Art. 12.3.
Art. 12-C.
((Ai piroscafi menzionati negli articoli 1, 12-A e 12-B lettera a) e b), che saranno messi in costruzione nei cantieri nazionali non oltre il 31 dicembre 1921, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031 e quelle degli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, secondoche' trattisi di piroscafi a scafo metallico o di legno.
Per usufruire dei benefici concessi dal comma precedente, i piroscafi da carico devono entrare in effettivo esercizio non oltre un anno dalla impostazione, quelli misti o da passeggieri entro due anni, e quelli, di cui all'ultimo comma dell'art. 12-B, entro tre anni dalla data anzidetta.
Ove tali termini non siano rispettati, il compenso di costruzione dovuto sara' soltanto quello fissato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745))
Art. 12-C.
((Ai piroscafi menzionati negli articoli 1, 12-A e 12-B lettera a) e b), che saranno messi in costruzione nei cantieri nazionali non oltre il 31 dicembre 1921, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031 e quelle degli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, secondoche' trattisi di piroscafi a scafo metallico o di legno.
Per usufruire dei benefici concessi dal comma precedente, i piroscafi da carico devono entrare in effettivo esercizio non oltre un anno dalla impostazione, quelli misti o da passeggieri entro due anni, e quelli, di cui all'ultimo comma dell'art. 12-B, entro tre anni dalla data anzidetta.
Ove tali termini non siano rispettati, il compenso di costruzione dovuto sara' soltanto quello fissato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745))