Articolo 1062 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1067Articolo 1086
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Art. 1062. Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. 3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimita' di voti:
a) il Direttore generale del personale militare; b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta.
Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'. 6-bis. I ((luogotenenti)) e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata ((o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.)) .
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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