Trib. Pescara, sentenza 20/11/2025, n. 637
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Sentenza 20 novembre 2025

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Il Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da un appartenente alle Forze dell'Ordine, il quale, a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino Astrazeneca in data 28/02/2021, lamentava una riduzione del visus all'occhio sinistro, diagnosticata successivamente come neurite ottica retrobulbare post vaccinale. Il ricorrente, deducendo una menomazione permanente pari al 10% e l'assenza di altre cause patologiche, chiedeva la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, comprensivo dell'assegno reversibile, dell'importo aggiuntivo una tantum e della rivalutazione dei ratei con interessi legali. Si costituiva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero resistente, sollevando preliminarmente eccezioni di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto la pratica amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo era ancora in lavorazione, e di difetto di legittimazione passiva, non avendo l'amministrazione avuto possibilità di intervenire nel procedimento amministrativo pendente. Nel merito, l'amministrazione resistente contestava la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia lamentata.

Il Tribunale, dopo aver definito con sentenza non definitiva le questioni preliminari e disposto l'istruttoria mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale, ha rigettato il ricorso. Il Giudice ha aderito alle conclusioni della CTU, la quale, pur riconoscendo la possibilità/plausibilità di una connessione tra il vaccino e la manifestazione clinica, ha escluso un rilevante grado di probabilità scientifica, basandosi sull'eziologia prevalentemente idiopatica della neurite ottica e sull'assenza di un aumento significativo dei casi a seguito della vaccinazione di massa. Il Tribunale ha sottolineato come la giurisprudenza di legittimità richieda un accertamento del nesso causale secondo il criterio della probabilità logica, ovvero del "più probabile che non" o della quasi certezza, criterio non soddisfatto nel caso di specie, dove è stata affermata solo una mera possibilità. Il Giudice ha altresì rilevato che i consulenti tecnici d'ufficio avessero esulato dal loro incarico formulando considerazioni di natura giuridica anziché strettamente medica. In ragione della soccombenza del resistente sulle questioni preliminari e del ricorrente sul merito, le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU sono state poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 20/11/2025, n. 637
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 637
    Data del deposito : 20 novembre 2025

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