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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/09/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 434/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Enrica Drago Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la stessa domiciliata
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege e in base al Protocollo
d'intesa sottoscritto il 22.6.2017 dall'Avvocatura dello Stato, presso la stessa domiciliata appellanti contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Francesco Lima appellato
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., con sede legale in Genova, via XX Settembre 37/12 appellato - contumace
1 CONCLUSIONI: per le parti appellanti:
“Codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata costituita : CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere integralmente
l'appello proposto dalla in quanto del tutto infondato Parte_3
in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza nr. 780/2024 emessa dal
Tribunale di Genova. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”. come di seguito modificate con memoria di replica conclusionale:
“… che codesta Ecc.ma Corte di Appello non si limiti a prendere atto della cessazione della materia del contendere per l'intervenuto annullamento in autotutela di tutti gli avvisi di accertamento delle maggiori imposte doganali ma anche dei separati atti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte del soggetto appellante nella persona della la quale di fatto ha rinunciato all'appello Parte_4
proposto convalidando in toto la sentenza di primo grado, ma ritenga doveroso disporre la soccombenza processuale della parte ricorrente/appellante in punto spese legali nella misura richiesta dalla scrivente difesa ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia da Codesta Ecc.ma Corte stante l'attività difensiva svolta ad oggi nel presente giudizio e per le ragioni esposte in narrativa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 780/2024 il Tribunale di Genova, in causa ex art.615 cpc, dichiarava che nulla era più dovuto da alla e alla CP_1 Controparte_3
per le causali di cui agli avvisi di accertamento Parte_4
dedotti in causa. Dichiarava inoltre la società non più tenuta ad Controparte_2 osservare l'ordine amministrativo di cui all'atto di pignoramento presso terzi nr.
pag. 2/8 48/2017/70581 codice identificativo procedura esecutiva nr. 048201772540000109001 notificato in data 07 marzo 2017. Ordinava a di sospendere Controparte_2
ogni prelievo del quinto dello stipendio spettante a , e condannava CP_1
l' alla restituzione a di tutte le somme Controparte_3 CP_3 CP_1
pignorate e pignorande nella procedura esecutiva. Dichiarava compensate le spese del giudizio.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla mancata estromissione dal giudizio dell' e alla mancata dichiarazione del difetto di Parte_4 legittimazione passiva in capo all' ; Controparte_4
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione del ritenuto effetto estensivo del giudicato ex art.1306 c.c.; giudicato formatosi, nei procedimenti promossi dai condebitori solidali, in ordine all'annullamento degli avvisi di accertamento, ove non già revocati in autotutela.
Con nota difensiva depositata ex art. 352 co.1 n.3 cpc, gli appellanti dichiaravano in giudizio che, “come si evince dal documento depositato in data 16.7.25, con atto prot.
21443/RU del 10.7.25 l' ha annullato in Parte_4
autotutela ex art. 10-quinquies l. 212/2000 i provvedimenti impugnati. Dalla lettura del provvedimento si evince che l'infondatezza della pretesa tributaria per mancanza di prova è emersa a seguito dell'archiviazione del procedimento penale RGNR
15504/12/21 promosso dalla presso il Tribunale di Genova, Parte_5 il cui esito ha determinato l'accoglimento dei ricorsi promossi dai coobbligati in solido con l'odierno appellato avverso gli avvisi di accertamento. L'attività esecutiva promossa dall'Amministrazione nei confronti del solo Sig. è stata determinata CP_1 dal rigetto del ricorso promosso da quest'ultimo dinanzi all'allora TP di Genova
(sent. n. 95/02/2017 del 17.1.17). Pertanto, se vero è che la situazione del Sig. CP_1
non avrebbe dovuto essere destinataria di un trattamento diverso rispetto a quella degli altri coobbligati, è altrettanto vero che la reiezione da parte del Giudice Tributaria del
pag. 3/8 ricorso del Sig. ha determinato la necessità di procedere nei confronti di CP_1 quest'ultimo ad ulteriori e più complesse valutazioni che hanno, da ultimo, determinato
l'annullamento degli atti impositivi anche in suo confronto”.
