TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19924/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: 034PRHS), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gianluca Vitale del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 13.9.2024, notificato il 27.9.2024, di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 17.7.2024, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/1998, in quanto convivente con il familiare entro il II grado avente la cittadinanza italiana, il fratello
[...]
nato il [...], il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1927/2024, reso in data Per_1
13.9.2024 e notificato il 27.9.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha dichiarato l'inammissibilità dell' istanza, analoga a quella già presentata in data 6.9.2023 e definita con provvedimento di rigetto nr. 222/2024 del 4.3.2024 notificato in data 10.4.2024. L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo in via principale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto il ricorrente convive con il fratello
[...]
, cittadino italiano, nato il [...]. Per_1
Al riguardo, la difesa ha sottolineato come il ricorrente, dal marzo 2024, risulta effettivamente convivere con il fratello presso l'abitazione sita a Pavone Canavese (TO). Persona_1
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 28.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 4.4.2025 e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nello specifico, le suddette disposizioni onerano lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, i seguenti requisiti:
1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti la convivenza del ricorrente con il fratello , cittadino italiano (cfr. doc. n. 6), presso l'abitazione sita a Pavone Canavese Persona_1
(TO) all'indirizzo Borgata Dossi n. 12 (cfr. certificato di Stato di famiglia e residenza agli atti).
Al riguardo, il ricorrente, nel corso dell'udienza del 4.4.2025, ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2005 e di vivere con il fratello da circa 6 mesi. Sul punto egli ha precisato che, Persona_1
negli ultimi mesi, in due occasioni, vi è stato un controllo da parte delle autorità preposte (vigili e polizia municipale) volto ad accertare gli abitanti effettivi dell'immobile di Borgata Dossi 12,
Pavone Canavese. Rileva questo giudice come è evidente che tali controlli siano andati a buon fine, dal momento che la difesa ha prodotto in atti il certificato contestuale di Stato di Famiglia e di Residenza del Comune di Pavone Canavese, da cui risulta che il ricorrente vive con il fratello cittadino italiano.
In merito ai precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale, il Tribunale osserva che trattasi di fatti risalenti nel tempo e con pena detentiva già interamente espiata;
tali elementi, uniti al fatto che negli ultimi anni il ricorrente non ha riportato ulteriori condanne e ha osservato una buona condotta, sono sintomo evidente di assenza di attualità di pericolosità sociale.
In conclusione, ad avviso del Tribunale, le produzioni documentali hanno consentito di superare i dubbi relativi all'effettiva convivenza del ricorrente con familiare italiano (fratello), nonché
l'assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno oggetto del ricorso.
Per questi motivi
, il Tribunale ritiene che abbia diritto al rilascio di un permesso di Pt_1
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art
28, co. 1, lett. b), DPR n. 394/1999.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Parte_1
21.9.1985, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett.
c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art 28, co. 1, lett. b), DPR n. 394/1999.
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19924/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: 034PRHS), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gianluca Vitale del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 13.9.2024, notificato il 27.9.2024, di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 17.7.2024, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/1998, in quanto convivente con il familiare entro il II grado avente la cittadinanza italiana, il fratello
[...]
nato il [...], il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1927/2024, reso in data Per_1
13.9.2024 e notificato il 27.9.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha dichiarato l'inammissibilità dell' istanza, analoga a quella già presentata in data 6.9.2023 e definita con provvedimento di rigetto nr. 222/2024 del 4.3.2024 notificato in data 10.4.2024. L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo in via principale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto il ricorrente convive con il fratello
[...]
, cittadino italiano, nato il [...]. Per_1
Al riguardo, la difesa ha sottolineato come il ricorrente, dal marzo 2024, risulta effettivamente convivere con il fratello presso l'abitazione sita a Pavone Canavese (TO). Persona_1
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 28.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 4.4.2025 e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nello specifico, le suddette disposizioni onerano lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, i seguenti requisiti:
1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti la convivenza del ricorrente con il fratello , cittadino italiano (cfr. doc. n. 6), presso l'abitazione sita a Pavone Canavese Persona_1
(TO) all'indirizzo Borgata Dossi n. 12 (cfr. certificato di Stato di famiglia e residenza agli atti).
Al riguardo, il ricorrente, nel corso dell'udienza del 4.4.2025, ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2005 e di vivere con il fratello da circa 6 mesi. Sul punto egli ha precisato che, Persona_1
negli ultimi mesi, in due occasioni, vi è stato un controllo da parte delle autorità preposte (vigili e polizia municipale) volto ad accertare gli abitanti effettivi dell'immobile di Borgata Dossi 12,
Pavone Canavese. Rileva questo giudice come è evidente che tali controlli siano andati a buon fine, dal momento che la difesa ha prodotto in atti il certificato contestuale di Stato di Famiglia e di Residenza del Comune di Pavone Canavese, da cui risulta che il ricorrente vive con il fratello cittadino italiano.
In merito ai precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale, il Tribunale osserva che trattasi di fatti risalenti nel tempo e con pena detentiva già interamente espiata;
tali elementi, uniti al fatto che negli ultimi anni il ricorrente non ha riportato ulteriori condanne e ha osservato una buona condotta, sono sintomo evidente di assenza di attualità di pericolosità sociale.
In conclusione, ad avviso del Tribunale, le produzioni documentali hanno consentito di superare i dubbi relativi all'effettiva convivenza del ricorrente con familiare italiano (fratello), nonché
l'assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno oggetto del ricorso.
Per questi motivi
, il Tribunale ritiene che abbia diritto al rilascio di un permesso di Pt_1
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art
28, co. 1, lett. b), DPR n. 394/1999.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Parte_1
21.9.1985, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett.
c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art 28, co. 1, lett. b), DPR n. 394/1999.
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo