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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4003/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000107000 BOLLO - IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n.29580202500000107/000 notificata in data 21/02/2025 con cui veniva invitato ad effettuare il pagamento dell'importo di € 7.737,91, di cui impugnati € 5.619,28 per Tassa Auto 2012, 2015,2016, 2017, ed IRPEF 2014, 2015.
Ha dedotto: 1) mancata rituale notifica delle cartelle 2) mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione 3) mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche 4) nullita' delle cartelle per difetto di motivazione per omessa allegazione dell'atto presupposto in violazione dell'art.7 l.212/2000
5) illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito in esse indicato
L'ADER si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso ed nel merito ne chiedeva il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto al primo motivo si osserva che l'Ader costituendosi in giudizio ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione sottese al preavviso di fermo, e ha dedotto quanto segue: 1) la cartella 29520170000064384000 (Tassa Auto 2012) è stata notificata il 19/05/2017, personalmente a mani del contribuente, come da relata allegata (All.04);
2) la cartella 29520190004211847000 (IRPEF 2014) è stata notificata il 12/06/2019, a mezzo del servizio postale con invio diretto di raccomandata a.r. mediante consegna al contribuente, come da avviso di ricevimento allegato (All.05);
3) la cartella 29520200002886677000 (Tassa Auto 2017) è stata notificata il 19/12/2022 ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito alla Casa Comunale, successiva affissione all'albo e invio della relativa raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza, come da avviso di ricevimento anch'esso allegato (All.06);
4) la cartella 29520200002886778000 (IRPEF 2015) è stata notificata il 28/02/2022, ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito alla Casa Comunale, successiva affissione all'albo e invio della relativa raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza, come da avviso di ricevimento anch'esso allegato (All.07).
5) la cartella 29520210022104811000 (Tassa Auto 2015) è stata notificata il 08/04/2023, per irreperibilità assoluta del destinatario, mediante deposito alla Casa Comunale e successiva affissione all'albo, come da relata allegata (All.08);
6) la cartella 29520210058499650000 (Tassa Auto 2016) è stata notificata il 15/06/2022, a mezzo del servizio postale con invio diretto di raccomandata a.r. mediante consegna al contribuente, come da avviso di ricevimento allegato (All.09).
La difesa del resistente rileva che con riferimento alle cartelle 29520170000064384000 e n.
9520190004211847000 non è stata allegata la copia della cartella.
Quanto alla eccezione relativa alla carenza di valenza probatoria della documentazione prodotta in atti dall'ADER si evidenzia che la Suprema Corte ha affermato l'insussistenza dell'onere di produzione della cartella (Cass. 23039/16)
Ne consegue che non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).
Alle predette notifiche non è seguita alcuna opposizione, da parte del ricorrente Non vi è dubbio, pertanto, che la mancata impugnazione delle cartelle entro i termini prescritti abbia comportato la definitività delle iscrizioni a ruolo, con conseguente preclusione, per il ricorrente, di sollevare contestazioni e vizi originariamente deducibili e non dedotti nell'anzidetto termine, risultando gli stessi assorbiti dal giudicato, attesa l'intervenuta stabilizzazione del titolo a cagione della omessa opposizione nel termine prescritto nel termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992. Con riferimento invece alla cartella 29520210022104811000 per Tassa Auto 2015, notificata l'08/04/2023, mediante deposito alla Casa Comunale è stata eccepita la nullità della notifica poiché non vi è prova della necessaria raccomandata informativa. Al riguardo si evidenzia che effettivamente risulta che per irreperibilità assoluta del destinatario, mediante deposito alla Casa Comunale e successiva affissione all'albo, ma non è stata prodotta copia della raccomandata informativa.
Inoltre non risultano decorsi i termini di prescrizione in quanto con riferimento alle cartelle
29520190004211847000, 29520200002886778000, 2952021005849965000, in data 20/01/2025 è stata notificata l'intimazione 29520239004222176000
Inoltre deve essere considerata ala sospensione dei suddetti termini di prescrizione nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, disposta degli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e s.m.i. emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19. e della proroga fino al
31.12.2023 dei termini di prescrizione, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dal richiamato art.12 D.Lgs.159/2015.
Pertanto, avuto riguardo alla data di notifica delle cartelle, dell'intimazione di pagamento
29520239004222176000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (notificata il 21/02/2025)non risulta decorso il termine di prescrizione
Quanto all'eccepito difetto di motivazione osserva la Corte l'atto impugnato risulta redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione,
Con riferimento all'omessa motivazione dell'atto impugnato si osserva che “Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili,
e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato”(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22018 del
21/09/2017).
Nel caso in esame il contenuto dell'atto in esame può ritenersi completo ed esaustivo e non affetto da carenza di motivazione.
La comunicazione impugnata contiene, infatti, la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, elementi sufficiente per motivare l'adozione, da parte dell'ente della riscossione, della misura in parola.
Inoltre, il preavviso di fermo reca, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., con indicazione dei termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Da ciò, consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato con riferimento alla cartella 29520210022104811000.
