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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 7235/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11152/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Anna Di Sarno, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola
Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
1 compiti propri della sua età, grave 100%, ma senza il riconoscimento della prestazione assistenziale suddetta.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne grave 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 05.06.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 17.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11152/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
2 A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta l'elaborato peritale in quanto viziato da diverse contraddizioni diagnostico valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta. Il c.t.u. non avrebbe tenuto conto della relazione geriatrica del 07.06.2023 in atti dalla quale emergerebbe la non autosufficienza dell'istante e non avrebbe eseguito i dovuti test di autonomia.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 30.03.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica;
Tiroidite di Hashimoto;
Cardiopatia sclerotica;
Poliartrosi con impegno funzionale”.
3 Nel merito, ha osservato: “Malattia cerebro-vascolare […] Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato accettabile, ha mostrato un pensiero non disarticolato e non slegato dal contesto. Ha riconosciuto l'ambiente e
l'accompagnatrice, ha descritto il trascorrere della sua giornata, ha confermato i propri dati anagrafici. Non si è riscontrato afasia, aprassia, agnosia: si è in presenza di un quadro degenerativo inziale. Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che la ricorrente si trovi nella fase del Mild Cognitive Impairment, ossia una compromissione cognitiva moderata, nota anche come disturbo neurocognitivo minore (nel DSM-5): è una condizione diagnosticata agli individui che hanno deficit cognitivi che si possono aspettare per la loro età e istruzione, ma che non interferiscono significativamente con le loro attività giornaliere. Tale condizione menomativa è inquadrabile nel codice
1.002. Al riguardo si ricorda che la valutazione medico-legale non consiste in una passiva trascrizione della certificazione esibita, quasi fosse un collage, ma questa ne costituisce il presupposto da valutare, alla luce dell'esame obiettivo e degli altri ausili medici, criticamente identificando le menomazioni, giacché, a parità di diagnosi e/o di patologia, il grado di espressività e di penetranza menomativa è individuale. Criterio valutativo adottato. Pur riconoscendo la validità dei test, risentono di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta.
Quelli cognitivi sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività, dal modo di porsi del valutatore: infatti, non hanno carattere di oggettività ma di soggettività. È da escludere, pertanto, un criterio valutativo orientato a riconoscere o negare il diritto all' indennità di accompagnamento sulla base della sola applicazione di scale di valutazione che costituiscono un ausilio ma non surrogano il procedimento clinico che deve essere in grado di identificare la diagnosi e la gravità della compromissione funzionale. Nella valutazione dell'autonomia e dello stato cognitivo e della ripercussione sulla vita sociale della persona si è tenuto conto dei seguenti elementi: la raccolta anamnestica
(integrata anche dal familiare), l'esame obiettivo finalizzato, tra l'altro, all'esame della compromissione cognitiva, dei sintomi non cognitivi (della depressione e dei disturbi comportamentali eventualmente associati) e degli altri indici di disabilità prodotti dalle co-morbilità somatiche, in riferimento agli atti quotidiani della vita, dal completamento dell'esame obiettivo con l'effettuazione di scale, dalla documentazione 4 medica allegata al fascicolo processuale e dall' inquadramento della gravità del complesso patologico. Quanto agli indici di autonomia sono privi degli item, impedendo il risconto oggettivo di quelli carenti: non si tratta di aspetti formali ma sostanziali. Patologia artrosica: è iniziata da diversi anni con manifestazioni degenerative principalmente al rachide e alle ginocchia di cui a destra è portatrice di protesi. Tale quadro anatomo-funzionale rende spiegazione dell'impegno osteoartrosico con dolorabilità e limitazione nella funzione deambulatoria che, tuttavia, è ancora possibile con appoggio cautelare, con orientamento direzionale. Le rimanenti affezioni (incontinenza urinaria, cardiaca, tiroidea, uditive,), incrementano il quadro menomativo ma, nel loro complesso, non rendono impossibili gli atti basilari della vita quotidiana. […] Riscontro valutativo Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave dal
16.12.2021. CONCLUSIONE. Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Risultano, in particolare, ampiamente e convincentemente motivate le ragioni che hanno indotto il c.t.u. ad escludere che le patologie che affliggono la periziata la rendano bisognosa di assistenza continua. La circostanza che l'opinione del c.t.u. contrasti con quanto, invece, indicato nella relazione geriatrica del 07.06.2023 in atti, non è indicativa, dovendosi in proposito evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Circa, poi, la mancata somministrazione dei test IADL e ADL, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le 5 informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico-legale, rappresentando un ausilio in favore del c.t.u., ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né
l'esame obiettivo svolto dallo stesso c.t.u. nel corso della visita.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, l' ha contestato nella precedente fase la CP_1
sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Consultazione
Anagrafe Nazionale della Popolazione residente allegata alla memoria e modello 730
2022 relativo al coniuge della ricorrente, ). Parte ricorrente nulla Persona_2
ha contro dedotto sul punto, né ha offerto concreta prova circa la sussistenza dei requisiti di cui al citato art. 152 disp. att. c.p.c.
Non risulta, invece, depositata alcuna dichiarazione di esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite nella presente fase di opposizione.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente come da dispositivo, tenuto conto del mancato rinnovo della consulenza nella presente fase.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto.
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 2.000,00,00, oltre accessori come per legge;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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