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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 791 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Massimo D'Argerio Parte_2
per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Ettore Volpe per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di primo grado.
Appellata Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3476/2020 del 22/30.10.2020:
-accertare il carattere facoltativo delle coperture assicurative dedotte e quindi dichiarare la conformità del contratto di finanziamento per cui è causa (ed in particolare della clausola
TAEG) rispetto alle disposizioni normative e regolamentari ad esso riferibili ratione temporis,
nella misura in cui detto contratto di finanziamento non conteggia né indica il premio assicurativo tra i costi inclusi nella base di calcolo del TAEG;
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante ovvero, in subordine, vista la particolare natura del presente giudizio, disporne la compensazione tra le parti.
Conclusioni dell'appellata:
- dichiarare l'appello inammissibile per carenza di interesse ad agire;
- in via subordinata, rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
3476 del 30.10.2020 che ne ha rigettato le domande volte ad accertare -a superamento delle conclusioni raggiunte dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, che, adito dalla sovvenuta, con decisone n. 11397 del 20.9.2017, aveva dichiarato “la nullità della clausola
2 contrattuale relativa alla determinazione del TAEG e, per l'effetto, l'applicazione del tasso
sostitutivo previsto dai commi 6 e 7 dell'art 125 bis TUB” e aveva ordinato alla finanziaria di “rielaborare il piano di ammortamento del prestito oggetto di vertenza, applicando il tasso
minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (1,862%)” e di restituire le somme percepite in eccedenza- il carattere facoltativo delle polizze assicurative abbinate al contratto di prestito personale n. 20047835655722 stipulato il 28.3.2012 con e, per l'effetto, la legittimità della determinazione del TAEG contrattuale, Controparte_1
nel calcolo del quale la società finanziaria non aveva ricompreso né conteggiato i premi versati all'assicuratore.
Valorizzati plurimi, gravi, precisi e concordanti elementi indiziari, quali la stipulazione contestuale di polizze e contratto di finanziamento, la corrispondente durata di piano di ammortamento e copertura assicurativa, il pagamento simultaneo di premi e rate, l'elevata remunerazione percepita dalla finanziaria per il collocamento delle due polizze collettive (pari al 52% del premio versato dall'assicurato al netto delle imposte), e valutata l'assenza di elementi indiziari di segno contrario, che era onere dell'attrice fornire, il Tribunale ha accertato il carattere obbligatorio delle coperture assicurative, secondo la definizione offerta dall'art. 121 T.U.B. e, conseguentemente, l'illegittima indicazione del TAEG, non includente i costi accessori assicurativi.
Articolati due motivi di impugnazione, l'appellante:
3 - si duole dell'erronea e illegittima applicazione del regime delle presunzioni nell'accertamento della natura, facoltativa od obbligatoria, delle polizze sottoscritte a protezione del credito. Sottolineando che il testo negoziale definisce espressamente i due contratti di assicurazione come facoltativi, denunzia l'appellante la violazione degli artt. 2725,
2727, 2728 e 2729 c.c. atteso che, essendo prescritta per il finanziamento la forma scritta ad
substantiam (art. 117 TUB), non ne è ammessa la prova (per testimoni e) per presunzioni (artt.
2725 e 2729 c.c.). Contesta, in ogni caso, la rilevanza decisoria dei fattori considerati dal primo giudice, idonei al più a disvelare una connessione tra finanziamento e polizze, ma non per ciò solo l'obbligatorietà di queste ultime. Censura la sottovalutazione, per contro, dei numerosi, divergenti indicatori del carattere facoltativo delle polizze forniti in corso di istruttoria, quali l'espressa menzione di non obbligatorietà, il riconoscimento del diritto di recesso dalla copertura assicurativa senza riflessi sul finanziamento, la dimostrata conclusione di contratti coevi con clienti di pari merito creditizio senza polizze assicurative abbinate;
- lamenta essere stato negato valore probatorio ai documenti prodotti in primo grado (“n.6
contratti di finanziamento intercorsi tra e altri clienti, aventi il medesimo merito Parte_1
creditizio dell'appellata, a condizioni economiche praticamente identiche a quelle a lei
applicate ma senza alcuna polizza a protezione del rischio” - pag. 5 atto di appello), idonei,
invece, a vincere la presunzione di obbligatorietà delle polizze a protezione del credito.
