazione clinica emersa successivamente. Pt_1
In ragione di ciò, aderendo alla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata
– dalla quale questo giudice non intende discostarsi – tenuto conto anche di quanto indicato nel quesito sottoposto all'attenzione dei consulenti - ove, appunto, si richiedeva di accertare una correlazione causale tra vaccino anti OV e neurite ottica in termine di probabilità logica applicando la regola del “più probabile che non” - è evidente che quanto affermato dai consulenti nelle conclusioni rassegnate non consenta di poter ritenere con elevato grado di probabilità (che
è ben altro rispetto alla mera possibilità, alla plausibilità o verosimiglianza dagli stessi, invece, affermata) che la neurite ottica da cui è purtroppo affetto il ricorrente sia stata causata dal vaccino Astrazeneca.
Ritiene, altresì, il Tribunale che i CC.TT.UU. abbiano esulato dall'incarico loro conferito laddove hanno reso affermazioni non di natura scientifica o medica bensì di carattere giuridico.
Non può, infatti, condividersi l'elaborato peritale laddove è stato osservato che “Il nesso di causalità in materia di danni da vaccinazione non si basa esclusivamente sulla dimostrazione del collegamento causale tra il vaccino e l'evento dannoso, ma prevede una presunzione di causalità in favore del danneggiato, sebbene questa presunzione non sia assoluta. In base alla Legge
210/1992, infatti, il nesso di causalità può essere ritenuto sussistente quando, a seguito della vaccinazione, si verifica una reazione avversa che può essere ritenuta come "immediatamente riconoscibile" e "strettamente connessa" all'atto vaccinale. In questo ambito, il riconoscimento del nesso di causalità avviene secondo criteri più favorevoli per i danneggiati, utilizzando anche la presunzione legale di causalità stabilita dall'art. 1, comma 2 della Legge 210/1992. Questo implica che, qualora la reazione avversa alla vaccinazione si manifesti entro determinati periodi di tempo, si considera come una conseguenza diretta della somministrazione del vaccino, salvo prova contraria. Le principali differenze tra i due modelli di riconoscimento del nesso di causalità risiedono nella modalità di prova e nell'approccio normativo. Mentre nel diritto civile ordinario il nesso di causalità deve essere dimostrato in modo rigoroso e basato su una valutazione probabilistica e fattuale, la Legge 210/1992 introduce un'interpretazione più flessibile, privilegiando la tutela dei danneggiati con una presunzione di causalità”.
Trattasi, appunto, di interpretazioni giuridiche che è compito di questo giudice svolgere non rientrando esse nel campo di competenza dei consulenti, nominati per effettuare accertamenti di carattere medico.
Come visto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere necessario un accertamento del nesso di causalità tra vaccinazione e lesioni lamentati secondo il criterio della probabilità logica (criterio cui peraltro ab origine ha aderito la scrivente nel momento in cui ha posto il quesito al Collegio peritale), dunque al criterio del “più probabile che non” ovvero della quasi certezza. L'affermare che vi è la mera possibilità che la neurite ottica sia stata causata dal vaccino anti OV 19 è cosa ben diversa dall'affermare che sia altamente probabile, sulla base di studi scientifici e dell'analisi della casistica formatasi in fattispecie similari, che la patologia oggi lamentata sia stata causata dalla vaccinazione.
Elevata probabilità, o anche solo probabilità, categoricamente esclusa di CC.TT.UU laddove essi hanno affermato “Questo livello di correlazione causale tra la somministrazione del vaccino e la manifestazione clinica della neurite ottica non può trovare conferma, in quanto molti articoli segnalano come l'eziologia principale della neurite ottica sia di tipo IDIOPATICO, pertanto di causa sconosciuta, e che non vi sia stato un aumento significativo del numero di casi a seguito della vaccinazione di massa (e ripetuta più volte) dell'intera popolazione del Regno Unito, invalidando la relazione causale tra somministrazione di vaccino e manifestazione della patologia. Non è corretto affermare che, in assenza del vaccino, non si sarebbe verificata la neurite ottica;
a parere dei CCTTUU non vi sono elementi per confermare, con il criterio di preponderanza dell'evidenza, il legame eziologico tra la somministrazione del vaccino in data
28/02/2021 e la neurite ottica retrobulbare”.
Tanto è ad avviso del Tribunale sufficiente per concludere per l'infondatezza delle rivendicazioni del ricorrente (cfr. anche Cass. 12/07/2023, n. 19961: “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”; nello stesso senso, Cass. n. 33742/2022, n. 1815/2015).
Per quanto concerne le spese di lite – la cui regolazione era stata rimessa alla pronuncia definitiva - tenuto conto della peculiarità e novità della fattispecie oggetto del giudizio nonché della soccombenza del sulle questioni preliminari e del ricorrente sul merito, se ne CP_1 reputa equa l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 437/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Pescara in data 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista