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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1391/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3948/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14712/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239021646370-000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239021646370-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239021646370-000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava l'Intimazione di pagamento n. 07120239021646370-000, notificata il 16.10.2023 sottesa alla cartella esattoriale n. 07120120119916346/000, asseritamente notificata il 03.10.2012 ed insoluta, avente ad oggetto ruoli afferenti ad IRPEF/IVA 2007. Deduceva l'omessa ed irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto, l'estinzione dell'obbligazione de qua, sia per avvenuta prescrizione del diritto a richiedere la somma suddetta, per decorrenza di termini di legge, sia per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione.
Resistevano, per quanto di ragione, le parti chiamate in causa, che contestavano l'assunto ex adverso, ritenuto infondato in fatto ed in diritto e concludevano per il rigetto del ricorso, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provata in atti la regolarità della notifica degli atti presupposti interruttive dei termini prescrizionali di natura ordinaria, ex art. 2946 c.c., relativamente alle prefate imposte de quibus, quanto quella quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 20
Dlgs comma 3 n. 472/1997, afferente agli oneri accessori, (sanzioni ed interessi maturati ), decorrendo, conseguentemente, nella fattispecie, ex novo, un altro periodo.
Presenta appello la contribuente, che con unico articolato motivo di gravame contesta l'error in procedendo dei primi giudici per erronea valutazione e/o interpretazione delle prove documentali dei resistenti e la conseguente mancata pronuncia su punti rilevanti della controversia, generando anche il difetto di motivazione, eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale e quinquennale per quanto riguarda le sanzioni ed interessi.
Risultano costituite le controparti che contestano le avverse deduzioni, osservando che i termini prescrizionali sono stati interrotti per effetto della normativa emergenziale da COVID-19 e che, anche per interessi e sanzioni, la prescrizione deve ritenersi decennale, in applicazione del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria.
Risultano in atti brevi repliche del contribuente, che contesta quanto ex adverso dedotto.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve pertato essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti risulta provata la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 07120120119916346/000, avvenuta in data 03.10.2012 nelle mani della contribuente che ha sottoscritto la relata di notifica, immediatamente prodromica alla successiva intimazione di pagamento n.
07120239021646370-000, notificata il 16.10.2023.
Tanto osservato, deve ritenersi infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico alla impugnata intimazione, in applicazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr:
Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n. 1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999,
n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare
(Cfr: Cass. Ord. n. 23346/2024).
Nel caso in esame, è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 03.10.2012 la cartella di pagamento n. 07120120119916346/000, mai opposta. Tale atto, regolarmente notificato, non è stato opposto dal contribuente e dunque la contribuente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza alla retesa tributaria, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri.
Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Residua tuttavia da scrutinare l'eccezione di prescrizione decennale del tributo, e di quella quinquennale delle relative sanzioni ed interessi, alla luce:
- del consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella. In base a tale consolidato principio
(Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), la giurisprudenza di merito, ribadendo l'orientamento della Corte di
Cassazione, ritiene che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale (Cass., sent.
9214/2021);
- della normativa emergenziale COVID-19, e se essa abbia determinato il mancato decorso dei termini prescrizionali, ovvero se tale prescrizione sia invece decorsa, come sostenuto dal contribuente. Al riguardo, la Corte osserva che la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - evidenzia che non risulta maturato il termine prescrizionale decennale relativo all'imposta di registro, mentre invece risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale per sanzioni ed interessi. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 D.Lgs.
159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi
(Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini di prescrizione e decadenza slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione
è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che per effetto della notifica in data 03.10.2012 della cartella di pagamento n. 07120120119916346/000, il termine "naturale" di prescrizione decennale della imposta di registro cadeva nel mese di ottobre 2022, deve quindi rideterminarsi il termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19 incrementando lo stesso di 542 giorni. Essendo la notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120239021646370-000 avvenuta il 16.10.2023, deve essere dichiarata non prescritta la pretesa tributaria per IRPEF/IVA 2007.
Inoltre, considerato che per effetto della notifica in data 03.10.2012 della cartella di pagamento n.
07120120119916346/000, il termine "naturale" di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi cadeva nel mese di ottobre 2017, nessuna rideterminazione deve effettuarsi del termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19. Essendo la notifica della impugnata intimazione di pagamento n.
07120239021646370-000 avvenuta il 16.10.2023, deve essere dichiarata prescritta la pretesa tributaria per sanzioni ed interessi.
