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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2024
Appello Sentenza Tribunale di EC n. 207 del 24.1.2024 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di EC Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
, quale erede di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi
Appellante
e
CP_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Manzi
[...]
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 27.04.2021 dinanzi al Tribunale di EC , Persona_1 premesso di essere titolare di pensione diretta di categoria VOS e di pensione di reversibilità di categoria SO, aveva dedotto che con lettera del 03.03.2017 l' le aveva comunicato l'esistenza CP_1 di un pagamento indebito pari ad € 3.980,63, a causa di redditi esteri non dichiarati nel 2013, tale da determinare il recupero su entrambe le pensioni. La ricorrente aveva lamentato: -che la pretesa restitutoria del 3.3.2017 costituiva una duplicazione rispetto a quella già comunicata, per l'importo di € 17.720,05, con nota del 29.9.2016 per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo per il periodo dal gennaio 2013 a ottobre 2016; -che vi era decadenza dall'azione di recupero ex art.35 comma 10 bis d.l. n.207/2008 l.n.149/2009; -che la pensione estera (liquidata in regime di convenzione internazionale) era assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non era quindi oggetto di denuncia fiscale in Italia ex art 76 comma 1 l.n.413/1991 (ed ex Accordo Italia-Svizzera del 3.10.1974) ed era esclusa dalla base imponibile ex art.3 comma 3 lett.a) TUIR;
-che la Cassa di Compensazione Svizzera aveva provveduto a comunicare all' l'ammontare
CP_1 Parte della rendita di vecchiaia svizzera a carico dell' -che ella per l'anno 2013 aveva presentato il modello RED (sui redditi) all' , mentre per gli anni 2014,2015 e 2016 aveva presentato la
CP_1 dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria e non era quindi tenuta agli adempimenti di cui all'art.35 comma 10 bis d.l. n.207/2008 nei confronti dell' . Tanto premesso aveva
CP_1 eccepito l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' e aveva chiesto l'accertamento
CP_1 dell'irripetibilità dell'importo in questione e la condanna dell' a restituire quanto trattenuto a
CP_1 tal titolo. Costituitosi in giudizio, l' aveva contestato le avverse deduzioni e chiesto il rigetto
CP_1 del ricorso. Aveva precisato che la comunicazione di indebito di € 3.980,63 era stata determinata dalla revoca dell'integrazione al trattamento minimo per l'avvenuto superamento dei limiti di reddito ex art.6 comma 1 l.n.638/1983, poiché la rendita estera di cui la ricorrente era titolare era rilevante ai fini del calcolo della predetta integrazione. Aveva inoltre sostenuto che, a fronte della mancata comunicazione del reddito estero da parte dell'interessata, non poteva trovare applicazione il termine di decadenza. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, anche sulla base di prova testimoniale, aveva escluso la duplicazione dell'indebito; per il resto aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse ottemperato agli obblighi di comunicare i propri redditi all' . Aveva
CP_1 inoltre ritenuto che non fosse stata dimostrata l'erogazione della rendita estera “senza l'intervento di un intermediario finanziario” e la non assoggettabilità di tale trattamento economico all'imposizione fiscale, e che pertanto essa dovesse essere considerata tra i redditi rilevanti ai fini del calcolo dell'integrazione al trattamento minimo.
Ha proposto appello , quale erede di Parte_1 Persona_1 deceduta il 19.12.2023, lamentando l'erroneità della valutazione delle conseguenze della mancata comunicazione della pensione estera all' , poiché la rendita estera rientrava comunque tra i CP_1 redditi esenti da IRPEF e quindi era ininfluente rispetto al computo dell'integrazione al trattamento minimo;
ha sostenuto che la pensione estera, costituendo un elemento pro rata temporis della pensione erogata dall' in convenzione internazionale, era già nota all'Istituto o CP_1 dal medesimo conoscibile. Ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di irripetibilità.
