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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, TA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 936/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.219/2024”
TRA
(P.I. ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante, elettivamente domiciliato in Bari via Andrea da Bari 35 c/o studio avv.
ES De PP ( ) che lo rappresenta e difende, giusto CodiceFiscale_1 mandato in calce all'atto di appello;
-APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Poten- P.IVA_2 za al Corso XVIII Agosto 46, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rap- presenta e difende ope legis; – APPELLATO–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 4/12/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La di titolare di punto vendita per somministrazione Parte_1 Parte_1 di bevande a mezzo distributori automatici alla locale Piazza Vittorio Veneto, ha impu-
1 gnato la sentenza n.219, resa dal Giudice di Pace di Matera il 18/6/2024 che aveva riget- tato l'opposizione avverso l'ordinanza emessa dalla Prefettura di Matera in data
8/11/2023, prot. 2869/2023 Area III, a seguito del verbale di contestazione n.82/R723 elevato dalla Polizia Municipale di Matera con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.666,67, oltre spese per la violazione dell'art. 6 commi 2 bis e 3
D.L.117/2007, avendo omesso di interrompere il 13/5/2023 la vendita di sostanze alco- liche dopo le ore 24,00.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto che erroneamente il primo giudice ave- va fatto riferimento all'art. 204 bis C.d.S., mentre non si verteva in tema di violazione alla disciplina della circolazione stradale, così circoscrivendo l'esame dell'opposizione ai soli motivi di legittimità posti a base del ricorso amministrativo al Prefetto. Inoltre ha invocato l'esimente del caso fortuito o forza maggiore, dal momento che il distributore automatico in questione aveva avuto per presumibile blackout elettrico, un malfunzio- namento con disallineamento orario e perdita dei dati del distributore, ciò che aveva im- posto il giorno successivo la riparazione tramite saldatura della batteria(come provato documentalmente) a riprova della sua assoluta buona fede. Infine, ha negato che vi fosse stata violazione della suddetta norma, poiché la Polizia Municipale non aveva sorpreso nessun avventore acquistare bevande alcoliche, ma aveva essa stessa prelevato dal di- stributore una bevanda, talché ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ordinanza opposta col favore delle spese legali.
La , nel costituirsi, ha sostenuto che il verbale di contestazione re- Controparte_1 datto dalla Polizia Locale, quanto al suo contenuto, aveva fede privilegiata e che incom- beva sul gestore punto vendita di somministrazione di bevande a mezzo distributori au- tomatici fornire prova dell'esimente invocata del caso fortuito o della forza maggiore, mentre la non aveva dimostrato di avere adottato Parte_1 Parte_1 rimedi, anche di carattere preventivo, idonei ad evitare il malfunzionamento dei singoli distributori, per cui ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria degli oneri pro- cessuali.
L'impugnazione è infondata.
Prescindendosi dall'erroneo richiamo operato dal primo giudice all'art. 204 bis C.d.S., va rimarcato che il caso fortuito o la forza maggiore, invocati dall'appellante, pur non
2 essendo espressamente previsti dall'art.4 legge 689/1981 in tema di esimenti per san- zioni amministrative, nondimeno debbono ritenersi implicitamente inclusi, atteso che la loro ricorrenza incide sull'elemento della colpevolezza e sul nesso causale tra condotta ed evento (cfr. Cass. Civ. Sez.I 29/4/2010 n.10343). Grava sull'opponente, tuttavia, for- nire la prova dell'oggettiva impossibilità di prevenire la condotta integrante la violazio- ne amministrativa, quale fatto estintivo della pretesa sanzionatoria della P.A. (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez.II sent. 26/3/2007 n.7357) e tale prova deve essere rigorosa, risol- vendosi nell'impossibilità per il contravventore di apprestare ogni possibile rimedio, idoneo a scongiurarsi al verificarsi dell'evento antigiuridico.
Sulla base di tali principi deve nel caso specifico negarsi che un semplice (e peraltro del tutto indimostrato) blackout elettrico o altra anomalia di natura tecnica possa scriminare la condotta del gestore punto vendita di somministrazione di bevande a mezzo distribu- tori automatico, dal momento che l'automatismo della erogazione del prodotto non può certo risolversi nella mancata predisposizione di strumenti di controllo idonei ad evitare che tale somministrazione avvenga con modalità diverse da quelle giuridicamente previ- ste dall'ordinamento con riferimento anche agli orari di vendita delle sostanze alcoliche.
In altri termini la di avrebbe dovuto predisporre si- Parte_1 Parte_1 stemi di verifica della funzionalità dei distributori e di controllo delle modalità di eroga- zione tale da evitare la vendita per asporto delle bevande alcoliche dopo le ore 24, in violazione dell'art. 6 commi 2 bis e 3 D.L.117/2007 e la condotta omissiva, consistita nel mancato predisposizione di un sistema di controllo(anche a distanza) della corretta funzionalità dei distributori, integra gli estremi della colpa, sufficiente ad escludere la forza maggiore o il caso fortuito ed a fondare la responsabilità dell'appellante, a nulla rilevando l'immediata successiva dedotta riparazione del distributore automatico.
Infine, alcun rilievo assume la circostanza per la quale l'erogazione della bevanda alco- lica sia stata effettuata non da un avventore, ma dalla Polizia Locale, dal momento che la norma violata non sanziona la commercializzazione del prodotto, ma la semplice mancata interruzione della vendita con anticipazione della soglia di punibilità alla pos- sibilità per terzi di acquistare sostanze alcoliche, senza che tale acquisto debba perciò solo verificarsi.
In ragione di ciò deve essere confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione propo-
3 sta dall'appellante avverso l'ordinanza ingiunzione resa dalla in da- Controparte_1 ta 8/11/2023 prot. 2869/2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e, stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, quantificate in € 1.700,00 (studio € 460, introduttiva € 390 e fase decisionale € 850) per onorari, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 l'appellante va tuttavia dichia- rato tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.219 resa dal Giudice di Pace di Matera il 18/6/2024 proposto da di nei confronti Parte_1 Parte_1 della con ricorso depositato in data 18/10/2024, così provvede nel Controparte_1 contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna di al pagamento in favore della Parte_1 Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.700,00 per onorari, oltre
[...] accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 4/12/2025.
Il Giudice
TA Catalani
4
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, TA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 936/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.219/2024”
TRA
(P.I. ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante, elettivamente domiciliato in Bari via Andrea da Bari 35 c/o studio avv.
ES De PP ( ) che lo rappresenta e difende, giusto CodiceFiscale_1 mandato in calce all'atto di appello;
-APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Poten- P.IVA_2 za al Corso XVIII Agosto 46, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rap- presenta e difende ope legis; – APPELLATO–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 4/12/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La di titolare di punto vendita per somministrazione Parte_1 Parte_1 di bevande a mezzo distributori automatici alla locale Piazza Vittorio Veneto, ha impu-
1 gnato la sentenza n.219, resa dal Giudice di Pace di Matera il 18/6/2024 che aveva riget- tato l'opposizione avverso l'ordinanza emessa dalla Prefettura di Matera in data
8/11/2023, prot. 2869/2023 Area III, a seguito del verbale di contestazione n.82/R723 elevato dalla Polizia Municipale di Matera con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.666,67, oltre spese per la violazione dell'art. 6 commi 2 bis e 3
D.L.117/2007, avendo omesso di interrompere il 13/5/2023 la vendita di sostanze alco- liche dopo le ore 24,00.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto che erroneamente il primo giudice ave- va fatto riferimento all'art. 204 bis C.d.S., mentre non si verteva in tema di violazione alla disciplina della circolazione stradale, così circoscrivendo l'esame dell'opposizione ai soli motivi di legittimità posti a base del ricorso amministrativo al Prefetto. Inoltre ha invocato l'esimente del caso fortuito o forza maggiore, dal momento che il distributore automatico in questione aveva avuto per presumibile blackout elettrico, un malfunzio- namento con disallineamento orario e perdita dei dati del distributore, ciò che aveva im- posto il giorno successivo la riparazione tramite saldatura della batteria(come provato documentalmente) a riprova della sua assoluta buona fede. Infine, ha negato che vi fosse stata violazione della suddetta norma, poiché la Polizia Municipale non aveva sorpreso nessun avventore acquistare bevande alcoliche, ma aveva essa stessa prelevato dal di- stributore una bevanda, talché ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ordinanza opposta col favore delle spese legali.
