Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1221/2021 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Salvini e dall'avv. Maria Antonietta
Antoniani dell'Avvocatura dell'ente ed elettivamente domiciliata in
Firenze, viale dei Mille, n. 94, presso l'avv. Sabrina Berretti;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante CO
p.t., in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Toscano e dall'avv. Jenny Guidoccio del foro di;
Pt_1
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP
difesa dall'avv. Gabriele Capecchi, Francesco Castoldi e Jacopo Celesia del
1
INTERVENUTA
All'udienza del 4.6.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per la : < Parte_1
adita, disattesa ogni difesa, domanda o eccezione avversaria, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'atto di citazione in appello del
28.06.2021 della e per l'effetto annullare e/o riformare in Parte_1
parte qua la sentenza n. 1182/2020 del Tribunale di Pisa, pronunciata in data
28.12.2020, pubblicata in data 29.1.2020 e non notificata alla Parte_1
e precisamente annullare e riformare la sentenza nelle parti in cui: 1)
[...]
ha escluso l'avvenuta conclusione tra la e Parte_1 [...]
di un contratto preliminare di compravendita per CO
l'acquisto delle aree di proprietà della irreversibilmente Parte_1
trasformate per la realizzazione del porto turistico, e conseguentemente,
accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione del suddetto contratto preliminare (primo motivo); 2) ha escluso la responsabilità precontrattuale a carico di e conseguentemente accertare e CO
dichiarare la sussistenza della responsabilità precontrattuale di
[...]
e condannare la stessa al risarcimento dei relativi danni;
CO
3) ha escluso sotto altro profilo l'obbligo di CO
di acquistare le aree di proprietà della irreversibilmente Parte_1
trasformate per la realizzazione del porto turistico e conseguentemente,
accertare e dichiarare l'obbligo di di Controparte_3
acquistare le aree de quibus;
4) ha considerato l'occupazione e la irreversibile trasformazione delle aree di proprietà della da parte del Parte_1
soggetto attuatore come non avvenute contra ius o non iure ed ha respinto la richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.. e, conseguentemente,
2 accertare e dichiarare che l'occupazione e la irreversibile trasformazione delle aree di proprietà della da parte del soggetto attuatore Parte_1
sono avvenute contra ius o non iure ed accogliere la richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., condannando il soggetto attuatore al relativo risarcimento;
5) ha respinto la richiesta di condanna di CO
al pagamento dell'indennità di occupazione delle aree di
[...]
proprietà della Parte_1
irreversibilmente trasformate per la realizzazione del porto turistico, e conseguentemente accertare e dichiarare l'obbligo di CP [...]
di pagare l'indennità di occupazione delle aree de quibus e CP
condannare il soggetto attuatore al relativo pagamento;
6) non ha quantificato l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione all'arricchimento conseguito da CO
ed alla perdita subita dalla Provincia , e conseguentemente Pt_1
quantificare l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
tenuto conto dei suddetti due parametri, condannando CO
al relativo pagamento;
7) ha quantificato in via equitativa
[...]
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. posto a carico di e conseguentemente quantificare CO
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. come indicato al precedente punto 6 delle presenti conclusioni;
8) ha utilizzato il criterio del valore di stima di Euro 50/mq con riduzione del 40% dal giudicante per la determinazione in via equitativa dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e conseguentemente, nel caso di quantificazione in via equitativa dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, tener conto del valore di stima delle aree stabilito nella relazione di stima prot. n. 228 del 16.01.2013 dell'Agenzia del Territorio di
Pistoia (doc.55), o in subordine del valore stabilito nella relazione di stima prot. n. 6794 del 13.03.2009 dell'Agenzia del Territorio di (doc.49.1), Pt_1
3 senza applicazione di alcuna riduzione, o, in subordine, con applicazione di una riduzione inferiore a quella del 40% stabilita dal Giudice di primo grado;
9) ha compensato le spese di giudizio di primo grado tra
[...]
e la;
B. Voglia, inoltre, l'Ecc.ma Corte CO Parte_1
di Appello di Firenze adita, disattesa ogni difesa, domanda o eccezione avversaria, per quanto riguarda la comparsa di costituzione e risposta con contestuale proposizione di appello incidentale del 14.05.2024 di
10) in via preliminare respingere la richiesta CO
di , di essere estromessa dal Giudizio a seguito CO
dell'atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. di , nel Controparte_4
presente giudizio;
11) nel merito, respingere la richiesta di
[...]
di rigetto dell'appello proposto dalla CO Parte_1
poiché infondata sia in fatto, sia in diritto, sia nel merito, e, per l'effetto,
accogliere detto appello, con ogni consequenziale pronuncia a carico di e/o di 12) respingere CO Controparte_4
l'appello incidentale proposto da poiché CO
infondato, sia in fatto, sia in diritto;
13) respingere la richiesta di
[...]
di condanna della al pagamento delle CO Parte_1
spese del doppio grado di giudizio;
C. Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze adita, disattesa ogni difesa, domanda o eccezione avversaria, per quanto riguarda l'atto di intervento volontario ex art. 111
c.p.c. con contestuale proposizione di appello incidentale del 15.05.2024 di
14) in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità dell'intervento proposto da in questo Controparte_2
giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 c.p.c.; 15) sempre in via preliminare, respingere la richiesta di di accertare e Controparte_2
dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra
[...]
e il a spese integralmente compensate tra le CP CP_5
predette parti, trattandosi di domande nuove inammissibili in appello e
4 comunque non proposte da 16) respingere CO
la richiesta di di accertare e dichiarare l'inammissibilità Controparte_2
e l'infondatezza dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
della Sentenza n. 1182/2020, Rep. n. 1862/2020, resa dal Tribunale di Pisa
(R.G. 6663/2014 – Sezione Unica Civile – Dott. Mercadante) il 29 dicembre
2020, pubblicata in pari data e non notificata, per tutte le ragioni esposte in atti, e respingere la richiesta di i confermare la predetta Controparte_2
Sentenza fermi i motivi di appello incidentale svolti da Controparte_2
e, per l'effetto, respingere l'appello incidentale della stessa ed accogliere l'appello della , con ogni consequenziale pronuncia a Parte_1
carico di e/o di 17) CO Controparte_4
respingere la richiesta di i rigettare in ogni caso tutte le Controparte_2
domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalla Parte_1
nei confronti di in c.p., quale dante causa di CO
e di assolvere in c.p. da Controparte_2 CO
ogni avversa domanda e pretesa di parte appellante e, per l'effetto,
accogliere l'appello della , con ogni consequenziale Parte_1
pronuncia a carico di e/o di CO CP_4
18) respingere l'appello incidentale formulato da
[...] Controparte_2
per la riforma parziale della Sentenza n. 1182/2020, Rep. n. 1862/2020, resa dal Tribunale di Pisa (R.G. 6663/2014 – Sezione Unica Civile – Dott.
