a) il Direttore generale del personale militare; b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta.
Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'. 6-bis. I luogotenenti e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata ((e della Sanita' militare)) o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri. ((138)) --------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".