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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2024, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 844 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonio Parte_1
Pileggi) appellante
E
(avv.ti Rosanna Andricciola e Vitaliano Cardamone) Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., – originariamente Controparte_1
Part Part assunto da e a far data dall'1.07.2016 trasferito a CP_2 Controparte_3
a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di operaio – adiva il Tribunale di
[...]
Lamezia Terme e otteneva il decreto n. 56/2022 del 06.06.2022, con il quale veniva
Pag. 1 di 15 ingiunto alla Sa. il pagamento della somma di euro Parte_3
2.234,10 a titolo di premio semestrale c.d. E.D.A. maturato negli anni 2021 e 2022 oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
2. Con ricorso in opposizione chiedeva al Tribunale la revoca Parte_4
del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a restituire gli importi percepiti a titolo di premio con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018.
2.1. A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod.agg.vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
2.2. Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione, precisando che aveva interrotto l'erogazione del premio de quo a decorrere dalla mensilità di marzo
2019.
3. Nella resistenza del lavoratore, il Tribunale, con sentenza del 28.2.2023, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa, avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
Pag. 2 di 15 “La fonte del diritto all'erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale dell'1.06.2000 con cui la si è impegnata ad applicare ai Pt_1
dipendenti del servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data dall'1.07.2000. CP_4
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza CP_4
2000 e anno base di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal
CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto
per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora consolidati CP_4
e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti,
l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla CP_4
data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna,
Pag. 3 di 15 ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Sul punto, si precisa che dal tenore letterale degli accordi del 1.06.2000 e del 28.
06.2006, la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il “premio di risultato”- la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'E.D.A. spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto
nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie;
CP_4
La differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale (v. all. fascicolo procedura monitoria), ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a CP_4 tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di “recupero EDA”.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva E.D.A., ben distinta dal premio di risultato, era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopra indicati.
Sul punto si ritiene che non avendo la società opponente fornito prova che tali previsioni contrattuali siano state disdette, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia.
Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (di cui Decreto del 25 marzo 2016), non consente di ravvisare la esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata “EDA” facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.06.2000 e del 28.07.2006.
Pag. 4 di 15 Da una attenta lettura dell'Accordo Quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento, sottoponendolo al regime di detassazione,
Ed infatti, l'accordo del 21.04.2016 intitolato “Accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016”, prevede testualmente: “la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di Accordo
Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza.
Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata nella lettera a) è volta ad “incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, precisando altresì che le disposizioni previste nell'accordo medesimo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019;
L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza.
Né ai fini di una eventuale volontà di “disdetta” può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo Quadro, laddove prevede che “le parti hanno stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo”.
Tale inciso si riferisce evidentemente ai “patti” che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e il richiamo alla “materia in esame” deve essere inteso quale riferimento alla materia della “detassazione” oggetto specifico dell'Accordo Quadro e non certamente ai patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato “EDA”.
È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quella di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientrati nel concetto di retribuzione di
Pag. 5 di 15 produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1 comma 182 della Legge nr 208/2015), di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della
“retribuzione di produttività”.
Di conseguenza, “i precedenti patti” che avrebbero cessato di avere validità dalla stipula dell'accordo, sono quelli relativi al regime della tassazione della retribuzione di produttività e non quelli relativi ai premi di produttività.
Conseguentemente deve ritenersi che la sopravvenuta “perdita di efficacia” riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alla voce e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alle previsioni di cui agli accordi del 2000 e 2006, nella Nota prot. Nr 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici aziendali della hanno dato atto che per l'anno 2009 (erogazione luglio Pt_1
2010) non erano stati raggiunti gli obiettivi di qualità, produttività e redditività previsti dal contratto per il conseguimento del “premio di risultato” ed avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, prospettandone una “rinegoziazione” non ancora attuata, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi
o non dovuti.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006 (il ricorrente
è stato assunto da il 01.07.2016 come da busta paga in Controparte_1 CP_5
atti) e con riferimento al quantum della pretesa risulta corretta la quantificazione operata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sulla base delle previsioni contrattuali
Pag. 6 di 15 (v. all. conteggi) e, comunque, l'entità dell'emolumento non è stato contestato da parte opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.”.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello denunciando: Parte_5
(1) - l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e Parte_4 le OOSS dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto
“la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di produzione semestrale Pt_1 anche dopo la conclusione dell'accordo del 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed era nel senso: a) che l'Eda, al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F.
La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2) - l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del
2000 e del 2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Premesso che il reclamato premio di produzione era disciplinato sin da Pt_6
un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del
Pag. 7 di 15 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell'Eda, solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL
16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di risultato, nonché
l'Eda “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l'Eda, dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l'Eda ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare
(quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'appellato a titolo di premio di produzione nel settembre 2016, nel marzo e settembre 2017 e nel marzo e settembre 2018.
Ha, inoltre, prodotto un ulteriore accordo aziendale del 13.4.23, che nella sua prospettiva confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello.
5. L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nella conferma della sentenza, rimarcando, tra, l'altro che l'accordo quadro del 21.4.2016 ha come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito
Pag. 8 di 15 dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge 208/15, e che il tenore di detto accordo e di quell'altro del 1.3.2016 (di trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di da a ) non fanno altro che confermare la Pt_1 Parte_4 CP_5
volontà del datore di lavoro di corrispondere il premio de quo anche successivamente alla scadenza dei contratti aziendali del 2000 e del 2006.
L'appellato ha, altresì, evidenziato l'irrilevanza dell'accordo aziendale del 13.4.2023 ai fini del decidere.
6. Il Collegio ha trattato la causa nelle forme cartolari contemplate dall'art. 127 ter cp.c. e, acquisite le note depositate da entrambe le parti (con le quali l'appellante ha richiamato le pronunce di questa Corte in cause analoghe), la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n. 518/22 dell'anno 2021 e vertente tra e , con la Parte_5 Controparte_6
sentenza del 12.9.2024.
È sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc , al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il “riferimento a precedenti conformi”, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, “ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni” ( Cass. 17640/2016).
8. Pertanto, l'odierno appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
9. Prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare le precisazioni che seguono.
Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ha corrisposto
Pag. 9 di 15 all'appellato dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
10. Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83,
30.6.87 31.7.1990 (allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”;
- in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00
e, a seguire, quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in alla Pt_1 Pt_7
data del 30.6.2000 inquadrati con il CCNL CP_4
- l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale
(non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità.
Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal
2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data Pt_1 dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello (36 unità); b) quelli assunti a CP_4 tempo indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità);
- i due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00 per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
Pag. 10 di 15 - successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008, non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni sindacali) Parte_4 convengono che “il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza” è una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016 “… saranno assoggettati alla tassazione favorevole … in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”.
11. Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il
Collegio di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
È invero dirimente che l'odierno appellato non rientrava nell'ambito applicativo fissato dall'accordo del 01.06.2000, atteso che dalle buste paga in atti emerge che era stato assunto da in data 16.11.2000 sebbene gli fosse applicato il CCNL Parte_4
CP_4
L'odierno appellato, piuttosto, rientrava nelle previsioni della succitata lettera b) della nota a verbale in cui si chiarisce l'ambito di applicazione dell'accordo aziendale del
28.07.2006, sicché non gli spettava il pagamento del premio di produzione con cadenza semestrale ma somme una tantum.
Ad ogni modo, i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è cessato al più il 31.12.08.
12. Il tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
Pag. 11 di 15 b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro
è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
13. La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
13.1. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
13.2. Del resto, è lo stesso tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della
Legge n. 208/2015 (art. 1 commi 182-189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
13.3. L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi
Pag. 12 di 15 la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass.
19351/2007).
13.4. Né può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma anche perché è pacifico in giudizio ( per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato) il fatto ( contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo Pt_1
e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
14. Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellato.
14.1. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e le organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento di un Parte_4 ramo di azienda ad una società Handling, all'1.3.16 non ancora costituita.
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
È, dunque, solo la che si assume l'impegno verso i sindacati che i contratti di Parte_4 secondo livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria.
Pag. 13 di 15 14.2. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierno lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria ha Parte_4
cessato di avere efficacia alla data 31.12.2008.
15. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di di corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno Parte_4
2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
16. Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la Parte_4
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
17. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui ha chiesto di condannare l'appellato a restituire il Parte_5
premio di produzione semestrale corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 in quanto indebitamente percepito.
18. L'appellante ha sul punto richiamato il più datato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro assuma di aver erogato per errore al proprio dipendente delle somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della "solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (tra le altre, Cass. 4893/91;
Cass. 2209/98).
19. Deve però tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso,
Pag. 14 di 15 salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass. 31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass. 5552/11.
Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dall'odierno appellato che, tra l'altro, è persona diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di erano i fautori del disinvolto pagamento del premio di Parte_5
produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
20. Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 27/08/2023, avverso la sentenza del Parte_8
Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 106/2023, pubblicata in data
28/02/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di
[...]
; CP_1
2. conferma nel resto;
3. compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/12/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 15 di 15
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 844 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonio Parte_1
Pileggi) appellante
E
(avv.ti Rosanna Andricciola e Vitaliano Cardamone) Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., – originariamente Controparte_1
Part Part assunto da e a far data dall'1.07.2016 trasferito a CP_2 Controparte_3
a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di operaio – adiva il Tribunale di
[...]
Lamezia Terme e otteneva il decreto n. 56/2022 del 06.06.2022, con il quale veniva
Pag. 1 di 15 ingiunto alla Sa. il pagamento della somma di euro Parte_3
2.234,10 a titolo di premio semestrale c.d. E.D.A. maturato negli anni 2021 e 2022 oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
2. Con ricorso in opposizione chiedeva al Tribunale la revoca Parte_4
del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a restituire gli importi percepiti a titolo di premio con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018.
2.1. A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod.agg.vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
2.2. Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione, precisando che aveva interrotto l'erogazione del premio de quo a decorrere dalla mensilità di marzo
2019.
3. Nella resistenza del lavoratore, il Tribunale, con sentenza del 28.2.2023, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa, avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
Pag. 2 di 15 “La fonte del diritto all'erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale dell'1.06.2000 con cui la si è impegnata ad applicare ai Pt_1
dipendenti del servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data dall'1.07.2000. CP_4
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza CP_4
2000 e anno base di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal
CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto
per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora consolidati CP_4
e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti,
l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla CP_4
data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna,
Pag. 3 di 15 ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Sul punto, si precisa che dal tenore letterale degli accordi del 1.06.2000 e del 28.
06.2006, la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il “premio di risultato”- la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'E.D.A. spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto
nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie;
CP_4
La differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale (v. all. fascicolo procedura monitoria), ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a CP_4 tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di “recupero EDA”.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva E.D.A., ben distinta dal premio di risultato, era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopra indicati.
Sul punto si ritiene che non avendo la società opponente fornito prova che tali previsioni contrattuali siano state disdette, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia.
Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (di cui Decreto del 25 marzo 2016), non consente di ravvisare la esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata “EDA” facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.06.2000 e del 28.07.2006.
Pag. 4 di 15 Da una attenta lettura dell'Accordo Quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento, sottoponendolo al regime di detassazione,
Ed infatti, l'accordo del 21.04.2016 intitolato “Accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016”, prevede testualmente: “la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di Accordo
Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza.
Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata nella lettera a) è volta ad “incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, precisando altresì che le disposizioni previste nell'accordo medesimo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019;
L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza.
Né ai fini di una eventuale volontà di “disdetta” può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo Quadro, laddove prevede che “le parti hanno stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo”.
Tale inciso si riferisce evidentemente ai “patti” che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e il richiamo alla “materia in esame” deve essere inteso quale riferimento alla materia della “detassazione” oggetto specifico dell'Accordo Quadro e non certamente ai patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato “EDA”.
È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quella di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientrati nel concetto di retribuzione di
Pag. 5 di 15 produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1 comma 182 della Legge nr 208/2015), di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della
“retribuzione di produttività”.
Di conseguenza, “i precedenti patti” che avrebbero cessato di avere validità dalla stipula dell'accordo, sono quelli relativi al regime della tassazione della retribuzione di produttività e non quelli relativi ai premi di produttività.
Conseguentemente deve ritenersi che la sopravvenuta “perdita di efficacia” riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alla voce e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alle previsioni di cui agli accordi del 2000 e 2006, nella Nota prot. Nr 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici aziendali della hanno dato atto che per l'anno 2009 (erogazione luglio Pt_1
2010) non erano stati raggiunti gli obiettivi di qualità, produttività e redditività previsti dal contratto per il conseguimento del “premio di risultato” ed avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, prospettandone una “rinegoziazione” non ancora attuata, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi
o non dovuti.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006 (il ricorrente
è stato assunto da il 01.07.2016 come da busta paga in Controparte_1 CP_5
atti) e con riferimento al quantum della pretesa risulta corretta la quantificazione operata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sulla base delle previsioni contrattuali
Pag. 6 di 15 (v. all. conteggi) e, comunque, l'entità dell'emolumento non è stato contestato da parte opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.”.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello denunciando: Parte_5
(1) - l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e Parte_4 le OOSS dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto
“la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di produzione semestrale Pt_1 anche dopo la conclusione dell'accordo del 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed era nel senso: a) che l'Eda, al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F.
