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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7722/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE RI, elettivamente domiciliato in via FABIO FILZI 41, MILANO
(C.F. col patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RE RI, elettivamente domiciliato in via FABIO FILZI 41, MILANO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21 novembre 2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro ava Parte_3
.
[...]
I ricorrenti premettevano che:
“gli attori sono discendenti in linea retta dalla sig.ra nata a [...]_3
NG (ARG) il 30.10.1925 e riconosciuta cittadina italiana dalla nascita, in quanto nata da genitori italiani, sig.ri e (Doc. 3). Persona_1 Persona_2
Dall'unione della sig.ra e il sig. , è nato, in data 06.06.1952 Parte_3 Parte_1
a MA de ZA (ARG), il sig. (Doc. 4), odierno attore, che ha acquisito alla Parte_1
nascita la cittadinanza argentina in virtù del jus soli ivi vigente e, in seguito a naturalizzazione, acquisiva anche la cittadinanza statunitense.
Dall'unione del sig. e della sig.ra è nato, in data 04.06.1982 a MA Parte_1 Per_3
de ZA (ARG), il sig. (Doc. 5), anch'egli odierno attore, che ha acquisito alla Parte_2
nascita la cittadinanza argentina in virtù del jus soli ivi vigente e, in seguito a naturalizzazione,
acquisiva anche la cittadinanza statunitense”.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del Controparte_1
ricorso e all'udienza del 22 aprile 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Va detto che al momento della nascita dei ricorrenti era vigente la l. n° 555/2012 essendo nati prima dell'entrata in vigore della l. n° 91/1992. L'art. 8 della l. n° 555/1912 al comma 1 stabilisce che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
[…]”.
Nel caso di specie, liberamente, i ricorrenti hanno acquisito la cittadinanza statunitense e, come emerge dall'albero genealogico, hanno pure acquisito la residenza in Florida.
I ricorrenti hanno pertanto perso la cittadinanza con la naturalizzazione statunitense unitamente alla residenza in Florida.
Le disquisizioni sul riparto dell'onere probatorio nella fattispecie per cui è causa sono del tutto inconferenti in quanto è la legge stessa che impedisce ai ricorrenti di acquisire la cittadinanza italiana statuendo i casi in cui la cittadinanza viene persa.
pagina 2 di 3 La domanda di cittadinanza iure sanguinis formulata dai ricorrenti deve pertanto essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- RIGETTA la domanda formulata dai ricorrenti.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7722/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE RI, elettivamente domiciliato in via FABIO FILZI 41, MILANO
(C.F. col patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RE RI, elettivamente domiciliato in via FABIO FILZI 41, MILANO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21 novembre 2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro ava Parte_3
.
[...]
I ricorrenti premettevano che:
“gli attori sono discendenti in linea retta dalla sig.ra nata a [...]_3
NG (ARG) il 30.10.1925 e riconosciuta cittadina italiana dalla nascita, in quanto nata da genitori italiani, sig.ri e (Doc. 3). Persona_1 Persona_2
Dall'unione della sig.ra e il sig. , è nato, in data 06.06.1952 Parte_3 Parte_1
a MA de ZA (ARG), il sig. (Doc. 4), odierno attore, che ha acquisito alla Parte_1
nascita la cittadinanza argentina in virtù del jus soli ivi vigente e, in seguito a naturalizzazione, acquisiva anche la cittadinanza statunitense.
Dall'unione del sig. e della sig.ra è nato, in data 04.06.1982 a MA Parte_1 Per_3
de ZA (ARG), il sig. (Doc. 5), anch'egli odierno attore, che ha acquisito alla Parte_2
nascita la cittadinanza argentina in virtù del jus soli ivi vigente e, in seguito a naturalizzazione,
acquisiva anche la cittadinanza statunitense”.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del Controparte_1
ricorso e all'udienza del 22 aprile 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Va detto che al momento della nascita dei ricorrenti era vigente la l. n° 555/2012 essendo nati prima dell'entrata in vigore della l. n° 91/1992. L'art. 8 della l. n° 555/1912 al comma 1 stabilisce che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
[…]”.
Nel caso di specie, liberamente, i ricorrenti hanno acquisito la cittadinanza statunitense e, come emerge dall'albero genealogico, hanno pure acquisito la residenza in Florida.
I ricorrenti hanno pertanto perso la cittadinanza con la naturalizzazione statunitense unitamente alla residenza in Florida.
Le disquisizioni sul riparto dell'onere probatorio nella fattispecie per cui è causa sono del tutto inconferenti in quanto è la legge stessa che impedisce ai ricorrenti di acquisire la cittadinanza italiana statuendo i casi in cui la cittadinanza viene persa.
pagina 2 di 3 La domanda di cittadinanza iure sanguinis formulata dai ricorrenti deve pertanto essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- RIGETTA la domanda formulata dai ricorrenti.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
pagina 3 di 3