Mercadante) il 29 dicembre 2020, pubblicata in pari data e non notificata,
poiché infondato, sia in fatto, sia in diritto, e, per l'effetto: 18.1) accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire della e l'ammissibilità delle domande della Parte_1 Parte_1
, in quanto dotata di legittimazione attiva e di interesse ad agire, per
[...]
tutte le ragioni esposte in atti;
18.2) respingere la richiesta di CP_4
n subordine di accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
[...] Parte_1
ai sensi dell'articolo 2041 c.c., e di assolvere
[...] Controparte_6
[..
[...] e la sua avente causa, da ogni avversa domanda
[...] Controparte_2
e pretesa, ovvero respingere la richiesta di in ulteriore Controparte_2
subordine di riduzione del relativo importo alla minor somma che fosse eventualmente dovuta, il tutto anche – nel caso – mediante compensazione totale o parziale con gli esborsi sostenuti da CO
per la realizzazione della viabilità alternativa indicata in atti;
18.3)
respingere la richiesta di di condannare la Controparte_4 Parte_1
alla presa in carico della viabilità alternativa indicata in atti;
18.4)
[...]
respingere la richiesta di di vittoria di spese e Controparte_4
competenze del primo grado di giudizio;
19) respingere la richiesta di di condannare la , in persona del suo Controparte_4 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese e competenze di questo giudizio, di Sentenza e CP
successive occorrende; D. Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
adita, disattesa ogni difesa, domanda o eccezione avversaria: 20) In ogni caso, condannare e/o al CO Controparte_4
pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, compreso il rimborso dei rispettivi contributi unificati, oltre oneri di legge dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 secondo cui “(…) Le somme finalizzate alla
corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a
carico del datore di lavoro. (…).”, nonché oneri INAIL e oltre IRAP, essendo gli scriventi legali avvocati interni dell'Avvocatura della Provincia di;
Pt_1
E. In via istruttoria, si richiama tutta la documentazione prodotta dalla nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio di Parte_1
appello>>.
6 Per : << in via preliminare la società CP CO
per tutte le causali di cui in narrativa chiede di essere estromessa dal
[...]
Giudizio e in ogni caso di essere manlevata e/o comunque tenuta indenne da qualsiasi richiesta dell'appellante, per tutte le causali di cui al paragrafo
II del presente atto. Nel merito: respingere l'appello proposto dalla
, con ogni consequenziale pronuncia;
in subordine, nella Parte_1
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (totale o parziale)
dell'appello della e, in difetto estromissione della comparente, la Parte_1
chiede di essere manlevata e/o comunque tenuta indenne da CP
qualsiasi richiesta dell'appellante, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto. E sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale promosso, riformare la sentenza di primo grado, come previsto nella parte motiva del presente atto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio>>.
Per << A. in via preliminare:
1. Accertare e dichiarare CP
l'ammissibilità dell'intervento proposto da in questo Controparte_2
giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti.
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra il , per tutte Controparte_2 CP_5
le ragioni esposte in atti, a spese integralmente compensate tra le predette parti, emettendo ogni conseguente provvedimento. B) nel merito: 3.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dalla nei confronti della Sentenza n. 1182/2020, Parte_1
Rep. n. 1862/2020, resa dal Tribunale di Pisa (R.G. 6663/2014 – Sezione Unica
Civile – Dott. Mercadante) il 29 dicembre 2020, pubblicata in pari data e non notificata, per tutte le ragioni esposte in atti, e confermare la predetta
Sentenza, fermi i motivi di appello incidentale svolti da Controparte_2
4. Rigettare in ogni caso tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalla nei confronti di Parte_1 CO
7 in c.p., quale dante causa di assolvendo CP Controparte_2
in c.p. da ogni avversa domanda e pretesa. CO
5. Rigettare in ogni caso tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalla nei confronti di Parte_1 CO
in c.p., quale dante causa di assolvendo
[...] Controparte_2
conseguentemente anche da ogni avversa domanda e Controparte_2
pretesa. C. In via di appello incidentale:
6. Accogliere l'appello incidentale formulato in questa sede da er la riforma parziale della Controparte_2
Sentenza n. 1182/2020, Rep. n. 1862/2020, resa dal Tribunale di Pisa (R.G.
6663/2014 – Sezione Unica Civile – Dott. Mercadante) il 29 dicembre 2020,
pubblicata in pari data e non notificata, per tutte le ragioni esposte in atti,
riformando conseguentemente in parte qua il suddetto provvedimento come richiesto nei motivi di impugnazione sopra formulati e, dunque: a) in via preliminare e pregiudiziale, in principalità, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande della , in quanto priva di Parte_1
legittimazione attiva e di interesse ad agire, per tutte le ragioni esposte in atti;
b) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ai sensi dell'articolo 2041 c.c., per tutte le ragioni Parte_1
esposte in atti, assolvendo e la sua avente CO
causa, da ogni avversa domanda e pretesa, ovvero in Controparte_2
ulteriore subordine riducendo il relativo importo alla minor somma che fosse eventualmente dovuta, il tutto anche – nel caso – mediante compensazione totale o parziale con gli esborsi sostenuti da
[...]
per la realizzazione della viabilità alternativa indicata CO
in atti;
c) in ogni caso, condannare la , in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla presa in carico della viabilità
alternativa indicata in atti, per tutte le ragioni ivi esposte;
d) con vittoria di spese e competenze del primo grado di giudizio. D. In ogni caso: 7.
Condannare la , in persona del suo legale rappresentante Parte_1
8 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese e Controparte_2
competenze di questo giudizio, di Sentenza e successive occorrende>>.
