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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 123/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali nella causa iscritta al n. 123/2024 promossa da:
(C.F. sede in Rivalta Parte_1 PartitaIVA_1
(To), via Salvador Allende 14 rappresentato e difeso dall'Avvocato Artioli Andrea (C.F.
- PEC domiciliato presso C.F._1 Email_1
il suo studio in Sanremo in via Volta 195 , procura in calce alla citazione in impugnazione attore in impugnazione contro
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
in data 10/08/1952, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Pugliese Giuseppe (C.F. - PEC C.F._3 Email_2
ed domiciliato in Sanremo, Via Feraldi n. 16/4, procura in calce alla Email_3
comparsa di costituzione convenuto in impugnazione
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 21/5/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-per parte attrice in impugnazione Pt_1 Parte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in riforma del lodo arbitrale, reso in data 16/11/2023 e notificato in pari data, nell'ambito della controversia insorta in relazione al contratto d'appalto stipulato in data 12/12/2017; in via preliminare, previ gli incombenti meglio visti, voglia sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione del lodo arbitrale del 16/11/2023, emessa dal Collegio Arbitrale, nelle persone dell'Avv. Angelo Roggero, arbitro con funzioni di Presidente, dell'Avv. Ermino Annoni, arbitro e dell'Avv. Roberto Carfagno, arbitro;
in via principale , previa rinnovazione della CTU svolta in sede di AT , accertare e dichiarare la nullità del suddetto lodo arbitrale per tutti i suesposti motivi.
Con vittoria di spese e compensi di legge anche delle precedenti fasi”
* * *
-per parte convenuta in impugnazione Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale per carenza del fumus boni iuris
e periculum in mora, nel merito, respingere l'atto di impugnazione avversario per carenza dei presupposti e condizioni tassativamente stabilite dall'art. 829 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, con conferma delle statuizioni di cui al lodo impugnato. Con vittoria delle competenze legali”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il Collegio Arbitrale di Imperia il 16/11/2023 nel Lodo Arbitrale tra Parte_2
e così decideva:
[...] Parte_1
pag. 2/10 Risulta che tra Parte_3 Parte_1
era intercorso un contratto di appalto contenete una clausola arbitrale e che il
[...] committente, ritenendo che l'appaltatore non avesse realizzato l'opera a regola d'arte, dopo aver evocato in giudizio la controparte in un giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo, definito con il deposito della CTU in data 25/10/2022 dal Consulente Per_1
pag. 3/10 , in applicazione della clausola arbitrale contenuta nel contratto, citava Per_2 [...]
innanzi al Collegio Arbitrale di Imperia. Parte_1
Questo si costituiva e, alla prima riunione, esaminata la clausola compromissoria, ritenuto si trattasse di un arbitrato rituale, concedeva alle parti tre termini, rispettivamente per il deposito degli atti formali di nomina dei rispettivi arbitri e dei documenti, per precisare le conclusioni ed illustrare le questioni di fatto e di diritto dirimenti ai fini del decidere e per replicare sulle domande, difese, questioni e deduzioni di controparte.
Gli Arbitri i) rilevavano la natura rituale dell'arbitrato; ii) davano atto dell'esistenza del contratto di appalto e dell'esecuzione dello stesso;
iii) evidenziavano il contenuto dell'accertamento effettuato dal Consulente nominato in sede di AT che aveva riscontrato dei vizi;
iv) indicavano che Parte_1
non aveva censurato in quella sede le conclusioni tecniche cui era giunto il CTU;
v) precisavano che le doglianze di erano Parte_1 legate alle continue ingerenze della committenza nel corso dell'esecuzione dei lavori;
vi) sostenevano che tali ingerenze erano state “ininfluenti ai fini dell'accertamento della responsabilità … [avendo] l'appaltatore … l'obbligo di attenersi al progetto approvato
e al capitolato lavori” (cfr. pag. 8 ); v) affermavano che i vizi riscontrati erano poi Pt_4
di natura tecnica e, quindi, comunque estranei alla sfera di disponibilità del committente;
vi) sottolineavano poi che il contratto prevedeva che qualsiasi variante si sarebbe dovuta approvare per iscritto, non potendo, quindi, Parte_1 opporre a difformi
[...] Controparte_2
dal capitolato delle quali non fosse stata fornita prova scritta.