Ricostituitosi il contradditorio, si è opposta all'accoglimento del gravame. Controparte_1
4 Le eccezioni di interesse ad agire di e di nullità dell'atto di citazione Parte_1
“per carenza totale di effettivo petitum” (pag. 8 comparsa di costituzione in appello)
riproposte dall'appellata non precludono l'esame nel merito dell'impugnazione
Come già correttamente valutato dal primo Giudice, dal complesso delle allegazioni è agevole qualificare l'azione di come domanda di accertamento del credito Parte_1
vantato, conseguente al preliminare riscontro di legittima indicazione del TAEG contrattuale senza inclusione del costo delle polizze, stante la loro natura facoltativa. Parimenti infondata
è l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., a nulla rilevando l'adeguamento provvisorio di alla decisione dell'ABF, che non ne Parte_1
cancella l'interesse a ottenere una pronuncia volta a rimuovere l'incertezza sulla portata dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto di finanziamento n. 20047835655722, risultato utile, questo, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.
Quanto al merito, i due motivi di impugnazione, per che evidenti ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Il ricorso al regime delle presunzioni, al fine di verificare l'obbligatorietà di polizze formalmente facoltative -avallato dalla Corte di Cassazione la quale insegna che “la
sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta
presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (Cass. civ., sez. I, 5/4/2017, n.
8806; conforme, più di recente, Cass. civ., sez. VI-I, 1/2/2022, n. 3025)-, non determina alcuna violazione degli artt. 2725 e 2729 c.c. poiché la forma scritta imposta dall'art. 117
5 TUB ai fini della validità dei contratti di finanziamento e più in genere dei contratti bancari esclude la possibilità di provare per presunzioni o testimoni l'esistenza del contratto, mentre non preclude l'indagine, con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, dell'effettiva portata di sue singole clausole. Trattasi in altri termini di operazione ermeneutica che ben può essere affrontata attraverso il ricorso a indici presuntivi -segnatamente quelli indicati dalla Banca
d'Italia di cui si dirà in prosieguo- destinati a prevalere anche sulla lettera del contratto in applicazione del principio della non vincolatività, per il giudicante, delle espressioni utilizzate dalle parti.
L'accertamento della natura facoltativa o obbligatoria delle polizze abbinate al contratto di finanziamento è presupposto ineludibile della verifica della corretta indicazione del TAEG
contrattuale ove questo sia calcolato non comprendendo il costo delle polizze: solo se la polizza ha natura formalmente e sostanzialmente facoltativa il relativo costo non è connesso al credito e non deve essere incluso nel TAEG.
Nella definizione fornitane dall'art. 121 TUB lett. m), nel testo risultante dalle modifiche apportate al capo II del Titolo VI dal D.lgs. 13.8.2010, n. 141, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori -categoria negoziale entro la quale non è contestato si ascriva il contratto intercorso tra le parti-, l'espressione “tasso annuo effettivo globale”, in sigla TAEG, “indica il costo totale del credito per il consumatore
espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”. La disposizione rimanda a quella contenuta nella precedente lett. e), a tenore della quale l'espressione “costo totale del
6 credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre
spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto
di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
La Banca d'Italia con le Istruzioni di “Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del
TAEG” del 2009 ha previsto l'inclusione nel TAEG delle “spese per assicurazioni o garanzie
intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i
diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in
ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è
contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o
per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza
venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Così delineato il panorama normativo e regolamentare di riferimento, il percorso motivazionale seguito dal primo Giudice si rivela esente da censure.
L'articolata e persuasiva elaborazione dell'Arbitro Bancario Finanziario, validata e fatta propria dalla giurisprudenza di merito, ha selezionato taluni indici rivelatori della connessione funzionale tra i negozi il riscontro dei quali a autorizza a superare il carattere di facoltatività
testualmente assegnato in contratto alle polizze assicurative e a presumere che queste rappresentino invece un passaggio obbligato in vista della concessione del finanziamento.
Più in dettaglio, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario con le decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017 ha dettato criteri orientativi per la valorizzazione
7 delle polizze, anche ove denominate “facoltative”, nella composizione del costo complessivo del credito, affermando che la polizza è connessa al credito e quindi concorre a determinarne il costo, solo se funzionale ex ante a elidere o contenere il rischio di solvibilità del cliente,
assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore per la durata preventivata del piano di restituzione rateale.
Sussiste simile nesso: ove ricorra contestualità nella stipula del finanziamento e della polizza assicurativa;
quando la copertura assicurativa abbia durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del prestito;
quando il capitale -nel caso di polizza vita- o l'indennizzo -in caso di polizza danni- siano parametrati al debito residuo del sovvenuto, con il fine di garantire l'assicurato contro accadimenti che ne compromettano la capacità di adempiere all'obbligazione di pagamento delle rate. La significatività di tali indicatori assumerebbe valore ancora più pregnante tutte le volte in cui all'intermediario finanziario sia riconosciuta una remunerazione per la collocazione polizza ovvero quando il sovvenuto aderisca a una polizza collettiva stipulata dalla società che eroga il prestito.
Tali indici hanno il precipuo scopo di impedire che la mera qualificazione della polizza come
“facoltativa” o “opzionale” entro il contratto di finanziamento possa prevalere sui suoi connotati effettivi.
Non diversamente si è espressa la giurisprudenza di merito secondo cui “tra gli indici di
obbligatorietà della polizza che devono ricorrere congiuntamente al momento
dell'erogazione del finanziamento vi sono la contestualità rispetto alla erogazione del
8 finanziamento, la coincidenza di durata tra finanziamento e copertura assicurativa e la
previsione che il beneficiario dell'indennizzo assicurativo sia soltanto l'intermediario” (Corte
Appello Torino 18.6.2020 n.653 e, nei medesimi termini, Corte Appello Milano 14.1.2002 n.
112).
In presenza di simili indicatori, si sposta sulla società finanziaria l'onere di superare la presunzione di obbligatorietà così formata dimostrando, al contrario, l'assenza di connessione funzionale tra assicurazione e finanziamento e, dunque, anche alternativamente: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e dei TAEG risultanti, sia con sia senza polizza;
di aver riconosciuto al sovvenuto il diritto di recedere dal contratto accessorio per tutta la durata del rapporto senza costi e riflessi sul costo del finanziamento;
ovvero ancora di aver offerto condizioni simili, al netto della polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi medesimo merito creditizio.
Sulla scorta di tali premesse non può che confermarsi che le polizze collettive, c.d.
[...]
, n. 5380/02 e n.6069/01 (4 e 5 fascicolo dell'appellante), alle Controparte_2
quali l'appellata ha aderito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento,
rientrino nel novero degli oneri collegati all'erogazione del credito.
Dal testo negoziale si ricava che queste offrono al beneficiario, irrevocabilmente designato nel soggetto che ha stipulato la polizza collettiva, e dunque, nel concreto, secondo le definizioni che aprono la sezione “Condizioni di assicurazione”, in Parte_1
9 “che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi
dalla stessa Contraente”:
- il rimborso di rate del finanziamento oggetto del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi: inabilità temporanea totale da infortunio e malattia e per disoccupazione
-il rimborso del debito residuo in linea capitale relativo al contratto al verificarsi di uno degli eventi: decesso, decesso da infortunio per incidente stradale, invalidità permanente non inferiore al 66%, malattia grave.
Già una simile delimitazione della prestazione assicurativa offerta dalla compagnia di assicurazioni (Cardiff Assurance Vie e Cardiff Assurances Risques Divers, le quali, come rivelato all'art. 16 della nota informativa relativa alle polizze collettive intitolato “Confitto
di interessi” hanno assegnato “mandato distributivo a favore di , società Parte_1
appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia”) circoscritta al debito residuo del finanziamento al verificarsi dell'evento di rischio, rivela che le polizze sono funzionalmente collegate al contratto di prestito personale.
Il collegamento è vieppiù palesato dall'art.
3.2. delle condizioni generali di polizza secondo cui “la cessazione delle garanzia ha termine alla data di scadenza dell'ultima rata prevista
dal piano del rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento”; nel modulo di adesione è, altresì, specificato che “nel caso di esercizio dell'opzione “Cambio rata” o “Salto
rata” previste in suo favore dal contratto di finanziamento, la copertura assicurativa
continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento, ed
10 in tal caso sarò tenuto al pagamento di un premio di importo o durata differenti rispetto a
quello iniziale”.