I FATTI DI CAUSA
La conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa la società Parte_1
(da ora in poi ) e il CO CP CP_5
al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita delle aree di proprietà della , ormai irreversibilmente trasformate dai lavori di Parte_1
realizzazione di un porto turistico e delle altre opere previste nel piano di recupero, con la condanna della medesima società al risarcimento dei danni,
ed al pagamento delle indennità per l'occupazione delle aree medesime,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con sentenza n. 1182/2020, depositata il 29.12.2020, il Tribunale di
Pisa, negato il perfezionamento di un contratto preliminare e che l'obbligazione di concludere il contratto a carico di derivasse CP
dalla legge regionale n. 1/2005, condannava la società CO
a corrispondere alla la somma di € 335.940, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dall'11.9.2009 ai sensi dell'art. 2041
cod. civ.. In particolare, il primo giudice quantificava l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., tenendo conto del valore di € 50/mq (parametrata al valore dei suoli non edificabili concordati tra il e ) che, CP_5 CP
moltiplicato per gli 11.189 mq oggetto della perizia dell'Agenzia del
Territorio di Pistoia, conducevano ad un totale di € 559.900. Riteneva,
inoltre, il primo giudice che su tale importo dovesse essere operata una riduzione del 40%, in via equitativa, in rapporto alla perdita subita rispetto all'utile complessivo dell'operazione, senza tenere conto della nuova destinazione impressa alle aree irreversibilmente trasformate. Rigettava le ulteriori domande proposte dalle parti e compensava le spese tra la e la predetta società, mentre la e venivano Parte_1 Parte_1 CP_7
9 condannate in solido al rimborso delle spese in favore del CP_5
liquidate in € 11.200,00 oltre accessori.
Con citazione notificata in data 18.6.2021 la Parte_1
proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver negato che tra le parti fosse stato concluso un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto delle aree di proprietà della Parte_1
irreversibilmente trasformate per la realizzazione del porto turistico e conseguentemente respinto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Al riguardo allegava che la , con CP
la nota 10.9.2012, si era impegnata ad acquistare le aree in questione
<mediante applicazione dei costi formulati dal e ritenuti congrui CP_5
dall'Agenzia del Territorio con relazione prot. n. 6794 del 13 marzo 2009, pari a €
358,33/mq per le aree edificabili e € 50.00 per le aree non edificabili per un importo
complessivo pari ad € 774.954,15…>> e che la , con delibarazione n. Parte_1
47 dell'8.10.2012, si era espressamente impegnata a: <cedere in proprietà alla
società , soggetto attuatore, le aree dei sedimi stradali CO
sotto indicati per la realizzazione del porto turistico: aree edificabili per una
superficie stimata di mq. 1.255, rappresentate in planimetria (allegato B) in colore
marrone; aree non edificabili ad uso pubblico non cedibili e a verde attrezzato per
una superficie stimata di mq.
6.505 rappresentate in planimetria (allegato B) in
colore celeste e verde>>, facendo riferimento al medesimo prezzo di acquisto di cui alla relazione prot. n. 6794 del 13.3.2009 dell'Agenzia del Territorio,
salvo rettifiche e conguagli. Inoltre, con nota del 3.12.2012 prot. n. 324729,
la , dato atto che si era proceduto alla sdemanializzazione delle Parte_1
aree in questione, nonché alla redazione ed al deposito del frazionamento catastale redatto d'intesa con la società e che era in corso la convenzione con l'Agenzia del Territorio di Pistoia per la verifica dell'estensibilità ed applicabilità alle aree di proprietà provinciale dei valori ritenuti congrui per
10 le aree di proprietà comunale, invitava la a fissare un CP
appuntamento da un notaio di sua fiducia per la stipula del contratto di acquisto entro la fine del mese di dicembre del 2012 ed a versare il relativo importo. Rimarcava che la deliberazione n. 47/2012 del Consiglio
Provinciale e la successiva nota della n. 324729/2012 integravano Parte_1
l'accettazione da parte della medesima della proposta di acquisto Parte_1
formulata dalla al prezzo stabilito nella nota CO CP
n. 6794/2009 dell'Agenzia del Territorio di Pistoia per le aree comunali,
salvo conguagli, e lamentava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l'accettazione della non fosse conforme alla proposta Parte_1
d'acquisto della , perché: <una volta che l'Agenzia delle Entrate – CP
Ufficio Provinciale di Pistoia nella relazione di stima prot. n. 228 del 16.1.2013 ha
stimato le aree in questione nell'importo di € 305/mq, era quest'ultimo il prezzo di
acquisto>>, dovendosi escludere che la comunicazione di detto prezzo
(effettuata con p.e.c. del 9.5.2013) desse luogo ad una controproposta da parte della , costituendo essa una mera comunicazione del Parte_1
prezzo definitivo di acquisto delle aree, in piena aderenza alla volontà
espressa da con la nota del 10.9.2012, nella quale era indicato CP
un prezzo di acquisto pari a complessivi € 774.954,15 <salvo errori ed
eventuali conguagli>> e in conformità al contenuto della deliberazione del
Consiglio provinciale n. 47/2012. Cosicché, a dire dell'appellante, il quesito rivolto all'Agenzia del Territorio di Pistoia costituiva una modalità di determinazione del prezzo cui aveva espressamente assentito, CP
avendo le parti concordato che il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.12.2012 il prezzo determinato secondo i criteri pattuiti. Di
conseguenza il preliminare poteva reputarsi perfezionato e parimenti dimostrato l'inadempimento di di stipulare il definitivo. CP
Laddove la domanda ex art. 2932 cod. civ. non fosse stata accolta, il primo giudice avrebbe poi dovuto condannare al risarcimento del CP
11 danno per avere, senza titolo, occupato e irreversibilmente trasformato le aree di proprietà della per tutto il periodo di tale Parte_1
occupazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) col secondo motivo censurava la sentenza impugnata per aver escluso la responsabilità precontrattuale di , perché, stante il CP
perfezionamento del contratto preliminare, il fatto che il valore di stima dato dall'Agenzia del Territorio di Pistoia fosse maggiore di quello espresso dall'Agenzia del Territorio di per le aree di proprietà comunale, non Pt_1
autorizzava a sciogliersi dal vincolo assunto con il preliminare CP
per la stipula del definitivo, omettendo di presentarsi per la conclusione del contratto definitivo senza alcuna motivazione, in tal modo violando i doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative (art. 1337 cod. civ.),
nonostante che già dall'11.9.2009 avesse ottenuto la disponibilità dei sedimi stradali della Provincia di e li avesse irreversibilmente trasformati, Pt_1
senza corrispondere alcunché per tale occupazione. Illustrava che il danno conseguente, limitato al c.d. “interesse negativo” era costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative (pari ad € 11.644,14
per la relazione di stima di cui alla nota 228 del 16.1.2013) sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula di contratti vantaggiosi;
3) col terzo motivo censurava la sentenza di primo grado per aver negato che era obbligata all'acquisto dei terreni anche in base CP
a quanto stabilito nella conferenza dei servizi dell'8 settembre 2003, nella deliberazione del Consiglio comunale pisano n. 22 del 29.3.2006, nella convenzione stipulata tra il ed il soggetto attuatore, nella CP_5
