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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 25.3.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 55/2025 R.G. Lav.,
TRA
[...]
Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Campanati e dall'avv. Balestra;
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. TQYN030000487/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti allegano che, nonostante ritenessero illegittimo il verbale di accertamento, onde evitare l'alea del giudizio, avevano provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981 in data 25.3.2024 con invio via pec del modello F23 all'ufficio procedente secondo le indicazioni contenute nello stesso verbale di accertamento. Ciò nonostante, in data 19.12.2024 veniva notificata l'ordinanza ingiunzione che si riteneva illegittima anche per violazione del termine di cui all'art. 2 legge 241/1990. Costituendosi in giudizio, l' riconosceva l'erroneità Controparte_1 dell'ingiunzione e provvedeva al suo a o per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso che gli interessati non avevano compilato e inoltrato il modello attestante il versamento. All'odierna udienza di discussione i procuratori dei ricorrenti, pur riconoscendo l'intervenuta cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento dell'ordinanza opposta, insistevano per la liquidazione delle spese di lite in base alla soccombenza virtuale. Alla luce delle deduzioni delle parti e del provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione versato in atti dalla convenuta in allegato alla memoria di costituzione e risposta, emerge che la materia del contendere è cessata in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018). Quanto alle spese di lite, dall'esame dei documenti risulta che i ricorrenti hanno prontamente versato la sanzione in misura ridotta in data 25.3.2024 nel termine previsto nel verbale di accertamento, inviando poi nella medesima giornata la quietanza di versamento al reparto in intestazione, utilizzando proprio l'indirizzo pec indicato nell'intestazione del verbale (doc. 2, 3, 4 fascicolo ricorrente). Ciò nonostante, era stata formata l'ordinanza ingiunzione in data 18.12.2024, poi notificata all'interessato in data 19.12.2024 (doc. 1 fascicolo ricorrente), annullata soltanto in data 11.3.2025 in corso di giudizio. Né il ricorrente poteva presentare istanza amministrativa al fine di ottenere l'annullamento in autotutela, in quanto avrebbe rischiato di vedere spirare il termine per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione indicato in 30 giorni nello stesso provvedimento oggetto di causa. Ne deriva, pertanto, che, non essendoci alcuna censura che possa essere mosso all'operato dei ricorrenti, non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, che vanno poste a carico della resistente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida Controparte_1 in Euro 2.5 professionale ed Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 25.3.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 25.3.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 55/2025 R.G. Lav.,
TRA
[...]
Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Campanati e dall'avv. Balestra;
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. TQYN030000487/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti allegano che, nonostante ritenessero illegittimo il verbale di accertamento, onde evitare l'alea del giudizio, avevano provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981 in data 25.3.2024 con invio via pec del modello F23 all'ufficio procedente secondo le indicazioni contenute nello stesso verbale di accertamento. Ciò nonostante, in data 19.12.2024 veniva notificata l'ordinanza ingiunzione che si riteneva illegittima anche per violazione del termine di cui all'art. 2 legge 241/1990. Costituendosi in giudizio, l' riconosceva l'erroneità Controparte_1 dell'ingiunzione e provvedeva al suo a o per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso che gli interessati non avevano compilato e inoltrato il modello attestante il versamento. All'odierna udienza di discussione i procuratori dei ricorrenti, pur riconoscendo l'intervenuta cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento dell'ordinanza opposta, insistevano per la liquidazione delle spese di lite in base alla soccombenza virtuale. Alla luce delle deduzioni delle parti e del provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione versato in atti dalla convenuta in allegato alla memoria di costituzione e risposta, emerge che la materia del contendere è cessata in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018). Quanto alle spese di lite, dall'esame dei documenti risulta che i ricorrenti hanno prontamente versato la sanzione in misura ridotta in data 25.3.2024 nel termine previsto nel verbale di accertamento, inviando poi nella medesima giornata la quietanza di versamento al reparto in intestazione, utilizzando proprio l'indirizzo pec indicato nell'intestazione del verbale (doc. 2, 3, 4 fascicolo ricorrente). Ciò nonostante, era stata formata l'ordinanza ingiunzione in data 18.12.2024, poi notificata all'interessato in data 19.12.2024 (doc. 1 fascicolo ricorrente), annullata soltanto in data 11.3.2025 in corso di giudizio. Né il ricorrente poteva presentare istanza amministrativa al fine di ottenere l'annullamento in autotutela, in quanto avrebbe rischiato di vedere spirare il termine per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione indicato in 30 giorni nello stesso provvedimento oggetto di causa. Ne deriva, pertanto, che, non essendoci alcuna censura che possa essere mosso all'operato dei ricorrenti, non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, che vanno poste a carico della resistente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida Controparte_1 in Euro 2.5 professionale ed Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 25.3.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)