Consta altresì che il sovvenuto ha aderito a una polizza collettiva stipulata dall'intermediario finanziario erogatore del prestito, alla quale è stata sia riconosciuta una remunerazione per l'assolvimento del mancato a collocare.
È, pertanto, evidente che le polizze assicurano al creditore il rimborso totale del finanziamento al verificarsi di eventi che incidano sulla capacità reddituale del finanziato.
Proprio la riduzione del livello del rischio assunto dal finanziatore, soggetto unilateralmente predisponente le condizioni del contratto di finanziamento, induce a considerare l'assicurazione a protezione del credito sostanzialmente, se non formalmente, obbligatoria.
Al riguardo la Suprema Corte ha opportunamente messo in luce la polisemia della nozione di obbligo e la pluralità delle fonti idonee a generarlo: la legge, in primo luogo, ma anche il contratto e finanche “una più o meno accentuata costrizione e comunque [il] semplice fatto”
(Cass.
5.4.2017 n. 8806) e, in termini più espliciti, ancor più di recente, sia pur con riferimento alla rilevanza dei costi di polizza rispetto alla verifica di usurarietà, ha affermato che ove la stipula di una polizza assicurativa sia valsa a “tutelare l'istituto finanziario per il rischio di
insolvenza del soggetto finanziato”, i costi assicurativi devono essere inclusi nel carico economico correlato al credito, atteso che beneficiario della prestazione economica, in caso di avveramento dell'alea contrattuale, è pur sempre il finanziatore. Ha quindi concluso evidenziando che è ragionevole ritenere che il costo della polizza sia stato “sostanzialmente
11 imposto” dalla società finanziaria “per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale
sopravvenuta … del finanziato”, a nulla rilevando, in senso contrario, che “la polizza
assicurativa sia diretta a tutelare (anche) l'interesse del debitore/assicurato”, atteso che la polizza assicurativa è per definizione “diretta sempre a tutelare e garantire un interesse
dell'assicurato, pena la nullità dello stesso contrato assicurativo espressamente prevista per
le polizze ramo danni (art. 1904 c.c.)” (Cass. 16.4.2018 n. 9298).
Se, dunque, gli elementi gravi, precisi e concordanti, sin qui menzionati sono idonei a far presumere la natura obbligatoria delle polizze sottoscritte da , Controparte_1 Parte_1
non ha fornito indici di segno opposto idonei a modificare tale conclusione. In
[...]
particolare, non ha dimostrato:
- e, per vero neppure allegato, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e dei
TAEG risultanti, sia con, sia senza polizza;
- di aver riconosciuto il diritto di recedere dal contratto accessorio per tutta la durata del rapporto;
al contrario è emersa la limitazione del diritto di recesso al periodo di 30 giorni dalla stipulazione (così come previsto per i contratti con i consumatori);
- di aver offerto lo stesso tipo di finanziamento, senza polizza assicurativa abbinata, a soggetti connotati dal medesimo merito creditizio, giacché rimangono fumose la modalità di comparazione del merito creditizio dei richiedenti. Riferisce la società appellante che rating del cliente è determinato “sulla base di uno score calcolato prima della conclusione del
contratto in relazione ad informazioni fornite dal consumatore stesso” (pag. 17 dell'atto di
12 appello) e, tuttavia, nulla ha prodotto al fine di attestare lo score attribuito ai diversi sovvenuti di cui ha prodotto i contratti, né da questi è dato ritrarre alcun elemento (a esempio lavoro svolto, reddito percepito mensilmente) dal quale dedurre che i sottoscrittori avessero lo stesso merito creditizio. L'allegazione dell'appellante riguardo all'identità del merito creditizio di tutte le controparti contrattuali di resta dunque confinata sul piano Parte_1
squisitamente allegativo.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza,
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di , in Controparte_1
applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022, in € 3.900,00, di cui € 1.100,00
per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase conclusionale,
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante. Delle spese deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore costituito nell'interesse dell'appellata, avvocato Ettore Volpe, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 29 Parte_1
aprile 2021 ad avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3476 del 30 Controparte_1
ottobre 2020, che conferma;
13 condanna la banca appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Ettore Volpe dichiaratisi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 791 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Massimo D'Argerio Parte_2
per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Ettore Volpe per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di primo grado.