nota 5.9.2007, prot. n. 32121/07 del e nella nota 18.9.2007 CP_5
prot. 135075 della . Illustrava che l'esclusione dell'obbligo Parte_1
di di acquistare le aree di proprietà della CP Parte_1
irreversibilmente trasformate violava gli artt. 65 e 66 della legge regionale toscana n. 1 del 3.1.2005 (norme per il governo del territorio). Argomentava
12 che l'asserito mancato raggiungimento di un accordo, non elideva affatto l'obbligo di di procedere all'acquisto delle aree sussistente per CP
legge. Precisava che nel caso di specie la procedura di cui all'art. 66 della legge regionale n. 1/2005, relativa al piano di recupero dell'area, non era stata rispettata, non essendo pervenuta alcuna adesione al consorzio di urbanizzazione costituito dalla , né era stata attivata da parte CP_8
del la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree CP_5
di proprietà della , in tal modo producendosi le premesse Parte_1
per l'odierno contenzioso. Tuttavia, poiché la convenzione del 28.9.2007
richiamava espressamente la procedura di cui all'art. 66 della legge regionale n. 1/2005, ugualmente, in base alla citata convenzione, sussisteva l'obbligo di di acquistare le aree di proprietà della CP Parte_1
ricadenti nel piano di recupero approvato, con obbligo per il soggetto attuatore di provvedere alla realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel piano e delle altre opere di infrastrutturazione esterna al perimetro del piano (art. 3), tanto che nella convenzione era stato espressamente previsto che se non avesse acquistato le aree di CP
proprietà provinciale non sarebbe stato possibile effettuare il collaudo, né
la presa in carico delle opere da parte del e procedere allo CP_5
scomputo delle stesse dagli oneri di urbanizzazione. Evidenziava che anche l'art. 9 della convenzione era rappresentativo dell'obbligo di di CP
acquistare le aree provinciali rientranti nel piano di recupero. Ciò trovava riscontro anche nella nota del 30.4.2012 con la quale il legale di CP
confermava al che la società avrebbe proceduto all'acquisto CP_5
delle aree della Provincia necessarie per la prosecuzione dei lavori,
preannunciando che la cessione sarebbe avvenuta per una somma assai diversa da quella decisa dal per le proprie aree. Ciò trovava CP_5
ulteriore conferma nel fatto che il con ricorso al TAR CP_5
13 Toscana n. 1048/2016, in relazione alla citata convenzione urbanistica,
chiedeva la condanna di a traferire al le aree di CP CP_5
proprietà di soggetti terzi e quindi anche quelle della . Inoltre, Parte_1
nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui era CP
stata ammessa, era stata autorizzata la richiesta di modifica della convenzione urbanistica volta a prevedere la concessione di un diritto di superficie in luogo dell'obbligo di acquisto sulle aree appartenenti ai soggetti pubblici. E, nell'ottobre del 2019 era stata avanzata una modifica alla proposta di concordato a seguito dell'offerto di acquisto delle aree da parte della , con accollo dell'acquisto dei terreni necessari Parte_2
alla realizzazione del progetto, tra i quali rientravano quelli della Provincia
di e degli oneri conseguente all'occupazione. Rimarcava che, Pt_1
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la messa a disposizione dell'area a favore del per la stipula della convenzione CP_5
urbanistica era presupposto essenziale per la realizzazione del piano di recupero;
4) col quarto motivo censurava la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ.
sull'assunto, che l'appellante reputava erroneo, secondo cui sulle aree de
quibus non erano stati realizzati interventi non iure o contra ius, stante il consenso della all'occupazione. Rammentava che la , in Parte_1 Parte_1
primo grado, aveva chiesto, in ipotesi di occupazione sine titulo delle aree da parte di , la disapplicazione del permesso a costruire n. CP
25/2013 rilasciato dal di , posto che il fatto che la , CP_5 Pt_1 Parte_1
quale ente esponenziale degli interessi collettivi inerenti alle materie di propria competenza, avesse preso parte alla conferenza dei servizi ed ai procedimenti che avevano condotto all'approvazione degli atti necessari per la realizzazione del Porto turistico di Marina di , non escludeva Pt_1
affatto che dovessero essere attivate nei propri confronti le procedure
14 previste dalla normativa di riferimento per l'acquisizione delle aree, per cui l'assenso dato non poteva in alcun modo sostituire gli atti formali di disponibilità e di cessione delle aree in favore di , come CP
evidenziato anche nella nota prot. n. 0265136 del 16.10.2009 e nella nota n.
189098 dell'8.7.2010. Contestava, quindi, di aver adottato alcun provvedimento con il quale le aree erano state rese disponibili a
, tenuto altresì conto del fatto che le trattative per l'acquisto CP
delle aree erano naufragate. Evidenziava inoltre che con la nota 18.9.2007
prot. n. 135075 la aveva dato la disponibilità delle aree al Parte_1 CP_5
ai fini della stipula della convenzione urbanistica e non già a Pt_1
, tanto che nella citata nota n. 0265136 la evidenziava CP Parte_1
la necessità di formalizzare i passaggi amministrativi anche per l'occupazione delle aree in questione. Insisteva, pertanto, nell'accoglimento della domanda risarcitoria;
5) col quinto motivo impugnava il rigetto della domanda di condanna di al pagamento dell'indennità di occupazione per le CP
aree provinciali commisurata agli importi stabiliti dalla Provincia per le occupazioni di suolo pubblico di cui alla deliberazione del Consiglio
provinciale 11.11.1994, n. 376 e successive deliberazioni della Giunta
provinciale (n. 10/2007 e n. 58/2014). Rammentava: a) che le aree provinciali,
originariamente destinate a viabilità, erano state irreversibilmente trasformate (banchina portuale, specchio d'acqua del porto e viabilità
pedonale e aree destinate all'edificazione) ed erano divenute parti integranti del Porto turistico e non più restituibili;
b) che i lavori erano stati eseguiti per dare esecuzione ad una convenzione cui essa Provincia era estranea, riguardando unicamente il Comune di e;
c) essa Pt_1 CP
, in sede di conferenza dei servizi, aveva espresso i pareri di Parte_1
propria competenza (in materia di bonifica, di difesa del suolo, ecc.), ma aveva altresì evidenziato la necessità di regolare i rapporti patrimoniali
15 relativi alla messa in disponibilità, occupazione e cessione a titolo oneroso della aree;
d) che pertanto i principi espressi da Cass. 2782/1999, operanti al più tra il e , non erano estensibili alla Provincia, CP_5 CP
rispetto alla quale sussistevano tutti i presupposti impositivi della TOSAP,
avendo sottratto le aree all'uso collettivo per scopi di natura CP
privatistica. In ogni caso era dovuta un'indennità di occupazione,
quand'anche non a titolo di TOSAP, per tutta la durata dell'occupazione,
come peraltro riconosciuto anche dallo stesso Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo che quantificava in € CP
1.055.542 l'indennità dovuta per il periodo ante 17.10.2017 ed in € 448.204
quella dovuta dal 17.10.2017 al 31.12.2021;
6) col sesto motivo di appello impugnava altresì la liquidazione dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, che andava parametrata ai guadagni conseguiti da a seguito della gestione del Porto CP
turistico (vendita o messa a disposizione dei posti barca e altri servizi forniti dal porto turistico) che avrebbe condotto ad una quantificazione dell'indennizzo ben superiore a quella riconosciuta dal primo giudice.
