Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 09/02/2026, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12754 del 2025, proposto da NO CO e IO LI, rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3372/2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, pubblicata e notificata il 14.02.2025, nel giudizio avente R.G. n. 8310/2024, con la quale è stato condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. VA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso i ricorrenti (avvocati antistatari nel relativo giudizio) hanno chiesto l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 3372/2025 nella parte in cui condanna l’Amministrazione intimata “alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.” ;
- il Ministero evocato in giudizio si è costituito senza depositarie memorie;
- alla camera di camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza richiamata non è stata appellata;
- essa, munita di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. e 196 undecies disp. att. c.p.c. (a valere quale titolo esecutivo), in data 14 febbraio 2025 è stata notificata presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997;
- le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe, qui di interesse, risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, come detto, costituita in giudizio;
Ritenuto che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame debba essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, debba ordinarsi al Ministero resistente di provvedere alla corresponsione in favore dell’odierna parte ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) della somma alla stessa spettante per effetto del giudicato in epigrafe, con l’avvertimento che, per il caso di ulteriore inadempienza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta , su suo impulso;
Considerato, con riguardo alla richiesta di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il consistente lasso di tempo decorso infruttuosamente;
Ritenuto che:
pertanto, debba accogliersi anche tale ulteriore istanza, nella misura di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione alla predetta sentenza, per la parte relativa alla condanna alle spese, a decorrere dalla notifica della presente sentenza al Ministero resistente ad opera dell’interessato;
le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e alla complessità della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):
- accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre oneri di legge e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA OR | IT CA |
IL SEGRETARIO