CASS
Sentenza 14 giugno 2022
Sentenza 14 giugno 2022
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, può costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23233 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2022 |
Testo completo
sui ricorsi proposti da: D'ER UI D'LTRI° MELISSA D'LT IO AN D'AV AN SENTENZA nato a [...] il [...] nata a [...] il [...] nato a [...] il [...] nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone PERELLI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Santina CAMPO e avv. Dario VANNETIELLO (per IG D'RI), avv. CO DI CIOLLO (per IS D'RI), avv. Giorgio NE ACCORRETTI, in sostituzione dell'avv. Valerio NE ACCORRETTI (per DO D'RI), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23233 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 27/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 settembre 2020, la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia DO D'RI, IG D'RI, IS D'RI e AN D'IA per i reati, commessi in concorso tra loro e con altri soggetti separatamente giudicati, di trasferimento fraudolento di valori (capo 1) e autoriciclaggio (capi 2 e 3). I primi tre imputati venivano condannati anche per il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravato dal metodo mafioso (capo 5) e soltanto IG D'RI per il reato di concorso in estorsione, con la medesima aggravante (capo 4). Secondo la ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, le quote della s.r.l. La MA, azienda "di famiglia" dei D'RI operante nel settore del trasporto all'interno del mercato ortofrutticolo di Fondi, erano state fittiziamente intestate per il 30% a IU ME, al momento della costituzione della società in data 9 gennaio 2013, quindi fittiziamente trasferite l'anno successivo, per la residua quota del 70% (prima nella titolarità di IO D'RI, fratello di IU), ad AN D'IA, nominata anche amministratore unico, ed infine nel 2017 a MA CH, che aveva acquistato il 30% delle quote già intestate a IU SA. Le predette operazioni erano finalizzate a consentire a IU D'RI, separatamente giudicato con rito ordinario, e ai figli DO, IG e IS, di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. I D'RI avrebbero anche sistematicamente intimidito gli operatori del suddetto mercato e gli altri autotrasportatori al fine di egemonizzare l'attività di autotrasporto. Con i profitti dei reati ex artt. 512-bis e 513-bis cod. pen., essi avrebbero poi acquistato numerosi veicoli destinati a essere utilizzati nell'attività d'impresa della società La MA. IG D'RI, inoltre, in concorso con il padre IU, avrebbe costretto con minacce IP AG, titolare di una ditta individuale, a trasferire alla stessa società un camion, senza ricevere alcun corrispettivo, facendo valere il peso criminale della propria famiglia. 2. Hanno proposto ricorso IG D'RI, IS D'RI, DO D'RI e AN D'IA, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Nell'interesse di IG D'RI sono stati presentati tre distinti ricorsi. 2 3.1. Il primo atto d'impugnazione, a firma dell'avv. Santina Campo, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine a sette distinti capi o punti, indicati in altrettanti motivi, relativi: - alla omessa valutazione di una prova decisiva ammessa dalla Corte, costituita dall'acquisizione del verbale contenente la trascrizione delle deposizioni di IP AG e ME AG, assunte durante l'udienza svoltasi in data 8 settembre 2020 avanti il Tribunale di Latina, nel processo con rito ordinario che si stava celebrando nei confronti del concorrente e originario coimputato IU D'RI. Detta prova, quanto al reato di estorsione, aveva carattere decisivo sull'elemento centrale indiziante a carico del ricorrente, costituito dalla condotta di minaccia verificatasi in danno delle persone offese;
- alla ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen.: la Corte di appello ha erroneamente desunto la condotta di trasferimento fraudolento dagli elementi indiziari relativi alla gestione di fatto dell'azienda da parte del ricorrente;
Inoltre, la cessione del 30% delle quote della società MA, avvenuta a distanza di tre anni dalla costituzione della stessa s.r.I., costituisce un post factum non punibile, in assenza anche del presupposto oggettivo costituito dall'assoggettabilità alla confisca, a titolo di misura di prevenzione, dei beni fittiziamente intestati;
- alla configurabilità del delitto ex art. 513-bis cod. pen., affermata sulla base di alcune frasi proferite dal ricorrente, che manifestavano solo disappunto nei confronti dell'attività svolta da alcuni autotrasportatori, che non figurano neppure fra le persone offese dal reato;
- all'aggravante del metodo mafioso, ritenuta sussistente anche sulla base di una presunta vicinanza a clan camorristici degli imputati, mai condannati per reati aggravati dal metodo mafioso, diversamente da quanto osservato dal primo giudice;
- all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, in difetto di una condotta minacciosa nei confronti delle persone offese, non desumibili dalle conversazioni intercettate, richiamate dai giudici di merito;
- all'applicazione della recidiva e del relativo aumento di pena, in assenza di una motivazione quale quella richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; - all'applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., nel concorso delle aggravanti del metodo mafioso e della recidiva. 3.2. Nei due ricorsi a firma dell'avv. Dario Vannetiello, i medesimi vizi (violazione della legge penale e motivazione mancante e/o contraddittoria e/o 3 manifestamente illogica) vengono denunciati con riferimento ai singoli reati per i quali IG D'RI ha subito condanna e, pertanto, in relazione: - al delitto ex art. 512-bis cod. pen. (capo 1), in ordine al quale la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sul contributo fornito dal ricorrente al momento del trasferimento fraudolento, alla data di costituzione della società e a quelle delle successive modifiche della compagine societaria. Inoltre, la Corte di appello non ha valutato una decisiva conversazione intercettata fra il padre del ricorrente e il nipote, alla luce della quale va letto un altro dialogo richiamato in sentenza, dimostrativo dell'assenza del necessario dolo specifico, poiché il pregresso fallimento delle aziende di famiglia fu la vera causa delle intestazioni fittizie, che di per sé non dimostrano la sussistenza del reato de quo, cosicché risulta inutile il diffuso richiamo al ruolo gestorio svolto dall'imputato; - ai due reati di autoriciclaggio (capi 2 e 3), dei quali difetta l'elemento costitutivo centrale, costituito dalla presenza di plurime operazioni volte a ostacolare concretamente la provenienza delittuosa delle somme: infatti, per l'acquisto dei mezzi meccanici in oggetto, intestati a una terza società, sono state fatte operazioni bancarie ordinarie e tracciabili, in assenza di un quid pluris, rispetto al trasferimento di denaro, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; - al delitto di estorsione (capo 4), del quale il ricorrente è stato ritenuto colpevole in assenza della prova di un suo contributo morale e materiale rispetto alle asserite minacce rivolte alle persone offese dal proprio padre e della valenza intimidatoria di una frase proferita dallo stesso IG D'RI, espressiva di un semplice malaugurio. La motivazione, poi, è apparente, rispetto al devoluto, quanto all'applicazione della recidiva, mentre è manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
- al reato ex art. 513-bis cod. pen. (capo 5), alla luce della recente sentenza emessa dalle Sezioni Unite (n. 13178 del 2020). 4. Il ricorso di IS D'RI è articolato in sette motivi, qui enunciati nei limiti necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. del codice di rito. In tutti i motivi la sentenza impugnata è stata censurata per violazione di legge e motivazione inesistente o apparente e contraddittoria, travisamento dell'esito delle intercettazioni e omesso esame dei motivi di appello, in relazione: - alla condanna per il reato ex art. 512-bis cod. pen.: non esistono prove idonee per ritenere che la ricorrente, limitatasi a svolgere le mansioni per cui veniva retribuita, occupandosi della contabilità della società La MA, abbia mai assunto il ruolo di imprenditore occulto. 4 La Corte d'appello ha valorizzato in senso accusatorio "una chiara millanteria telefonica di IU D'RI per cercare di fare una buona impressione su un commerciante", senza invece accertare la provenienza del capitale ceduto ad AN D'IA da IS D'RI, la riconducibilità a questa ultima delle risorse impiegate nelle operazioni economiche della società e la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, che la distingue da una simulazione rilevante sotto il profilo civilistico. Invero, la ricorrente iniziò a lavorare per lo zio IO nel 2012 e l'anno successivo fu assunta dalla società La MA, al pari del fratello SA D'RI, mai sottoposto a indagini. Gli inquirenti e i giudici di merito hanno ignorato che il delitto de quo presuppone una vicenda negoziale con effetti traslativi che solo all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente alienante: nessuna prova della circostanza è stata acquisita. La ricorrente non ha ceduto alcuna quota parte del capitale sociale perché non è mai stata titolare di quote societarie. Nella sentenza impugnata sono state riportate varie conversazioni intercettate, travisate con motivazione illogica, in quanto le stesse dimostrano soltanto che IS D'RI "eseguiva le disposizioni conformi al suo lavoro" e non già il dolo specifico di elusione delle misure patrimoniali in rapporto alla cessione delle quote ad AN D'IA; - alla condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen. con l'aggravante del metodo mafioso. Anche alla luce della sentenza n. 13178 del 2020, emessa dalla Sezioni Unite, si deve escludere una qualsiasi responsabilità concorsuale della ricorrente, del tutto estranea alle iniziative personali del padre, quale quella sfociata nella telefonata con AU AI. La Corte territoriale non ha spiegato le modalità con le quali IS D'RI avrebbe apportato un contributo, materiale o morale, alla realizzazione del suddetto delitto, non potendosi lo stesso ricavare dalla supposta sua qualità di socio occulto, in assenza di un suo coinvolgimento negli episodi violenti contestati al padre e ai fratelli;
- alla condanna per i reati ex art. 648-ter.1 cod. pen., contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione. In difetto di una prova rigorosa, la sentenza impugnata ha affermato che tutti gli acquisti della società sono stati di natura illecita, senza considerare la estraneità della ricorrente ad attività illecite (come argomentato nei motivi precedenti). 5 Inoltre, il reimpiego dei proventi dell'attività di trasporto per conto terzi, mediante l'acquisto con contratti di leasing (peraltro non utilizzabili per il reato di autoriciclaggio, stante la loro natura), non è idonea a ostacolare la tracciabilità dei guadagni, risultanti dalla contabilità aziendale;
- alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, in relazione al reato ex art. 513-bis cod. pen., in assenza di prova sulla sua partecipazione alle condotte illecite contestate agli altri imputati. L'aggravante dell'agevolazione mafiosa, inoltre, ha natura soggettiva e non è comunque estensibile alla ricorrente, ignara delle presunte minacce rivolte da altri alle persone offese, che peraltro lo hanno negato, come è emerso ad esito della integrazione istruttoria disposta in sede di appello;
- al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva;
- al mancato svolgimento della integrazione istruttoria richiesta in appello;
- alla confisca del denaro sequestrato. 5. Il ricorso di DO D'RI censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a cinque distinti capi o punti, indicati in altrettanti motivi, inerenti: - alla conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. (capo 1): la Corte territoriale è incorsa nello stesso errore commesso dal primo giudice, denunciato con l'appello, facendo coincidere la prova della cointeressenza della famiglia D'RI nella gestione della società con quella della provvista patrimoniale utilizzata per la costituzione e la messa in attività della stessa, socio di maggioranza della quale era IO D'RI, fratello di IU, la cui eventuale interposizione fittizia, in ragione di tale legame familiare, sarebbe stata inidonea a eludere le misure previste dalla legge antimafia. La motivazione non dà alcuna indicazione in ordine alla provenienza dei capitali di costituzione né viene individuato il bene che sarebbe stato fittiziamente trasferito, considerato anche che i provvedimenti ablatori precedentemente emessi avevano svuotato il patrimonio dei D'RI. Inoltre, anche qualora si dovesse ritenere che il ricorrente si fosse interessato alla gestione della società La MA, ciò non dimostrerebbe comunque il suo concorso nell'originaria fittizia intestazione, considerato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra una ipotesi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui viene realizzato un passaggio di una utilità concretamente valutabile in senso economico, fatto ben diverso da quello inerente alla gestione della società; 6 - alla conferma della condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen.: la motivazione è priva di congruità logica là dove ha ritenuto minacciose le frasi proferite dal ricorrente nei confronti di GI AT, che stava cercando di sottrarsi al pagamento di quanto a lui dovuto. La stessa vittima, sentita con indagini difensive, ha negato di essersi sentita minacciata, ma la Corte ha ritenuto tale negazione frutto di un clima omertoso, desunto però dalla vicenda della estorsione, alla quale sono estranei sia DO D'RI sia lo stesso AT. Il ricorrente, poi, non minacciò DO MP, come invece affermato dai giudici di merito, ma risolse il contrasto fra lo stesso e il proprio padre, che vantava un credito nei suoi confronti. L'eventuale condotta tenuta da altri familiari di DO D'RI non può da sola provare il concorso di quest'ultimo nel reato;
- alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, in mancanza della indicazione delle condotte, ulteriori rispetto all'ordinario alveo di minacce già previsto dall'art. 513-bis cod. pen., utili a configurare la suddetta aggravante;
- alla conferma della condanna per i reati di autoriciclaggio, con una motivazione priva della specificazione, per ogni reimpiego, delle responsabilità personali dei singoli imputati. Nel caso di specie manca l'elemento oggettivo del reato, non essendo mutata la titolarità giuridica del profitto illecito. Anche volendo considerare realizzata l'intestazione fittizia della società La MA, tali profitti sarebbero stati reimpiegati solamente nell'esercizio della medesima impresa;
- al diniego delle attenuanti generiche, giustificato da entrambi i giudici di merito con una motivazione cumulativa, che ha posto sullo stesso piano tutti gli imputati, compreso DO D'RI, incensurato. 6. Il ricorso di AN D'IA è articolato in tre motivi. 6.1. Violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen., avuto particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, costituito dal "dolo di elusione", smentita dalle condizioni soggettive della ricorrente, che dalle conversazioni intercettate risulta del tutto inadeguata a svolgere il ruolo di amministratrice della società. Inoltre, a tutti i componenti della famiglia D'RI, fatta eccezione per IG, la misura di prevenzione personale era stata revocata anzitempo, ragion per cui era legittimo per l'imputata non ravvisare un profilo di persistente pericolosità dei soggetti destinatari della misura stessa, circostanza rilevante per escludere la sua consapevolezza di accedere, nel 2017, a un negozio simulato 7 preordinato proprio a eludere gli effetti di una misura di cui l'anno precedente erano stati disconosciuti i presupposti. 6.2. Violazione di legge "quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di trasferimento di valori", stante la tracciabilità informatica di tutte le operazioni di compravendita e locazione finanziaria di autocarri, in assenza, quindi, di un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza illecita delle somme. 6.3. Violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alle ipotesi di autoriciclaggio, per le quali la ricorrente è stata condannata senza uno specifico esame della sua posizione. Difetta anche la prova che dai reati presupposto i D'RI, effettivi titolari della sua quota di partecipazione nella società, abbiano conseguito utilità, poi reinvestite nell'acquisto di tutti o di parte degli automezzi di cui si tratta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso che il Collegio ritiene fondato, fra quelli proposti negli atti d'impugnazione, è quello relativo alla condanna di IS D'RI per il reato previsto dall'art. 513-bis cod. pen., risultando tutti gli altri non consentiti, generici, infondati o manifestamente infondati. D'ufficio viene poi rilevata la illegalità della pena accessoria applicata alla stessa ricorrente e ad DO D'RI. 2. Prima di esaminare separatamente i motivi di ricorso per ciascun imputato, è opportuno affrontare alcune questioni di diritto, inerenti alla sussistenza dei reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, a tutti contestati, proposte con argomentazioni sovrapponibili o analoghe nei diversi atti d'impugnazione. 2.1. Considerate alcune deduzioni difensive, è necessario ribadire che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è un reato di pericolo astratto, integrato quando l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (v., ad es., Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari, Rv. 266661 nonché, più di recente, Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903, in motivazione). 8 Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, inoltre, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. Detti principi hanno riflessi anche in ordine alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 nonché Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286), connotato dallo "scopo elusivo" che «prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri;
da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano Rocco, Rv. 282129, in motivazione). 2.2. L'argomentazione più suggestiva svolta dalle difese di tutti i ricorrenti, con diverso grado di approfondimento, attiene alla differenza fra la gestione di una società (nel caso di specie quella della s.r.l. La MA da parte dei D'RI) e il pregresso trasferimento di beni effettuato dai gestori occulti, elemento costitutivo del reato ex art. 512-bis cod. pen. che non può essere dimostrato sulla base della prima circostanza né con la stessa identificato. L'affermazione, in astratto, in punto di diritto, è condivisibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per l'integrazione del suddetto reato, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, principio affermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d'impresa, in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (v. Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino). Richiamando questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è da ultimo ribadito che, al fine di ritenere configurabile il reato contestato, è necessario dimostrare «che l'impresa è stata costituita, in tutto o in 9 parte, con risorse riconducibili all'indagato oppure che alla stessa, se preesistente, sono state trasferite risorse economiche del medesimo o, ancora, che l'azienda è stata retrocessa all'indagato, entrando effettivamente a far parte del suo patrimonio, pur rimanendo fittiziamente intestata al precedente titolare» (così Sez. 5, n. 146 del 15/11/2021, dep. 2022, Condello, non mass.). Non assume rilievo di per sé stesso neppure il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (cfr., ad es., Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2011, Adamo, Rv. 253806; da ultimo v. Sez. 5, n. 42228 del 07/09/2021, Germanò, non mass.). 2.3. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale, disattendendo un rilievo difensivo, ha escluso espressamente che quelle dei D'RI fossero state "condotte meramente gestorie" (pag. 22), rimarcando invece che la prova della costituzione della società con beni di IU D'RI e dei tre figli era desumibile da dati obiettivi fortemente significativi, costituiti dalle vicende relative ad altre società riconducibili alla famiglia e alle pregresse misure di prevenzione personali e patrimoniali disposte nei confronti di IU D'RI e dei figli IG, DO e IS, tutti condannati con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli per il reato ex art. 513-bis cod. pen. con sentenza del 27 gennaio 2012, divenuta poi irrevocabile (con esclusione dell'aggravante all'epoca prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991). A distanza di circa un anno da detta condanna, infatti, il Tribunale di Latina, con decreto del 28 novembre 2012, depositato in data 8 gennaio 2013, applicò la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a IU D'RI e ai figli IG e DO per tre anni e a IS D'RI per la durata di due anni (poi ridotta a uno dalla Corte di appello di Roma), disponendo altresì la confisca di due società nella loro disponibilità (mentre una terza sarebbe fallita dopo pochi mesi) nonché dei loro immobili, veicoli e conti correnti. La società La MA fu costituita il 9 gennaio 2013, il giorno successivo al deposito del suddetto decreto, cosicché con motivazione tutt'altro che illogica la Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto che detta società "costituisse un mero schermo per porre il patrimonio degli odierni imputati al riparo dal pericolo di ulteriori provvedimenti ablatori" (pag. 23). I giudici di merito, poi, hanno valorizzato alcune conversazioni telefoniche, risalenti a due o tre mesi dopo la costituzione della società, nelle quali - secondo la logica interpretazione della sentenza impugnata (pagg. 14-15) - IU D'RI dava conto in modo inequivoco della continuità fra le società confiscate 10 e quella da poco costituita ("possiamo cambiare società ma... sempre noi siamo"), la cui sede, come le precedenti, era ubicata in un terreno di proprietà di AN IL, madre dei tre fratelli D'RI, odierni ricorrenti. La sentenza di appello si è poi soffermata nell'evidenziare come, alla luce del tenore di numerosissime conversazioni intercettate, risultasse manifesta la effettiva gestione della società in capo ai D'RI, non già per trarre da questa circostanza la prova della sussistenza del reato bensì per corroborare la conclusione circa la "titolarità sostanziale della società" in capo ai fratelli D'RI (pag. 18) e al padre IU, separatamente giudicato, costituita con risorse sfuggite ai precedenti provvedimenti ablatori. 2.4. I giudici di merito, inoltre, a fronte dei dati ora richiamati, hanno considerato la mancanza di qualsiasi riscontro in ordine alla effettiva disponibilità di mezzi finanziari in capo ai formali detentori delle quote della società, intestate inizialmente per il 30% a IU ME (poi cedute nel 2017 a MA CH, autotrasportatore per conto della società) e per il 70% a IO D'RI, fratello di IU, che l'anno successivo le cedette ad AN D'IA, nominata anche amministratrice unica, moglie di CO RT, autista alle dipendenze della società, in passato formalmente amministratore della Lazialfrigo s.r.I., una delle società della famiglia D'RI confiscate nel citato procedimento di prevenzione. E' pacifico che AN D'IA (come in precedenza il marito nell'altra società) fosse una "testa di legno" e che l'intestazione delle quote alla stessa, a seguito della cessione del 12 maggio 2014, fosse stata fittizia: risulta pertinente, pertanto, il principio richiamato nella sentenza impugnata, secondo il quale il delitto di cui si tratta è configurabile non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in una società, sorta in modo lecito, si inserisca un terzo quale socio occulto, che attraverso lo schema della interposizione fittizia, riferibile anche solo ad una quota, persegua le finalità illecite previste dalla norma (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963; Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343; Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835; Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo, Rv. 250561; di recente v. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555, in motivazione). Non colgono nel segno neppure le deduzioni svolte dalle difese con analoghe argomentazioni circa la estraneità degli imputati a una o più delle intestazioni fittizie contestate, risultando sufficiente, ai fini del concorso nel reato, un pregresso trasferimento di beni, con acquisizione effettiva e non formale di una quota della società: il delitto di trasferimento fraudolento di valori, infatti, integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, che 11 si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, rimanendo irrilevante il permanere della situazione antigiuridica a quella conseguente (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). Tuttavia, esso - come nel caso di specie - assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, in presenza di più attribuzioni fittizie, quando la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un assetto stabile e definitivo (Sez. 2, n. 47452 del 19/11/2015, Iannazzo, Rv. 265381; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251192; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Martiradonna, Rv. 247581; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 nonché Sez. 5, n. 1587 del 30/09/2021, dep. 2022, Meluzio, non mass.). 3. Anche in tema di autoriciclaggio le valutazioni in diritto della Corte di appello sono corrette. 3.1. In primo luogo va ribadito che, ai fini della verifica circa la sussistenza dell'elemento oggettivo costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419; da ultimo v. Sez. 2, n. 2926 del 12/01/2022, Attianese, non mass.). Anche alla luce di questo principio le difese hanno sostenuto che nell'acquisto (o locazione) dei numerosi veicoli da parte della società La MA - pur nella contestata sussistenza dei reati presupposto - non sarebbe mai stata configurabile una idoneità dissimulatoria, in quanto le transazioni risultavano dalle scritture contabili della s.r.l. e i relativi pagamenti furono effettuati con operazioni bancarie ordinarie e tracciabili. Il rilievo difensivo sarebbe corretto se si avesse riguardo solo alle modalità con le quali furono acquistati o locati i mezzi;