7) col settimo motivo censurava la quantificazione equitativa dell'indennizzo, erroneamente operata dal primo giudice sulla scorta dei principi enunciati da Cass.18804/2015 posto che nel caso di specie era possibile individuare sia l'arricchimento conseguito da in base CP
ai bilanci di esercizio (ad es. nel bilancio 2010 erano indicati i crediti verso i clienti per l'acquisto di posti barca in € 440.000), mentre la diminuzione patrimoniale subita dalla poteva essere determinata in base alla Parte_1
stima di cui alla nota 16.1.2013 dell'Agenzia delle Entrate di Pistoia;
8) con l'ottavo motivo faceva rilevare che le aree provinciali irreversibilmente trasformate, stimate dal primo giudice in € 50%mq, erano costituite anche da suoli edificabili (mq 1.255) che, nella contrattazione col erano stimati € 358/mq, somma che la stessa CP_5 CP
16 aveva dichiarato di essere disponibile ad offrire nella nota del 10.9.2012.
Contestava inoltre l'arbitrarietà dell'ulteriore riduzione del 40% del valore venale delle aree, ancora una volta sbilanciata in favore del soggetto attuatore, mentre detta riduzione avrebbe potuto essere determinata nella minore e corretta percentuale del 25%;
9) col nono motivo invocava la condanna di alle spese CP
del giudizio di primo grado in esito all'accoglimento dell'appello.
Dichiarava infine di riproporre tutte le eccezioni e le domande svolte in primo grado, concludendo come in epigrafe.
Con comparsa depositata il 14.5.2024 si costituiva la società
per chiedere il rigetto dell'appello principale, rammentando CP
che alcun contratto preliminare poteva reputarsi concluso tra le parti, stante la notevole divergenza tra il prezzo originariamente pattuito e quello poi richiesto dall'Agenzia delle Entrate di Pistoia, pari a cinque volte tanto (da
€ 774,954,15 ad € 3.415.000,00). Contestava la propria responsabilità
precontrattuale perché il notevole incremento del prezzo di vendita era ingiustificato ed artificioso. Contestava che alcun obbligo potesse derivare dalla convenzione conclusa col , poiché ad essa la CP_5 Parte_1
era estranea, prendendo analiticamente posizione sui documenti invocati dall'appellante principale a sostegno del proprio assunto. Chiedeva il rigetto del quarto e del quinto motivo di appello, perché avendo la
Provincia partecipato, quale ente territoriale, alla conferenza dei servizi ed alla convenzione stipulata col essa aveva consentito, con CP_5
particolare riguardo alla deliberazione n. 47/2012, l'occupazione e l'irreversibile trasformazione delle aree per cui non era prospettabile l'illecito fatto valere dall'appellante principale. Quanto al sesto, al settimo ed all'ottavo motivo di appello rimarcava che le aree edificabili (circa 1.450
mq) non erano state edificate, mentre una buona parte delle aree provinciali
(mq 3185) aveva mantenuto la sua originaria destinazione di strada, al pari
17 di un'altra porzione (mq. 4.980) che, pur essendo stata riqualificata con un costoso intervento (circa un milione di euro) aveva anch'essa mantenuto la destinazione a strada. Contestava che la avesse dato prova Parte_1
dell'incidenza effettiva dei beni di sua proprietà sulla buona riuscita della gestione del porto, posto che le aree in contestazione erano essenzialmente costituite da una strada che tale era rimasta e per la cui sistemazione la società aveva assunto rilevanti oneri finanziari, pari ad oltre un milione di euro. Proponeva inoltre appello incidentale per i seguenti motivi:
1) col primo riproponeva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (sostanziale e processuale) della , posto che con la Parte_1
deliberazione n. 50 del 2014 quest'ultima aveva gratuitamente trasferito al le aree in questione, previa sdemanializzazione, in tal modo CP_5
censurando l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui il procedimento di sdemanializzazione non si era perfezionato. Con la conseguenza che, ove, effettivamente, le aree di sedime della strada non fossero state sdemanializzate, era giuridicamente impossibile trasferirle alla ex art.2932 cod. civ., mentre ove tale sdemanializzazione avesse CP
avuto luogo, la era carente di legittimazione dovendosi ritenere Parte_1
che le aree erano di proprietà comunale, come peraltro rappresentato anche nella deliberazione n. 58/2019 con la quale si prevedeva la consegna anticipata delle aree in questione al cui ne era trasmessa la gestione CP_5
dal 22.11.2019;
2) col secondo motivo contestava la stessa prospettabilità CP
dell'impoverimento della per cui anche la domanda ex art. 2041 Parte_1
cod. civ. andava respinta, considerato che: a) non si era affatto CP
arricchita, avendo sostenuto un investimento di oltre 60milioni di euro;
b)
non vi era impoverimento della Provincia posto che le aree avevano mantenuto la loro destinazione a strada ed erano tornate nella disponibilità
dell'ente pubblico;
c) quanto all'assenza di causa giuridica ribadiva che le
18 aree in questione avevano costituito oggetto di riqualificazione secondo progetti condivisi ed erano tornate a far parte del demanio Provinciale;
3) col terzo motivo riproponeva la domanda di condanna della alla presa in carico di che era rimasta di sua Parte_1 CP_9
proprietà, ma che esponeva alle azioni civili dei terzi derivanti CP
dalla circolazione dei veicoli e delle persone;
4) col quarto motivo riproponeva la domanda da essa promossa per ottenere la compensazione (totale o parziale) dell'asserito credito della con quanto speso da per l'intervento di Parte_1 CP
riqualificazione della strada;
5) col quinto motivo impugnava il capo sulle spese di cui chiedeva la condanna della in proprio favore per effetto dell'accoglimento Parte_1
delle ragioni dell'appello.
Con comparsa depositata il 15.5.2024 interveniva in appello, ex art. 111 cod. proc. civ., la società RA GR spA che era subentrata a quale soggetto attuatore della realizzazione del Porto, CP
invocando la cessione della materia del contendere nei confronti del insistendo nel rigetto dell'appello principale e chiedendo, CP_5
nel proprio interesse, l'accoglimento dell'appello incidentale della propria dante causa.
La Provincia eccepiva l'inammissibilità dell'intervento di di CP
cui contestava la qualità di successore a titolo particolare, trattandosi,
piuttosto di soggetto cui aveva ceduto gli immobili di sua CP
proprietà, tra i quali, evidentemente, non rientravano le aree provinciali oggetto di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.6.2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione
19 delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia del CP_5
che, sebbene convenuto ai soli fini della denuntiatio litis da parte della
(la quale, al pari dell'appellante incidentale , non ha Parte_1 CP
proposto domande nei suoi confronti) non si è costituito, nonostante la rituale notificazione dell'appello.
Ancora in via preliminare va esaminato il primo motivo dell'appello incidentale proposto da per riproporre l'eccezione di difetto di CP
legittimazione attiva della sull'assunto che le aree in questione Parte_1
erano state sdemanaliazziate e trasferite gratuitamente al , CP_5
per cui era precluso a quest'ultima chiedere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. di alcun preliminare (di cui contestava il perfezionamento).
Esso è infondato.
Il procedimento di sdemanializzazione, che costituiva parte del programma di intervento concordato, non si è perfezionato, difettando sia l'assenso della Regione Toscana, sia il perfezionamento della consegna al mediante apposito verbale (art. 4, comma 6, d.P.R. CP_5
495/1992). Di conseguenza, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (sostanziale e processuale) della va respinta. Parte_1
Sempre in via preliminare va esaminata la questione dell'ammissibilità dell'intervento svolto da nel presente giudizio. CP
Ritiene questa Corte che l'intervento sia ammissibile, rivestendo la qualità di successore a titolo particolare di nella CP CP
disponibilità delle aree oggetto di causa quale acquirente degli immobili di proprietà di e, contemporaneamente, la qualità di assuntrice CP
20 degli obblighi derivanti dall'attuazione del piano di recupero nei confronti degli enti coinvolti in base ai titoli negoziali esibiti in atti, non specificatamente contestati dalla . Parte_1
Va, invece, disattesa la domanda di estromissione di CP
ostandovi l'opposizione della . Parte_1
Ancora in via preliminare vi è rilevare l'inammissibilità della domanda con la quale ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione CP
della materia del contendere nei confronti del convenuto CP_5
in appello ai soli fini della denuntiatio litis.
Né può essere disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti del (come richiesto, peraltro CP_5
tardivamente, da , in difetto di specifici e tempestivi motivi di CP
impugnazione avverso la regolamentazione data dal primo giudice.
Si esaminano ora congiuntamente il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, con il quale la assume il Parte_1
perfezionamento di un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione le aree provinciali e il suo inadempimento da parte di , tenuta CP
pertanto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.
Entrambi i motivi sono infondati.
Non può reputarsi perfezionato alcun contratto preliminare perché
difetta la volontà definitiva delle parti di obbligarsi alla cessione ed all'acquisto delle aree provinciali, essendo mancato il consenso in merito alla quantificazione del prezzo.
A fronte dell'offerta di un corrispettivo di € 774.954,15 da parte di
(di cui € 50/mq per le aree non edificabili ed € 358,33 per quelle CP
edificabili), effettuata in base alla stima dell'Agenzia del Territorio di Pt_1
per le aree comunali, il Consiglio provinciale, pur deliberando la propria disponibilità a trasferire al ed alla le aree in CP_5 CP
21 questione, stabiliva di richiedere all'Agenzia del Territorio di Pistoia
un'ulteriore valutazione di adeguatezza del prezzo offerto.
L'Agenzia del Territorio di Pistoia perveniva ad una valutazione del prezzo di cessione molto più elevata rispetto a quella offerta dalla
, pari ad € 3.415.000, e tale quantificazione, fatta propria dalla CP
, preclude di ritenere perfezionato qualsiasi contratto preliminare, Parte_1
non essendosi perfezionato il consenso delle parti sul prezzo, giacché
l'importo individuato dall'Agenzia del Territorio di Pistoia non dà luogo ad un mero conguaglio, ma ad un prezzo totalmente nuovo che non rispecchia alcuno dei criteri per i quali (basandosi sui valori dati CP
dall'Agenzia del Territorio di Pisa per le aree comunali) aveva formulato la propria offerta.
Va inoltre negato che il quesito rivolto dalla all'Agenzia Parte_1
del Territorio di Pistoia in merito alla valutazione di congruità del prezzo offerto comportasse l'incondizionato assenso di alla CP
quantificazione fatta propria dalla , considerato, da un lato, la Parte_1
considerevole differenza quantitativa tra le somme offerte e quelle pretese dalla e l'assenza di qualsiasi vincolo assunto in tal senso dal Parte_1
soggetto attuatore.
Escluso che possa reputarsi concluso un contratto preliminare per mancanza dell'accordo su uno degli elementi essenziali del contratto, va conseguentemente respinto anche il secondo motivo dell'appello principale col quale la ha chiesto il danno derivante dalla mancata Parte_1
conclusione del contratto definitivo (quantificato in € 11.664,14 per le spese inerenti alla relazione di stima), difettandone i relativi presupposti, come allegati dalla stessa appellante. Del resto, l'enorme discrasia tra il Parte_1
prezzo offerto da in base alla stima effettuata dall'Agenzia del CP
Territorio per le aree di proprietà comunale e quelle, pur situate nel medesimo contesto, preclude di ritenere ingiustificato il diniego alla stipula
22 del definitivo da parte di al prezzo esatto dalla (circa CP Parte_1
cinque volte superiore).
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, in base al quale la ha prospettato la sussistenza di un obbligo di acquisto delle aree Parte_1
in capo alla società in forza della conferenza dei servizi CP
dell'8.9.2003, nella deliberazione del Consiglio comunale pisano n. 22 del
29.3.2006, nella convenzione stipulata tra il e , CP_5 CP
nonché nella nota del 5.9.2007 del e nella nota 28.9.2007 CP_5
della . Se da una parte si è obbligata all'acquisto delle Parte_1 CP
aree provinciali, dall'altro, tale obbligazione essa ha assunto nei confronti del ai fini dell'attuazione dell'intervento programmato CP_5
quale presupposto essenziale per la realizzazione del piano di recupero,
mentre alcun obbligo può reputarsi sussistente nei confronti della Parte_1
che possa essere da quest'ultima autonomamente fatto valere in giudizio:
una cosa è affermare che aveva assunto nei confronti del CP
l'obbligo di acquisire, anche da soggetti terzi, le aree necessarie CP_5
alla realizzazione del piano di recupero, altre cosa è ritenere che ciò abbia prodotto un vincolo contrattuale nei confronti della , in difetto, Parte_1
peraltro, di qualsiasi accordo sul prezzo di cessione.