Dando atto di quanto sopra, gli appellanti modificavano le proprie conclusioni nelle seguenti: “Codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 svolgendo le seguenti richieste: “piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto dalla in Parte_3
quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza nr. 780/2024 emessa dal Tribunale di Genova. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Con nota di replica alla comparsa conclusionale degli appellanti l'appellato dichiarava di prendere “atto che la ha provveduto nel corso del mese Parte_4 di luglio 2025 a notificare mediante PEC … l'annullamento in autotutela di tutte gli avvisi di accertamento di maggiori imposte doganali a suo tempo notificati al sig. nonché di tutti gli atti irrogazione delle sanzioni pecuniarie a suo tempo CP_1 irrogate e che costituivano il titolo anzi i titoli in base ai quali l' Controparte_5
stava agendo esecutivamente nei confronti del sig. Sempre nel corso del
[...] CP_1 mese di luglio 2025 la stessa ha comunicato mediante PEC … di Parte_4
avere dato disposizioni affinché si proceda alla restituzione al sig. di tutte le CP_1
somme ad oggi pignorate al medesimo come conseguenza della esecuzione mobiliare promossa in suo danno che era stata interrotta dalla sentenza nr. 780/2024 del
Tribunale di Genova oggetto della presente impugnazione. Tale decisione in autotutela da parte della finanziaria formalizzata via PEC al[lo Controparte_6 Parte_4
scrivente] difensore nel corso del presente giudizio, ha dunque rappresentato
l'accettazione in toto della posizione assunta dalla difesa del sig. e soprattutto CP_1
ha avallato completamente la fondatezza delle ragioni di diritto sviluppate sia nella fase di prime cure che nella fase di appello”.
pag. 4/8 Con la medesima memoria l'appellato modificava le conclusioni chiedendo che la Corte
“… non si limiti a prendere atto della cessazione della materia del contendere per
l'intervenuto annullamento in autotutela di tutti gli avvisi di accertamento delle maggiori imposte doganali ma anche dei separati atti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte del soggetto appellante nella persona della Parte_4
la quale di fatto ha rinunciato all'appello proposto convalidando in toto
[...]
la sentenza di primo grado, ma ritenga doveroso disporre la soccombenza processuale della parte ricorrente/appellante in punto spese legali nella misura richiesta dalla scrivente difesa ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia da Codesta Ecc.ma
Corte stante l'attività difensiva svolta ad oggi nel presente giudizio e per le ragioni esposte in narrativa”.
4 – Non si costituiva nel giudizio unipersonale e ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia.
5 – All'esito degli atti difensivi depositati dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, la decisione veniva riservata al collegio, ai sensi dell'art.352 co.2 cpc, con ordinanza del consigliere istruttore 21 settembre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 10 settembre 2025.
pag. 5/8 7 – La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime dalla valutazione della soccombenza virtuale, non essendovi accordo tra le parti costituite in ordine alle spese di lite. Come noto, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass.Sez.2, 31 ottobre 2023, n.30251).
Ritiene questa Corte che, nel regolamento delle spese di lite, mancando l'accordo delle parti sul punto, debba pronunciarsi la condanna degli appellanti al pagamento in favore della parte appellata costituita. In ordine a tale pronuncia è determinante l'esame del provvedimento in autotutela depositato in atti in data 16 luglio 2025, nel quale l' dichiara di riconoscere che: Parte_4
i. con l'archiviazione, da parte del GIP presso il Tribunale di Genova, del procedimento penale 15504/12/21 nei confronti di ed altri, era stata CP_1 ritenuta “l'insussistenza di elementi probatori idonei a sostenere l'accusa nel giudizio penale”, e che tale archiviazione “sottrae l'effettivo sussidio probatorio agli atti impositivi tributari e determina l'infondatezza rilevante ai sensi dell'art.10 quinquies, per mancanza di prova in ordine all'unico “presupposto di imposta” rappresentato dalla qualità della merce importata”;
ii. “l'infondatezza dichiarata dal giudice penale quindi si è riverberata anche nei procedimenti tributari che hanno avuto ad oggetto le posizioni dei coobbligati solidali al , che, come descritto in premessa, in fatto, sono stati CP_1
tutti risolti in senso sfavorevole all'Ufficio”;
pag. 6/8 iii. con la sentenza appellata n.780/2024 del 12 marzo 2024 del Tribunale di Genova, è stato accertato “che nulla è dovuto da parte di e che l'Ufficio è tenuto CP_1
alla restituzione di ciò che è stato versato fino ad oggi”.