tuttavia esso oblitera un dato fondamentale, correttamente evidenziato dal G.u.p. (pag. 68) e nella sentenza impugnata (pag. 34): i beni entrarono nella disponibilità della società le cui quote, però, erano formalmente e fittiziamente intestate a terzi, cosicché la identificazione della provenienza delittuosa dei profitti, impiegati nell'attività 12 imprenditoriale, risultava ostacolata, secondo il criterio della idoneità ex ante della condotta. Sul punto ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale, in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (v. Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-02; da ultimo v. Sez. 2, n. 45396 del 10/11/2021, Palliccia, non mass.). 3.2. Nel contempo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da autorevole dottrina, il delitto di trasferimento fraudolento di valori può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 648-ter cod. pen. Già in una risalente pronuncia si era chiarito che il bene fittiziamente attribuito assume «non soltanto nel mondo economico, ma anche sotto il profilo squisitamente fenomenico, una "apparenza" ed una configurazione formale nuovi, rispetto a quelle che lo caratterizzavano in precedenza. Il bene "intestato" al mafioso è, per così dire, ontologicamente "altro" rispetto a quello formalmente "intestato" al quisque de populo, tanto agli effetti della sua facilità di sottrarlo al pericolo di interventi ablatori di mano pubblica» (così Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193). Pertanto, il reato ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen. produce un autonomo profitto rispetto a quello derivante dal reato antecedente che aveva occasionato l'illecita provvista poi fraudolentemente trasferita, profitto consistente nella oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest'ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento (Sez. 5, n. 20093 del 31/10/2014, dep. 2015, Bonetti, Rv. 263832). Richiamando altra pronuncia conforme (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267694), si è efficacemente ribadito che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione «assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso è un soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure ablatorie;
diversamente opinando si finirebbe per attribuire un affetto "sanante" allo svolgimento di attività produttive di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia in palese dispregio dello scopo della norma. E' proprio dalla analisi strutturale dell'art. 12-quinquies che può dedursi la congruità di tale 13 fattispecie a fungere quale reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. dovendosi sottolineare l'esigenza di annettere alla struttura normativa una funzione, di "reato-ostacolo", in linea con la segnalata esigenza di impedire la accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni in capo ai soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, attraverso le più varie - e nella specie, normativamente innominate - condotte tese a scongiurare il rischio di misure di prevenzione patrimoniali, specie se di carattere spoliativo» (così Sez. 2, n. 43144 del 10/08/2017, Micalusi, non mass.). Si tratta di principi estensibili evidentemente alla ipotesi di autoriciclaggio introdotta in epoca successiva ai fatti oggetto delle richiamate pronunce (per un'applicazione a una ipotesi di autoriciclaggio v., da ultimo, Sez. 1, n. 44198 del 09/09/2021, Cicala, non mass.). 4. Un ulteriore comune motivo di doglianza riguarda la interpretazione da parte della Corte territoriale delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, che nel caso di specie hanno avuto un rilievo assai significativo nella decisione dei giudici di merito. E' opportuno ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; da ultimo v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione). E consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 14 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, ANniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 3, n. 11313 del 17/02/2022, Ortolani, non mass.). Le deduzioni difensive sul punto confliggono con detti principi, considerato che i giudici di merito hanno fornito una interpretazione priva di travisamenti, illogicità e irragionevolezza, esaminando numerosissime conversazioni il cui tenore, peraltro, non risulta affatto criptico. 5. Ricorsi IG D'RI, inerenti a motivi diversi da quelli comuni sino ad ora esaminati. 5.1. In ordine al reato ex art. 512-bis cod. pen., la difesa ha dedotto che la vera causa della fittizia intestazione della s.r.l. La MA fu il pregresso fallimento delle aziende di famiglia, che tuttavia - secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata - fu successivo alla costituzione della società. Peraltro, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, Ambrosio, non mass.). 5.2. Quanto al delitto di estorsione, è incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, fondata su una piana interpretazione di una numerosa serie di conversazioni intercettate, dalle quali si evince il ruolo attivo svolto dal ricorrente nella vicenda di cui si tratta, a supporto dell'azione illecita posta in essere dal padre IU in danno di IP AG, costretto a cedere senza alcun corrispettivo un camion acquistato cinque mesi prima dall'amministratore giudiziario delle suddette società confiscate, riconducibili alla famiglia D'RI. La difesa ha fornito una interpretazione alternativa di una conversazione telefonica del 9 gennaio 2015, appena un mese dopo l'acquisto del camion, fra IG D'RI e ME AG, madre di IP, negandone la valenza intimidatoria (si sarebbe trattato della espressione di un semplice malaugurio). Tuttavia, la lettura di quel dialogo da parte dei giudici di merito non è per nulla illogica e soprattutto trova conforto in numerose altre conversazioni riportate nella prima sentenza (pagg. 35-44), le più significative delle quali riassunte nella sentenza impugnata (pagg. 26-27), indicative dello stato di palese soggezione e costrizione nel quale venne a trovarsi IP AG. I giudici di merito hanno rimarcato che subito dopo la citata telefonata ME AG incontrò IG D'RI, chiamato la sera stessa da IP AG, fortemente intimorito e rassicurato solo quando l'interlocutore gli disse 15 che con la madre la questione era stata "riparata": in poche ore, dunque, il "problema" era stato risolto e AG si era "ritirato", come IG D'RI confermò subito dopo in una telefonata intercettata, seguita da varie altre, nei giorni successivi, chiaramente rivelatrici della condotta intimidatoria con le quali i D'RI avevano ottenuto la "restituzione" del camion loro confiscato. A questo proposito va ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita e indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Zaccardi, Rv. 282521; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261553; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797). La Corte di appello ha poi ritenuto, sia pure implicitamente, che le deposizioni di IP AG e della madre, assunte durante il dibattimento in corso nei confronti di IU D'RI, siano state inidonee a inficiare il giudizio sul conclamato carattere intimidatorio delle frasi rivolte da padre e figlio, considerato che tale giudizio era già stato espresso nella valutazione delle s.i.t. rese dai medesimi dichiaranti, a fronte anche del chiaro tenore delle conversazioni ambientali intercettate subito dopo che i due e DO MP, compagno della AG, erano stati sentiti dalla polizia giudiziaria. La lettura della conversazione fra la AG e MP, riportata nella prima sentenza (pag. 46: "Noi gli abbiamo dato il camion perché ci hanno minacciato...ma gli ho chiesto di non scriverlo nel verbale ma gli ho detto la verità") rende evidente la logicità della conclusione della Corte territoriale: "le suddette intercettazioni ambientali, da un lato, sconfessano il tenore delle s.i.t. verbalizzate innanzi alla P.G. e, nel contempo, avvalorano quanto risulta da un'annotazione redatta nel corso dell'escussione di AG ME, nella quale si dà atto che la dichiarante solo informalmente affermava di aver subìto forti pressioni e minacce da D'RI IU per farle cedere il veicolo ma, nel contempo, chiedeva di non verbalizzare tali sue affermazioni" (pag. 27). 5.3. In ordine all'aggravante ora prevista dall'art. 416-bis cod. pen., il ricorrente ha di fatto ignorato quanto evidenziato nella sentenza impugnata, ove si è rimarcato che la circostanza contestata è stata quella non già dell'agevolazione mafiosa bensì del metodo mafioso, configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi 16 appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini;
Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). Detta aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103). Anche di recente questa Corte ha ribadito che, ai fini della integrazione dell'aggravante del metodo mafioso, non occorre «che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune» (così Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027). Tale ultima circostanza si è verificata nel caso di specie, alla luce della descritta ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata sulla base di una numerosa serie di espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate, tipiche del "più classico gergo malavitoso", interpretate dai giudici di merito con valutazione logica e insindacabile, riportate dal G.u.p. e riassunte nella sentenza impugnata (pagg. 37-39): "si tratta di conversazioni che consegnano un nitido quadro di intimidazione che non può essere minimamente scalfito dai verbali di s.i.t. rese dalle pp.00. alla P.G. ovvero da quanto riferito da AT nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391-bis c.p.p." (pag. 38). Tale quadro probatorio - hanno rimarcato le sentenze di merito - è stato poi corroborato dalle dichiarazioni rese nel 2018 dal collaboratore di giustizia CC D'Agostino, appartenente al gruppo criminale dei Di Silvio, secondo il quale i D'RI "comandavano su Fondi, avevano potere assoluto sul M.O.F., incutevano paura ed avevano contatti con storiche famiglie camorristiche" (pag. 39); è stato provato - aveva evidenziato il primo giudice - come "gli operatori del M.O.F. fossero a conoscenza di tale contiguità e delle vicende giudiziarie dei D'RI" (pag. 71). 17 5.4. Altrettanto incensurabile - quanto alla condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen. - è il giudizio espresso dalla Corte di appello, conforme a quello del Tribunale, in relazione alle espressioni del ricorrente, rinvenibili in numerose conversazioni intercettate, niente affatto riconducibili solo a "disappunto" nei confronti dell'attività svolta da alcuni autotrasportatori, espressione utilizzata dal primo giudice in un passaggio della sentenza, che la difesa ha estrapolato dal contesto;
il G.u.p. ha poi osservato, sulla base di vari dialoghi, "come l'interferenza di IG D'RI esorbitasse dai normali rapporti concorrenziali, risolvendosi in una pretesa di interferire sui rapporti commerciali già esistenti tra soggetti estranei alla MA" (pag. 52). Anche la sentenza impugnata, dopo quella di primo grado (pagg. 54-64), ha richiamato plurime conversazioni intercettate dimostrative delle condotte di illecita concorrenza nei confronti dei committenti e dei subvettori: i dialoghi, dal tenore inequivoco, anche riguardo al metodo mafioso utilizzato, videro quali interlocutori IU D'RI, ma anche i figli IG e DO (pag. 31); quelle ambientali tra due autotrasportatori (AI e ON), le cui ditte in passato avevano subìto incendi dolosi, sono state dalla Corte di appello definite una "straordinaria prova" delle intimidazioni dei D'RI, che - come dissero le due vittime - "comandano perché sono camorristi" e "animali privi di sentimento" (pag. 33). La sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278735, Guadagni) è stata soltanto evocata in uno dei ricorsi, senza alcuna argomentazione. La Corte di appello, peraltro, ha osservato che proprio il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite («ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente») imponeva il rigetto dei rilievi difensivi svolti negli atti d'appello, fondati su una interpretazione restrittiva degli atti tipici. 5.5. E' infondato il motivo in tema di recidiva. Dopo numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della 18 natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato di recente nella sentenza ET (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, ET, Rv. 275319, in motivazione). La Corte di appello si è attenuta a detti principi, in quanto, senza limitarsi a prendere atto dei precedenti penali di IG D'RI, ha dato atto, sia pure con motivazione sintetica, della sua "persistente pericolosità", desunta dalle modalità e gravità dei reati commessi nel corso di una "prolungata attività delittuosa", peraltro già evidenziate dal primo giudice unitamente alla personalità e alla capacità criminale degli imputati (pag. 75). L'aumento operato per la recidiva reiterata (non specifica, come precisato dal G.u.p. in motivazione e dispositivo) è stato della metà sulla pena inflitta per il più grave reato di estorsione (nel minimo edittale quanto a quella detentiva e in misura prossima al minimo per quella pecuniaria), secondo quanto disposto dall'art. 99, quarto comma, prima parte, del codice penale. Il G.u.p., inoltre, in presenza delle aggravanti a effetto speciale della recidiva reiterata e del metodo mafioso, non ha apportato alcun aumento di pena per la seconda circostanza, applicando così nel modo più favorevole all'imputato il disposto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.: risulta incomprensibile, pertanto, la doglianza formulata con l'ultimo motivo del primo ricorso. 