Va, infatti, rimarcato che, come già evidenziato dalla stessa
, essa è rimasta estranea alla convenzione urbanistica del Parte_1
28.9.2007, essendo intervenuta unicamente quale ente esponenziale degli interessi collettivi facenti capo alla medesima per cui alcuna Parte_1
obbligazione è stata assunta da nei suoi confronti in tale sede. CP
Né potrebbe altrimenti reputarsi sussistente un'obbligazione ex lege
azionabile dalla in base agli artt. 65 e 66 della legge regionale n. Parte_1
1/2005 che, regolando il procedimento amministrativo per l'attuazione del piano di recupero, non attribuiscono alcun diritto soggettivo della Provincia
di esigere la conclusione del contratto definitivo di cessione al prezzo da
23 essa determinato, prescindendo dal consenso del soggetto attuatore e da un accordo puntuale sul prezzo di cessione.
Pertanto, anche il terzo motivo va respinto.
Si esaminano adesso congiuntamente il quarto ed il quinto motivo dell'appello principale con i quali la insiste nella domanda di Parte_1
risarcimento del danno per l'illegittima occupazione delle aree da parte di che le ha irreversibilmente trasformate sottraendole all'uso CP
pubblico per scopi privatistici, ravvisando altresì, quanto al prolungato periodo di occupazione, la sussistenza dei presupposti impositivi della
Tosap.
Entrambi i motivi vanno respinti.
Ritiene questa Corte che i molteplici atti amministrativi già segnalati dal primo giudice e la stessa partecipazione della alla conferenza Parte_1
dei servizi volta a consentire l'attuazione del piano di recupero, precludano di ritenere che l'occupazione delle aree in questione da parte di CP
sia avvenuta senza il consenso della . Infatti, con la nota prot. Parte_1
135075 del 2007 la ha messo a disposizione di le aree Parte_1 CP
in questione, ribadendo la propria disponibilità in tal senso anche successivamente con la delibera n. 47 dell'8.10.2012 con la quale, richiamata la nota prot. 135075/2007, confermava che la messa in disponibilità era stata disposta al fine di consentire la consegna delle aree e l'inizio dei lavori nelle more della sottoscrizione della convenzione/contratto con la società
, dando atto che le aree di sedime stradale erano state chiuse al CP
traffico al fine di consentire i lavori. Il che impedisce di ritenere che l'occupazione delle aree in questione abbia dato luogo ad un illecito perpetrato da non iure ovvero contra ius, stante il preventivo CP
consenso della all'occupazione delle aree ed all'inizio dei lavori Parte_1
di trasformazione ai fini dell'attuazione del piano di recupero e l'assenso della medesima all'esecuzione delle opere relative al piano di Parte_1
24 recupero, ossia di quelle stesse opere in concreto realizzate da , CP
esattamente coincidenti con quelle previamente assentite dalla . Parte_1
Tanto che in forza di tale consenso è stato rilasciato il permesso a costruire in favore del soggetto attuatore.
Neppure sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, considerato che detta occupazione (v. convenzione del 28.9.2007, in atti) ha avuto luogo per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione destinate ad essere cedute gratuitamente al CP_5
, previo esplicito consenso della che aveva messo a
[...] Parte_1
disposizione le aree in questione, senza mai prospettare l'applicabilità della
Tosap per il periodo di tempo intercorrente sino alla stipula della convenzione/contratto, concordando in sede di conferenza dei servizi il programma dei lavori per la trasformazione sia delle aree di proprietà
comunale sia di quelle appartenenti alla medesima (v. Cass. Parte_1
2782/1999).
Pertanto, anche il quarto ed il quinto motivo dell'appello principale vanno respinti.
Si esaminano adesso congiuntamente il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello con il quale la ha impugnato la liquidazione Parte_1
dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. operato dal primo giudice, siccome non congruo rispetto agli atti ed in particolare invocando i bilanci di
(da cui, ad es. si rilevavano crediti verso clienti per l'acquisto CP
di posti barca per € 440.000,00), e la stima delle aree data dall'Agenzia delle
Entrate di Pistoia del 16.1.2013, rimarcando altresì che una parte delle aree aveva natura edificatoria (per cui il valore di € 50/mq preso a riferimento dal primo giudice era insoddisfacente) e che arbitraria era la riduzione del
40%, da contenere nella minore percentuale del 25%.
25 Tali motivi dell'appello principale si esaminano unitamente al secondo motivo dell'appello incidentale proposto da per CP
contestare che, in concreto, abbia avuto luogo qualsiasi forma di arricchimento in proprio favore e tantomeno l'impoverimento della che era rimasta proprietaria delle aree di sedime della strada Parte_1
oggetto di riqualificazione in esito all'intervento eseguito.
Al riguardo si rileva, in via preliminare, che non sono stati proposti motivi di impugnazione in merito all'ammissibilità dell'azione ex art. 2041
cod. civ. né da parte della , né da parte di . Parte_1 CP
Nel merito ritiene questa Corte che l'arricchimento in favore di sia apprezzabile nella misura in cui ha consentito alla stessa di CP
acquisire di fatto la disponibilità delle aree provinciali e di dare attuazione al piano di recupero volto alla realizzazione del porto. In difetto, il progetto imprenditoriale da essa perseguito, per il quale, a suo dire, sono stati investiti oltre 60milioni di euro, non avrebbe potuto essere intrapreso, e ciò
ha prodotto una sicura utilità economica in favore di posto che CP
nel 2013 il porto turistico è stato effettivamente inaugurato.
E' parimenti rilevabile l'impoverimento della che Parte_1 Pt_1
ha subito la manomissione e la trasformazione di beni di sua proprietà in vista della realizzazione di un programma di interventi che, seppur consensualmente attuato in via di fatto, non si è poi perfezionato mediante la conclusione della necessaria convenzione/contratto di cessione delle aree in favore di . Cosicché la è rimasta privata della strada CP Parte_1
provinciale, secondo la sua originaria conformazione e funzione, senza ricevere alcunché.
Né vale a negare l'impoverimento della la circostanza che Parte_1
le aree in questione avessero sostanzialmente mantenuto la loro destinazione a strada e fossero state riqualificate in esito ai lavori eseguiti da , posto che tale assunto non corrisponde interamente al vero, CP
26 giacché i sedimi stradali, prima aperti anche al transito carrabile, sono stati trasformati per essere destinati al transito pedonale a servizio del porto turistico e, in parte, a banchina del porto.
