Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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n. rg1972 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1972 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
CANGIANO ANNA MARIA e LOMASTO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Melito di Napoli alla Via Casamartino, 8/C,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_2
avv.ti MARTINO CARMELA e ZUOZO FILOMENA presso il quale elettivamente domicilia n Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 102
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 29/01/2025 e Parte_1 [...]
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che Pt_2
dalla loro unione nasceva il minore l'11.12.2024, chiedevano Per_1
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disciplinarsi i rapporti tra loro relativi al figlio minore come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso la casa della madre sig.ra ; Parte_2
2) Il sig. , concorrerà al mantenimento ordinario nella misura di Euro 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 06 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio minore , purché Per_1
previamente concordate e documentate come previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto presso l'Intestato Tribunale di Napoli;
3) L'Assegno Unico Familiare verrà corrisposto al 100% alla madre sig.ra Pt_2
che sarà usato a esclusivo favore del minore;
[...] Per_1
-Per quel che concerne il Diritto di visita del padre va stabilito che: avrà diritto di vedere il proprio figlio due volta a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore
20,00. Nel caso in cui, il predetto orario non potrà essere rispettato dovrà essere comunicato telefonicamente almeno il giorno precedente, comunque sempre nel pieno rispetto della tenera età del piccolo.
- Inoltre, il padre nei primi tre anni di vita del minore , potrà trascorrere con il Per_1
piccolo due pomeriggi di fine settimana, a settimane alterne, ovvero il sabato e la domenica dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze del minore.
Altresì, data l'età inferiore ai tre anni del minore, per i primi tempi, i genitori di comune accordo dichiarano che lo stesso minore non pernotterà con il padre nei week end a Lui assegnati e nei giorni festivi a Lui assegnati di diritto, ma farà rientro presso l'abitazione della madre.
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Quando il minore avrà raggiunto l'età giusta (ovvero i tre anni di vita), ove non sarà necessaria la presenza della madre (sempre nel pieno rispetto dei bisogni ed esigenze del minore ), verrà osservato il tradizionale calendario di visite così stabilito: Persona_2
1) il padre potrà trascorrere con il figlio , due pomeriggi a settimana ovvero il martedì Per_1
e il giovedì dalle ore 17,30 fino alle ore 19,30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e, in caso di variazione, occorre comunicarlo preventivamente alla madre con un congruo anticipo di almeno 24 ore.
2) Il padre trascorrerà con il figlio minore un fine settimana, a settimane alterne e Per_1
con pernottamento, dalle ore 10:00 del sabato (o dall'uscita da scuola del sabato) fino alle ore 19,30 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre.
3) Nel periodo estivo, il padre trascorrerà con il figlio un periodo consecutivo di Per_1
giorni 15 (quindici) nei mesi di festività scolastiche (giugno-settembre). Previo accordo preventivo di almeno due mesi prima sul turno da stabilire. Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze del minore.
4) Nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio , ad anni alterni con la Per_1
madre, dalle ore 9,00 del 24 alle ore 9,00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 9,00 del 25 dicembre alle ore 9,00 del 26 dicembre, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, sempre nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio , ad anni alterni con la madre, Per_1
dalle ore 9,00 del 31 dicembre alle ore 9,00 del 1° gennaio, ovvero dalle ore 9,00 del 1 gennaio alle ore 9,00 del 2 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti, salvo diverso accordo tra le parti.
5) Nelle festività della Santa Pasqua, sempre ad anni alterni con la madre, il padre trascorrerà con il figlio dalle ore 9,00 del giorno di Pasqua alle ore 9,00 del Lunedi Per_1
in Albis, ovvero dalle ore 9,00 del Lunedi in Albis alle ore 9,00 del martedì, salvo diverso accordo tra le parti.
6) Il papà può tenere con sé il piccolo nel giorno della Festa del Papà, del suo Per_1
onomastico e compleanno, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, mentre il compleanno,
l'onomastico e la festa della mamma saranno festeggiati con tale genitore.
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7) Il compleanno e l'onomastico del piccolo saranno festeggiati con entrambi i genitori, anche in luogo neutro, previo accordo tra le parti e soprattutto nel pieno rispetto dell'esigenze e passioni del minore . Persona_2
8) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi. Persona_2
9) Si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio minore.
10) Allo stesso tempo, dovrà essere garantito altresì ai familiari nonché ai nonni paterni e materni del minore , rapporti con lo stesso minore, godendo dello speculare Persona_2
diritto a stare con loro e ciò sempre per garantire una relazione affettiva tra nonni e nipoti, stando anche ai principi sanciti dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24 comma 2 della Carta di
Nizza e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione nonché dalla sentenza ultima della cassazione n. 34566/2022. Tutto ciò, nel pieno rispetto dei bisogni e interessi del piccolo, soprattutto nei suoi primi anni di vita.
11) I genitori prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi.
12) Le spese di giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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