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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
CIMINI CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF002102025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF002102025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF002102025 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 570/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 agosto 2025 Ricorrente_1 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'avviso di accertamento notificatole il 16.6.2025 dall'Agenzia delle Entrate di Ancona, con cui si veniva accertato un maggior reddito di partecipazione ei fini delle imposte dirette per 3.600,00 euro ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. n. 600/73.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto rilevando che l'ente impositore - nell'imputarle pro quota ex art. 5 T.U.I.R. il maggior reddito di lavoro autonomo di 9.000,00 euro prodotto dallo studio associato “ Nominativo_1, Ricorrente_1”, costituito dalla plusvalenza realizzata dalla vendita di un autoveicolo strumentale intestato allo studio - aveva ignorato il disposto dell'art. 164 comma II T.U.I.R., secondo cui la vendita di veicoli a deducibilità limitata rileva fiscalmente nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscale dedotto e quello complessivamente effettuato.
Quindi, nel caso in esame, trattandosi di una deducibilità pari al 20%, avrebbe dovuto considerare solo il
20% della plusvalenza accertata.
In data 21 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate di Ancona si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la resistente ha evidenziato che l'atto di contestazione notificato allo Studio era divenuto definitivo per effetto di acquiescenza, non essendo stato impugnato dallo Studio che, anzi, aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
In virtù del principio di trasparenza, pertanto, la pretesa tributaria così consolidata si era riflessa, ai fini delle imposte sui redditi, direttamente in capo ai singoli soci.
Dunque, l'eccezione sulla presunta erroneità della quantificazione del reddito imponibile doveva ritenersi inammissibile, in quanto volta a rimettere in discussione un presupposto ormai intangibile.
Nel merito ha altresì rivelato che il richiamo all'art. 164 T.U.I.R. risultava inconferente, in quanto la norma si riferisce al reddito di impresa, mentre nel caso in esame l'Agenzia è chiamata a determinare il reddito da lavoro autonomo, la cui norma di riferimento è l'art. 54-bis T.U.I.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta infatti assorbente l'osservazione contenuta nelle controdeduzioni secondo cui, non essendo stato impugnato l'atto di contestazione notificato allo “Studio Associato Nominativo_1 e Ricorrente_1”, la pretesa tributaria si è consolidata e, per il principio di trasparenza, si è riflessa, ai fini delle imposte sui redditi, pro quota in capo ai singoli soci.
Ciò posto, a seguito dell'acquiescenza dello “Studio Associato”, non possono più essere scrutinate - in questa sede - le questioni concernenti la presunta erronea quantificazione del reddito imponibile sollevata dall'odierna ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di costituzione in giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi 350,00 euro.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1400,00. IL GIUDICE CARLO CIMINI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
CIMINI CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF002102025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF002102025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF002102025 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 570/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 agosto 2025 Ricorrente_1 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'avviso di accertamento notificatole il 16.6.2025 dall'Agenzia delle Entrate di Ancona, con cui si veniva accertato un maggior reddito di partecipazione ei fini delle imposte dirette per 3.600,00 euro ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. n. 600/73.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto rilevando che l'ente impositore - nell'imputarle pro quota ex art. 5 T.U.I.R. il maggior reddito di lavoro autonomo di 9.000,00 euro prodotto dallo studio associato “ Nominativo_1, Ricorrente_1”, costituito dalla plusvalenza realizzata dalla vendita di un autoveicolo strumentale intestato allo studio - aveva ignorato il disposto dell'art. 164 comma II T.U.I.R., secondo cui la vendita di veicoli a deducibilità limitata rileva fiscalmente nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscale dedotto e quello complessivamente effettuato.
Quindi, nel caso in esame, trattandosi di una deducibilità pari al 20%, avrebbe dovuto considerare solo il
20% della plusvalenza accertata.
In data 21 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate di Ancona si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la resistente ha evidenziato che l'atto di contestazione notificato allo Studio era divenuto definitivo per effetto di acquiescenza, non essendo stato impugnato dallo Studio che, anzi, aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
In virtù del principio di trasparenza, pertanto, la pretesa tributaria così consolidata si era riflessa, ai fini delle imposte sui redditi, direttamente in capo ai singoli soci.
Dunque, l'eccezione sulla presunta erroneità della quantificazione del reddito imponibile doveva ritenersi inammissibile, in quanto volta a rimettere in discussione un presupposto ormai intangibile.
Nel merito ha altresì rivelato che il richiamo all'art. 164 T.U.I.R. risultava inconferente, in quanto la norma si riferisce al reddito di impresa, mentre nel caso in esame l'Agenzia è chiamata a determinare il reddito da lavoro autonomo, la cui norma di riferimento è l'art. 54-bis T.U.I.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta infatti assorbente l'osservazione contenuta nelle controdeduzioni secondo cui, non essendo stato impugnato l'atto di contestazione notificato allo “Studio Associato Nominativo_1 e Ricorrente_1”, la pretesa tributaria si è consolidata e, per il principio di trasparenza, si è riflessa, ai fini delle imposte sui redditi, pro quota in capo ai singoli soci.
Ciò posto, a seguito dell'acquiescenza dello “Studio Associato”, non possono più essere scrutinate - in questa sede - le questioni concernenti la presunta erronea quantificazione del reddito imponibile sollevata dall'odierna ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di costituzione in giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi 350,00 euro.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1400,00. IL GIUDICE CARLO CIMINI