Appellata Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3476/2020 del 22/30.10.2020:
-accertare il carattere facoltativo delle coperture assicurative dedotte e quindi dichiarare la conformità del contratto di finanziamento per cui è causa (ed in particolare della clausola
TAEG) rispetto alle disposizioni normative e regolamentari ad esso riferibili ratione temporis,
nella misura in cui detto contratto di finanziamento non conteggia né indica il premio assicurativo tra i costi inclusi nella base di calcolo del TAEG;
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante ovvero, in subordine, vista la particolare natura del presente giudizio, disporne la compensazione tra le parti.
Conclusioni dell'appellata:
- dichiarare l'appello inammissibile per carenza di interesse ad agire;
- in via subordinata, rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
3476 del 30.10.2020 che ne ha rigettato le domande volte ad accertare -a superamento delle conclusioni raggiunte dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, che, adito dalla sovvenuta, con decisone n. 11397 del 20.9.2017, aveva dichiarato “la nullità della clausola
2 contrattuale relativa alla determinazione del TAEG e, per l'effetto, l'applicazione del tasso
sostitutivo previsto dai commi 6 e 7 dell'art 125 bis TUB” e aveva ordinato alla finanziaria di “rielaborare il piano di ammortamento del prestito oggetto di vertenza, applicando il tasso
minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (1,862%)” e di restituire le somme percepite in eccedenza- il carattere facoltativo delle polizze assicurative abbinate al contratto di prestito personale n. 20047835655722 stipulato il 28.3.2012 con e, per l'effetto, la legittimità della determinazione del TAEG contrattuale, Controparte_1
nel calcolo del quale la società finanziaria non aveva ricompreso né conteggiato i premi versati all'assicuratore.
Valorizzati plurimi, gravi, precisi e concordanti elementi indiziari, quali la stipulazione contestuale di polizze e contratto di finanziamento, la corrispondente durata di piano di ammortamento e copertura assicurativa, il pagamento simultaneo di premi e rate, l'elevata remunerazione percepita dalla finanziaria per il collocamento delle due polizze collettive (pari al 52% del premio versato dall'assicurato al netto delle imposte), e valutata l'assenza di elementi indiziari di segno contrario, che era onere dell'attrice fornire, il Tribunale ha accertato il carattere obbligatorio delle coperture assicurative, secondo la definizione offerta dall'art. 121 T.U.B. e, conseguentemente, l'illegittima indicazione del TAEG, non includente i costi accessori assicurativi.
Articolati due motivi di impugnazione, l'appellante:
3 - si duole dell'erronea e illegittima applicazione del regime delle presunzioni nell'accertamento della natura, facoltativa od obbligatoria, delle polizze sottoscritte a protezione del credito. Sottolineando che il testo negoziale definisce espressamente i due contratti di assicurazione come facoltativi, denunzia l'appellante la violazione degli artt. 2725,
2727, 2728 e 2729 c.c. atteso che, essendo prescritta per il finanziamento la forma scritta ad
substantiam (art. 117 TUB), non ne è ammessa la prova (per testimoni e) per presunzioni (artt.
2725 e 2729 c.c.). Contesta, in ogni caso, la rilevanza decisoria dei fattori considerati dal primo giudice, idonei al più a disvelare una connessione tra finanziamento e polizze, ma non per ciò solo l'obbligatorietà di queste ultime. Censura la sottovalutazione, per contro, dei numerosi, divergenti indicatori del carattere facoltativo delle polizze forniti in corso di istruttoria, quali l'espressa menzione di non obbligatorietà, il riconoscimento del diritto di recesso dalla copertura assicurativa senza riflessi sul finanziamento, la dimostrata conclusione di contratti coevi con clienti di pari merito creditizio senza polizze assicurative abbinate;
- lamenta essere stato negato valore probatorio ai documenti prodotti in primo grado (“n.6
contratti di finanziamento intercorsi tra e altri clienti, aventi il medesimo merito Parte_1
creditizio dell'appellata, a condizioni economiche praticamente identiche a quelle a lei
applicate ma senza alcuna polizza a protezione del rischio” - pag. 5 atto di appello), idonei,
invece, a vincere la presunzione di obbligatorietà delle polizze a protezione del credito.