5.6. Il motivo in tema di attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale dette attenuanti non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto 19 quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione). Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693; Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Nel caso di specie i giudici di merito hanno evidenziato la gravità dei fatti, la pluralità e la durata delle condotte delittuose tenute dall'imputato, gravato di precedenti penali, unitamente all'assenza di elementi favorevoli: la motivazione non è affatto illogica o contraddittoria. 6. Ricorso IS D'RI, inerente a motivi diversi da quelli comuni sopra esaminati (sub 2-4). 6.1. E' fondato - come si è anticipato - il motivo riguardante il ritenuto concorso dell'imputata nel delitto ex art. 513-bis cod. pen., aggravato dal metodo mafioso. I giudici di merito, con analoghe argomentazioni, hanno accomunato la posizione di IS D'RI a quella dei fratelli IG e DO, per i quali soltanto, però, hanno rilevato la presenza di varie conversazioni nelle quali anch'essi esprimevano direttamente minacce verso gli operatori del M.O.F., aderendo alle illecite condotte del padre e rafforzandone anche l'efficacia intimidatoria. I tre fratelli, soci occulti e amministratori della s.r.l. La MA, avrebbero "dato un contributo determinante alla commissione del reato, commesso attraverso quest'ultima società e a vantaggio della stessa" (così il G.u.p. a pag. 65), conclusione condivisa nella sentenza impugnata, secondo la quale "non si può fondatamente dubitare che anche l'illecita attività di concorrenza sia stata posta in essere - in concorso con IU - da DO, IG e IS D'RI attraverso il ruolo di soci occulti e amministratori di fatto della società ed a vantaggio della stessa s.r.l." (pag. 33). 20 Detta conclusione è frutto di motivazione illogica e vìola il principio da tempo statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione alla esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova della esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall'art. 110 cod. pen., con la indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101, richiamata in senso adesivo, da ultimo, da Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295). Sotto altro profilo, detto contributo non può essere dedotto dalla sola qualità di socia occulta dell'impresa in capo alla ricorrente o dal beneficio che, in quanto tale, la stessa ha ricevuto in ragione della condotta di illecita concorrenza attuata dai propri familiari. Anche dall'acquisizione del camion in favore della società, con le ricordate modalità, hanno tratto vantaggio tutti i D'RI, ma il reato di estorsione è stato contestato solo a IU e IG, autori delle minacce;
la stessa valutazione va fatta per il delitto commissivo di cui si tratta. Il G.u.p. ha anche richiamato la condanna divenuta definitiva che subì IS per il reato ex art. 513-bis cod. pen. (limitatamente ai fatti commessi dopo il 29 ottobre 2005, non coperti dalla prescrizione), circostanza che ovviamente non rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità nel presente giudizio. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata sul punto e il giudice del rinvio, attendendosi a questi principi, verificherà se vi sono prove per ritenere la ricorrente concorrente nel reato, sulla base di argomentazioni diverse da quelle qui censurate. In ragione dell'annullamento su detto capo d'imputazione, viene assorbito il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche, sul quale, ad esito della propria decisione, il giudice del rinvio esprimerà una nuova e libera valutazione. Risulta incomprensibile, invece, il motivo proposto in tema di recidiva, che non è stata né contestata né applicata all'imputata. 6.2. E' priva di ogni fondamento la censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, che rappresenta - come 21 affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) -«un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391)». Anche di recente le Sezioni Unite hanno ribadito che nell'art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere ex officio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). Va poi considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 5269 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). La difesa, invece, ha invocato i principi espressi nella sentenza DA (Sez. U, n. 27260 del 28/04/2016, Rv. 267488), per nulla pertinenti, in quanto inerenti al caso di rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nella ipotesi di riforma della sentenza di assoluzione. La richiesta della difesa, peraltro, era del tutto generica, avendo sollecitato l'esame dei testi indicati nella propria lista, prima di esprimere la scelta per il giudizio abbreviato;
in ricorso neppure sono state riportate le circostanze decisive sulle quali si sarebbero dovuto esaminare i testimoni. 6.3. E' infondato l'ultimo motivo sulla confisca del denaro sequestrato. 22 La ricorrente non è evidentemente legittimata a chiedere la restituzione del denaro rinvenuto nella cassaforte che lei stessa deduce appartenere al proprio convivente. In ordine alla confisca del denaro del quale IS D'RI rivendica la proprietà, il Tribunale, con motivazione immune da vizi, condivisa dalla Corte territoriale, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza dei presupposti per disporne la confisca allargata, ora prevista dall'art. 240-bis del codice penale. 7. Ricorso DO D'RI, riguardante motivi diversi da quelli esaminati in precedenza (sub 2-4). 7.1. E' manifestamente infondata la doglianza relativa alla conferma della condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata richiamato il contenuto di diverse conversazioni intercettate (pagg. 26-27) nelle quali anche DO D'RI proferì chiare minacce al fine di affermare illecitamente il predominio della società di famiglia nei confronti dei committenti e degli altri autotrasportatori. Con logica argomentazione la Corte di appello, così come il G.u.p., a fronte delle espressioni chiaramente intimidatorie utilizzate da DO D'RI nei confronti di GI AT, in una conversazione intercettata, ha svalutato le dichiarazioni rese da quest'ultimo, senza desumere affatto il clima omertoso dalla diversa vicenda estorsiva, come invece sostenuto nel ricorso. La difesa ha travisato il senso della valutazione espressa in sentenza, nella quale si legge, infatti, che l'univoco tenore di detta conversazione non può essere scalfito "dalle dichiarazioni rese da AT in sede di indagini difensive, laddove non ha confermato le minacce;
invero, ancora una volta, si riscontra la stessa dinamica omertosa già vista nel corso dell'esame dell'estorsione in danno dei AG" (pag. 31). Altrettanto inequivoco è stato considerato il tenore delle conversazioni fra DO MP e il ricorrente, lungi dall'essere intervenuto solo per risolvere un contrasto fra il primo e il proprio padre. Il motivo contrasta palesemente con i principi sopra ricordati in tema di interpretazione delle intercettazioni (sub 4.) e lamenta altresì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, cosicché è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o 23 comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.). 7.2. E' generico il motivo relativo all'aggravante del metodo mafioso, con il quale si è lamentata la mancata indicazione di condotte ulteriori rispetto all'ordinario alveo di minacce già previsto dall'art. 513-bis cod. pen., obliterando la specifica motivazione sul punto della sentenza impugnata (pagg. 37-38). Sono in ogni caso pertinenti le considerazioni svolte in precedenza (sub 5.3. e 5.4.) esaminando il ricorso del fratello IG. 7.3. E' privo di fondamento anche il motivo in tema di attenuanti generiche, potendosi anche su questo punto richiamare le precedenti osservazioni (sub 5.6.), dovendosi solo evidenziare che - diversamente da quanto affermato dalla difesa - DO D'RI non è affatto incensurato, essendo anch'egli stato condannato in via definitiva per il reato ex art. 513-bis cod. pen. (come ricordato nella sentenza impugnata, con la sentenza di questa Corte - la n. 4292 del 2016 - la conforme decisione dei giudici di merito fu annullata con rinvio, quanto ai fatti-reato non coperti dalla prescrizione, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante ex art.7 legge n. 203 del 1991). 8. Ricorso AN D'IA, relativo a motivi diversi da quelli sopra già esaminati (sub 2-4). 8.1. E' manifestamente infondata la doglianza relativa alla insussistenza del dolo di elusione, quanto al concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori. Nella sentenza impugnata vi è un'ampia e logica motivazione (pagg. 20- 21), con la quale si è rimarcata la prova della "strettissima vicinanza e comunanza di interessi tra la famiglia della D'IA e quella dei D'RI, posto che l'economia del nucleo familiare dell'imputata D'IA AN dipendeva essenzialmente dalla sopravvivenza delle aziende riconducibili ai D'RI", ove da tempo era inserito CO RT, marito della stessa, assunto come dipendente della società ma anche uomo di fiducia dei D'RI, al punto che in passato era stato socio al 50% e amministratore di altra società riconducibile alla stessa famiglia (la Lazialfrigo). Quando assunse la carica di amministratrice della società, il 12 maggio 2014, IU D'RI e i figli erano stati destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali in base al decreto emesso dal Tribunale di Latina, 24 depositato sedici mesi prima;
soltanto due mesi dopo la nomina, la Corte di appello avrebbe ridotto la durata della sorveglianza speciale alla sola IS D'RI. Ne consegue la palese infondatezza del rilievo difensivo secondo il quale la ricorrente non aveva la consapevolezza, nel 2017, "di accedere a un negozio simulato preordinato proprio a eludere gli effetti di una misura di cui immediatamente prima (2016) il Giudice aveva disconosciuto i presupposti". 8.2. E' manifestamente infondato il motivo con il quale si denuncia violazione di legge "quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di trasferimento di valori", stante la tracciabilità informatica delle operazioni di compravendita o leasing degli autocarri, in assenza di un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza illecita delle somme. Il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen., infatti, non presuppone necessariamente la provenienza illecita di beni o delle somme fraudolentemente trasferite, così come la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto, cosicché può esservi concorso fra i due reati (Sez. 4, n. 47206 del 17/09/2019, Strangio, Rv. 269078; Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, Di Monaco, Rv. 269078). Della tracciabilità e della presunta assenza di ostacolo, argomentazioni che sono pertinenti, invero, rispetto al reato di autoriciclaggio, si è in precedenza trattato (sub 3.1.). 8.3. E' infondato il motivo inerente al concorso nei reati di autoriciclaggio. La ricorrente, prestatasi a fungere da "testa di legno" della s.r.l. La MA, era ben al corrente - come si è detto - dell'attività svolta dalla società, gestita da IU D'RI e dai figli. Detta carica imponeva comunque che la stessa fosse coinvolta anche nelle operazioni commerciali, nelle transazioni, nei pagamenti, cosicché è incensurabile la considerazione del primo giudice, condivisa dalla Corte di merito, secondo la quale AN D'IA, "in quanto amministratore formale, era a piena conoscenza dei beni che i D'RI trasferivano alla società, contribuendo, attraverso il suo ruolo formale, al loro acquisto" (pag. 67). 9. Il G.u.p., con decisione non emendata nella sentenza impugnata, ha erroneamente applicato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ad DO D'RI e IS D'RI, per i quali la pena base per il reato più grave è stata determinata, considerando la riduzione per il rito, in due anni e otto mesi di reclusione, vale a dire in misura inferiore a quella prevista dall'art. 29 cod. pen. per l'applicazione di detta pena. 25 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, occorre far riferimento all'entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione (cfr. Sez. 1, n. 8216 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551). Si tratta, dunque, di un caso di illegalità della pena accessoria, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320; Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090). Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata, va annullata senza rinvio, dovendosi eliminare detta pena. 10. Il rigetto integrale delle impugnazioni proposte da IG D'RI e AN D'IA comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'RI IS limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che elimina e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente al reato di cui all'art. 513-bis c.p. (capo 5); rigetta nel resto il ricorso di D'RI IS e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i residui reati di cui agli artt. 512-bis c.p. (capo 1) e 648-ter.1 c.p. (capi 2-3). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'RI DO limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che elimina e rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di D'RI IG e D'IA AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 aprile 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone PERELLI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Santina CAMPO e avv. Dario VANNETIELLO (per IG D'RI), avv. CO DI CIOLLO (per IS D'RI), avv. Giorgio NE ACCORRETTI, in sostituzione dell'avv. Valerio NE ACCORRETTI (per DO D'RI), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23233 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 27/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 settembre 2020, la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia DO D'RI, IG D'RI, IS D'RI e AN D'IA per i reati, commessi in concorso tra loro e con altri soggetti separatamente giudicati, di trasferimento fraudolento di valori (capo 1) e autoriciclaggio (capi 2 e 3). I primi tre imputati venivano condannati anche per il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravato dal metodo mafioso (capo 5) e soltanto IG D'RI per il reato di concorso in estorsione, con la medesima aggravante (capo 4). Secondo la ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, le quote della s.r.l. La MA, azienda "di famiglia" dei D'RI operante nel settore del trasporto all'interno del mercato ortofrutticolo di Fondi, erano state fittiziamente intestate per il 30% a IU ME, al momento della costituzione della società in data 9 gennaio 2013, quindi fittiziamente trasferite l'anno successivo, per la residua quota del 70% (prima nella titolarità di IO D'RI, fratello di IU), ad AN D'IA, nominata anche amministratore unico, ed infine nel 2017 a MA CH, che aveva acquistato il 30% delle quote già intestate a IU SA. Le predette operazioni erano finalizzate a consentire a IU D'RI, separatamente giudicato con rito ordinario, e ai figli DO, IG e IS, di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. I D'RI avrebbero anche sistematicamente intimidito gli operatori del suddetto mercato e gli altri autotrasportatori al fine di egemonizzare l'attività di autotrasporto. Con i profitti dei reati ex artt. 512-bis e 513-bis cod. pen., essi avrebbero poi acquistato numerosi veicoli destinati a essere utilizzati nell'attività d'impresa della società La MA. IG D'RI, inoltre, in concorso con il padre IU, avrebbe costretto con minacce IP AG, titolare di una ditta individuale, a trasferire alla stessa società un camion, senza ricevere alcun corrispettivo, facendo valere il peso criminale della propria famiglia. 2. Hanno proposto ricorso IG D'RI, IS D'RI, DO D'RI e AN D'IA, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Nell'interesse di IG D'RI sono stati presentati tre distinti ricorsi. 2 3.1. Il primo atto d'impugnazione, a firma dell'avv. Santina Campo, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine a sette distinti capi o punti, indicati in altrettanti motivi, relativi: - alla omessa valutazione di una prova decisiva ammessa dalla Corte, costituita dall'acquisizione del verbale contenente la trascrizione delle deposizioni di IP AG e ME AG, assunte durante l'udienza svoltasi in data 8 settembre 2020 avanti il Tribunale di Latina, nel processo con rito ordinario che si stava celebrando nei confronti del concorrente e originario coimputato IU D'RI. Detta prova, quanto al reato di estorsione, aveva carattere decisivo sull'elemento centrale indiziante a carico del ricorrente, costituito dalla condotta di minaccia verificatasi in danno delle persone offese;
- alla ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen.: la Corte di appello ha erroneamente desunto la condotta di trasferimento fraudolento dagli elementi indiziari relativi alla gestione di fatto dell'azienda da parte del ricorrente;
Inoltre, la cessione del 30% delle quote della società MA, avvenuta a distanza di tre anni dalla costituzione della stessa s.r.I., costituisce un post factum non punibile, in assenza anche del presupposto oggettivo costituito dall'assoggettabilità alla confisca, a titolo di misura di prevenzione, dei beni fittiziamente intestati;
- alla configurabilità del delitto ex art. 513-bis cod. pen., affermata sulla base di alcune frasi proferite dal ricorrente, che manifestavano solo disappunto nei confronti dell'attività svolta da alcuni autotrasportatori, che non figurano neppure fra le persone offese dal reato;
- all'aggravante del metodo mafioso, ritenuta sussistente anche sulla base di una presunta vicinanza a clan camorristici degli imputati, mai condannati per reati aggravati dal metodo mafioso, diversamente da quanto osservato dal primo giudice;
- all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, in difetto di una condotta minacciosa nei confronti delle persone offese, non desumibili dalle conversazioni intercettate, richiamate dai giudici di merito;
- all'applicazione della recidiva e del relativo aumento di pena, in assenza di una motivazione quale quella richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; - all'applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., nel concorso delle aggravanti del metodo mafioso e della recidiva. 3.2. Nei due ricorsi a firma dell'avv. Dario Vannetiello, i medesimi vizi (violazione della legge penale e motivazione mancante e/o contraddittoria e/o 3 manifestamente illogica) vengono denunciati con riferimento ai singoli reati per i quali IG D'RI ha subito condanna e, pertanto, in relazione: - al delitto ex art. 512-bis cod. pen. (capo 1), in ordine al quale la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sul contributo fornito dal ricorrente al momento del trasferimento fraudolento, alla data di costituzione della società e a quelle delle successive modifiche della compagine societaria. Inoltre, la Corte di appello non ha valutato una decisiva conversazione intercettata fra il padre del ricorrente e il nipote, alla luce della quale va letto un altro dialogo richiamato in sentenza, dimostrativo dell'assenza del necessario dolo specifico, poiché il pregresso fallimento delle aziende di famiglia fu la vera causa delle intestazioni fittizie, che di per sé non dimostrano la sussistenza del reato de quo, cosicché risulta inutile il diffuso richiamo al ruolo gestorio svolto dall'imputato; - ai due reati di autoriciclaggio (capi 2 e 3), dei quali difetta l'elemento costitutivo centrale, costituito dalla presenza di plurime operazioni volte a ostacolare concretamente la provenienza delittuosa delle somme: infatti, per l'acquisto dei mezzi meccanici in oggetto, intestati a una terza società, sono state fatte operazioni bancarie ordinarie e tracciabili, in assenza di un quid pluris, rispetto al trasferimento di denaro, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; - al delitto di estorsione (capo 4), del quale il ricorrente è stato ritenuto colpevole in assenza della prova di un suo contributo morale e materiale rispetto alle asserite minacce rivolte alle persone offese dal proprio padre e della valenza intimidatoria di una frase proferita dallo stesso IG D'RI, espressiva di un semplice malaugurio. La motivazione, poi, è apparente, rispetto al devoluto, quanto all'applicazione della recidiva, mentre è manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
- al reato ex art. 513-bis cod. pen. (capo 5), alla luce della recente sentenza emessa dalle Sezioni Unite (n. 13178 del 2020). 4. Il ricorso di IS D'RI è articolato in sette motivi, qui enunciati nei limiti necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. del codice di rito. In tutti i motivi la sentenza impugnata è stata censurata per violazione di legge e motivazione inesistente o apparente e contraddittoria, travisamento dell'esito delle intercettazioni e omesso esame dei motivi di appello, in relazione: - alla condanna per il reato ex art. 512-bis cod. pen.: non esistono prove idonee per ritenere che la ricorrente, limitatasi a svolgere le mansioni per cui veniva retribuita, occupandosi della contabilità della società La MA, abbia mai assunto il ruolo di imprenditore occulto. 4 La Corte d'appello ha valorizzato in senso accusatorio "una chiara millanteria telefonica di IU D'RI per cercare di fare una buona impressione su un commerciante", senza invece accertare la provenienza del capitale ceduto ad AN D'IA da IS D'RI, la riconducibilità a questa ultima delle risorse impiegate nelle operazioni economiche della società e la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, che la distingue da una simulazione rilevante sotto il profilo civilistico. Invero, la ricorrente iniziò a lavorare per lo zio IO nel 2012 e l'anno successivo fu assunta dalla società La MA, al pari del fratello SA D'RI, mai sottoposto a indagini. Gli inquirenti e i giudici di merito hanno ignorato che il delitto de quo presuppone una vicenda negoziale con effetti traslativi che solo all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente alienante: nessuna prova della circostanza è stata acquisita. La ricorrente non ha ceduto alcuna quota parte del capitale sociale perché non è mai stata titolare di quote societarie. Nella sentenza impugnata sono state riportate varie conversazioni intercettate, travisate con motivazione illogica, in quanto le stesse dimostrano soltanto che IS D'RI "eseguiva le disposizioni conformi al suo lavoro" e non già il dolo specifico di elusione delle misure patrimoniali in rapporto alla cessione delle quote ad AN D'IA; - alla condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen. con l'aggravante del metodo mafioso. Anche alla luce della sentenza n. 13178 del 2020, emessa dalla Sezioni Unite, si deve escludere una qualsiasi responsabilità concorsuale della ricorrente, del tutto estranea alle iniziative personali del padre, quale quella sfociata nella telefonata con AU AI. La Corte territoriale non ha spiegato le modalità con le quali IS D'RI avrebbe apportato un contributo, materiale o morale, alla realizzazione del suddetto delitto, non potendosi lo stesso ricavare dalla supposta sua qualità di socio occulto, in assenza di un suo coinvolgimento negli episodi violenti contestati al padre e ai fratelli;
- alla condanna per i reati ex art. 648-ter.1 cod. pen., contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione. In difetto di una prova rigorosa, la sentenza impugnata ha affermato che tutti gli acquisti della società sono stati di natura illecita, senza considerare la estraneità della ricorrente ad attività illecite (come argomentato nei motivi precedenti). 5 Inoltre, il reimpiego dei proventi dell'attività di trasporto per conto terzi, mediante l'acquisto con contratti di leasing (peraltro non utilizzabili per il reato di autoriciclaggio, stante la loro natura), non è idonea a ostacolare la tracciabilità dei guadagni, risultanti dalla contabilità aziendale;
- alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, in relazione al reato ex art. 513-bis cod. pen., in assenza di prova sulla sua partecipazione alle condotte illecite contestate agli altri imputati. L'aggravante dell'agevolazione mafiosa, inoltre, ha natura soggettiva e non è comunque estensibile alla ricorrente, ignara delle presunte minacce rivolte da altri alle persone offese, che peraltro lo hanno negato, come è emerso ad esito della integrazione istruttoria disposta in sede di appello;
- al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva;
- al mancato svolgimento della integrazione istruttoria richiesta in appello;
- alla confisca del denaro sequestrato. 5. Il ricorso di DO D'RI censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a cinque distinti capi o punti, indicati in altrettanti motivi, inerenti: - alla conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. (capo 1): la Corte territoriale è incorsa nello stesso errore commesso dal primo giudice, denunciato con l'appello, facendo coincidere la prova della cointeressenza della famiglia D'RI nella gestione della società con quella della provvista patrimoniale utilizzata per la costituzione e la messa in attività della stessa, socio di maggioranza della quale era IO D'RI, fratello di IU, la cui eventuale interposizione fittizia, in ragione di tale legame familiare, sarebbe stata inidonea a eludere le misure previste dalla legge antimafia. La motivazione non dà alcuna indicazione in ordine alla provenienza dei capitali di costituzione né viene individuato il bene che sarebbe stato fittiziamente trasferito, considerato anche che i provvedimenti ablatori precedentemente emessi avevano svuotato il patrimonio dei D'RI. Inoltre, anche qualora si dovesse ritenere che il ricorrente si fosse interessato alla gestione della società La MA, ciò non dimostrerebbe comunque il suo concorso nell'originaria fittizia intestazione, considerato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra una ipotesi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui viene realizzato un passaggio di una utilità concretamente valutabile in senso economico, fatto ben diverso da quello inerente alla gestione della società; 6 - alla conferma della condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen.: la motivazione è priva di congruità logica là dove ha ritenuto minacciose le frasi proferite dal ricorrente nei confronti di GI AT, che stava cercando di sottrarsi al pagamento di quanto a lui dovuto. La stessa vittima, sentita con indagini difensive, ha negato di essersi sentita minacciata, ma la Corte ha ritenuto tale negazione frutto di un clima omertoso, desunto però dalla vicenda della estorsione, alla quale sono estranei sia DO D'RI sia lo stesso AT. Il ricorrente, poi, non minacciò DO MP, come invece affermato dai giudici di merito, ma risolse il contrasto fra lo stesso e il proprio padre, che vantava un credito nei suoi confronti. L'eventuale condotta tenuta da altri familiari di DO D'RI non può da sola provare il concorso di quest'ultimo nel reato;
- alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, in mancanza della indicazione delle condotte, ulteriori rispetto all'ordinario alveo di minacce già previsto dall'art. 513-bis cod. pen., utili a configurare la suddetta aggravante;
- alla conferma della condanna per i reati di autoriciclaggio, con una motivazione priva della specificazione, per ogni reimpiego, delle responsabilità personali dei singoli imputati. Nel caso di specie manca l'elemento oggettivo del reato, non essendo mutata la titolarità giuridica del profitto illecito. Anche volendo considerare realizzata l'intestazione fittizia della società La MA, tali profitti sarebbero stati reimpiegati solamente nell'esercizio della medesima impresa;
- al diniego delle attenuanti generiche, giustificato da entrambi i giudici di merito con una motivazione cumulativa, che ha posto sullo stesso piano tutti gli imputati, compreso DO D'RI, incensurato. 6. Il ricorso di AN D'IA è articolato in tre motivi. 6.1. Violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen., avuto particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, costituito dal "dolo di elusione", smentita dalle condizioni soggettive della ricorrente, che dalle conversazioni intercettate risulta del tutto inadeguata a svolgere il ruolo di amministratrice della società. Inoltre, a tutti i componenti della famiglia D'RI, fatta eccezione per IG, la misura di prevenzione personale era stata revocata anzitempo, ragion per cui era legittimo per l'imputata non ravvisare un profilo di persistente pericolosità dei soggetti destinatari della misura stessa, circostanza rilevante per escludere la sua consapevolezza di accedere, nel 2017, a un negozio simulato 7 preordinato proprio a eludere gli effetti di una misura di cui l'anno precedente erano stati disconosciuti i presupposti. 6.2. Violazione di legge "quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di trasferimento di valori", stante la tracciabilità informatica di tutte le operazioni di compravendita e locazione finanziaria di autocarri, in assenza, quindi, di un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza illecita delle somme. 6.3. Violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alle ipotesi di autoriciclaggio, per le quali la ricorrente è stata condannata senza uno specifico esame della sua posizione. Difetta anche la prova che dai reati presupposto i D'RI, effettivi titolari della sua quota di partecipazione nella società, abbiano conseguito utilità, poi reinvestite nell'acquisto di tutti o di parte degli automezzi di cui si tratta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso che il Collegio ritiene fondato, fra quelli proposti negli atti d'impugnazione, è quello relativo alla condanna di IS D'RI per il reato previsto dall'art. 513-bis cod. pen., risultando tutti gli altri non consentiti, generici, infondati o manifestamente infondati. D'ufficio viene poi rilevata la illegalità della pena accessoria applicata alla stessa ricorrente e ad DO D'RI. 2. Prima di esaminare separatamente i motivi di ricorso per ciascun imputato, è opportuno affrontare alcune questioni di diritto, inerenti alla sussistenza dei reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, a tutti contestati, proposte con argomentazioni sovrapponibili o analoghe nei diversi atti d'impugnazione. 2.1. Considerate alcune deduzioni difensive, è necessario ribadire che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è un reato di pericolo astratto, integrato quando l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (v., ad es., Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari, Rv. 266661 nonché, più di recente, Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903, in motivazione). 8 Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, inoltre, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. Detti principi hanno riflessi anche in ordine alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 nonché Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286), connotato dallo "scopo elusivo" che «prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri;
da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano Rocco, Rv. 282129, in motivazione). 2.2. L'argomentazione più suggestiva svolta dalle difese di tutti i ricorrenti, con diverso grado di approfondimento, attiene alla differenza fra la gestione di una società (nel caso di specie quella della s.r.l. La MA da parte dei D'RI) e il pregresso trasferimento di beni effettuato dai gestori occulti, elemento costitutivo del reato ex art. 512-bis cod. pen. che non può essere dimostrato sulla base della prima circostanza né con la stessa identificato. L'affermazione, in astratto, in punto di diritto, è condivisibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per l'integrazione del suddetto reato, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, principio affermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d'impresa, in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (v. Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino). Richiamando questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è da ultimo ribadito che, al fine di ritenere configurabile il reato contestato, è necessario dimostrare «che l'impresa è stata costituita, in tutto o in 9 parte, con risorse riconducibili all'indagato oppure che alla stessa, se preesistente, sono state trasferite risorse economiche del medesimo o, ancora, che l'azienda è stata retrocessa all'indagato, entrando effettivamente a far parte del suo patrimonio, pur rimanendo fittiziamente intestata al precedente titolare» (così Sez. 5, n. 146 del 15/11/2021, dep. 2022, Condello, non mass.). Non assume rilievo di per sé stesso neppure il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (cfr., ad es., Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2011, Adamo, Rv. 253806; da ultimo v. Sez. 5, n. 42228 del 07/09/2021, Germanò, non mass.). 2.3. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale, disattendendo un rilievo difensivo, ha escluso espressamente che quelle dei D'RI fossero state "condotte meramente gestorie" (pag. 22), rimarcando invece che la prova della costituzione della società con beni di IU D'RI e dei tre figli era desumibile da dati obiettivi fortemente significativi, costituiti dalle vicende relative ad altre società riconducibili alla famiglia e alle pregresse misure di prevenzione personali e patrimoniali disposte nei confronti di IU D'RI e dei figli IG, DO e IS, tutti condannati con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli per il reato ex art. 513-bis cod. pen. con sentenza del 27 gennaio 2012, divenuta poi irrevocabile (con esclusione dell'aggravante all'epoca prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991). A distanza di circa un anno da detta condanna, infatti, il Tribunale di Latina, con decreto del 28 novembre 2012, depositato in data 8 gennaio 2013, applicò la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a IU D'RI e ai figli IG e DO per tre anni e a IS D'RI per la durata di due anni (poi ridotta a uno dalla Corte di appello di Roma), disponendo altresì la confisca di due società nella loro disponibilità (mentre una terza sarebbe fallita dopo pochi mesi) nonché dei loro immobili, veicoli e conti correnti. La società La MA fu costituita il 9 gennaio 2013, il giorno successivo al deposito del suddetto decreto, cosicché con motivazione tutt'altro che illogica la Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto che detta società "costituisse un mero schermo per porre il patrimonio degli odierni imputati al riparo dal pericolo di ulteriori provvedimenti ablatori" (pag. 23). I giudici di merito, poi, hanno valorizzato alcune conversazioni telefoniche, risalenti a due o tre mesi dopo la costituzione della società, nelle quali - secondo la logica interpretazione della sentenza impugnata (pagg. 14-15) - IU D'RI dava conto in modo inequivoco della continuità fra le società confiscate 10 e quella da poco costituita ("possiamo cambiare società ma... sempre noi siamo"), la cui sede, come le precedenti, era ubicata in un terreno di proprietà di AN IL, madre dei tre fratelli D'RI, odierni ricorrenti. La sentenza di appello si è poi soffermata nell'evidenziare come, alla luce del tenore di numerosissime conversazioni intercettate, risultasse manifesta la effettiva gestione della società in capo ai D'RI, non già per trarre da questa circostanza la prova della sussistenza del reato bensì per corroborare la conclusione circa la "titolarità sostanziale della società" in capo ai fratelli D'RI (pag. 18) e al padre IU, separatamente giudicato, costituita con risorse sfuggite ai precedenti provvedimenti ablatori. 2.4. I giudici di merito, inoltre, a fronte dei dati ora richiamati, hanno considerato la mancanza di qualsiasi riscontro in ordine alla effettiva disponibilità di mezzi finanziari in capo ai formali detentori delle quote della società, intestate inizialmente per il 30% a IU ME (poi cedute nel 2017 a MA CH, autotrasportatore per conto della società) e per il 70% a IO D'RI, fratello di IU, che l'anno successivo le cedette ad AN D'IA, nominata anche amministratrice unica, moglie di CO RT, autista alle dipendenze della società, in passato formalmente amministratore della Lazialfrigo s.r.I., una delle società della famiglia D'RI confiscate nel citato procedimento di prevenzione. E' pacifico che AN D'IA (come in precedenza il marito nell'altra società) fosse una "testa di legno" e che l'intestazione delle quote alla stessa, a seguito della cessione del 12 maggio 2014, fosse stata fittizia: risulta pertinente, pertanto, il principio richiamato nella sentenza impugnata, secondo il quale il delitto di cui si tratta è configurabile non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in una società, sorta in modo lecito, si inserisca un terzo quale socio occulto, che attraverso lo schema della interposizione fittizia, riferibile anche solo ad una quota, persegua le finalità illecite previste dalla norma (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963; Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343; Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835; Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo, Rv. 250561; di recente v. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555, in motivazione). Non colgono nel segno neppure le deduzioni svolte dalle difese con analoghe argomentazioni circa la estraneità degli imputati a una o più delle intestazioni fittizie contestate, risultando sufficiente, ai fini del concorso nel reato, un pregresso trasferimento di beni, con acquisizione effettiva e non formale di una quota della società: il delitto di trasferimento fraudolento di valori, infatti, integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, che 11 si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, rimanendo irrilevante il permanere della situazione antigiuridica a quella conseguente (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). Tuttavia, esso - come nel caso di specie - assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, in presenza di più attribuzioni fittizie, quando la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un assetto stabile e definitivo (Sez. 2, n. 47452 del 19/11/2015, Iannazzo, Rv. 265381; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251192; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Martiradonna, Rv. 247581; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 nonché Sez. 5, n. 1587 del 30/09/2021, dep. 2022, Meluzio, non mass.). 3. Anche in tema di autoriciclaggio le valutazioni in diritto della Corte di appello sono corrette. 3.1. In primo luogo va ribadito che, ai fini della verifica circa la sussistenza dell'elemento oggettivo costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419; da ultimo v. Sez. 2, n. 2926 del 12/01/2022, Attianese, non mass.). Anche alla luce di questo principio le difese hanno sostenuto che nell'acquisto (o locazione) dei numerosi veicoli da parte della società La MA - pur nella contestata sussistenza dei reati presupposto - non sarebbe mai stata configurabile una idoneità dissimulatoria, in quanto le transazioni risultavano dalle scritture contabili della s.r.l. e i relativi pagamenti furono effettuati con operazioni bancarie ordinarie e tracciabili. Il rilievo difensivo sarebbe corretto se si avesse riguardo solo alle modalità con le quali furono acquistati o locati i mezzi;
