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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13210 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola AR, all'esito della scadenza dei termini fissati al 26/11/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 35969 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. ARCANGELI Parte_1
JA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Angela Tandurella, giusta procura in atti.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 17/05/2024 RG n. 28360/2023 emesso da codesto Tribunale.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 27/09/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 02/12/2024 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 18/11/2025, parte ricorrente confermava il pagamento degli arretrati avvenuto precedentemente al deposito del ricorso, rappresentando che detto pagamento non fosse comprensivo degli interessi legali maturati;
insisteva, conseguentemente, nella richiesta di condanna dell al CP_1 pagamento degli interessi legali maturati a fare data dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 19.4.2022 fino al pagamento del dicembre 2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in data18/11/2025, l' evidenziava che CP_1
“Gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da quando il cittadino avrà fornito all'Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante. Nel caso presente, così come si evince dal modello Te08, la completezza della domanda riporta la data del 24/09/2024. tale data si evince anche dal programma "Fase concessoria" , data in cui il cittadino ha inviato telematicamente il modello Ap70. La prestazione è stata liquidata tre giorni dopo l'invio del modello Ap70, ovvero il 27 settembre. Ne segue che gli interessi legali non sono dovuti, avendo rispettato i termini”. CP_1
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto con la comunicazione di liquidazione CP_1 del 27/09/2024 a riconoscere il diritto alla prestazione assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 02/12/2024 (allegato del fascicolo di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea.
In relazione alla richiesta del pagamento degli interessi legali maturati sugli arretrati liquidati, valgono le considerazioni che seguono.
Secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. 17126/2002, 2563/2016).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, è sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 l. 533/73 (cfr. sul punto Cass. 6882/02 e 17111/02); tale principio non è contraddetto dall'art. 16, c. 6, l. 412/91 e va ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445bis cpc.; l'art. 16, c. 6, l. 412/91 prevede che: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento"; tale disposizione disciplina esclusivamente l'avvio del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis cpc., la stessa si limita a introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori;
la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa ha il solo fine di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il Giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l' va condannato al pagamento in favore CP_1 della ricorrente degli interessi legali dovuti sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sino al pagamento del 02/12/2024.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la parte non ha dimostrato di aver notificato in data precedente al centoventesimo giorno anteriore alla liquidazione dei ratei della provvidenza invocata (avendo depositato la sola copia cartacea di una notifica telematica), si impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente degli interessi legali dovuti CP_1 sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sino al pagamento del 02/12/2024.
Compensa le spese.
Roma, 18/12/2025
Il G.L.
P. AR
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola AR, all'esito della scadenza dei termini fissati al 26/11/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 35969 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. ARCANGELI Parte_1
JA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Angela Tandurella, giusta procura in atti.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 17/05/2024 RG n. 28360/2023 emesso da codesto Tribunale.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 27/09/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 02/12/2024 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 18/11/2025, parte ricorrente confermava il pagamento degli arretrati avvenuto precedentemente al deposito del ricorso, rappresentando che detto pagamento non fosse comprensivo degli interessi legali maturati;
insisteva, conseguentemente, nella richiesta di condanna dell al CP_1 pagamento degli interessi legali maturati a fare data dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 19.4.2022 fino al pagamento del dicembre 2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in data18/11/2025, l' evidenziava che CP_1
“Gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da quando il cittadino avrà fornito all'Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante. Nel caso presente, così come si evince dal modello Te08, la completezza della domanda riporta la data del 24/09/2024. tale data si evince anche dal programma "Fase concessoria" , data in cui il cittadino ha inviato telematicamente il modello Ap70. La prestazione è stata liquidata tre giorni dopo l'invio del modello Ap70, ovvero il 27 settembre. Ne segue che gli interessi legali non sono dovuti, avendo rispettato i termini”. CP_1
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto con la comunicazione di liquidazione CP_1 del 27/09/2024 a riconoscere il diritto alla prestazione assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 02/12/2024 (allegato del fascicolo di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea.
In relazione alla richiesta del pagamento degli interessi legali maturati sugli arretrati liquidati, valgono le considerazioni che seguono.
Secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. 17126/2002, 2563/2016).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, è sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 l. 533/73 (cfr. sul punto Cass. 6882/02 e 17111/02); tale principio non è contraddetto dall'art. 16, c. 6, l. 412/91 e va ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445bis cpc.; l'art. 16, c. 6, l. 412/91 prevede che: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento"; tale disposizione disciplina esclusivamente l'avvio del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis cpc., la stessa si limita a introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori;
la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa ha il solo fine di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il Giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l' va condannato al pagamento in favore CP_1 della ricorrente degli interessi legali dovuti sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sino al pagamento del 02/12/2024.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la parte non ha dimostrato di aver notificato in data precedente al centoventesimo giorno anteriore alla liquidazione dei ratei della provvidenza invocata (avendo depositato la sola copia cartacea di una notifica telematica), si impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente degli interessi legali dovuti CP_1 sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sino al pagamento del 02/12/2024.
Compensa le spese.
Roma, 18/12/2025
Il G.L.
P. AR