Ricostituitosi il contradditorio, si è opposta all'accoglimento del gravame. Controparte_1
4 Le eccezioni di interesse ad agire di e di nullità dell'atto di citazione Parte_1
“per carenza totale di effettivo petitum” (pag. 8 comparsa di costituzione in appello)
riproposte dall'appellata non precludono l'esame nel merito dell'impugnazione
Come già correttamente valutato dal primo Giudice, dal complesso delle allegazioni è agevole qualificare l'azione di come domanda di accertamento del credito Parte_1
vantato, conseguente al preliminare riscontro di legittima indicazione del TAEG contrattuale senza inclusione del costo delle polizze, stante la loro natura facoltativa. Parimenti infondata
è l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., a nulla rilevando l'adeguamento provvisorio di alla decisione dell'ABF, che non ne Parte_1
cancella l'interesse a ottenere una pronuncia volta a rimuovere l'incertezza sulla portata dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto di finanziamento n. 20047835655722, risultato utile, questo, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.
Quanto al merito, i due motivi di impugnazione, per che evidenti ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Il ricorso al regime delle presunzioni, al fine di verificare l'obbligatorietà di polizze formalmente facoltative -avallato dalla Corte di Cassazione la quale insegna che “la
sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta
presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (Cass. civ., sez. I, 5/4/2017, n.
8806; conforme, più di recente, Cass. civ., sez. VI-I, 1/2/2022, n. 3025)-, non determina alcuna violazione degli artt. 2725 e 2729 c.c. poiché la forma scritta imposta dall'art. 117
5 TUB ai fini della validità dei contratti di finanziamento e più in genere dei contratti bancari esclude la possibilità di provare per presunzioni o testimoni l'esistenza del contratto, mentre non preclude l'indagine, con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, dell'effettiva portata di sue singole clausole. Trattasi in altri termini di operazione ermeneutica che ben può essere affrontata attraverso il ricorso a indici presuntivi -segnatamente quelli indicati dalla Banca
d'Italia di cui si dirà in prosieguo- destinati a prevalere anche sulla lettera del contratto in applicazione del principio della non vincolatività, per il giudicante, delle espressioni utilizzate dalle parti.
L'accertamento della natura facoltativa o obbligatoria delle polizze abbinate al contratto di finanziamento è presupposto ineludibile della verifica della corretta indicazione del TAEG
contrattuale ove questo sia calcolato non comprendendo il costo delle polizze: solo se la polizza ha natura formalmente e sostanzialmente facoltativa il relativo costo non è connesso al credito e non deve essere incluso nel TAEG.
Nella definizione fornitane dall'art. 121 TUB lett. m), nel testo risultante dalle modifiche apportate al capo II del Titolo VI dal D.lgs. 13.8.2010, n. 141, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori -categoria negoziale entro la quale non è contestato si ascriva il contratto intercorso tra le parti-, l'espressione “tasso annuo effettivo globale”, in sigla TAEG, “indica il costo totale del credito per il consumatore
espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”. La disposizione rimanda a quella contenuta nella precedente lett. e), a tenore della quale l'espressione “costo totale del
6 credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre
spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto
di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
La Banca d'Italia con le Istruzioni di “Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del
TAEG” del 2009 ha previsto l'inclusione nel TAEG delle “spese per assicurazioni o garanzie
intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i
diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in
ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è
contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o
per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza
venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Così delineato il panorama normativo e regolamentare di riferimento, il percorso motivazionale seguito dal primo Giudice si rivela esente da censure.
L'articolata e persuasiva elaborazione dell'Arbitro Bancario Finanziario, validata e fatta propria dalla giurisprudenza di merito, ha selezionato taluni indici rivelatori della connessione funzionale tra i negozi il riscontro dei quali a autorizza a superare il carattere di facoltatività
testualmente assegnato in contratto alle polizze assicurative e a presumere che queste rappresentino invece un passaggio obbligato in vista della concessione del finanziamento.
Più in dettaglio, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario con le decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017 ha dettato criteri orientativi per la valorizzazione
7 delle polizze, anche ove denominate “facoltative”, nella composizione del costo complessivo del credito, affermando che la polizza è connessa al credito e quindi concorre a determinarne il costo, solo se funzionale ex ante a elidere o contenere il rischio di solvibilità del cliente,
assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore per la durata preventivata del piano di restituzione rateale.