tuttavia esso oblitera un dato fondamentale, correttamente evidenziato dal G.u.p. (pag. 68) e nella sentenza impugnata (pag. 34): i beni entrarono nella disponibilità della società le cui quote, però, erano formalmente e fittiziamente intestate a terzi, cosicché la identificazione della provenienza delittuosa dei profitti, impiegati nell'attività 12 imprenditoriale, risultava ostacolata, secondo il criterio della idoneità ex ante della condotta. Sul punto ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale, in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (v. Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-02; da ultimo v. Sez. 2, n. 45396 del 10/11/2021, Palliccia, non mass.). 3.2. Nel contempo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da autorevole dottrina, il delitto di trasferimento fraudolento di valori può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 648-ter cod. pen. Già in una risalente pronuncia si era chiarito che il bene fittiziamente attribuito assume «non soltanto nel mondo economico, ma anche sotto il profilo squisitamente fenomenico, una "apparenza" ed una configurazione formale nuovi, rispetto a quelle che lo caratterizzavano in precedenza. Il bene "intestato" al mafioso è, per così dire, ontologicamente "altro" rispetto a quello formalmente "intestato" al quisque de populo, tanto agli effetti della sua facilità di sottrarlo al pericolo di interventi ablatori di mano pubblica» (così Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193). Pertanto, il reato ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen. produce un autonomo profitto rispetto a quello derivante dal reato antecedente che aveva occasionato l'illecita provvista poi fraudolentemente trasferita, profitto consistente nella oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest'ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento (Sez. 5, n. 20093 del 31/10/2014, dep. 2015, Bonetti, Rv. 263832). Richiamando altra pronuncia conforme (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267694), si è efficacemente ribadito che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione «assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso è un soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure ablatorie;
diversamente opinando si finirebbe per attribuire un affetto "sanante" allo svolgimento di attività produttive di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia in palese dispregio dello scopo della norma. E' proprio dalla analisi strutturale dell'art. 12-quinquies che può dedursi la congruità di tale 13 fattispecie a fungere quale reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. dovendosi sottolineare l'esigenza di annettere alla struttura normativa una funzione, di "reato-ostacolo", in linea con la segnalata esigenza di impedire la accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni in capo ai soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, attraverso le più varie - e nella specie, normativamente innominate - condotte tese a scongiurare il rischio di misure di prevenzione patrimoniali, specie se di carattere spoliativo» (così Sez. 2, n. 43144 del 10/08/2017, Micalusi, non mass.). Si tratta di principi estensibili evidentemente alla ipotesi di autoriciclaggio introdotta in epoca successiva ai fatti oggetto delle richiamate pronunce (per un'applicazione a una ipotesi di autoriciclaggio v., da ultimo, Sez. 1, n. 44198 del 09/09/2021, Cicala, non mass.). 4. Un ulteriore comune motivo di doglianza riguarda la interpretazione da parte della Corte territoriale delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, che nel caso di specie hanno avuto un rilievo assai significativo nella decisione dei giudici di merito. E' opportuno ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; da ultimo v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione). E consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 14 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, ANniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 3, n. 11313 del 17/02/2022, Ortolani, non mass.). Le deduzioni difensive sul punto confliggono con detti principi, considerato che i giudici di merito hanno fornito una interpretazione priva di travisamenti, illogicità e irragionevolezza, esaminando numerosissime conversazioni il cui tenore, peraltro, non risulta affatto criptico. 5. Ricorsi IG D'RI, inerenti a motivi diversi da quelli comuni sino ad ora esaminati. 5.1. In ordine al reato ex art. 512-bis cod. pen., la difesa ha dedotto che la vera causa della fittizia intestazione della s.r.l. La MA fu il pregresso fallimento delle aziende di famiglia, che tuttavia - secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata - fu successivo alla costituzione della società. Peraltro, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, Ambrosio, non mass.). 5.2. Quanto al delitto di estorsione, è incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, fondata su una piana interpretazione di una numerosa serie di conversazioni intercettate, dalle quali si evince il ruolo attivo svolto dal ricorrente nella vicenda di cui si tratta, a supporto dell'azione illecita posta in essere dal padre IU in danno di IP AG, costretto a cedere senza alcun corrispettivo un camion acquistato cinque mesi prima dall'amministratore giudiziario delle suddette società confiscate, riconducibili alla famiglia D'RI. La difesa ha fornito una interpretazione alternativa di una conversazione telefonica del 9 gennaio 2015, appena un mese dopo l'acquisto del camion, fra IG D'RI e ME AG, madre di IP, negandone la valenza intimidatoria (si sarebbe trattato della espressione di un semplice malaugurio). Tuttavia, la lettura di quel dialogo da parte dei giudici di merito non è per nulla illogica e soprattutto trova conforto in numerose altre conversazioni riportate nella prima sentenza (pagg. 35-44), le più significative delle quali riassunte nella sentenza impugnata (pagg. 26-27), indicative dello stato di palese soggezione e costrizione nel quale venne a trovarsi IP AG. I giudici di merito hanno rimarcato che subito dopo la citata telefonata ME AG incontrò IG D'RI, chiamato la sera stessa da IP AG, fortemente intimorito e rassicurato solo quando l'interlocutore gli disse 15 che con la madre la questione era stata "riparata": in poche ore, dunque, il "problema" era stato risolto e AG si era "ritirato", come IG D'RI confermò subito dopo in una telefonata intercettata, seguita da varie altre, nei giorni successivi, chiaramente rivelatrici della condotta intimidatoria con le quali i D'RI avevano ottenuto la "restituzione" del camion loro confiscato. A questo proposito va ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita e indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Zaccardi, Rv. 282521; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261553; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797). La Corte di appello ha poi ritenuto, sia pure implicitamente, che le deposizioni di IP AG e della madre, assunte durante il dibattimento in corso nei confronti di IU D'RI, siano state inidonee a inficiare il giudizio sul conclamato carattere intimidatorio delle frasi rivolte da padre e figlio, considerato che tale giudizio era già stato espresso nella valutazione delle s.i.t. rese dai medesimi dichiaranti, a fronte anche del chiaro tenore delle conversazioni ambientali intercettate subito dopo che i due e DO MP, compagno della AG, erano stati sentiti dalla polizia giudiziaria. La lettura della conversazione fra la AG e MP, riportata nella prima sentenza (pag. 46: "Noi gli abbiamo dato il camion perché ci hanno minacciato...ma gli ho chiesto di non scriverlo nel verbale ma gli ho detto la verità") rende evidente la logicità della conclusione della Corte territoriale: "le suddette intercettazioni ambientali, da un lato, sconfessano il tenore delle s.i.t. verbalizzate innanzi alla P.G. e, nel contempo, avvalorano quanto risulta da un'annotazione redatta nel corso dell'escussione di AG ME, nella quale si dà atto che la dichiarante solo informalmente affermava di aver subìto forti pressioni e minacce da D'RI IU per farle cedere il veicolo ma, nel contempo, chiedeva di non verbalizzare tali sue affermazioni" (pag. 27). 5.3. In ordine all'aggravante ora prevista dall'art. 416-bis cod. pen., il ricorrente ha di fatto ignorato quanto evidenziato nella sentenza impugnata, ove si è rimarcato che la circostanza contestata è stata quella non già dell'agevolazione mafiosa bensì del metodo mafioso, configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi 16 appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini;
Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). Detta aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103). Anche di recente questa Corte ha ribadito che, ai fini della integrazione dell'aggravante del metodo mafioso, non occorre «che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune» (così Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027). Tale ultima circostanza si è verificata nel caso di specie, alla luce della descritta ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata sulla base di una numerosa serie di espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate, tipiche del "più classico gergo malavitoso", interpretate dai giudici di merito con valutazione logica e insindacabile, riportate dal G.u.p. e riassunte nella sentenza impugnata (pagg. 37-39): "si tratta di conversazioni che consegnano un nitido quadro di intimidazione che non può essere minimamente scalfito dai verbali di s.i.t. rese dalle pp.00. alla P.G. ovvero da quanto riferito da AT nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391-bis c.p.p." (pag. 38). Tale quadro probatorio - hanno rimarcato le sentenze di merito - è stato poi corroborato dalle dichiarazioni rese nel 2018 dal collaboratore di giustizia CC D'Agostino, appartenente al gruppo criminale dei Di Silvio, secondo il quale i D'RI "comandavano su Fondi, avevano potere assoluto sul M.O.F., incutevano paura ed avevano contatti con storiche famiglie camorristiche" (pag. 39); è stato provato - aveva evidenziato il primo giudice - come "gli operatori del M.O.F. fossero a conoscenza di tale contiguità e delle vicende giudiziarie dei D'RI" (pag. 71). 17 5.4. Altrettanto incensurabile - quanto alla condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen. - è il giudizio espresso dalla Corte di appello, conforme a quello del Tribunale, in relazione alle espressioni del ricorrente, rinvenibili in numerose conversazioni intercettate, niente affatto riconducibili solo a "disappunto" nei confronti dell'attività svolta da alcuni autotrasportatori, espressione utilizzata dal primo giudice in un passaggio della sentenza, che la difesa ha estrapolato dal contesto;
il G.u.p. ha poi osservato, sulla base di vari dialoghi, "come l'interferenza di IG D'RI esorbitasse dai normali rapporti concorrenziali, risolvendosi in una pretesa di interferire sui rapporti commerciali già esistenti tra soggetti estranei alla MA" (pag. 52). Anche la sentenza impugnata, dopo quella di primo grado (pagg. 54-64), ha richiamato plurime conversazioni intercettate dimostrative delle condotte di illecita concorrenza nei confronti dei committenti e dei subvettori: i dialoghi, dal tenore inequivoco, anche riguardo al metodo mafioso utilizzato, videro quali interlocutori IU D'RI, ma anche i figli IG e DO (pag. 31); quelle ambientali tra due autotrasportatori (AI e ON), le cui ditte in passato avevano subìto incendi dolosi, sono state dalla Corte di appello definite una "straordinaria prova" delle intimidazioni dei D'RI, che - come dissero le due vittime - "comandano perché sono camorristi" e "animali privi di sentimento" (pag. 33). La sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278735, Guadagni) è stata soltanto evocata in uno dei ricorsi, senza alcuna argomentazione. La Corte di appello, peraltro, ha osservato che proprio il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite («ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente») imponeva il rigetto dei rilievi difensivi svolti negli atti d'appello, fondati su una interpretazione restrittiva degli atti tipici. 5.5. E' infondato il motivo in tema di recidiva. Dopo numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della 18 natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato di recente nella sentenza ET (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, ET, Rv. 275319, in motivazione). La Corte di appello si è attenuta a detti principi, in quanto, senza limitarsi a prendere atto dei precedenti penali di IG D'RI, ha dato atto, sia pure con motivazione sintetica, della sua "persistente pericolosità", desunta dalle modalità e gravità dei reati commessi nel corso di una "prolungata attività delittuosa", peraltro già evidenziate dal primo giudice unitamente alla personalità e alla capacità criminale degli imputati (pag. 75). L'aumento operato per la recidiva reiterata (non specifica, come precisato dal G.u.p. in motivazione e dispositivo) è stato della metà sulla pena inflitta per il più grave reato di estorsione (nel minimo edittale quanto a quella detentiva e in misura prossima al minimo per quella pecuniaria), secondo quanto disposto dall'art. 99, quarto comma, prima parte, del codice penale. Il G.u.p., inoltre, in presenza delle aggravanti a effetto speciale della recidiva reiterata e del metodo mafioso, non ha apportato alcun aumento di pena per la seconda circostanza, applicando così nel modo più favorevole all'imputato il disposto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.: risulta incomprensibile, pertanto, la doglianza formulata con l'ultimo motivo del primo ricorso. 5.6. Il motivo in tema di attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale dette attenuanti non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto 19 quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione). Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693; Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Nel caso di specie i giudici di merito hanno evidenziato la gravità dei fatti, la pluralità e la durata delle condotte delittuose tenute dall'imputato, gravato di precedenti penali, unitamente all'assenza di elementi favorevoli: la motivazione non è affatto illogica o contraddittoria. 6. Ricorso IS D'RI, inerente a motivi diversi da quelli comuni sopra esaminati (sub 2-4). 6.1. E' fondato - come si è anticipato - il motivo riguardante il ritenuto concorso dell'imputata nel delitto ex art. 513-bis cod. pen., aggravato dal metodo mafioso. I giudici di merito, con analoghe argomentazioni, hanno accomunato la posizione di IS D'RI a quella dei fratelli IG e DO, per i quali soltanto, però, hanno rilevato la presenza di varie conversazioni nelle quali anch'essi esprimevano direttamente minacce verso gli operatori del M.O.F., aderendo alle illecite condotte del padre e rafforzandone anche l'efficacia intimidatoria. I tre fratelli, soci occulti e amministratori della s.r.l. La MA, avrebbero "dato un contributo determinante alla commissione del reato, commesso attraverso quest'ultima società e a vantaggio della stessa" (così il G.u.p. a pag. 65), conclusione condivisa nella sentenza impugnata, secondo la quale "non si può fondatamente dubitare che anche l'illecita attività di concorrenza sia stata posta in essere - in concorso con IU - da DO, IG e IS D'RI attraverso il ruolo di soci occulti e amministratori di fatto della società ed a vantaggio della stessa s.r.l." (pag. 33). 20 Detta conclusione è frutto di motivazione illogica e vìola il principio da tempo statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione alla esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova della esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall'art. 110 cod. pen., con la indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101, richiamata in senso adesivo, da ultimo, da Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295). Sotto altro profilo, detto contributo non può essere dedotto dalla sola qualità di socia occulta dell'impresa in capo alla ricorrente o dal beneficio che, in quanto tale, la stessa ha ricevuto in ragione della condotta di illecita concorrenza attuata dai propri familiari. Anche dall'acquisizione del camion in favore della società, con le ricordate modalità, hanno tratto vantaggio tutti i D'RI, ma il reato di estorsione è stato contestato solo a IU e IG, autori delle minacce;
la stessa valutazione va fatta per il delitto commissivo di cui si tratta. Il G.u.p. ha anche richiamato la condanna divenuta definitiva che subì IS per il reato ex art. 513-bis cod. pen. (limitatamente ai fatti commessi dopo il 29 ottobre 2005, non coperti dalla prescrizione), circostanza che ovviamente non rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità nel presente giudizio. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata sul punto e il giudice del rinvio, attendendosi a questi principi, verificherà se vi sono prove per ritenere la ricorrente concorrente nel reato, sulla base di argomentazioni diverse da quelle qui censurate. In ragione dell'annullamento su detto capo d'imputazione, viene assorbito il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche, sul quale, ad esito della propria decisione, il giudice del rinvio esprimerà una nuova e libera valutazione. Risulta incomprensibile, invece, il motivo proposto in tema di recidiva, che non è stata né contestata né applicata all'imputata. 6.2. E' priva di ogni fondamento la censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, che rappresenta - come 21 affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) -«un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391)». Anche di recente le Sezioni Unite hanno ribadito che nell'art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere ex officio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). Va poi considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 5269 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). La difesa, invece, ha invocato i principi espressi nella sentenza DA (Sez. U, n. 27260 del 28/04/2016, Rv. 267488), per nulla pertinenti, in quanto inerenti al caso di rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nella ipotesi di riforma della sentenza di assoluzione. La richiesta della difesa, peraltro, era del tutto generica, avendo sollecitato l'esame dei testi indicati nella propria lista, prima di esprimere la scelta per il giudizio abbreviato;
in ricorso neppure sono state riportate le circostanze decisive sulle quali si sarebbero dovuto esaminare i testimoni. 6.3. E' infondato l'ultimo motivo sulla confisca del denaro sequestrato. 22 La ricorrente non è evidentemente legittimata a chiedere la restituzione del denaro rinvenuto nella cassaforte che lei stessa deduce appartenere al proprio convivente. In ordine alla confisca del denaro del quale IS D'RI rivendica la proprietà, il Tribunale, con motivazione immune da vizi, condivisa dalla Corte territoriale, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza dei presupposti per disporne la confisca allargata, ora prevista dall'art. 240-bis del codice penale. 7. Ricorso DO D'RI, riguardante motivi diversi da quelli esaminati in precedenza (sub 2-4). 7.1. E' manifestamente infondata la doglianza relativa alla conferma della condanna per il reato ex art. 513-bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata richiamato il contenuto di diverse conversazioni intercettate (pagg. 26-27) nelle quali anche DO D'RI proferì chiare minacce al fine di affermare illecitamente il predominio della società di famiglia nei confronti dei committenti e degli altri autotrasportatori. Con logica argomentazione la Corte di appello, così come il G.u.p., a fronte delle espressioni chiaramente intimidatorie utilizzate da DO D'RI nei confronti di GI AT, in una conversazione intercettata, ha svalutato le dichiarazioni rese da quest'ultimo, senza desumere affatto il clima omertoso dalla diversa vicenda estorsiva, come invece sostenuto nel ricorso. La difesa ha travisato il senso della valutazione espressa in sentenza, nella quale si legge, infatti, che l'univoco tenore di detta conversazione non può essere scalfito "dalle dichiarazioni rese da AT in sede di indagini difensive, laddove non ha confermato le minacce;
invero, ancora una volta, si riscontra la stessa dinamica omertosa già vista nel corso dell'esame dell'estorsione in danno dei AG" (pag. 31). Altrettanto inequivoco è stato considerato il tenore delle conversazioni fra DO MP e il ricorrente, lungi dall'essere intervenuto solo per risolvere un contrasto fra il primo e il proprio padre. Il motivo contrasta palesemente con i principi sopra ricordati in tema di interpretazione delle intercettazioni (sub 4.) e lamenta altresì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, cosicché è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o 23 comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.). 7.2. E' generico il motivo relativo all'aggravante del metodo mafioso, con il quale si è lamentata la mancata indicazione di condotte ulteriori rispetto all'ordinario alveo di minacce già previsto dall'art. 513-bis cod. pen., obliterando la specifica motivazione sul punto della sentenza impugnata (pagg. 37-38). Sono in ogni caso pertinenti le considerazioni svolte in precedenza (sub 5.3. e 5.4.) esaminando il ricorso del fratello IG. 7.3. E' privo di fondamento anche il motivo in tema di attenuanti generiche, potendosi anche su questo punto richiamare le precedenti osservazioni (sub 5.6.), dovendosi solo evidenziare che - diversamente da quanto affermato dalla difesa - DO D'RI non è affatto incensurato, essendo anch'egli stato condannato in via definitiva per il reato ex art. 513-bis cod. pen. (come ricordato nella sentenza impugnata, con la sentenza di questa Corte - la n. 4292 del 2016 - la conforme decisione dei giudici di merito fu annullata con rinvio, quanto ai fatti-reato non coperti dalla prescrizione, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante ex art.7 legge n. 203 del 1991). 8. Ricorso AN D'IA, relativo a motivi diversi da quelli sopra già esaminati (sub 2-4). 8.1. E' manifestamente infondata la doglianza relativa alla insussistenza del dolo di elusione, quanto al concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori. Nella sentenza impugnata vi è un'ampia e logica motivazione (pagg. 20- 21), con la quale si è rimarcata la prova della "strettissima vicinanza e comunanza di interessi tra la famiglia della D'IA e quella dei D'RI, posto che l'economia del nucleo familiare dell'imputata D'IA AN dipendeva essenzialmente dalla sopravvivenza delle aziende riconducibili ai D'RI", ove da tempo era inserito CO RT, marito della stessa, assunto come dipendente della società ma anche uomo di fiducia dei D'RI, al punto che in passato era stato socio al 50% e amministratore di altra società riconducibile alla stessa famiglia (la Lazialfrigo). Quando assunse la carica di amministratrice della società, il 12 maggio 2014, IU D'RI e i figli erano stati destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali in base al decreto emesso dal Tribunale di Latina, 24 depositato sedici mesi prima;
soltanto due mesi dopo la nomina, la Corte di appello avrebbe ridotto la durata della sorveglianza speciale alla sola IS D'RI. Ne consegue la palese infondatezza del rilievo difensivo secondo il quale la ricorrente non aveva la consapevolezza, nel 2017, "di accedere a un negozio simulato preordinato proprio a eludere gli effetti di una misura di cui immediatamente prima (2016) il Giudice aveva disconosciuto i presupposti". 8.2. E' manifestamente infondato il motivo con il quale si denuncia violazione di legge "quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di trasferimento di valori", stante la tracciabilità informatica delle operazioni di compravendita o leasing degli autocarri, in assenza di un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza illecita delle somme. Il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen., infatti, non presuppone necessariamente la provenienza illecita di beni o delle somme fraudolentemente trasferite, così come la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto, cosicché può esservi concorso fra i due reati (Sez. 4, n. 47206 del 17/09/2019, Strangio, Rv. 269078; Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, Di Monaco, Rv. 269078). Della tracciabilità e della presunta assenza di ostacolo, argomentazioni che sono pertinenti, invero, rispetto al reato di autoriciclaggio, si è in precedenza trattato (sub 3.1.). 8.3. E' infondato il motivo inerente al concorso nei reati di autoriciclaggio. La ricorrente, prestatasi a fungere da "testa di legno" della s.r.l. La MA, era ben al corrente - come si è detto - dell'attività svolta dalla società, gestita da IU D'RI e dai figli. Detta carica imponeva comunque che la stessa fosse coinvolta anche nelle operazioni commerciali, nelle transazioni, nei pagamenti, cosicché è incensurabile la considerazione del primo giudice, condivisa dalla Corte di merito, secondo la quale AN D'IA, "in quanto amministratore formale, era a piena conoscenza dei beni che i D'RI trasferivano alla società, contribuendo, attraverso il suo ruolo formale, al loro acquisto" (pag. 67). 9. Il G.u.p., con decisione non emendata nella sentenza impugnata, ha erroneamente applicato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ad DO D'RI e IS D'RI, per i quali la pena base per il reato più grave è stata determinata, considerando la riduzione per il rito, in due anni e otto mesi di reclusione, vale a dire in misura inferiore a quella prevista dall'art. 29 cod. pen. per l'applicazione di detta pena. 25 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, occorre far riferimento all'entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione (cfr. Sez. 1, n. 8216 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551). Si tratta, dunque, di un caso di illegalità della pena accessoria, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320; Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090). Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata, va annullata senza rinvio, dovendosi eliminare detta pena. 10. Il rigetto integrale delle impugnazioni proposte da IG D'RI e AN D'IA comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'RI IS limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che elimina e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente al reato di cui all'art. 513-bis c.p. (capo 5); rigetta nel resto il ricorso di D'RI IS e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i residui reati di cui agli artt. 512-bis c.p. (capo 1) e 648-ter.1 c.p. (capi 2-3). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'RI DO limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che elimina e rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di D'RI IG e D'IA AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 aprile 2022.