L' ha eccepito l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_2 All'udienza di discussione del 02.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'indebito in esame è scaturito dall'erogazione di un'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità (categoria SO) di cui era titolare, che, Persona_1 secondo l'Istituto previdenziale, era poi risultata non dovuta in ragione di una rendita svizzera di cui la stessa pensionata fruiva e che non era stata comunicata all' . CP_1 Giova rammentare che secondo l'art.6 comma 1d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni in legge n.638/1983, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, non spetta a coloro che posseggano “redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (…)”. A norma dell'art.3, comma 3, d.p.r. n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. L'art.76 (Rendite AVS) l.n.413/1991 stabilisce che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera maturata sulla base anche di Pt_3 contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n.386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado l' ha dedotto che il ricalcolo CP_1 dell'integrazione al minimo “si è reso necessario perché la ricorrente in parola per l'anno 2013 non ha dichiarato con il Modello RED (…) il reddito rilevante da trattamento diretto n.45191955/VOS liquidato in regime di convenzione internazionale con la Svizzera, di cui è titolare”. In sostanza dalle stesse argomentazioni dell' emerge che il reddito che ha reso CP_1 necessaria la verifica dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di categoria SO, e che ha determinato la rilevazione del ritenuto indebito, è proprio quello erogato dall' in regime di CP_1 convenzione internazionale, ossia la pensione di categoria VOS composta dal pro rata italiano e dal pro rata svizzero. Sotto altro profilo occorre considerare che dal Certificato dell'Agenzia delle Entrate di EC datato 7.1.2021, depositato in atti dall'appellante, emerge che per l'anno 2013 il reddito da lavoro dipendente e assimilati di era pari ad € 2.593,89, importo che, Persona_1 evidentemente, non può includere il rateo estero della pensione, posto che dal documento depositato dall' (indicato nel relativo fascicolo di primo grado come “RED pensione SO CP_1 n.25041501”) si rileva che il reddito da pensione estera era pari, per il predetto anno 2013, ad € 16.200,00: ciò significa che, non risultando dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, tale reddito estero era esente da imposizione fiscale in Italia. Pertanto, non costituendo tale pensione estera un reddito imponibile, non rientrava tra i redditi rilevanti ai fini della verifica e della quantificazione dell'integrazione al trattamento minimo, secondo le norme sopra richiamate. Non risulta quindi corretta e condivisibile la diversa decisione impugnata. Restando assorbite le altre questioni proposte dalle parti, ne consegue la fondatezza del ricorso e la declaratoria di irripetibilità dell'indebito.
Le spese del doppio grado gravano sull' secondo il principio di soccombenza, con CP_1 distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di EC –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07.02.2024 da nei Parte_4 confronti di avverso la sentenza del 24.01.2024 n.207 del Tribunale di EC così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara irripetibile l'importo di € 3.980,63 chiesto in restituzione dall' a . CP_1 Persona_1
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, liquidate in € 885,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Tony Luigi De Giorgi. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in EC il 02.07.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di EC n. 207 del 24.1.2024 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di EC Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
, quale erede di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi
Appellante
e
CP_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Manzi
[...]
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 27.04.2021 dinanzi al Tribunale di EC , Persona_1 premesso di essere titolare di pensione diretta di categoria VOS e di pensione di reversibilità di categoria SO, aveva dedotto che con lettera del 03.03.2017 l' le aveva comunicato l'esistenza CP_1 di un pagamento indebito pari ad € 3.980,63, a causa di redditi esteri non dichiarati nel 2013, tale da determinare il recupero su entrambe le pensioni. La ricorrente aveva lamentato: -che la pretesa restitutoria del 3.3.2017 costituiva una duplicazione rispetto a quella già comunicata, per l'importo di € 17.720,05, con nota del 29.9.2016 per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo per il periodo dal gennaio 2013 a ottobre 2016; -che vi era decadenza dall'azione di recupero ex art.35 comma 10 bis d.l. n.207/2008 l.n.149/2009; -che la pensione estera (liquidata in regime di convenzione internazionale) era assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non era quindi oggetto di denuncia fiscale in Italia ex art 76 comma 1 l.n.413/1991 (ed ex Accordo Italia-Svizzera del 3.10.1974) ed era esclusa dalla base imponibile ex art.3 comma 3 lett.a) TUIR;
-che la Cassa di Compensazione Svizzera aveva provveduto a comunicare all' l'ammontare
CP_1 Parte della rendita di vecchiaia svizzera a carico dell' -che ella per l'anno 2013 aveva presentato il modello RED (sui redditi) all' , mentre per gli anni 2014,2015 e 2016 aveva presentato la
CP_1 dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria e non era quindi tenuta agli adempimenti di cui all'art.35 comma 10 bis d.l. n.207/2008 nei confronti dell' . Tanto premesso aveva
CP_1 eccepito l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' e aveva chiesto l'accertamento
CP_1 dell'irripetibilità dell'importo in questione e la condanna dell' a restituire quanto trattenuto a
CP_1 tal titolo. Costituitosi in giudizio, l' aveva contestato le avverse deduzioni e chiesto il rigetto
CP_1 del ricorso. Aveva precisato che la comunicazione di indebito di € 3.980,63 era stata determinata dalla revoca dell'integrazione al trattamento minimo per l'avvenuto superamento dei limiti di reddito ex art.6 comma 1 l.n.638/1983, poiché la rendita estera di cui la ricorrente era titolare era rilevante ai fini del calcolo della predetta integrazione. Aveva inoltre sostenuto che, a fronte della mancata comunicazione del reddito estero da parte dell'interessata, non poteva trovare applicazione il termine di decadenza. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, anche sulla base di prova testimoniale, aveva escluso la duplicazione dell'indebito; per il resto aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse ottemperato agli obblighi di comunicare i propri redditi all' . Aveva
CP_1 inoltre ritenuto che non fosse stata dimostrata l'erogazione della rendita estera “senza l'intervento di un intermediario finanziario” e la non assoggettabilità di tale trattamento economico all'imposizione fiscale, e che pertanto essa dovesse essere considerata tra i redditi rilevanti ai fini del calcolo dell'integrazione al trattamento minimo.
Ha proposto appello , quale erede di Parte_1 Persona_1 deceduta il 19.12.2023, lamentando l'erroneità della valutazione delle conseguenze della mancata comunicazione della pensione estera all' , poiché la rendita estera rientrava comunque tra i CP_1 redditi esenti da IRPEF e quindi era ininfluente rispetto al computo dell'integrazione al trattamento minimo;
ha sostenuto che la pensione estera, costituendo un elemento pro rata temporis della pensione erogata dall' in convenzione internazionale, era già nota all'Istituto o CP_1 dal medesimo conoscibile. Ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di irripetibilità.
L' ha eccepito l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_2 All'udienza di discussione del 02.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'indebito in esame è scaturito dall'erogazione di un'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità (categoria SO) di cui era titolare, che, Persona_1 secondo l'Istituto previdenziale, era poi risultata non dovuta in ragione di una rendita svizzera di cui la stessa pensionata fruiva e che non era stata comunicata all' . CP_1 Giova rammentare che secondo l'art.6 comma 1d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni in legge n.638/1983, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, non spetta a coloro che posseggano “redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (…)”. A norma dell'art.3, comma 3, d.p.r. n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. L'art.76 (Rendite AVS) l.n.413/1991 stabilisce che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera maturata sulla base anche di Pt_3 contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n.386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado l' ha dedotto che il ricalcolo CP_1 dell'integrazione al minimo “si è reso necessario perché la ricorrente in parola per l'anno 2013 non ha dichiarato con il Modello RED (…) il reddito rilevante da trattamento diretto n.45191955/VOS liquidato in regime di convenzione internazionale con la Svizzera, di cui è titolare”. In sostanza dalle stesse argomentazioni dell' emerge che il reddito che ha reso CP_1 necessaria la verifica dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di categoria SO, e che ha determinato la rilevazione del ritenuto indebito, è proprio quello erogato dall' in regime di CP_1 convenzione internazionale, ossia la pensione di categoria VOS composta dal pro rata italiano e dal pro rata svizzero. Sotto altro profilo occorre considerare che dal Certificato dell'Agenzia delle Entrate di EC datato 7.1.2021, depositato in atti dall'appellante, emerge che per l'anno 2013 il reddito da lavoro dipendente e assimilati di era pari ad € 2.593,89, importo che, Persona_1 evidentemente, non può includere il rateo estero della pensione, posto che dal documento depositato dall' (indicato nel relativo fascicolo di primo grado come “RED pensione SO CP_1 n.25041501”) si rileva che il reddito da pensione estera era pari, per il predetto anno 2013, ad € 16.200,00: ciò significa che, non risultando dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, tale reddito estero era esente da imposizione fiscale in Italia. Pertanto, non costituendo tale pensione estera un reddito imponibile, non rientrava tra i redditi rilevanti ai fini della verifica e della quantificazione dell'integrazione al trattamento minimo, secondo le norme sopra richiamate. Non risulta quindi corretta e condivisibile la diversa decisione impugnata. Restando assorbite le altre questioni proposte dalle parti, ne consegue la fondatezza del ricorso e la declaratoria di irripetibilità dell'indebito.
Le spese del doppio grado gravano sull' secondo il principio di soccombenza, con CP_1 distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di EC –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07.02.2024 da nei Parte_4 confronti di avverso la sentenza del 24.01.2024 n.207 del Tribunale di EC così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara irripetibile l'importo di € 3.980,63 chiesto in restituzione dall' a . CP_1 Persona_1
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, liquidate in € 885,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Tony Luigi De Giorgi. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in EC il 02.07.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi