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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1625/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente ad Asti Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AMORE ENRICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ASTI il 05/10/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 117 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
1 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , i Parte_1 Parte_2 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
i ricorrenti dichiarano di essere autonomi, indipendenti economicamente e che non sussistono circostanze che impongano l'assegnazione di un contributo a favore di uno o dell'altro coniuge. Pertanto, ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando espressamente, a richiedersi l'un l'altro qualsivoglia contributo a titolo di alimenti/assegno. si impegna a manlevare e tenere indenne da ogni spesa che avesse ad Parte_2 Parte_1 affrontare in relazione al procedimento penale RGNR 4203/2024 pendente innanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Asti. In particolare, si impegna a tenerla indenne da Parte_2 ogni spesa che la stessa avesse a titolo di compenso avvocato, nonché per condanna al risarcimento del danno, compresa la condanna al pagamento di spese legali in favore della parte civile.
La casa coniugale, con gli arredi e le suppellettili ivi presenti, viene assegnata alla stessa signora
Parte_1
I ricorrenti rilasciano il proprio assenso e nulla osta al rinnovo e7o rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), e si impegnano sin d'ora a rinnovare tale consenso nelle sedi opportune qualora venisse richiesto.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1625/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente ad Asti Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AMORE ENRICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ASTI il 05/10/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 117 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
1 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , i Parte_1 Parte_2 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
i ricorrenti dichiarano di essere autonomi, indipendenti economicamente e che non sussistono circostanze che impongano l'assegnazione di un contributo a favore di uno o dell'altro coniuge. Pertanto, ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando espressamente, a richiedersi l'un l'altro qualsivoglia contributo a titolo di alimenti/assegno. si impegna a manlevare e tenere indenne da ogni spesa che avesse ad Parte_2 Parte_1 affrontare in relazione al procedimento penale RGNR 4203/2024 pendente innanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Asti. In particolare, si impegna a tenerla indenne da Parte_2 ogni spesa che la stessa avesse a titolo di compenso avvocato, nonché per condanna al risarcimento del danno, compresa la condanna al pagamento di spese legali in favore della parte civile.
La casa coniugale, con gli arredi e le suppellettili ivi presenti, viene assegnata alla stessa signora
Parte_1
I ricorrenti rilasciano il proprio assenso e nulla osta al rinnovo e7o rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), e si impegnano sin d'ora a rinnovare tale consenso nelle sedi opportune qualora venisse richiesto.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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