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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 818/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
LL PO presidente
BA TA consigliera
IO SO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 818 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra il
, in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro), e (C.F.: CP_1 C.F._1
– rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. , già militare transitato nei ruoli civili del , ha CP_1 Controparte_2 sempre percepito un assegno ad personam (riassorbibile), riconosciuto ai sensi dell'art. 2, VIII c., del decreto interministeriale 18 aprile 2002, a compensazione della riduzione del trattamento economico subita nel passaggio dal ruolo militare a quello civile (del medesimo , originario suo datore di Controparte_2 lavoro).
4. Egli ha successivamente partecipato a una procedura di mobilità volontaria infra-compartimentale, transitando nei ruoli (civili) del , dove Parte_1 inizialmente ha continuato a percepire l'assegno, poi interrotto nella sua erogazione – per iniziativa datoriale – a partire da settembre 2023, con aggiuntive trattenute in busta-paga, a titolo di recupero del presunto indebito per le dazioni intervenute fino ad allora.
5. Il dipendente ha contestato giudizialmente tale condotta, sostenendo come l'assegno già acquisito non potesse essergli revocato per il solo passaggio ad altro Ministero dello stesso comparto, e ha – pertanto – chiesto al Tribunale di
Cosenza di riconoscere tale diritto, condannando l'Amministrazione al pagamento degli arretrati, alla regolarizzazione fiscale e contributiva, e al ripristino dell'assegno.
6. Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente alla conservazione dell'assegno ad personam fino al suo eventuale riassorbimento (a opera della contrattazione collettiva), condannando il Parte_1 al pagamento delle somme dovute, e alla restituzione di quelle trattenute per presunto indebito, compensando le spese di lite per metà e condannando il al pagamento della metà restante. Parte_1
7. L'appellante ha sostenuto l'erroneità dell'applicazione Parte_1 dell'art. 6, III c., d.l. 36/2002, e dell'art. 30, comma 2-quinquies, d. lgs. 165/2001
(secondo cui il personale trasferito per mobilità volontaria deve essere inquadrato esclusivamente in forza del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi dell'Amministrazione di destinazione, con esclusione del
2 mantenimento di emolumenti acquisiti presso l'Amministrazione di provenienza, anche sotto forma d'assegno ad personam riassorbibile).
7.1. Il – quindi – ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto del Parte_1 ricorso introduttivo, evidenziando come a) il ricorrente fosse consapevole del trattamento economico lui spettante al momento del transito e b) la conservazione dell'assegno contrasti con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e con il principio di parità di trattamento contrattuale.
8. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, il contenzioso è stato definito sulla base delle osservazioni esposte appresso.
9. L'assegno ottenuto da antecedentemente alla propria mobilità (e per CP_1 effetto del suo transito all'interno dei ruoli civili del primo datore, ossia il
[...]
) va – innanzitutto – qualificato alla stregua d'assegno ad personam CP_2 riassorbibile.
10. Tale puntualizzazione – preliminare e dirimente – deriva a) dalla lettura dell'art. 2, VIII c., decreto interministeriale 18 aprile 2002, secondo il quale «Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi», e b) dalla correlata constatazione per la quale è lo stesso disposto appena citato a segnalare sia la personalità dell'attribuzione qui esaminata sia – in prospettiva – il suo venir meno, in occasione di successivi aumenti stipendiali.
11. Orbene, come puntualizzato – fra le altre – da Cass., Sez. Lav., sent. n.
5736/2024, «Nell'ipotesi di passaggio di personale o di procedura volontaria di mobilità nel pubblico impiego privatizzato non viene in considerazione l'art. 3 della legge n. 537 del 1993 ed ha affermato il seguente principio di diritto: «la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del
3 contratto” (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Tale regola – da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze di una
Agenzia fiscale alle dipendenze di un'Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato – comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria» (Cass. n.
5959/2012). Tali principi sono stati ribaditi anche di recente da questa Corte
(Cass. n. 30071/2019, Cass. n. 10210/2020, Cass. n. 11771/2019 e Cass. n.
33533/2021). In conformità a Cass. n. 35423/2022, va inoltre richiamato l'art. 3 co. 1° della direttiva 2001/23/CE (nel quale è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), secondo cui “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”; il comma 3 così stabilisce a sua volta:
“Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.” Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche».
12. La fattispecie del transito da un datore (pubblico) all'altro è governata – sul piano retributivo – dal principio (scaturente dall'art. 30, d. lgs. 165/2001) della parità di trattamento, coordinato con quello d'irriducibilità della retribuzione.
13. L'analisi dell'interazione fra tali due canoni normativi consente – allora – di concludere nel senso dell'inammissibilità della persistenza – in favore del singolo dipendente (interessato dalla mobilità) – di trattamenti economici la cui funzione non sia più (specificamente e necessariamente) quella di scongiurare l'inferiorità della retribuzione (ascritta al dipendente trasferito) rispetto a quella goduta dai dipendenti dell'Ente ove lo stesso sia pervenuto (a seguito di mobilità).
4 14. Se – dunque – il lavoratore, nel passaggio ad altra Amministrazione, abbia iniziato a percepire – presso il datore cessionario del rapporto – uno stipendio complessivamente corrispondente a quello erogato dal medesimo Ente datoriale ai propri dipendenti (nuovi colleghi del trasferito) comparabili al prestatore in questione (coinvolto dalla mobilità), l'assegno (ad personam) goduto storicamente da tale lavoratore cessa di svolgere la propria funzione perequativa,
e il suo conferimento rimane privo di causa.
15. L'ablazione – dallo stipendio versato a dal – CP_1 Parte_1 della componente rappresentata dal cosiddetto assegno ad personam (ereditato dall'Amministrazione precedente datrice) non si traduce – allora – in una violazione del principio d'irriducibilità della retribuzione, giacché l'eventualità del riassorbimento di tale emolumento – e, perciò, la transitorietà del riconoscimento di esso al dipendente – è a) contemplata espressamente dall'art. 2, VIII c., del decreto interministeriale anzidetto, e b) coerente con il principio di parità di retribuzione (e applicabilità – al trasferito – del trattamento economico vigente all'interno dell'Amministrazione cessionaria del relativo rapporto), discendente dall'art. 30, d. lgs. 165/2001.
14. Prosegue – non a caso – la sentenza di legittimità succitata affermando come
«Il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.
[...] Si è dunque escluso che la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario possa essere utilizzata allo scopo, o possa comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento;
i lavoratori trasferiti non possono quindi essere collocati in una posizione deteriore per il solo fatto del trasferimento».
15. La sottolineatura pretoria è (condivisibilmente) esplicita nel negare la praticabilità di una sottoposizione del dipendente (in mobilità volontaria) a
5 trattamenti stipendiali deteriori (rispetto a quelli praticati dall'Amministrazione nuova datrice ai restanti dipendenti di quest'ultima).
16. Sennonché, – a mezzo del proprio atto introduttivo, e della comparsa CP_1 di costituzione in appello – tace circa l'ipotetico scenario dell'inferiorità dello stipendio (goduto al ) rispetto a quello erogato agli altri Parte_1 dipendenti (dello stesso ) in posizione analoga alla sua (nell'ipotesi di Parte_1 soppressione dell'assegno), così impedendo a questa Corte di valutare l'eventualità per la quale soltanto il mantenimento – in favore di – CP_1 dell'assegno ad personam potrebbe ovviare a un'altrimenti intollerabile disparità di trattamento in danno dell'appellato.
17. Da tutto quanto appena rimarcato – quindi – deriva l'accoglimento dell'appello, e la condanna dell'appellato alle spese d'ambo i gradi (previa compensazione di esse in misura pari a un terzo, considerate le oscillazioni della giurisprudenza di merito sull'argomento).
18. Le competenze – poi – vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da 5.201,00 a 26.000,00 euro, cui la
Corte fa riferimento per le cause di valore dichiaratamente indeterminato):
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Spettanze dovute previa compensazione per un terzo: € 1.694,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
Spettanze dovute previa compensazione per un terzo: € 1.947,00
6
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , disattese ogni CP_1 altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello, e conseguentemente rigetta la domanda proposta da CP_1
in primo grado;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese e delle competenze CP_1 processuali sostenute dal , in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, e liquidate – previa compensazione per un terzo – in
3.641,00 euro complessivi, oltre agli accessori di legge;
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IO SO
La presidente
LL PO
7
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
LL PO presidente
BA TA consigliera
IO SO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 818 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra il
, in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro), e (C.F.: CP_1 C.F._1
– rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. , già militare transitato nei ruoli civili del , ha CP_1 Controparte_2 sempre percepito un assegno ad personam (riassorbibile), riconosciuto ai sensi dell'art. 2, VIII c., del decreto interministeriale 18 aprile 2002, a compensazione della riduzione del trattamento economico subita nel passaggio dal ruolo militare a quello civile (del medesimo , originario suo datore di Controparte_2 lavoro).
4. Egli ha successivamente partecipato a una procedura di mobilità volontaria infra-compartimentale, transitando nei ruoli (civili) del , dove Parte_1 inizialmente ha continuato a percepire l'assegno, poi interrotto nella sua erogazione – per iniziativa datoriale – a partire da settembre 2023, con aggiuntive trattenute in busta-paga, a titolo di recupero del presunto indebito per le dazioni intervenute fino ad allora.
5. Il dipendente ha contestato giudizialmente tale condotta, sostenendo come l'assegno già acquisito non potesse essergli revocato per il solo passaggio ad altro Ministero dello stesso comparto, e ha – pertanto – chiesto al Tribunale di
Cosenza di riconoscere tale diritto, condannando l'Amministrazione al pagamento degli arretrati, alla regolarizzazione fiscale e contributiva, e al ripristino dell'assegno.
6. Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente alla conservazione dell'assegno ad personam fino al suo eventuale riassorbimento (a opera della contrattazione collettiva), condannando il Parte_1 al pagamento delle somme dovute, e alla restituzione di quelle trattenute per presunto indebito, compensando le spese di lite per metà e condannando il al pagamento della metà restante. Parte_1
7. L'appellante ha sostenuto l'erroneità dell'applicazione Parte_1 dell'art. 6, III c., d.l. 36/2002, e dell'art. 30, comma 2-quinquies, d. lgs. 165/2001
(secondo cui il personale trasferito per mobilità volontaria deve essere inquadrato esclusivamente in forza del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi dell'Amministrazione di destinazione, con esclusione del
2 mantenimento di emolumenti acquisiti presso l'Amministrazione di provenienza, anche sotto forma d'assegno ad personam riassorbibile).
7.1. Il – quindi – ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto del Parte_1 ricorso introduttivo, evidenziando come a) il ricorrente fosse consapevole del trattamento economico lui spettante al momento del transito e b) la conservazione dell'assegno contrasti con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e con il principio di parità di trattamento contrattuale.
8. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, il contenzioso è stato definito sulla base delle osservazioni esposte appresso.
9. L'assegno ottenuto da antecedentemente alla propria mobilità (e per CP_1 effetto del suo transito all'interno dei ruoli civili del primo datore, ossia il
[...]
) va – innanzitutto – qualificato alla stregua d'assegno ad personam CP_2 riassorbibile.
10. Tale puntualizzazione – preliminare e dirimente – deriva a) dalla lettura dell'art. 2, VIII c., decreto interministeriale 18 aprile 2002, secondo il quale «Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi», e b) dalla correlata constatazione per la quale è lo stesso disposto appena citato a segnalare sia la personalità dell'attribuzione qui esaminata sia – in prospettiva – il suo venir meno, in occasione di successivi aumenti stipendiali.
11. Orbene, come puntualizzato – fra le altre – da Cass., Sez. Lav., sent. n.
5736/2024, «Nell'ipotesi di passaggio di personale o di procedura volontaria di mobilità nel pubblico impiego privatizzato non viene in considerazione l'art. 3 della legge n. 537 del 1993 ed ha affermato il seguente principio di diritto: «la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del
3 contratto” (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Tale regola – da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze di una
Agenzia fiscale alle dipendenze di un'Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato – comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria» (Cass. n.
5959/2012). Tali principi sono stati ribaditi anche di recente da questa Corte
(Cass. n. 30071/2019, Cass. n. 10210/2020, Cass. n. 11771/2019 e Cass. n.
33533/2021). In conformità a Cass. n. 35423/2022, va inoltre richiamato l'art. 3 co. 1° della direttiva 2001/23/CE (nel quale è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), secondo cui “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”; il comma 3 così stabilisce a sua volta:
“Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.” Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche».
12. La fattispecie del transito da un datore (pubblico) all'altro è governata – sul piano retributivo – dal principio (scaturente dall'art. 30, d. lgs. 165/2001) della parità di trattamento, coordinato con quello d'irriducibilità della retribuzione.
13. L'analisi dell'interazione fra tali due canoni normativi consente – allora – di concludere nel senso dell'inammissibilità della persistenza – in favore del singolo dipendente (interessato dalla mobilità) – di trattamenti economici la cui funzione non sia più (specificamente e necessariamente) quella di scongiurare l'inferiorità della retribuzione (ascritta al dipendente trasferito) rispetto a quella goduta dai dipendenti dell'Ente ove lo stesso sia pervenuto (a seguito di mobilità).
4 14. Se – dunque – il lavoratore, nel passaggio ad altra Amministrazione, abbia iniziato a percepire – presso il datore cessionario del rapporto – uno stipendio complessivamente corrispondente a quello erogato dal medesimo Ente datoriale ai propri dipendenti (nuovi colleghi del trasferito) comparabili al prestatore in questione (coinvolto dalla mobilità), l'assegno (ad personam) goduto storicamente da tale lavoratore cessa di svolgere la propria funzione perequativa,
e il suo conferimento rimane privo di causa.
15. L'ablazione – dallo stipendio versato a dal – CP_1 Parte_1 della componente rappresentata dal cosiddetto assegno ad personam (ereditato dall'Amministrazione precedente datrice) non si traduce – allora – in una violazione del principio d'irriducibilità della retribuzione, giacché l'eventualità del riassorbimento di tale emolumento – e, perciò, la transitorietà del riconoscimento di esso al dipendente – è a) contemplata espressamente dall'art. 2, VIII c., del decreto interministeriale anzidetto, e b) coerente con il principio di parità di retribuzione (e applicabilità – al trasferito – del trattamento economico vigente all'interno dell'Amministrazione cessionaria del relativo rapporto), discendente dall'art. 30, d. lgs. 165/2001.
14. Prosegue – non a caso – la sentenza di legittimità succitata affermando come
«Il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.
[...] Si è dunque escluso che la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario possa essere utilizzata allo scopo, o possa comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento;
i lavoratori trasferiti non possono quindi essere collocati in una posizione deteriore per il solo fatto del trasferimento».
15. La sottolineatura pretoria è (condivisibilmente) esplicita nel negare la praticabilità di una sottoposizione del dipendente (in mobilità volontaria) a
5 trattamenti stipendiali deteriori (rispetto a quelli praticati dall'Amministrazione nuova datrice ai restanti dipendenti di quest'ultima).
16. Sennonché, – a mezzo del proprio atto introduttivo, e della comparsa CP_1 di costituzione in appello – tace circa l'ipotetico scenario dell'inferiorità dello stipendio (goduto al ) rispetto a quello erogato agli altri Parte_1 dipendenti (dello stesso ) in posizione analoga alla sua (nell'ipotesi di Parte_1 soppressione dell'assegno), così impedendo a questa Corte di valutare l'eventualità per la quale soltanto il mantenimento – in favore di – CP_1 dell'assegno ad personam potrebbe ovviare a un'altrimenti intollerabile disparità di trattamento in danno dell'appellato.
17. Da tutto quanto appena rimarcato – quindi – deriva l'accoglimento dell'appello, e la condanna dell'appellato alle spese d'ambo i gradi (previa compensazione di esse in misura pari a un terzo, considerate le oscillazioni della giurisprudenza di merito sull'argomento).
18. Le competenze – poi – vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da 5.201,00 a 26.000,00 euro, cui la
Corte fa riferimento per le cause di valore dichiaratamente indeterminato):
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Spettanze dovute previa compensazione per un terzo: € 1.694,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
Spettanze dovute previa compensazione per un terzo: € 1.947,00
6
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , disattese ogni CP_1 altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello, e conseguentemente rigetta la domanda proposta da CP_1
in primo grado;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese e delle competenze CP_1 processuali sostenute dal , in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, e liquidate – previa compensazione per un terzo – in
3.641,00 euro complessivi, oltre agli accessori di legge;
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IO SO
La presidente
LL PO
7