La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2) - l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del
2000 e del 2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Premesso che il reclamato premio di produzione era disciplinato sin da Pt_6
un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del
Pag. 7 di 15 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell'Eda, solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL
16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di risultato, nonché
l'Eda “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l'Eda, dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l'Eda ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare
(quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'appellato a titolo di premio di produzione nel settembre 2016, nel marzo e settembre 2017 e nel marzo e settembre 2018.
Ha, inoltre, prodotto un ulteriore accordo aziendale del 13.4.23, che nella sua prospettiva confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello.
5. L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nella conferma della sentenza, rimarcando, tra, l'altro che l'accordo quadro del 21.4.2016 ha come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito
Pag. 8 di 15 dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge 208/15, e che il tenore di detto accordo e di quell'altro del 1.3.2016 (di trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di da a ) non fanno altro che confermare la Pt_1 Parte_4 CP_5
volontà del datore di lavoro di corrispondere il premio de quo anche successivamente alla scadenza dei contratti aziendali del 2000 e del 2006.
L'appellato ha, altresì, evidenziato l'irrilevanza dell'accordo aziendale del 13.4.2023 ai fini del decidere.
6. Il Collegio ha trattato la causa nelle forme cartolari contemplate dall'art. 127 ter cp.c. e, acquisite le note depositate da entrambe le parti (con le quali l'appellante ha richiamato le pronunce di questa Corte in cause analoghe), la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n. 518/22 dell'anno 2021 e vertente tra e , con la Parte_5 Controparte_6
sentenza del 12.9.2024.
È sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc , al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il “riferimento a precedenti conformi”, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, “ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni” ( Cass. 17640/2016).
8. Pertanto, l'odierno appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
9. Prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare le precisazioni che seguono.
Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ha corrisposto
Pag. 9 di 15 all'appellato dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
10. Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83,
30.6.87 31.7.1990 (allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”;
- in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00
e, a seguire, quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in alla Pt_1 Pt_7
data del 30.6.2000 inquadrati con il CCNL CP_4
- l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale
(non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità.
Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal
2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data Pt_1 dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello (36 unità); b) quelli assunti a CP_4 tempo indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità);
- i due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00 per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
Pag. 10 di 15 - successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008, non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni sindacali) Parte_4 convengono che “il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza” è una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016 “… saranno assoggettati alla tassazione favorevole … in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”.
11. Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il
Collegio di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
È invero dirimente che l'odierno appellato non rientrava nell'ambito applicativo fissato dall'accordo del 01.06.2000, atteso che dalle buste paga in atti emerge che era stato assunto da in data 16.11.2000 sebbene gli fosse applicato il CCNL Parte_4
CP_4
L'odierno appellato, piuttosto, rientrava nelle previsioni della succitata lettera b) della nota a verbale in cui si chiarisce l'ambito di applicazione dell'accordo aziendale del
28.07.2006, sicché non gli spettava il pagamento del premio di produzione con cadenza semestrale ma somme una tantum.
Ad ogni modo, i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è cessato al più il 31.12.08.
12. Il tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
Pag. 11 di 15 b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro
è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
13. La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
13.1. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
13.2. Del resto, è lo stesso tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della
Legge n. 208/2015 (art. 1 commi 182-189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
13.3. L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi
Pag. 12 di 15 la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass.
19351/2007).
13.4. Né può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma anche perché è pacifico in giudizio ( per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato) il fatto ( contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo Pt_1
e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
14. Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellato.
14.1. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e le organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento di un Parte_4 ramo di azienda ad una società Handling, all'1.3.16 non ancora costituita.
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
È, dunque, solo la che si assume l'impegno verso i sindacati che i contratti di Parte_4 secondo livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria.
Pag. 13 di 15 14.2. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierno lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria ha Parte_4
cessato di avere efficacia alla data 31.12.2008.
15. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di di corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno Parte_4
2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
16. Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la Parte_4
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
17. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui ha chiesto di condannare l'appellato a restituire il Parte_5
premio di produzione semestrale corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 in quanto indebitamente percepito.
18. L'appellante ha sul punto richiamato il più datato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro assuma di aver erogato per errore al proprio dipendente delle somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della "solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (tra le altre, Cass. 4893/91;
Cass. 2209/98).
19. Deve però tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso,
Pag. 14 di 15 salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass. 31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass. 5552/11.
Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dall'odierno appellato che, tra l'altro, è persona diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di erano i fautori del disinvolto pagamento del premio di Parte_5
produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
20. Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 27/08/2023, avverso la sentenza del Parte_8
Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 106/2023, pubblicata in data
28/02/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di
[...]
; CP_1
2. conferma nel resto;
3. compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/12/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
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