Sentenza 5 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2018, n. 24602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24602 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 17192-2016 proposto da: DE IS EP, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA
289 B/3, presso lo studio dell'avvocato LUCA LO BOSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDINO IZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.N.A.S. S.P.A. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE C.F. 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA
441, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/01/2016 R.G.N. 291/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EP CORASANITI che ha concluso per cessazione della materia del contendere;
udito l'Avvocato PAOLO MARINI. RG 17192/2016 PREMESSO che con sentenza in data 21 gennaio 2016, la Corte d'appello di Campobasso rigettava le domande di GI De IS di accertamento dell'illegittimità della seconda proroga, in violazione dell'art. 4 d.Ig. 368/2001, del contratto a tempo determinato stipulato con Anas s.p.a. dal 10 novembre 2008 al 9 marzo 2009 e di conseguente conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, con il proprio diritto alla riassunzione in servizio e condanna risarcitoria della società datrice: così riformando, in accoglimento dell'appello di questa, la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le domande del lavoratore e liquidato in suo favore, a titolo risarcitorio, un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che a motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva legittima (dopo la prima dal 9 marzo al 17 aprile) la seconda proroga del contratto (con scadenza al 17 maggio 2009), con il consenso scritto del lavoratore, per la ravvisata applicabilità della deroga, a causa di una serie di interventi di emergenza (in attuazione del potere di ordinanza riservato al governo ai sensi dell'art. 5 I. 225/1992) relativi agli eccezionali eventi sismici dell'Aquila del 6 aprile 2009, contenuta nel combinato disposto degli artt. 14 OPCM n. 3755 e 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, di autorizzazione, "in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento Anas dell'Aquila ... definitivamente inagibile" per effetto di tali eventi, aria stessa società ad avvalersi delle deroghe previste" in tale ordinanza, tra le quali in particolare l'art. 36 d.Ig. 165/2001. E ciò per la chiarezza della previsione di deroga per l'ente, di appartenenza agli enti pubblici quale società a capitale pubblico, anche in riferimento all'autorizzazione al dipartimento della protezione civile "ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero ... che svolgono istituzionalmente la gestione di pubblici servizi" per il soddisfacimento delle dette attività di emergenza (art. 10 OPCM n. 3755): con evidente irrilevanza della pure indubbia natura privatistica del rapporto di lavoro con i suoi dipendenti, a fini di illegittimità dell'ulteriore proroga dei contratti a termine in essere in funzione della specifica ed eccezionale ipotesi emergenziale;
RG 17192/2016 che avverso tale sentenza, con atto notificato il 14 luglio 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la società resisteva con controricorso;
che le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale in data 7 giugno 2018 (successiva a quella di notificazione del ricorso), dal quale risulta in particolare la rinuncia, accettata dalla società, del lavoratore al ricorso per cassazione proposto, con la compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO che
pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti: comportando la statuizione l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva peraltro la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. 21 giugno 2004, n. 11494), qui ravvisabile nella chiara volontà manifestata dalle parti in tale senso;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Roma il 13 giugno 2018 Il consig est. Il Presidente (dott. Ad Fo Patti) (dott. GI Bronzini)