Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza breve 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00895/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stella Gidoni, Francesca Mantovan, Valeria Fabiani, Clara Borsato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del piano “Test e screening per SARS-coV-2, contact tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali”, di cui all'Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 727 dell'8.6.2021 pubblicata nel BUR n. 79 del 15.6.2021, nella sola parte in cui prevede una frequenza di screening periodico più ravvicinata per il personale sanitario non vaccinato, nonché della deliberazione medesima e del parere del Comitato Scientifico regionale COVID-19 ivi menzionato;
2) delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 805 del 22.6.2021 pubblicata nel BUR n. 84 del 25.6.2021 e 1117 del 9.8.2021 pubblicata nel BUR n. 108 del 9.8.2021, nelle parti in cui confermano la DGR impugnata in via principale;
3) della nota del dott. -OMISSIS-, Medico del Lavoro -OMISSIS- del 8.7.2021 avente ad oggetto la modifica della periodicità dei test di screening per la ricerca del Sars-Cov-2 ogni 7 giorni, nonché della nota di trasmissione a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Settore Pianificazione Sorveglianza Covid-19 della -OMISSIS- di pari data;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato che - in disparte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione resistente sotto il profilo della mancanza di lesività degli atti impugnati e della natura collettiva del ricorso medesimo, che saranno oggetto di approfondito scrutinio dell’appropriata sede di merito -, nell’ambito di un bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l’interesse pubblico connesso al perseguimento degli obiettivi di massima tutela e garanzia di tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale (particolarmente esposti al rischio di contagio) oltre che degli utenti del Servizio medesimo;
considerato, altresì, che l’Allegato A alla DGR n. 727/2021 –contenente il Piano “Test e screening per SARS-CoV-2, contact tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali” – espressamente prevede che “ Nelle more dell’aggiudicazione delle forniture per i test antigenici di laboratorio in chemiluminescenza, per le attività di screening del personale sanitario e non sanitario delle Aziende Sanitarie è possibile utilizzare test rapidi antigenici con metodica in immunofluorescenza con lettura in microfluidica (3° generazione) oppure test molecolari con campionamento in pool. In aggiunta ai test sopra citati, si rende possibile l’utilizzo dei test salivari per gli operatori sanitari sottoposti a screening periodici, al fine di aumentare l'accettabilità del test ” (par. 4.1.), previsione che disinnesca le asserite esigenze cautelari (relativamente all’utilizzo di tampone nasofaringeo) poste dai ricorrenti a fondamento della relativa domanda;
considerato, altresì, che il suddetto documento, nel fornire indicazioni in ordine alla maggiore frequenza di test per i soggetti non vaccinati, espressamente specifica che “ Rimane in capo al medico competente la possibilità di programmare la periodicità sulla base della stratificazione del rischio e la compresenza nelle strutture di operatori sanitari vaccinati e non vaccinati ” (par. 4.1.), previsione che non solo dà sostanza all’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione Regionale, ma, soprattutto, incide sull’attualità e concretezza della lamentata lesione e del conseguente danno grave ed irreparabile;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio vadano liquidate in base alla regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.