Da ciò consegue che l'appello incidentale proposto da va CP
respinto.
Vanno, invece, parzialmente accolti i motivi di censura proposti dalla in punto di determinazione dell'indennizzo. Parte_1
Com'è noto, l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. va determinato, nei limiti dell'arricchimento conseguito da , in base alla perdita CP
patrimoniale subita dalla . Parte_1
A tali fini vanno condivise le valutazioni svolte dal primo giudice in merito al fatto che, nel caso di specie, risulta estremamente difficoltoso pervenire all'accertamento delle grandezze necessarie alla comparazione richiesta dall'art. 2041 cod. civ. che ne giustifica la liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 18804/2015).
Ciò posto, si osserva che l'impoverimento della e Parte_1
l'arricchimento di non possa essere quantificato in base CP
all'originaria offerta di acquisto delle aree provinciali avanzata dal soggetto attuatore (€ 50/mq), trattandosi di somma insufficiente e non giustificata perché: a) detto importo, stimato dall'Agenzia delle Entrate di per i Pt_1
suoli non edificabili di proprietà comunale, non tiene conto del fatto che una parte delle aree provinciali avevano natura edificatoria ed erano state stimate dalla medesima Agenzia delle Entrate di nella maggior somma Pt_1
di € 358/mq; b) la stessa , sulla scorta della valutazione data CP
dall'Agenzia delle Entrate di per i suoli comunali, aveva offerto quale Pt_1
corrispettivo per l'acquisto delle aree provinciali la maggior somma di €
774.954,15.
Di conseguenza deve ritenersi che l'impoverimento della Parte_1
possa essere equitativamente parametrato ad una somma non inferiore al
27 prezzo offerto dalla stessa per l'acquisizione delle aree CP
provinciali pari ad € 774.954,15.
Non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione per contestare l'accertamento condotto dal primo giudice in merito al fatto che l'indennizzo non debba essere quantificato in relazione al corrispettivo della cessione, quanto piuttosto: <su un arricchimento derivante da
un'occupazione temporanea, in quanto la cessione è da intendersi tale in senso assai
peculiare, ovvero intesa quale trasferimento: a) temporaneo;
b) vincolato alla sua
utilizzazione (finalizzata alla realizzazione del progetto); c) destinata a concludersi
con una restituzione all'ente di competenza delle aree, come nel caso di specie,
destinate alla viabilità>>.
Piuttosto la ha contestato che, al fine di quantificare Parte_1
l'arricchimento di , i fattori sopra evidenziati da parte del primo CP
giudice giustificassero una riduzione equitativa del 40% che doveva, invece,
essere limitata al 25%.
Sotto il profilo adesso considerato l'appello principale è fondato. La
riduzione del 40% invece che del 25%, come invocata dalla , non Parte_1
appare, infatti, correttamente determinata, considerato che la destinazione pubblicistica delle aree oggetto di intervento era tale sin dall'origine dell'operazione economica e del cospicuo investimento assunto da per la realizzazione del porto turistico, inaugurato nel 2013, e CP
che per tale scopo ha potuto disporre delle aree che le sono state CP
concesse dalla Provincia, essenziali al buon esito del progetto imprenditoriale, senza corrispondere alcunché né per l'occupazione né per la irreversibile trasformazione di gran parte di esse.
Maggiormente congrua e giustificata appare, quindi, una decurtazione equitativa del 25% - come invocata dalla stessa che Parte_1
conduce a quantificare l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in € 581.215.
28 Deve, invece, negarsi che ai fini della quantificazione dell'indennizzo possa tenersi conto delle somme evidenziate dal Commissario giudiziale del concordato preventivo , trattandosi di poste debitorie CP
espresse in via cautelativa e prudenziale ai fini della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale della debitrice ammessa alla procedura concorsuale.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata l'indennizzo va determinato in € 581.215, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della concessione del provvedimento di chiusura al traffico successivo alla messa a disposizione dei sedimi stradali da parte della
(come già disposto dal primo giudice senza motivi di censura). Parte_1
Occorre adesso esaminare i restanti motivi dell'appello incidentale proposto da . CP
Infondato è il terzo motivo: non essendo avvenuto il passaggio di proprietà delle aree provinciali oggetto di causa in favore del soggetto attuatore, esse sono rimaste di proprietà della , per cui va respinta Parte_1
la domanda di “presa in carico” di da parte della CP_9 Parte_1
medesima, non essendo peraltro sindacabile da parte dell'autorità
giudiziaria ordinaria il regime amministrativo delle strade provinciali e comunali, la cui declassificazione compete agli enti pubblici interessati alla realizzazione dell'intervento ossia alla ed al cui aree Parte_1 CP_5
avrebbero dovuto essere trasferite in attuazione del piano di recupero.
Parimenti infondato è il quarto motivo col quale invoca CP
la compensazione (totale o parziale) tra il credito della e quanto Parte_1
speso dall'appellante incidentale per l'intervento di riqualificazione. Detto
intervento non individua un debito della nei confronti del Parte_1
soggetto attuatore, posto che i costi dell'intervento di riqualificazione delle aree di sedime della viabilità provinciale sono stati assunti da CP
nell'interesse proprio al fine di realizzare il programmato progetto
29 imprenditoriale di realizzazione del porto turistico, che sin dall'origine precedeva la cessione gratuita delle opere concordate opere di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore.
Pertanto, anche i restanti motivi dell'appello incidentale vanno respinti.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado tra la e Parte_1
nonché quelle del presente grado nei CP CO
confronti di . CP
Spese del grado irripetibili quanto al rimasto CP_5
contumace.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di CO CP
, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di CP
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 28.6.2021,
dalla nei confronti di in Parte_1 CO
concordato preventivo, nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con comparsa depositata il 14.5.2024 e con l'intervento di CP
, avverso la sentenza n. 1182/2020 del Tribunale di Pisa, pubblicata
[...]
in data 29.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
CP_5
30 2) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in concordato preventivo, per le causali di cui CO
in motivazione, a pagare in favore della la somma di € Parte_1
581.215, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della concessione del provvedimento di chiusura al traffico successivo alla messa a disposizione dei sedimi stradali da parte della;
Parte_1
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna a tenere indenne CP CO
in concordato preventivo di quanto quest'ultima dovrà pagare in
[...]
favore della Provincia in esecuzione della presente sentenza;
Pt_1
4) compensa le spese del doppio grado tra la e Parte_1
nonché quelle del presente grado nei CP CO
confronti di;
CP
5) spese irripetibili quanto al CP_5
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di , in solido, dell'ulteriore CO CP
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 4.10.2024.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
31
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.