Il provvedimento di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Genova, richiamato nel provvedimento in autotutela risale al 2014, in epoca di molto anteriore all'introduzione del presente giudizio. Le conseguenze che il provvedimento in autotutela trae, tardivamente, da tale archiviazione avrebbero potuto essere già considerate prima della stessa instaurazione del presente giudizio d'appello, in considerazione del riconoscimento, contenuto nel provvedimento in autotutela, della correttezza della pronuncia appellata. Tali circostanze sono sufficienti per ritenere l'infondatezza delle ragioni degli appellanti, come riconosciuto con il provvedimento pronunciato in autotutela.
8 – Stante la soccombenza virtuale degli appellanti, sussistono i presupposti per la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata
. Nella liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_1
ritiene questa Corte di dover considerare che, per effetto del provvedimento in autotutela, il valore di causa non può avere a riferimento gli importi portati dagli avvisi di accertamento e dagli atti di irrogazione di sanzioni, in quanto gli stessi hanno cessato ogni effetto. Si ritiene di dover avere riguardo allo scaglione per le cause di valore indeterminato (scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00). Le spese del presente grado di giudizio possono essere quindi liquidate a favore dell'appellato CP_1 come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Restano definitivamente a carico degli appellanti le spese sostenute in relazione all'appellato non costituito Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 7/8 1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna le parti appellanti al pagamento, in favore della parte appellata CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00,
[...]
oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dichiara definitivamente a carico degli appellanti le spese sostenute in relazione all'appellato contumace . Controparte_2
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Enrica Drago
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Ritiene questa Corte che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la concorde deduzione delle parti costituite sul punto, stante l'intervenuta revoca, in autotutela, dei provvedimenti oggetto di causa, nonché per l'intervenuta dichiarazione dell' – comunicata al difensore Parte_4 dell'appellato come dato atto dallo stesso – di aver disposto “affinché si proceda CP_1
alla restituzione al sig. di tutte le somme ad oggi pignorate al medesimo come CP_1
conseguenza della esecuzione mobiliare promossa in suo danno che era stata interrotta dalla sentenza nr. 780/2024 del Tribunale di Genova oggetto della presente impugnazione”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 434/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Enrica Drago Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la stessa domiciliata
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege e in base al Protocollo
d'intesa sottoscritto il 22.6.2017 dall'Avvocatura dello Stato, presso la stessa domiciliata appellanti contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Francesco Lima appellato
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., con sede legale in Genova, via XX Settembre 37/12 appellato - contumace
1 CONCLUSIONI: per le parti appellanti:
“Codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata costituita : CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere integralmente
l'appello proposto dalla in quanto del tutto infondato Parte_3
in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza nr. 780/2024 emessa dal
Tribunale di Genova. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”. come di seguito modificate con memoria di replica conclusionale:
“… che codesta Ecc.ma Corte di Appello non si limiti a prendere atto della cessazione della materia del contendere per l'intervenuto annullamento in autotutela di tutti gli avvisi di accertamento delle maggiori imposte doganali ma anche dei separati atti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte del soggetto appellante nella persona della la quale di fatto ha rinunciato all'appello Parte_4
proposto convalidando in toto la sentenza di primo grado, ma ritenga doveroso disporre la soccombenza processuale della parte ricorrente/appellante in punto spese legali nella misura richiesta dalla scrivente difesa ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia da Codesta Ecc.ma Corte stante l'attività difensiva svolta ad oggi nel presente giudizio e per le ragioni esposte in narrativa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 780/2024 il Tribunale di Genova, in causa ex art.615 cpc, dichiarava che nulla era più dovuto da alla e alla CP_1 Controparte_3
per le causali di cui agli avvisi di accertamento Parte_4
dedotti in causa. Dichiarava inoltre la società non più tenuta ad Controparte_2 osservare l'ordine amministrativo di cui all'atto di pignoramento presso terzi nr.
pag. 2/8 48/2017/70581 codice identificativo procedura esecutiva nr. 048201772540000109001 notificato in data 07 marzo 2017. Ordinava a di sospendere Controparte_2
ogni prelievo del quinto dello stipendio spettante a , e condannava CP_1
l' alla restituzione a di tutte le somme Controparte_3 CP_3 CP_1
pignorate e pignorande nella procedura esecutiva. Dichiarava compensate le spese del giudizio.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla mancata estromissione dal giudizio dell' e alla mancata dichiarazione del difetto di Parte_4 legittimazione passiva in capo all' ; Controparte_4
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione del ritenuto effetto estensivo del giudicato ex art.1306 c.c.; giudicato formatosi, nei procedimenti promossi dai condebitori solidali, in ordine all'annullamento degli avvisi di accertamento, ove non già revocati in autotutela.