Sussiste simile nesso: ove ricorra contestualità nella stipula del finanziamento e della polizza assicurativa;
quando la copertura assicurativa abbia durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del prestito;
quando il capitale -nel caso di polizza vita- o l'indennizzo -in caso di polizza danni- siano parametrati al debito residuo del sovvenuto, con il fine di garantire l'assicurato contro accadimenti che ne compromettano la capacità di adempiere all'obbligazione di pagamento delle rate. La significatività di tali indicatori assumerebbe valore ancora più pregnante tutte le volte in cui all'intermediario finanziario sia riconosciuta una remunerazione per la collocazione polizza ovvero quando il sovvenuto aderisca a una polizza collettiva stipulata dalla società che eroga il prestito.
Tali indici hanno il precipuo scopo di impedire che la mera qualificazione della polizza come
“facoltativa” o “opzionale” entro il contratto di finanziamento possa prevalere sui suoi connotati effettivi.
Non diversamente si è espressa la giurisprudenza di merito secondo cui “tra gli indici di
obbligatorietà della polizza che devono ricorrere congiuntamente al momento
dell'erogazione del finanziamento vi sono la contestualità rispetto alla erogazione del
8 finanziamento, la coincidenza di durata tra finanziamento e copertura assicurativa e la
previsione che il beneficiario dell'indennizzo assicurativo sia soltanto l'intermediario” (Corte
Appello Torino 18.6.2020 n.653 e, nei medesimi termini, Corte Appello Milano 14.1.2002 n.
112).
In presenza di simili indicatori, si sposta sulla società finanziaria l'onere di superare la presunzione di obbligatorietà così formata dimostrando, al contrario, l'assenza di connessione funzionale tra assicurazione e finanziamento e, dunque, anche alternativamente: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e dei TAEG risultanti, sia con sia senza polizza;
di aver riconosciuto al sovvenuto il diritto di recedere dal contratto accessorio per tutta la durata del rapporto senza costi e riflessi sul costo del finanziamento;
ovvero ancora di aver offerto condizioni simili, al netto della polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi medesimo merito creditizio.
Sulla scorta di tali premesse non può che confermarsi che le polizze collettive, c.d.
[...]
, n. 5380/02 e n.6069/01 (4 e 5 fascicolo dell'appellante), alle Controparte_2
quali l'appellata ha aderito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento,
rientrino nel novero degli oneri collegati all'erogazione del credito.
Dal testo negoziale si ricava che queste offrono al beneficiario, irrevocabilmente designato nel soggetto che ha stipulato la polizza collettiva, e dunque, nel concreto, secondo le definizioni che aprono la sezione “Condizioni di assicurazione”, in Parte_1
9 “che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi
dalla stessa Contraente”:
- il rimborso di rate del finanziamento oggetto del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi: inabilità temporanea totale da infortunio e malattia e per disoccupazione
-il rimborso del debito residuo in linea capitale relativo al contratto al verificarsi di uno degli eventi: decesso, decesso da infortunio per incidente stradale, invalidità permanente non inferiore al 66%, malattia grave.
Già una simile delimitazione della prestazione assicurativa offerta dalla compagnia di assicurazioni (Cardiff Assurance Vie e Cardiff Assurances Risques Divers, le quali, come rivelato all'art. 16 della nota informativa relativa alle polizze collettive intitolato “Confitto
di interessi” hanno assegnato “mandato distributivo a favore di , società Parte_1
appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia”) circoscritta al debito residuo del finanziamento al verificarsi dell'evento di rischio, rivela che le polizze sono funzionalmente collegate al contratto di prestito personale.
Il collegamento è vieppiù palesato dall'art.
3.2. delle condizioni generali di polizza secondo cui “la cessazione delle garanzia ha termine alla data di scadenza dell'ultima rata prevista
dal piano del rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento”; nel modulo di adesione è, altresì, specificato che “nel caso di esercizio dell'opzione “Cambio rata” o “Salto
rata” previste in suo favore dal contratto di finanziamento, la copertura assicurativa
continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento, ed
10 in tal caso sarò tenuto al pagamento di un premio di importo o durata differenti rispetto a
quello iniziale”.
Consta altresì che il sovvenuto ha aderito a una polizza collettiva stipulata dall'intermediario finanziario erogatore del prestito, alla quale è stata sia riconosciuta una remunerazione per l'assolvimento del mancato a collocare.
È, pertanto, evidente che le polizze assicurano al creditore il rimborso totale del finanziamento al verificarsi di eventi che incidano sulla capacità reddituale del finanziato.
Proprio la riduzione del livello del rischio assunto dal finanziatore, soggetto unilateralmente predisponente le condizioni del contratto di finanziamento, induce a considerare l'assicurazione a protezione del credito sostanzialmente, se non formalmente, obbligatoria.
Al riguardo la Suprema Corte ha opportunamente messo in luce la polisemia della nozione di obbligo e la pluralità delle fonti idonee a generarlo: la legge, in primo luogo, ma anche il contratto e finanche “una più o meno accentuata costrizione e comunque [il] semplice fatto”
(Cass.
5.4.2017 n. 8806) e, in termini più espliciti, ancor più di recente, sia pur con riferimento alla rilevanza dei costi di polizza rispetto alla verifica di usurarietà, ha affermato che ove la stipula di una polizza assicurativa sia valsa a “tutelare l'istituto finanziario per il rischio di
insolvenza del soggetto finanziato”, i costi assicurativi devono essere inclusi nel carico economico correlato al credito, atteso che beneficiario della prestazione economica, in caso di avveramento dell'alea contrattuale, è pur sempre il finanziatore. Ha quindi concluso evidenziando che è ragionevole ritenere che il costo della polizza sia stato “sostanzialmente
11 imposto” dalla società finanziaria “per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale
sopravvenuta … del finanziato”, a nulla rilevando, in senso contrario, che “la polizza
assicurativa sia diretta a tutelare (anche) l'interesse del debitore/assicurato”, atteso che la polizza assicurativa è per definizione “diretta sempre a tutelare e garantire un interesse
dell'assicurato, pena la nullità dello stesso contrato assicurativo espressamente prevista per
le polizze ramo danni (art. 1904 c.c.)” (Cass. 16.4.2018 n. 9298).
Se, dunque, gli elementi gravi, precisi e concordanti, sin qui menzionati sono idonei a far presumere la natura obbligatoria delle polizze sottoscritte da , Controparte_1 Parte_1
non ha fornito indici di segno opposto idonei a modificare tale conclusione. In
[...]
particolare, non ha dimostrato:
- e, per vero neppure allegato, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e dei
TAEG risultanti, sia con, sia senza polizza;
- di aver riconosciuto il diritto di recedere dal contratto accessorio per tutta la durata del rapporto;
al contrario è emersa la limitazione del diritto di recesso al periodo di 30 giorni dalla stipulazione (così come previsto per i contratti con i consumatori);
- di aver offerto lo stesso tipo di finanziamento, senza polizza assicurativa abbinata, a soggetti connotati dal medesimo merito creditizio, giacché rimangono fumose la modalità di comparazione del merito creditizio dei richiedenti. Riferisce la società appellante che rating del cliente è determinato “sulla base di uno score calcolato prima della conclusione del
contratto in relazione ad informazioni fornite dal consumatore stesso” (pag. 17 dell'atto di
12 appello) e, tuttavia, nulla ha prodotto al fine di attestare lo score attribuito ai diversi sovvenuti di cui ha prodotto i contratti, né da questi è dato ritrarre alcun elemento (a esempio lavoro svolto, reddito percepito mensilmente) dal quale dedurre che i sottoscrittori avessero lo stesso merito creditizio. L'allegazione dell'appellante riguardo all'identità del merito creditizio di tutte le controparti contrattuali di resta dunque confinata sul piano Parte_1
squisitamente allegativo.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza,
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di , in Controparte_1
applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022, in € 3.900,00, di cui € 1.100,00
per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase conclusionale,
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante. Delle spese deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore costituito nell'interesse dell'appellata, avvocato Ettore Volpe, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 29 Parte_1
aprile 2021 ad avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3476 del 30 Controparte_1
ottobre 2020, che conferma;
13 condanna la banca appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Ettore Volpe dichiaratisi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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