Il Collegio Arbitrale quantificava i vizi come addebitabili a Parte_1
la condannava al risarcimento oltre al pagamento delle spese
[...]
di AT e del 9/10 delle spese di arbitrato, decidendo come in epigrafe trascritto.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. impugnava il Lodo Arbitrale Parte_1
deducendo tre censure:
pag. 4/10 a. nullità del lodo per nullità del contratto e della clausola arbitrale in esso contenuta;
b. nullità del lodo per contraddittorietà;
c. nullità per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte. chiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecutività del Parte_1
Lodo Arbitrale.
Si costituiva il signor e contestava nel merito le diverse censure Controparte_1
di controparte, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo Arbitrale e il rigetto dell'impugnazione con conferma del Lodo Arbitrale.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Lodo
Arbitrale e fissava per discussione orale.
Le parti depositavano memorie, precisavo le conclusioni e discutevano la causa in udienza.
* * *
3. Sulla natura del Lodo Arbitrale.
L'articolo 11 del contratto di appalto riporta la seguente clausola arbitrale:
Si tratta di una ipotesi di arbitrato rituale e tale circostanza non risulta oggetto di controversia tra le parti.
Esaminata la clausola compromissoria è possibile procedere al vaglio delle singole impugnazioni aventi ad oggetto la nullità del Lodo Arbitrale
* * *
4. Sulla prima censura.
Parte attrice in impugnazione con la prima censura lamenta la nullità del Lodo
Arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma primo, n. 1, c.c., per nullità del contratto e della clausola arbitrale in esso contenuta. Parte attrice sostiene che il contratto di appalto pag. 5/10 sarebbe stato nullo per aver previsto la realizzazione di alcuni manufatti in assenza di un idoneo titolo abilitativo. La realizzazione di una porzione di fabbricato in assenza di concessione secondo la prospettazione dell'attrice comporterebbe la nullità dell'intero contratto di appalto con conseguente nullità anche della clausola arbitrale.
La Corte osserva che ai sensi dell'articolo 829, comma secondo, c.p.c. “la parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo”.
La Corte rileva che non ha mai eccepito agli Arbitri la nullità Parte_1
del contratto di appalto. Il Supremo Collegio a tale riguardo ha affermato che la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., “non preclude solo la rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia quando abbia ad oggetto diritti indisponibili o esista una espressa norma proibitiva” (Cass. SS.UU.
19852/2022). Risulta che a fronte del principio esposto la ha Parte_1
sollevato in sede di gravame una nullità estranea alle ipotesi sopra indicate. Inoltre, la nullità dedotta dalla anche se fosse stata tempestivamente dedotta, Parte_1 non era tale da travolgere l'intero contratto di appalto, risultando la illiceità dedotta limitata solo ad una modesta porzione di manufatti. Emerge, infine, secondo la stessa prospettazione di che l'appaltatore non si sarebbe rifiutato di Parte_1
realizzare la porzione di fabbricato asseritamente costruito in difetto di permesso di costruire, nonostante precise previsioni contrattuali sul rispetto del contenuto dei titoli edificatori in fase esecutiva. Risulta, quindi, che la stessa avrebbe Parte_1
“dato causa” al motivo di nullità, non potendo quindi dedurlo a proprio vantaggio e impugnare il Lodo Arbitrale quanto a tale profilo.
Va, quindi, rigettata la prima doglianza di Parte_1
* * *
5. Sulla seconda censura.
Parte attrice in impugnazione con la seconda censura lamenta la nullità del Lodo
Arbitrale per contraddittorietà dello stesso ai sensi dell'art. 829, comma primo, n. 11,
c.c..
La Corte osserva che tale censura risulta infondata per un duplice ordine di ragioni.
pag. 6/10 Invero, in primo luogo, ha eccepito la contraddittorietà della Parte_1 motivazione del Lodo Arbitrale mentre l'ipotesi disciplinata dall'art. 829, primo comma, numero 11 è relativa alla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. Ord. 2747/2021).
Inoltre, in secondo luogo, la Corte rileva che il Collegio Arbitrale non si è pronunciato in modo contraddittorio nella motivazione nella misura in cui ha evidenziato che qualsiasi variante (quindi qualsiasi richiesta del committente in difformità dall'appalto) avrebbe dovuto essere richiesta solo con specifiche forme contrattualmente pattuite. Il Collegio Arbitrale, inoltre, preso atto della presenza in cantiere del committente e della circostanza che lo stesso avesse dato indicazioni in sede di esecuzione dell'opera ha rilevato come i vizi accertati dal CTU fossero di natura squisitamente tecnica (“muri fuori piombo, fessurazioni degli intonaci, esecuzione non a regola d'arte della scala interna, uso di materiali non idonei …”, cfr. pag. 10 Lodo
Arbitrale) e come tali non riconducibili comunque alla committenza.
Va, quindi, rigettata la prima doglianza di Parte_1
* * *
6. Sulla terza censura.
Parte attrice in impugnazione con la terza censura lamenta la nullità del Lodo
Arbitrale per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte, ai sensi dell'art. 829, comma primo, n. 12, c.c., e si duole di aver prodotto l'elaborato del proprio CTP
datato 20/05/2023 che aveva contestato le conclusioni del Consulente Tecnico Per_3
nominato in sede di AT.
pag. 7/10 La Corte osserva che la terza censura di nullità è infondata.
Invero, lamenta che il Collegio Arbitrale non avrebbe Parte_1
pronunciato sulle proprie domande o, meglio, sulle osservazioni critiche alla AT contenute nell'elaborato del proprio CTP , senza peraltro aver mai criticato con Per_3
puntali censure la AT e senza aver mai formulato domande ed eccezioni in merito alle conclusioni indicate dal consulente in sede di AT. La Corte rileva che la semplice produzione da parte di delle osservazioni tecniche formulate dal Parte_1
proprio CTP non comporta sic et sempliciter la contestazione della AT o non comporta la automatica formulazione di domande o eccezioni.
La parte che ha interesse a contestare le risultanze di un accertamento tecnico deve contraddire a mezzo dei propri consulenti di parte con il CTU e gli altri CTP e, ove ritenga che il CTU, non accogliendo i rilievi, sia incorso in errore deve indicarne espressamente le ragioni nei propri atti, specificando puntualmente i profili asseritamente erronei e le relative giustificazioni tecniche, risultando la mera produzione di un documento (anche se tecnico quale una CTP) inidonea, in assenza di una adeguata illustrazione a configurare il necessario contradditorio che deve essere instaurato sulle questioni tecniche. La mancata instaurazione di un chiaro contraddittorio su specifiche questioni tecniche con la controparte innanzi al Collegio
Arbitrale, impedisce poi di potersene dolere in sede di impugnazione del Lodo.
Risulta dall'esame del Lodo Arbitrale che “la stessa sia in sede Parte_1
di osservazioni del CTP Geom. alla bozza preliminare del CTU (riportate Per_4 nella relazione di quest'ultimo a pag. 25/28), sia in sede di memorie difensive depositate in sede di arbitrato, non ha mosso specifici rilievi, di natura tecnica, ai conteggi operati dal CTU e alle valutazioni dallo stesso fatte in ordine ai vizi, difetti e difformità delle opere. …” (cfr. pag. 9 Lodo Arbitrale). Gli Arbitri hanno avuto a loro mani la CTU del 25/10/2022, mentre la CTP è un Persona_5 Persona_6
documento di parte del 20/5/2023.