Rigetta nel resto. Spese compensate. Messina 26 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4003/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000107000 BOLLO - IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n.29580202500000107/000 notificata in data 21/02/2025 con cui veniva invitato ad effettuare il pagamento dell'importo di € 7.737,91, di cui impugnati € 5.619,28 per Tassa Auto 2012, 2015,2016, 2017, ed IRPEF 2014, 2015.
Ha dedotto: 1) mancata rituale notifica delle cartelle 2) mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione 3) mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche 4) nullita' delle cartelle per difetto di motivazione per omessa allegazione dell'atto presupposto in violazione dell'art.7 l.212/2000
5) illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito in esse indicato
L'ADER si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso ed nel merito ne chiedeva il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto al primo motivo si osserva che l'Ader costituendosi in giudizio ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione sottese al preavviso di fermo, e ha dedotto quanto segue: 1) la cartella 29520170000064384000 (Tassa Auto 2012) è stata notificata il 19/05/2017, personalmente a mani del contribuente, come da relata allegata (All.04);
2) la cartella 29520190004211847000 (IRPEF 2014) è stata notificata il 12/06/2019, a mezzo del servizio postale con invio diretto di raccomandata a.r. mediante consegna al contribuente, come da avviso di ricevimento allegato (All.05);
3) la cartella 29520200002886677000 (Tassa Auto 2017) è stata notificata il 19/12/2022 ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito alla Casa Comunale, successiva affissione all'albo e invio della relativa raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza, come da avviso di ricevimento anch'esso allegato (All.06);
4) la cartella 29520200002886778000 (IRPEF 2015) è stata notificata il 28/02/2022, ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito alla Casa Comunale, successiva affissione all'albo e invio della relativa raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza, come da avviso di ricevimento anch'esso allegato (All.07).
5) la cartella 29520210022104811000 (Tassa Auto 2015) è stata notificata il 08/04/2023, per irreperibilità assoluta del destinatario, mediante deposito alla Casa Comunale e successiva affissione all'albo, come da relata allegata (All.08);
6) la cartella 29520210058499650000 (Tassa Auto 2016) è stata notificata il 15/06/2022, a mezzo del servizio postale con invio diretto di raccomandata a.r. mediante consegna al contribuente, come da avviso di ricevimento allegato (All.09).
La difesa del resistente rileva che con riferimento alle cartelle 29520170000064384000 e n.
9520190004211847000 non è stata allegata la copia della cartella.
Quanto alla eccezione relativa alla carenza di valenza probatoria della documentazione prodotta in atti dall'ADER si evidenzia che la Suprema Corte ha affermato l'insussistenza dell'onere di produzione della cartella (Cass. 23039/16)
Ne consegue che non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).
Alle predette notifiche non è seguita alcuna opposizione, da parte del ricorrente Non vi è dubbio, pertanto, che la mancata impugnazione delle cartelle entro i termini prescritti abbia comportato la definitività delle iscrizioni a ruolo, con conseguente preclusione, per il ricorrente, di sollevare contestazioni e vizi originariamente deducibili e non dedotti nell'anzidetto termine, risultando gli stessi assorbiti dal giudicato, attesa l'intervenuta stabilizzazione del titolo a cagione della omessa opposizione nel termine prescritto nel termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992. Con riferimento invece alla cartella 29520210022104811000 per Tassa Auto 2015, notificata l'08/04/2023, mediante deposito alla Casa Comunale è stata eccepita la nullità della notifica poiché non vi è prova della necessaria raccomandata informativa. Al riguardo si evidenzia che effettivamente risulta che per irreperibilità assoluta del destinatario, mediante deposito alla Casa Comunale e successiva affissione all'albo, ma non è stata prodotta copia della raccomandata informativa.
Inoltre non risultano decorsi i termini di prescrizione in quanto con riferimento alle cartelle
29520190004211847000, 29520200002886778000, 2952021005849965000, in data 20/01/2025 è stata notificata l'intimazione 29520239004222176000
Inoltre deve essere considerata ala sospensione dei suddetti termini di prescrizione nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, disposta degli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e s.m.i. emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19. e della proroga fino al
31.12.2023 dei termini di prescrizione, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dal richiamato art.12 D.Lgs.159/2015.
Pertanto, avuto riguardo alla data di notifica delle cartelle, dell'intimazione di pagamento
29520239004222176000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (notificata il 21/02/2025)non risulta decorso il termine di prescrizione
Quanto all'eccepito difetto di motivazione osserva la Corte l'atto impugnato risulta redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione,
Con riferimento all'omessa motivazione dell'atto impugnato si osserva che “Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili,
e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato”(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22018 del
21/09/2017).
Nel caso in esame il contenuto dell'atto in esame può ritenersi completo ed esaustivo e non affetto da carenza di motivazione.
La comunicazione impugnata contiene, infatti, la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, elementi sufficiente per motivare l'adozione, da parte dell'ente della riscossione, della misura in parola.
Inoltre, il preavviso di fermo reca, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., con indicazione dei termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Da ciò, consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato con riferimento alla cartella 29520210022104811000.
Rigetta nel resto. Spese compensate. Messina 26 gennaio 2026