Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 354/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Giudice, nel procedimento in epigrafe instaurato da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Andrea Guarducci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Martini 6, Prato
PARTE RICCORENTE
nei confronti di
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procua allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Duccio Cottini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via del
Giglio 14, Siena
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di
( ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla compars di costituzione e risposta dall'Avv. Maria Concetta Roseti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via del Rustichetto n. 12, Siena
PARTE RESISTENTE
1
ORDINANZA
comproprietaria di un appartamento per civile Parte_1 abitazione sito al piano terra di un edificio ubicato tra via di Pantaneto e
Via del Porrione, nel quale vive ed esercita attività di bed and breakfast, ha allegato: - che dall'appartamento soprastante, di proprietà di
[...]
e condotto in locazione da CP_1 Controparte_2
sin dal 2023 provengono infiltrazioni;
- che rassicurata dalla
[...] conduttrice che sull'appartamento erano stati eseguiti dei lavori di ripristino, nel maggio 2024 ha provveduto a far sistemare il soffitto ma il problema si è ripresentato, con maggiore gravità in quanto si sono formate nuove chiazze di colore marrone che, unitamente al cattivo e malsano odore, fanno ritenere che trattasi di percolazioni.
Ha, perciò, presentato ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. nei confronti del proprietario dell'immobile soprastante e della società conduttrice, chiedendo al Giudice di ordinare ai resistenti la sistemazione e la risoluzione della problematica relativa alle infiltrazioni.
costituitosi in giudizio, ha contrastato la domanda Controparte_1 della ricorrente ed ha chiesto essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, già interssata della vicenda sin dal 2023.
La conduttrice si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda.
***
1. Ad avviso della giudicante il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di residualità tipico della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c..
Al riguardo va infatti considerato - in senso assorbente rispetto alla delibazione di ogni ulteriore questione ed in senso decisivo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso - che lo strumento processuale esperibile da chi affermi l'urgenza di fare verificare, prima del giudizio di
2 merito, lo stato di luoghi o la condizione di cose è costituito dall'accertamento tecnico preventivo e non dal ricorso, residuale, di cui all'art. 700 c.p.c., posto che quest'ultimo strumento processuale, atipico,
è unicamente esperibile, per espressa previsione di legge, “fuori dei casi regolati” da specifiche disposizioni che prevedono strumenti processuali tipici, tra i quali vi sono anche i procedimenti di istruzione preventiva.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte ricorrente nei confronti di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.;
- condanna parte ricorrente a rifondere in favore delle parti resistenti le spese di lite che liquida per ciascuna in € 1.615,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Siena, 13/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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