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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 479/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 479/2024 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità- rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AN TA (c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore Direttore Regionale dell' del Lazio, dr. giusta Delibera CP_1 Controparte_3 del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' , CP_1 CP_1
n. 45 del 26.2.2020, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale CP_4 CP_5
, in p.zza delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco
[...]
Damasco c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._3 Per_1 del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 26/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “1. Parte_1 accertare e dichiarare che l'infortunio avvenuto in data 26/10/2022 è ascrivibile a causa di lavoro/in itinere e per l'effetto condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore della sig.ra Parte_1 dell'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022 pari a €
778,70 oppure pari alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal 26/10/2022 al saldo, e dell'indennizzo del danno biologico derivante dall'invalidità permanente conseguente all'infortunio conformemente alla legge e per il grado riconosciuto dall in misura pari all'8% e quindi per la somma complessiva CP_1 di € 7.963,24 oppure nella diversa misura maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26/10/2022 al saldo;
2. condannare l' al pagamento in favore della sig.ra delle spese e dei CP_1 Parte_1 compensi di difesa” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 21/6/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “NEL MERITO
Respingersi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata.
Spese, competenze ed onorari di causa per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 2/7/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 3/7/2024; seguiva l'udienza del 23/1/2025 nella quale venivano escussi i testi di parte ricorrente e seguiva l'udienza per la Testimone_1 Tes_2 discussione del 18/11/2025, all'esito della quale – a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti costituite. Parte ricorrente all'udienza del 23/1/2025 aderiva alla valutazione
2 medico-legale dell' che riconosceva un grado di invalidità permanente pari all'8% (v. CP_1 doc. n. 6 allegato al ricorso).
2. In fatto e in diritto.
5. Nel merito, dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è collaboratrice domestica alle dipendenze di , in virtù di contratto di lavoro subordinato del 3/9/2009, che Testimone_1 svolge la prestazione lavorativa presso l'abitazione del datore di lavoro sita in Rocca di Papa via Frascati n 221, part time dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. La ricorrente abita a Rocca di Papa piazza Duomo n. 10.
6. In data 26/10/2022, mentre si recava sul posto di lavoro a bordo del proprio Parte_1 ciclomotore cc 50 tg. X47KLS, cadeva accidentalmente dal mezzo a poca distanza dal cancello di ingresso dell'abitazione ove presta la propria attività lavorativa. Il datore di lavoro, , ha dichiarato in giudizio che la mattina del 26/10/2022 alle ore 8.00 Testimone_1 circa, soccorreva la ricorrente che era caduta a circa 20 metri dal cancello di ingresso della sua abitazione e la portava al Pronto Soccorso (v. verbale udienza 23/1/2025, teste . Tes_1
7. A causa dell'infortunio la ricorrente riportava “frattura estremo distale di radio a sinistra” con prognosi di giorni 30 (v. referto Pronto Soccorso Policlinico Tor Vergata del 26/10/2022 doc. 3 allegato al ricorso).
8. Il datore di lavoro effettuava denuncia all' dell'infortunio in data Testimone_1 CP_1
27/10/2022 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso); la pratica veniva rubricata al n. 517899917, veniva istruita e conclusa con provvedimenti del 9/3/2023 (documento n. 4 allegato al ricorso)
e del 6/4/2023 (doc. n. 5 allegato al ricorso) di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: “Non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio si è verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario”.
9. Veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
10. Osserva il decidente che entrambi i testi sentiti in giudizio hanno dichiarato che la ricorrente aveva necessità del ciclomotore per recarsi al lavoro, sia perché tra l'abitazione
3 della e il luogo di lavoro vi è una distanza di circa 2,6 Km caratterizzata da un notevole Pt_1 dislivello altimetrico, sia perché l'autobus non passa in orario, sia perché la ricorrente non ha patente di guida di automobile, sia perché alla fine dell'orario di lavoro, deve recarsi presso l'abitazione della figlia sita in Grottaferrata vicolo San Giuseppe n 9, per accudire il nipote di anni 4, atteso che la figlia svolge la professione di infermiera e che per recarsi presso l'abitazione di quest'ultima dovrebbe prendere due autobus che rendono particolarmente difficile lo spostamento, tenuto conto che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione della figlia è di 4,6 km circa. Tes_2
11. Le convergenti dichiarazioni dei testimoni assunte in giudizio consentono di ritenere accertato che l'infortunio sia occorso in itinere per causa di lavoro, stante la necessità dell'uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il requisito della necessità deve essere valutato attraverso fattori quali le esigenze personali e familiari, o semplicemente di carattere pratico, che possono condizionare la scelta del mezzo privato a discapito di quello pubblico (cfr Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.
16835 del 07/07/2017). L'uso del mezzo privato può essere giustificato anche da esigenze legate alla vita familiare, tali da evitare un prolungamento oltre misura dell'assenza del lavoratore medesimo dalla famiglia o per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare (cfr Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 6929 del 04/04/2005; Cassazione,
Sezione Lavoro, sentenza n. 7313 del 13/04/2016).