La , nel costituirsi, ha sostenuto che il verbale di contestazione re- Controparte_1 datto dalla Polizia Locale, quanto al suo contenuto, aveva fede privilegiata e che incom- beva sul gestore punto vendita di somministrazione di bevande a mezzo distributori au- tomatici fornire prova dell'esimente invocata del caso fortuito o della forza maggiore, mentre la non aveva dimostrato di avere adottato Parte_1 Parte_1 rimedi, anche di carattere preventivo, idonei ad evitare il malfunzionamento dei singoli distributori, per cui ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria degli oneri pro- cessuali.
L'impugnazione è infondata.
Prescindendosi dall'erroneo richiamo operato dal primo giudice all'art. 204 bis C.d.S., va rimarcato che il caso fortuito o la forza maggiore, invocati dall'appellante, pur non
2 essendo espressamente previsti dall'art.4 legge 689/1981 in tema di esimenti per san- zioni amministrative, nondimeno debbono ritenersi implicitamente inclusi, atteso che la loro ricorrenza incide sull'elemento della colpevolezza e sul nesso causale tra condotta ed evento (cfr. Cass. Civ. Sez.I 29/4/2010 n.10343). Grava sull'opponente, tuttavia, for- nire la prova dell'oggettiva impossibilità di prevenire la condotta integrante la violazio- ne amministrativa, quale fatto estintivo della pretesa sanzionatoria della P.A. (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez.II sent. 26/3/2007 n.7357) e tale prova deve essere rigorosa, risol- vendosi nell'impossibilità per il contravventore di apprestare ogni possibile rimedio, idoneo a scongiurarsi al verificarsi dell'evento antigiuridico.
Sulla base di tali principi deve nel caso specifico negarsi che un semplice (e peraltro del tutto indimostrato) blackout elettrico o altra anomalia di natura tecnica possa scriminare la condotta del gestore punto vendita di somministrazione di bevande a mezzo distribu- tori automatico, dal momento che l'automatismo della erogazione del prodotto non può certo risolversi nella mancata predisposizione di strumenti di controllo idonei ad evitare che tale somministrazione avvenga con modalità diverse da quelle giuridicamente previ- ste dall'ordinamento con riferimento anche agli orari di vendita delle sostanze alcoliche.
In altri termini la di avrebbe dovuto predisporre si- Parte_1 Parte_1 stemi di verifica della funzionalità dei distributori e di controllo delle modalità di eroga- zione tale da evitare la vendita per asporto delle bevande alcoliche dopo le ore 24, in violazione dell'art. 6 commi 2 bis e 3 D.L.117/2007 e la condotta omissiva, consistita nel mancato predisposizione di un sistema di controllo(anche a distanza) della corretta funzionalità dei distributori, integra gli estremi della colpa, sufficiente ad escludere la forza maggiore o il caso fortuito ed a fondare la responsabilità dell'appellante, a nulla rilevando l'immediata successiva dedotta riparazione del distributore automatico.
Infine, alcun rilievo assume la circostanza per la quale l'erogazione della bevanda alco- lica sia stata effettuata non da un avventore, ma dalla Polizia Locale, dal momento che la norma violata non sanziona la commercializzazione del prodotto, ma la semplice mancata interruzione della vendita con anticipazione della soglia di punibilità alla pos- sibilità per terzi di acquistare sostanze alcoliche, senza che tale acquisto debba perciò solo verificarsi.
In ragione di ciò deve essere confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione propo-
3 sta dall'appellante avverso l'ordinanza ingiunzione resa dalla in da- Controparte_1 ta 8/11/2023 prot. 2869/2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e, stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, quantificate in € 1.700,00 (studio € 460, introduttiva € 390 e fase decisionale € 850) per onorari, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 l'appellante va tuttavia dichia- rato tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.219 resa dal Giudice di Pace di Matera il 18/6/2024 proposto da di nei confronti Parte_1 Parte_1 della con ricorso depositato in data 18/10/2024, così provvede nel Controparte_1 contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna di al pagamento in favore della Parte_1 Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.700,00 per onorari, oltre
[...] accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 4/12/2025.
Il Giudice
TA Catalani
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