In definitiva, il ricorso del contribuente deve essere accolto limitatamente al riconoscimento della intervenuta prescrizione di interessi e sanzioni di cui all'atto impugnato, che dovrà essere quindi rettificato in diminuzione degli importi prescritti relativi a sanzioni ed interessi.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio, ricorrendone i requisiti di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3948/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14712/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239021646370-000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239021646370-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239021646370-000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava l'Intimazione di pagamento n. 07120239021646370-000, notificata il 16.10.2023 sottesa alla cartella esattoriale n. 07120120119916346/000, asseritamente notificata il 03.10.2012 ed insoluta, avente ad oggetto ruoli afferenti ad IRPEF/IVA 2007. Deduceva l'omessa ed irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto, l'estinzione dell'obbligazione de qua, sia per avvenuta prescrizione del diritto a richiedere la somma suddetta, per decorrenza di termini di legge, sia per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione.
Resistevano, per quanto di ragione, le parti chiamate in causa, che contestavano l'assunto ex adverso, ritenuto infondato in fatto ed in diritto e concludevano per il rigetto del ricorso, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provata in atti la regolarità della notifica degli atti presupposti interruttive dei termini prescrizionali di natura ordinaria, ex art. 2946 c.c., relativamente alle prefate imposte de quibus, quanto quella quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 20
Dlgs comma 3 n. 472/1997, afferente agli oneri accessori, (sanzioni ed interessi maturati ), decorrendo, conseguentemente, nella fattispecie, ex novo, un altro periodo.
Presenta appello la contribuente, che con unico articolato motivo di gravame contesta l'error in procedendo dei primi giudici per erronea valutazione e/o interpretazione delle prove documentali dei resistenti e la conseguente mancata pronuncia su punti rilevanti della controversia, generando anche il difetto di motivazione, eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale e quinquennale per quanto riguarda le sanzioni ed interessi.
Risultano costituite le controparti che contestano le avverse deduzioni, osservando che i termini prescrizionali sono stati interrotti per effetto della normativa emergenziale da COVID-19 e che, anche per interessi e sanzioni, la prescrizione deve ritenersi decennale, in applicazione del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria.
Risultano in atti brevi repliche del contribuente, che contesta quanto ex adverso dedotto.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve pertato essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti risulta provata la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 07120120119916346/000, avvenuta in data 03.10.2012 nelle mani della contribuente che ha sottoscritto la relata di notifica, immediatamente prodromica alla successiva intimazione di pagamento n.
07120239021646370-000, notificata il 16.10.2023.
Tanto osservato, deve ritenersi infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico alla impugnata intimazione, in applicazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr:
Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n. 1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999,
n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare
(Cfr: Cass. Ord. n. 23346/2024).
Nel caso in esame, è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 03.10.2012 la cartella di pagamento n. 07120120119916346/000, mai opposta. Tale atto, regolarmente notificato, non è stato opposto dal contribuente e dunque la contribuente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza alla retesa tributaria, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri.
Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Residua tuttavia da scrutinare l'eccezione di prescrizione decennale del tributo, e di quella quinquennale delle relative sanzioni ed interessi, alla luce:
- del consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella. In base a tale consolidato principio
(Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), la giurisprudenza di merito, ribadendo l'orientamento della Corte di
Cassazione, ritiene che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale (Cass., sent.
9214/2021);
- della normativa emergenziale COVID-19, e se essa abbia determinato il mancato decorso dei termini prescrizionali, ovvero se tale prescrizione sia invece decorsa, come sostenuto dal contribuente. Al riguardo, la Corte osserva che la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - evidenzia che non risulta maturato il termine prescrizionale decennale relativo all'imposta di registro, mentre invece risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale per sanzioni ed interessi. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 D.Lgs.
159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi
(Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini di prescrizione e decadenza slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione
è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che per effetto della notifica in data 03.10.2012 della cartella di pagamento n. 07120120119916346/000, il termine "naturale" di prescrizione decennale della imposta di registro cadeva nel mese di ottobre 2022, deve quindi rideterminarsi il termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19 incrementando lo stesso di 542 giorni. Essendo la notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120239021646370-000 avvenuta il 16.10.2023, deve essere dichiarata non prescritta la pretesa tributaria per IRPEF/IVA 2007.
Inoltre, considerato che per effetto della notifica in data 03.10.2012 della cartella di pagamento n.
07120120119916346/000, il termine "naturale" di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi cadeva nel mese di ottobre 2017, nessuna rideterminazione deve effettuarsi del termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19. Essendo la notifica della impugnata intimazione di pagamento n.
07120239021646370-000 avvenuta il 16.10.2023, deve essere dichiarata prescritta la pretesa tributaria per sanzioni ed interessi.
In definitiva, il ricorso del contribuente deve essere accolto limitatamente al riconoscimento della intervenuta prescrizione di interessi e sanzioni di cui all'atto impugnato, che dovrà essere quindi rettificato in diminuzione degli importi prescritti relativi a sanzioni ed interessi.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio, ricorrendone i requisiti di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio.