Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
Il giudice nell'emettere decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza è tenuto, sussistendone i presupposti, ad irrogare anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2008, n. 21052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21052 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 582
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 9315/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA;
nei confronti di:
IG AU;
avverso Decreto Penale n. 519/06 emesso in data 20.04.2006 dal GIP del Tribunale di Latina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Angelo Di Popolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso della richiesta ex art. 459 c.p.p.. FATTO E DIRITTO
1. - Con il decreto indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Latina, su richiesta del P.M., condannava IG AU alla pena di Euro 638,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 786, commi 2 e 4, per aver circolato alla guida dell'autovettura Opel Calibra tg. PN325759 in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, come evidenziato dall'accertamento del tasso alcolemico pari a g/l 2,16 effettuato presso l'ospedale di Latina dove era stato ricoverato a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale (Fatto avvenuto in Latina in data 18.07.2004).
2. - Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina lamentando inosservanza del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 2 e 4 per non avere il giudice applicato all'imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, ai sensi del citato art. del codice della strada, consegue di diritto all'accertamento del reato.
Chiede quindi l'annullamento dell'impugnato decreto ai sensi e per gli effetti degli artt. 620 e ss. c.p.p.. 3. - Il ricorso è fondato.
3.1. - L'esame del ricorso impone anzitutto l'analisi di due questioni preliminari. La prima concerne l'individuazione della natura del provvedimento di sospensione della patente di guida. La seconda attiene, invece, alla individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 222 codice della strada.
Ciò posto, avuto riguardo alla prima questione, si deve puntualizzare che l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte è nel senso di ritenere che il provvedimento di sospensione della patente di guida (prevista dall'art. 186 C.d.S.) rappresenta una sanzione amministrativa e non già una pena accessoria, una misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (ex plurimis Sez. 3^, n. 991 del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez. 3^, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837). La questione è stata già più volte affrontata specialmente con riferimento alla necessità di includere detta statuizione nella cd. sentenza di patteggiamento in quanto, come noto, l'art. 445 c.p.p., prevede che la predetta sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie ne' delle misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca. Al riguardo va rilevato che è ormai consolidato principio, nella giurisprudenza di legittimità - e dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 27.05.1998 n. 8488, Bosio, che ha composto il contrasto fra le sezioni semplici in punto di compatibilità fra la sentenza di patteggiamento ed il provvedimento di sospensione della patente di guida (condividendo, peraltro, l'orientamento maggioritario) - che tale sospensione, prevista dall'art. 186 C.d.S., ed avente natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente ordinata dal Giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ancorché non abbia formato oggetto dell'accordo (v., fra le tante:
Cass. Sez. 4^, 27.7.2001 n. 28544, Salvadori;
Cass. Sez. 4^, 17.3.1999 n. 862, Galtineri;
Cass. Sez. 6^, 30.10.1998 n. 3400, Bront;
Sez. 3^, 02.10.1997, n. 3107, rv. 208837).
3.2. Venendo ora all'altro aspetto del problema, non si ravvisano ragioni per escludere sul piano logico la necessità che il provvedimento di sospensione della patente di guida conseguente all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (ex art. 186 C.d.S.) consegua anche alla emissione del decreto penale. Sembrano condivisibili sul punto le osservazioni del Procuratore Generale presso questa Corte il quale ha evidenziato la non rilevanza del fatto che l'art. 122 C.d.s., comma 1, ricolleghi l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria alla pronunzia di "sentenza di condanna" in quanto si verte in ipotesi di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale, la cui applicazione resta riservata al giudice (Cass., Sez. 4^, n. 10777/2002) e che l'esercizio del correlativo potere non comporta violazione inammissibile della richiesta formulata dal P.M. ai sensi dell' art.459 c.p.p.. In sostanza, l'estensione della statuizione sulla sospensione della patente di guida (imposta obbligatoriamente dal citato art. 186 C.d.S. nel caso di accertamento del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool), anche alle sentenze equiparate a quelle di condanna - come accade per il patteggiamento - rende a fortiori necessario procedere nello stesso senso nel caso del decreto penale che, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contraddistinguono, rappresenta comunque una pronuncia di condanna, con "natura sostanzialmente di sentenza condividendone il contenuto decisorio del merito del processo" (cfr. Cass., Sez. 3^, 22.05.2007, n. 21894, P.M. in proc., C. Sartori, rv. 236950; Sez. 3^, 22.05.2007, n. 21897, P.M. in proc. C. Quinto, relative ad una fattispecie di omessa applicazione, da parte del GIP, della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione di opere abusive). Diversamente opinando, la condanna per decreto si converrebbe in un anomalo meccanismo processuale elusivo dell'applicazione della sanzione amministrativa in questione.
3.3. La natura di provvedimento dovuto, necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra pronuncia alla stessa equiparata - che ha già indotto questa Corte ad affermare che il provvedimento di sospensione della patente di guida va obbligatoriamente disposto dal giudice anche se mancante nella richiesta di patteggiamento, induce coerentemente a ritenere che, nel caso di decreto penale, detta sanzione debba essere necessariamente irrogata dal GIP, anche d'ufficio e, quindi, a prescindere dalla esistenza di una specifica istanza del pubblico ministero richiedente il decreto penale di condanna.
3.4. - L'equiparazione del decreto penale alla sentenza di condanna comporta, sul piano logico, la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione per violazione di legge (ex art.111 Cost., comma 7) e la conseguenza che il termine per proporre impugnazione debba essere quello di trenta giorni (ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) dall'avvenuta comunicazione del provvedimento allo stesso P.M.; condizioni verificatesi nel caso di specie.
3.5. - Richiedendo la sospensione della patente una valutazione discrezionale in ordine alla determinazione della sua durata (secondo i parametri fissati nell'art. 218 C.d.S., comma 2, non è consentito al Giudice di legittimità di provvedere ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), sicché l'impugnato decreto deve essere annullato limitatamente all'omessa sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla il decreto impugnato limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008