Inoltre, nelle memorie concesse alle parti per contraddire, gli unici rilievi critici alla
CTU svolta in sede di AT si trovano nella memoria 11/1/2023, nella memoria 2/5/2023
e in quella 26/5/2023. Tutte le memorie hanno un contenuto assolutamente generico in ordine al contenuto della CTU giacché, la prima, si limita ad affermare “… si contesta
pag. 8/10 … la AT … perché hanno omesso che tutte le varianti e le modifiche al progetto iniziale sono state espressamente richieste dalla committenza …” (cfr. pag. 3 memoria
11/1/2023)”, la seconda ribadisce solo che “tutte le varianti e le modifiche al progetto iniziale siano state espressamente richieste dalla committenza” (cfr. pag. 1 memoria
2/5/2023), la terza, si limita a produrre la perizia controdeduttiva con computo metrico a firma senza nulla indicare quanto alla asserita erroneità del percorso tecnico Per_3
logico seguito dal CTU nominato in sede di AT (cfr. pag. 1 memoria 26/5/2023).
Il Lodo Arbitrale ha esaminato la CTU quanto ai vizi riscontrati e ha escluso che l'intervento in cantiere del committente potesse aver cagionato la commissione dei vizi rilevati.
Va, quindi rigettata anche la terza censura perché del tutto infondata.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte attrice in impugnazione ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformato il Lodo Arbitrale anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte attrice, comporta la piena conferma del Lodo Arbitrale anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente gravame va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da parte attrice in impugnazione.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (87.961,60 euro, cioè 58.300,00 euro + 8.661,60 € + 21.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a
260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
8. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'impugnazione è stata rigettata (Cass. 26907/2018).
pag. 9/10
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di impugnazione del Lodo Arbitrale proposta da nei confronti Parte_1 avverso il Lodo Arbitrale emesso ad Imperia il 16/11/2023 tra le Controparte_1
parti sopra indicate,
1. RIGETTA
l'impugnazione;
2. CONDANNA la parte attrice in impugnazione a rifondere a favore della parte convenuta le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
3. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'impugnazione è stata rigettata.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 21/05/2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 123/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali nella causa iscritta al n. 123/2024 promossa da:
(C.F. sede in Rivalta Parte_1 PartitaIVA_1
(To), via Salvador Allende 14 rappresentato e difeso dall'Avvocato Artioli Andrea (C.F.
- PEC domiciliato presso C.F._1 Email_1
il suo studio in Sanremo in via Volta 195 , procura in calce alla citazione in impugnazione attore in impugnazione contro
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
in data 10/08/1952, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Pugliese Giuseppe (C.F. - PEC C.F._3 Email_2
ed domiciliato in Sanremo, Via Feraldi n. 16/4, procura in calce alla Email_3
comparsa di costituzione convenuto in impugnazione
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 21/5/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-per parte attrice in impugnazione Pt_1 Parte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in riforma del lodo arbitrale, reso in data 16/11/2023 e notificato in pari data, nell'ambito della controversia insorta in relazione al contratto d'appalto stipulato in data 12/12/2017; in via preliminare, previ gli incombenti meglio visti, voglia sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione del lodo arbitrale del 16/11/2023, emessa dal Collegio Arbitrale, nelle persone dell'Avv. Angelo Roggero, arbitro con funzioni di Presidente, dell'Avv. Ermino Annoni, arbitro e dell'Avv. Roberto Carfagno, arbitro;
in via principale , previa rinnovazione della CTU svolta in sede di AT , accertare e dichiarare la nullità del suddetto lodo arbitrale per tutti i suesposti motivi.
Con vittoria di spese e compensi di legge anche delle precedenti fasi”
* * *
-per parte convenuta in impugnazione Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale per carenza del fumus boni iuris
e periculum in mora, nel merito, respingere l'atto di impugnazione avversario per carenza dei presupposti e condizioni tassativamente stabilite dall'art. 829 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, con conferma delle statuizioni di cui al lodo impugnato. Con vittoria delle competenze legali”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il Collegio Arbitrale di Imperia il 16/11/2023 nel Lodo Arbitrale tra Parte_2
e così decideva:
[...] Parte_1
pag. 2/10 Risulta che tra Parte_3 Parte_1
era intercorso un contratto di appalto contenete una clausola arbitrale e che il
[...] committente, ritenendo che l'appaltatore non avesse realizzato l'opera a regola d'arte, dopo aver evocato in giudizio la controparte in un giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo, definito con il deposito della CTU in data 25/10/2022 dal Consulente Per_1
pag. 3/10 , in applicazione della clausola arbitrale contenuta nel contratto, citava Per_2 [...]
innanzi al Collegio Arbitrale di Imperia. Parte_1
Questo si costituiva e, alla prima riunione, esaminata la clausola compromissoria, ritenuto si trattasse di un arbitrato rituale, concedeva alle parti tre termini, rispettivamente per il deposito degli atti formali di nomina dei rispettivi arbitri e dei documenti, per precisare le conclusioni ed illustrare le questioni di fatto e di diritto dirimenti ai fini del decidere e per replicare sulle domande, difese, questioni e deduzioni di controparte.
Gli Arbitri i) rilevavano la natura rituale dell'arbitrato; ii) davano atto dell'esistenza del contratto di appalto e dell'esecuzione dello stesso;
iii) evidenziavano il contenuto dell'accertamento effettuato dal Consulente nominato in sede di AT che aveva riscontrato dei vizi;
iv) indicavano che Parte_1
non aveva censurato in quella sede le conclusioni tecniche cui era giunto il CTU;
v) precisavano che le doglianze di erano Parte_1 legate alle continue ingerenze della committenza nel corso dell'esecuzione dei lavori;
vi) sostenevano che tali ingerenze erano state “ininfluenti ai fini dell'accertamento della responsabilità … [avendo] l'appaltatore … l'obbligo di attenersi al progetto approvato
e al capitolato lavori” (cfr. pag. 8 ); v) affermavano che i vizi riscontrati erano poi Pt_4
di natura tecnica e, quindi, comunque estranei alla sfera di disponibilità del committente;
vi) sottolineavano poi che il contratto prevedeva che qualsiasi variante si sarebbe dovuta approvare per iscritto, non potendo, quindi, Parte_1 opporre a difformi
[...] Controparte_2
dal capitolato delle quali non fosse stata fornita prova scritta.
Il Collegio Arbitrale quantificava i vizi come addebitabili a Parte_1
la condannava al risarcimento oltre al pagamento delle spese
[...]
di AT e del 9/10 delle spese di arbitrato, decidendo come in epigrafe trascritto.
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2. Sull'oggetto dell'impugnazione. impugnava il Lodo Arbitrale Parte_1
deducendo tre censure:
pag. 4/10 a. nullità del lodo per nullità del contratto e della clausola arbitrale in esso contenuta;
b. nullità del lodo per contraddittorietà;
c. nullità per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte. chiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecutività del Parte_1
Lodo Arbitrale.
Si costituiva il signor e contestava nel merito le diverse censure Controparte_1
di controparte, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo Arbitrale e il rigetto dell'impugnazione con conferma del Lodo Arbitrale.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Lodo
Arbitrale e fissava per discussione orale.
Le parti depositavano memorie, precisavo le conclusioni e discutevano la causa in udienza.
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3. Sulla natura del Lodo Arbitrale.
L'articolo 11 del contratto di appalto riporta la seguente clausola arbitrale:
Si tratta di una ipotesi di arbitrato rituale e tale circostanza non risulta oggetto di controversia tra le parti.
Esaminata la clausola compromissoria è possibile procedere al vaglio delle singole impugnazioni aventi ad oggetto la nullità del Lodo Arbitrale
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4. Sulla prima censura.
Parte attrice in impugnazione con la prima censura lamenta la nullità del Lodo
Arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma primo, n. 1, c.c., per nullità del contratto e della clausola arbitrale in esso contenuta. Parte attrice sostiene che il contratto di appalto pag. 5/10 sarebbe stato nullo per aver previsto la realizzazione di alcuni manufatti in assenza di un idoneo titolo abilitativo. La realizzazione di una porzione di fabbricato in assenza di concessione secondo la prospettazione dell'attrice comporterebbe la nullità dell'intero contratto di appalto con conseguente nullità anche della clausola arbitrale.
La Corte osserva che ai sensi dell'articolo 829, comma secondo, c.p.c. “la parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo”.
La Corte rileva che non ha mai eccepito agli Arbitri la nullità Parte_1
del contratto di appalto. Il Supremo Collegio a tale riguardo ha affermato che la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., “non preclude solo la rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia quando abbia ad oggetto diritti indisponibili o esista una espressa norma proibitiva” (Cass. SS.UU.
19852/2022). Risulta che a fronte del principio esposto la ha Parte_1
sollevato in sede di gravame una nullità estranea alle ipotesi sopra indicate. Inoltre, la nullità dedotta dalla anche se fosse stata tempestivamente dedotta, Parte_1 non era tale da travolgere l'intero contratto di appalto, risultando la illiceità dedotta limitata solo ad una modesta porzione di manufatti. Emerge, infine, secondo la stessa prospettazione di che l'appaltatore non si sarebbe rifiutato di Parte_1
realizzare la porzione di fabbricato asseritamente costruito in difetto di permesso di costruire, nonostante precise previsioni contrattuali sul rispetto del contenuto dei titoli edificatori in fase esecutiva. Risulta, quindi, che la stessa avrebbe Parte_1
“dato causa” al motivo di nullità, non potendo quindi dedurlo a proprio vantaggio e impugnare il Lodo Arbitrale quanto a tale profilo.
Va, quindi, rigettata la prima doglianza di Parte_1
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5. Sulla seconda censura.
Parte attrice in impugnazione con la seconda censura lamenta la nullità del Lodo
Arbitrale per contraddittorietà dello stesso ai sensi dell'art. 829, comma primo, n. 11,
c.c..
La Corte osserva che tale censura risulta infondata per un duplice ordine di ragioni.
pag. 6/10 Invero, in primo luogo, ha eccepito la contraddittorietà della Parte_1 motivazione del Lodo Arbitrale mentre l'ipotesi disciplinata dall'art. 829, primo comma, numero 11 è relativa alla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. Ord. 2747/2021).
Inoltre, in secondo luogo, la Corte rileva che il Collegio Arbitrale non si è pronunciato in modo contraddittorio nella motivazione nella misura in cui ha evidenziato che qualsiasi variante (quindi qualsiasi richiesta del committente in difformità dall'appalto) avrebbe dovuto essere richiesta solo con specifiche forme contrattualmente pattuite. Il Collegio Arbitrale, inoltre, preso atto della presenza in cantiere del committente e della circostanza che lo stesso avesse dato indicazioni in sede di esecuzione dell'opera ha rilevato come i vizi accertati dal CTU fossero di natura squisitamente tecnica (“muri fuori piombo, fessurazioni degli intonaci, esecuzione non a regola d'arte della scala interna, uso di materiali non idonei …”, cfr. pag. 10 Lodo
Arbitrale) e come tali non riconducibili comunque alla committenza.
Va, quindi, rigettata la prima doglianza di Parte_1
* * *
6. Sulla terza censura.
Parte attrice in impugnazione con la terza censura lamenta la nullità del Lodo
Arbitrale per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte, ai sensi dell'art. 829, comma primo, n. 12, c.c., e si duole di aver prodotto l'elaborato del proprio CTP
datato 20/05/2023 che aveva contestato le conclusioni del Consulente Tecnico Per_3
nominato in sede di AT.
pag. 7/10 La Corte osserva che la terza censura di nullità è infondata.
Invero, lamenta che il Collegio Arbitrale non avrebbe Parte_1
pronunciato sulle proprie domande o, meglio, sulle osservazioni critiche alla AT contenute nell'elaborato del proprio CTP , senza peraltro aver mai criticato con Per_3
puntali censure la AT e senza aver mai formulato domande ed eccezioni in merito alle conclusioni indicate dal consulente in sede di AT. La Corte rileva che la semplice produzione da parte di delle osservazioni tecniche formulate dal Parte_1
proprio CTP non comporta sic et sempliciter la contestazione della AT o non comporta la automatica formulazione di domande o eccezioni.
La parte che ha interesse a contestare le risultanze di un accertamento tecnico deve contraddire a mezzo dei propri consulenti di parte con il CTU e gli altri CTP e, ove ritenga che il CTU, non accogliendo i rilievi, sia incorso in errore deve indicarne espressamente le ragioni nei propri atti, specificando puntualmente i profili asseritamente erronei e le relative giustificazioni tecniche, risultando la mera produzione di un documento (anche se tecnico quale una CTP) inidonea, in assenza di una adeguata illustrazione a configurare il necessario contradditorio che deve essere instaurato sulle questioni tecniche. La mancata instaurazione di un chiaro contraddittorio su specifiche questioni tecniche con la controparte innanzi al Collegio
Arbitrale, impedisce poi di potersene dolere in sede di impugnazione del Lodo.
Risulta dall'esame del Lodo Arbitrale che “la stessa sia in sede Parte_1
di osservazioni del CTP Geom. alla bozza preliminare del CTU (riportate Per_4 nella relazione di quest'ultimo a pag. 25/28), sia in sede di memorie difensive depositate in sede di arbitrato, non ha mosso specifici rilievi, di natura tecnica, ai conteggi operati dal CTU e alle valutazioni dallo stesso fatte in ordine ai vizi, difetti e difformità delle opere. …” (cfr. pag. 9 Lodo Arbitrale). Gli Arbitri hanno avuto a loro mani la CTU del 25/10/2022, mentre la CTP è un Persona_5 Persona_6
documento di parte del 20/5/2023.
Inoltre, nelle memorie concesse alle parti per contraddire, gli unici rilievi critici alla
CTU svolta in sede di AT si trovano nella memoria 11/1/2023, nella memoria 2/5/2023
e in quella 26/5/2023. Tutte le memorie hanno un contenuto assolutamente generico in ordine al contenuto della CTU giacché, la prima, si limita ad affermare “… si contesta
pag. 8/10 … la AT … perché hanno omesso che tutte le varianti e le modifiche al progetto iniziale sono state espressamente richieste dalla committenza …” (cfr. pag. 3 memoria
11/1/2023)”, la seconda ribadisce solo che “tutte le varianti e le modifiche al progetto iniziale siano state espressamente richieste dalla committenza” (cfr. pag. 1 memoria
2/5/2023), la terza, si limita a produrre la perizia controdeduttiva con computo metrico a firma senza nulla indicare quanto alla asserita erroneità del percorso tecnico Per_3
logico seguito dal CTU nominato in sede di AT (cfr. pag. 1 memoria 26/5/2023).
Il Lodo Arbitrale ha esaminato la CTU quanto ai vizi riscontrati e ha escluso che l'intervento in cantiere del committente potesse aver cagionato la commissione dei vizi rilevati.
Va, quindi rigettata anche la terza censura perché del tutto infondata.
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7. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte attrice in impugnazione ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformato il Lodo Arbitrale anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte attrice, comporta la piena conferma del Lodo Arbitrale anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente gravame va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da parte attrice in impugnazione.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (87.961,60 euro, cioè 58.300,00 euro + 8.661,60 € + 21.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a
260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
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8. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'impugnazione è stata rigettata (Cass. 26907/2018).
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di impugnazione del Lodo Arbitrale proposta da nei confronti Parte_1 avverso il Lodo Arbitrale emesso ad Imperia il 16/11/2023 tra le Controparte_1
parti sopra indicate,
1. RIGETTA
l'impugnazione;
2. CONDANNA la parte attrice in impugnazione a rifondere a favore della parte convenuta le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
3. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'impugnazione è stata rigettata.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 21/05/2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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