Con nota difensiva depositata ex art. 352 co.1 n.3 cpc, gli appellanti dichiaravano in giudizio che, “come si evince dal documento depositato in data 16.7.25, con atto prot.
21443/RU del 10.7.25 l' ha annullato in Parte_4
autotutela ex art. 10-quinquies l. 212/2000 i provvedimenti impugnati. Dalla lettura del provvedimento si evince che l'infondatezza della pretesa tributaria per mancanza di prova è emersa a seguito dell'archiviazione del procedimento penale RGNR
15504/12/21 promosso dalla presso il Tribunale di Genova, Parte_5 il cui esito ha determinato l'accoglimento dei ricorsi promossi dai coobbligati in solido con l'odierno appellato avverso gli avvisi di accertamento. L'attività esecutiva promossa dall'Amministrazione nei confronti del solo Sig. è stata determinata CP_1 dal rigetto del ricorso promosso da quest'ultimo dinanzi all'allora TP di Genova
(sent. n. 95/02/2017 del 17.1.17). Pertanto, se vero è che la situazione del Sig. CP_1
non avrebbe dovuto essere destinataria di un trattamento diverso rispetto a quella degli altri coobbligati, è altrettanto vero che la reiezione da parte del Giudice Tributaria del
pag. 3/8 ricorso del Sig. ha determinato la necessità di procedere nei confronti di CP_1 quest'ultimo ad ulteriori e più complesse valutazioni che hanno, da ultimo, determinato
l'annullamento degli atti impositivi anche in suo confronto”.
Dando atto di quanto sopra, gli appellanti modificavano le proprie conclusioni nelle seguenti: “Codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 svolgendo le seguenti richieste: “piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto dalla in Parte_3
quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza nr. 780/2024 emessa dal Tribunale di Genova. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Con nota di replica alla comparsa conclusionale degli appellanti l'appellato dichiarava di prendere “atto che la ha provveduto nel corso del mese Parte_4 di luglio 2025 a notificare mediante PEC … l'annullamento in autotutela di tutte gli avvisi di accertamento di maggiori imposte doganali a suo tempo notificati al sig. nonché di tutti gli atti irrogazione delle sanzioni pecuniarie a suo tempo CP_1 irrogate e che costituivano il titolo anzi i titoli in base ai quali l' Controparte_5
stava agendo esecutivamente nei confronti del sig. Sempre nel corso del
[...] CP_1 mese di luglio 2025 la stessa ha comunicato mediante PEC … di Parte_4
avere dato disposizioni affinché si proceda alla restituzione al sig. di tutte le CP_1
somme ad oggi pignorate al medesimo come conseguenza della esecuzione mobiliare promossa in suo danno che era stata interrotta dalla sentenza nr. 780/2024 del
Tribunale di Genova oggetto della presente impugnazione. Tale decisione in autotutela da parte della finanziaria formalizzata via PEC al[lo Controparte_6 Parte_4
scrivente] difensore nel corso del presente giudizio, ha dunque rappresentato
l'accettazione in toto della posizione assunta dalla difesa del sig. e soprattutto CP_1
ha avallato completamente la fondatezza delle ragioni di diritto sviluppate sia nella fase di prime cure che nella fase di appello”.
pag. 4/8 Con la medesima memoria l'appellato modificava le conclusioni chiedendo che la Corte
“… non si limiti a prendere atto della cessazione della materia del contendere per
l'intervenuto annullamento in autotutela di tutti gli avvisi di accertamento delle maggiori imposte doganali ma anche dei separati atti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte del soggetto appellante nella persona della Parte_4
la quale di fatto ha rinunciato all'appello proposto convalidando in toto
[...]
la sentenza di primo grado, ma ritenga doveroso disporre la soccombenza processuale della parte ricorrente/appellante in punto spese legali nella misura richiesta dalla scrivente difesa ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia da Codesta Ecc.ma
Corte stante l'attività difensiva svolta ad oggi nel presente giudizio e per le ragioni esposte in narrativa”.