12. Tutto ciò posto, stanti gli accertamenti istruttori nel presente giudizio relativi alla necessità dell'uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra indicati, il Tribunale accerta e dichiara che l'infortunio occorso alla ricorrente il 26/10/2022 è infortunio in itinere ascrivibile a causa di lavoro.
13. L ha riconosciuto alla ricorrente – per l'infortunio occorso il 26/10/2022 - una CP_1 inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022 (v. doc. n. 6 allegato al ricorso). I giorni di inabilità sono dunque 29 in totale e i primi 3 sono a totale carico del datore di lavoro;
i restanti 26 giorni danno diritto alla seguente indennità: retribuzione convenzionale giornaliera (doc. 16) € 49,91 x 60%= 29,95 x 26 gg.= € 778,70. Per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 68 dPR n. 1124/1965 di € CP_1
4 778,70 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
14. L' ha riconosciuto, altresì, alla ricorrente – per l'infortunio occorso il 26/10/2022 – CP_1 una invalidità permanente pari all'8% (v. doc. n. 6 allegato al ricorso): a tale valutazione parte ricorrente ha aderito (v. verbale udienza 23/1/2025). Ciò posto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente a causa dell'infortunio occorso il 26/10/2022 ha riportato una invalidità permanente pari all'8% con diritto all'indennizzo ex art 13 dlgs.vo n. 38/2000 per un grado di invalidità pari all'8%; per l'effetto condanna l' alla liquidazione nei CP_1 confronti della ricorrente di un indennizzo ex art. 13 D.lgs. 38/2000 corrispondente ad una invalidità pari all'8% con decorrenza dal 26/10/2022, oltre interessi legali calcolati da tale data al saldo.
3. Le spese di lite.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 8741,94 (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50
5 16. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese e in € 2695,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che l'infortunio in itinere occorso alla ricorrente il 26/10/2022 è ascrivibile a causa di lavoro;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente, con riferimento all'infortunio occorso il
26/10/2022, al riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al
24/11/2022;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità per inabilità CP_1 temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022 pari ad € 778,7, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente, con riferimento all'infortunio occorso il
26/10/2022, al riconoscimento dell'indennizzo ex art 13 dlgs.vo n. 38/2000 per un grado di invalidità pari all'8%;
- condanna l' alla liquidazione nei confronti della ricorrente di un indennizzo ex CP_1 art. 13 D.lgs. 38/2000 corrispondente ad una invalidità pari all'8% con decorrenza dal
26/10/2022, oltre interessi legali calcolati da tale data al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese e in € 2695,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 479/2024 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità- rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AN TA (c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore Direttore Regionale dell' del Lazio, dr. giusta Delibera CP_1 Controparte_3 del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' , CP_1 CP_1
n. 45 del 26.2.2020, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale CP_4 CP_5
, in p.zza delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco
[...]
Damasco c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._3 Per_1 del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 26/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “1. Parte_1 accertare e dichiarare che l'infortunio avvenuto in data 26/10/2022 è ascrivibile a causa di lavoro/in itinere e per l'effetto condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore della sig.ra Parte_1 dell'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022 pari a €
778,70 oppure pari alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal 26/10/2022 al saldo, e dell'indennizzo del danno biologico derivante dall'invalidità permanente conseguente all'infortunio conformemente alla legge e per il grado riconosciuto dall in misura pari all'8% e quindi per la somma complessiva CP_1 di € 7.963,24 oppure nella diversa misura maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26/10/2022 al saldo;
2. condannare l' al pagamento in favore della sig.ra delle spese e dei CP_1 Parte_1 compensi di difesa” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 21/6/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “NEL MERITO
Respingersi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata.
Spese, competenze ed onorari di causa per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 2/7/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 3/7/2024; seguiva l'udienza del 23/1/2025 nella quale venivano escussi i testi di parte ricorrente e seguiva l'udienza per la Testimone_1 Tes_2 discussione del 18/11/2025, all'esito della quale – a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti costituite. Parte ricorrente all'udienza del 23/1/2025 aderiva alla valutazione
2 medico-legale dell' che riconosceva un grado di invalidità permanente pari all'8% (v. CP_1 doc. n. 6 allegato al ricorso).
2. In fatto e in diritto.
5. Nel merito, dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è collaboratrice domestica alle dipendenze di , in virtù di contratto di lavoro subordinato del 3/9/2009, che Testimone_1 svolge la prestazione lavorativa presso l'abitazione del datore di lavoro sita in Rocca di Papa via Frascati n 221, part time dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. La ricorrente abita a Rocca di Papa piazza Duomo n. 10.
6. In data 26/10/2022, mentre si recava sul posto di lavoro a bordo del proprio Parte_1 ciclomotore cc 50 tg. X47KLS, cadeva accidentalmente dal mezzo a poca distanza dal cancello di ingresso dell'abitazione ove presta la propria attività lavorativa. Il datore di lavoro, , ha dichiarato in giudizio che la mattina del 26/10/2022 alle ore 8.00 Testimone_1 circa, soccorreva la ricorrente che era caduta a circa 20 metri dal cancello di ingresso della sua abitazione e la portava al Pronto Soccorso (v. verbale udienza 23/1/2025, teste . Tes_1
7. A causa dell'infortunio la ricorrente riportava “frattura estremo distale di radio a sinistra” con prognosi di giorni 30 (v. referto Pronto Soccorso Policlinico Tor Vergata del 26/10/2022 doc. 3 allegato al ricorso).
8. Il datore di lavoro effettuava denuncia all' dell'infortunio in data Testimone_1 CP_1
27/10/2022 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso); la pratica veniva rubricata al n. 517899917, veniva istruita e conclusa con provvedimenti del 9/3/2023 (documento n. 4 allegato al ricorso)
e del 6/4/2023 (doc. n. 5 allegato al ricorso) di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: “Non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio si è verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario”.
9. Veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
10. Osserva il decidente che entrambi i testi sentiti in giudizio hanno dichiarato che la ricorrente aveva necessità del ciclomotore per recarsi al lavoro, sia perché tra l'abitazione
3 della e il luogo di lavoro vi è una distanza di circa 2,6 Km caratterizzata da un notevole Pt_1 dislivello altimetrico, sia perché l'autobus non passa in orario, sia perché la ricorrente non ha patente di guida di automobile, sia perché alla fine dell'orario di lavoro, deve recarsi presso l'abitazione della figlia sita in Grottaferrata vicolo San Giuseppe n 9, per accudire il nipote di anni 4, atteso che la figlia svolge la professione di infermiera e che per recarsi presso l'abitazione di quest'ultima dovrebbe prendere due autobus che rendono particolarmente difficile lo spostamento, tenuto conto che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione della figlia è di 4,6 km circa. Tes_2
11. Le convergenti dichiarazioni dei testimoni assunte in giudizio consentono di ritenere accertato che l'infortunio sia occorso in itinere per causa di lavoro, stante la necessità dell'uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il requisito della necessità deve essere valutato attraverso fattori quali le esigenze personali e familiari, o semplicemente di carattere pratico, che possono condizionare la scelta del mezzo privato a discapito di quello pubblico (cfr Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.
16835 del 07/07/2017). L'uso del mezzo privato può essere giustificato anche da esigenze legate alla vita familiare, tali da evitare un prolungamento oltre misura dell'assenza del lavoratore medesimo dalla famiglia o per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare (cfr Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 6929 del 04/04/2005; Cassazione,
Sezione Lavoro, sentenza n. 7313 del 13/04/2016).
12. Tutto ciò posto, stanti gli accertamenti istruttori nel presente giudizio relativi alla necessità dell'uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra indicati, il Tribunale accerta e dichiara che l'infortunio occorso alla ricorrente il 26/10/2022 è infortunio in itinere ascrivibile a causa di lavoro.
13. L ha riconosciuto alla ricorrente – per l'infortunio occorso il 26/10/2022 - una CP_1 inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022 (v. doc. n. 6 allegato al ricorso). I giorni di inabilità sono dunque 29 in totale e i primi 3 sono a totale carico del datore di lavoro;
i restanti 26 giorni danno diritto alla seguente indennità: retribuzione convenzionale giornaliera (doc. 16) € 49,91 x 60%= 29,95 x 26 gg.= € 778,70. Per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 68 dPR n. 1124/1965 di € CP_1
4 778,70 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
14. L' ha riconosciuto, altresì, alla ricorrente – per l'infortunio occorso il 26/10/2022 – CP_1 una invalidità permanente pari all'8% (v. doc. n. 6 allegato al ricorso): a tale valutazione parte ricorrente ha aderito (v. verbale udienza 23/1/2025). Ciò posto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente a causa dell'infortunio occorso il 26/10/2022 ha riportato una invalidità permanente pari all'8% con diritto all'indennizzo ex art 13 dlgs.vo n. 38/2000 per un grado di invalidità pari all'8%; per l'effetto condanna l' alla liquidazione nei CP_1 confronti della ricorrente di un indennizzo ex art. 13 D.lgs. 38/2000 corrispondente ad una invalidità pari all'8% con decorrenza dal 26/10/2022, oltre interessi legali calcolati da tale data al saldo.
3. Le spese di lite.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 8741,94 (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50
5 16. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese e in € 2695,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che l'infortunio in itinere occorso alla ricorrente il 26/10/2022 è ascrivibile a causa di lavoro;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente, con riferimento all'infortunio occorso il
26/10/2022, al riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dal 26/10/2022 al
24/11/2022;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità per inabilità CP_1 temporanea assoluta dal 26/10/2022 al 24/11/2022 pari ad € 778,7, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente, con riferimento all'infortunio occorso il
26/10/2022, al riconoscimento dell'indennizzo ex art 13 dlgs.vo n. 38/2000 per un grado di invalidità pari all'8%;
- condanna l' alla liquidazione nei confronti della ricorrente di un indennizzo ex CP_1 art. 13 D.lgs. 38/2000 corrispondente ad una invalidità pari all'8% con decorrenza dal
26/10/2022, oltre interessi legali calcolati da tale data al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese e in € 2695,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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