4 – Non si costituiva nel giudizio unipersonale e ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia.
5 – All'esito degli atti difensivi depositati dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, la decisione veniva riservata al collegio, ai sensi dell'art.352 co.2 cpc, con ordinanza del consigliere istruttore 21 settembre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 10 settembre 2025.
pag. 5/8 7 – La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime dalla valutazione della soccombenza virtuale, non essendovi accordo tra le parti costituite in ordine alle spese di lite. Come noto, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass.Sez.2, 31 ottobre 2023, n.30251).
Ritiene questa Corte che, nel regolamento delle spese di lite, mancando l'accordo delle parti sul punto, debba pronunciarsi la condanna degli appellanti al pagamento in favore della parte appellata costituita. In ordine a tale pronuncia è determinante l'esame del provvedimento in autotutela depositato in atti in data 16 luglio 2025, nel quale l' dichiara di riconoscere che: Parte_4
i. con l'archiviazione, da parte del GIP presso il Tribunale di Genova, del procedimento penale 15504/12/21 nei confronti di ed altri, era stata CP_1 ritenuta “l'insussistenza di elementi probatori idonei a sostenere l'accusa nel giudizio penale”, e che tale archiviazione “sottrae l'effettivo sussidio probatorio agli atti impositivi tributari e determina l'infondatezza rilevante ai sensi dell'art.10 quinquies, per mancanza di prova in ordine all'unico “presupposto di imposta” rappresentato dalla qualità della merce importata”;
ii. “l'infondatezza dichiarata dal giudice penale quindi si è riverberata anche nei procedimenti tributari che hanno avuto ad oggetto le posizioni dei coobbligati solidali al , che, come descritto in premessa, in fatto, sono stati CP_1
tutti risolti in senso sfavorevole all'Ufficio”;
pag. 6/8 iii. con la sentenza appellata n.780/2024 del 12 marzo 2024 del Tribunale di Genova, è stato accertato “che nulla è dovuto da parte di e che l'Ufficio è tenuto CP_1
alla restituzione di ciò che è stato versato fino ad oggi”.
Il provvedimento di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Genova, richiamato nel provvedimento in autotutela risale al 2014, in epoca di molto anteriore all'introduzione del presente giudizio. Le conseguenze che il provvedimento in autotutela trae, tardivamente, da tale archiviazione avrebbero potuto essere già considerate prima della stessa instaurazione del presente giudizio d'appello, in considerazione del riconoscimento, contenuto nel provvedimento in autotutela, della correttezza della pronuncia appellata. Tali circostanze sono sufficienti per ritenere l'infondatezza delle ragioni degli appellanti, come riconosciuto con il provvedimento pronunciato in autotutela.
8 – Stante la soccombenza virtuale degli appellanti, sussistono i presupposti per la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata
. Nella liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_1
ritiene questa Corte di dover considerare che, per effetto del provvedimento in autotutela, il valore di causa non può avere a riferimento gli importi portati dagli avvisi di accertamento e dagli atti di irrogazione di sanzioni, in quanto gli stessi hanno cessato ogni effetto. Si ritiene di dover avere riguardo allo scaglione per le cause di valore indeterminato (scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00). Le spese del presente grado di giudizio possono essere quindi liquidate a favore dell'appellato CP_1 come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Restano definitivamente a carico degli appellanti le spese sostenute in relazione all'appellato non costituito Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 7/8 1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna le parti appellanti al pagamento, in favore della parte appellata CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00,
[...]
oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dichiara definitivamente a carico degli appellanti le spese sostenute in relazione all'appellato contumace . Controparte_2
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Enrica Drago
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Ritiene questa Corte che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la concorde deduzione delle parti costituite sul punto, stante l'intervenuta revoca, in autotutela, dei provvedimenti oggetto di causa, nonché per l'intervenuta dichiarazione dell' – comunicata al difensore Parte_4 dell'appellato come dato atto dallo stesso – di aver disposto “affinché si proceda CP_1
alla restituzione al sig. di tutte le somme ad oggi pignorate al medesimo come CP_1
conseguenza della esecuzione mobiliare promossa in suo danno che era stata interrotta dalla sentenza nr. 780/2024 del Tribunale di Genova oggetto della presente impugnazione”.