Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 303 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. PARISI TOMMASO) CP_1
Resistente
All'udienza del 9.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di cui alla comunicazione del 04.11.2021 e non dovute da parte della ricorrente le CP_1
somme di euro di € 4.203,42 richieste dall' in restituzione. CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IVA e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.01.2022, la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo la declaratoria di irripetibilità dell'indebito di € CP_1
4.203,42 di cui alla comunicazione del 04.11.2021, accertata sulla CP_1
prestazione di invalidità civile numero n. 07178544 categoria INVCIV, lamentando: l'illegittimità di detto provvedimento per difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
l'affidamento incolpevole del percipiente e l'irripetibilità dell'indebito assistenziale stante che l'erronea erogazione della prestazione sarebbe imputabile esclusivamente ad un errore dell'ente convenuto.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato. CP_1
L deduceva di avere tempestivamente operato il recupero delle somme CP_2
indebitamente percepite entro il termine di cui all'art. 13, co. II, l. 412/1991.
Deduceva, altresì, di avere provveduto, ad ogni buon conto, in data 7.11.2022, ad emettere un provvedimento di autotutela riducendo le proprie pretese restitutorie alla minore somma di € 3056,18, in conseguenza della remissione dell'indebito relativamente al periodo gennaio-maggio 2020. Chiariva l' che il CP_2
superamento del limite reddituale previsto per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza si era verificato solo a decorrere dal maggio 2020, in concomitanza della liquidazione della pensione cat SUCUM, di tal ché ha provveduto a ridurre l'indebito dell'importo corrispondente alla somma dei primi quattro ratei mensili, pari alla somma di € 1147,24.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'odierna udienza e in pari
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro data decisa.
Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto osservato che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 (come invocata da parte ricorrente), con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale CP_2
annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame .
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez lav. Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può, dunque, farsi applicazione.
Ciò posto, si osserva che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033
c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile . Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo
dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in
dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. Civ., Sez.
Lav., n° 26036/19, Cass. Civ., Sez. VI^, 30/06/2020 n° 13223).
Si osserva ancora al riguardo che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti che la ricorrente ha percepito nel periodo gennaio 2020 – dicembre 2020, poi rettificato in autotutela da maggio
2020 a dicembre 2020, redditi superiori ai limiti fissati per il godimento della prestazione assistenziale n. 07178544 Cat. INVCIV, in quanto “era risultato che la ricorrente fosse divenuta titolare di redditi ostativi alla concessione del menzionato assegno di assistenza”.
Il superamento del limite reddituale previsto per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza si è verificato solo a decorrere dal maggio 2020 per effetto della liquidazione dei trattamenti pensionistici SOCUM n. 172550006900566 e
VOCOM n.02155003604282 erogati dal medesimo . CP_2
Occorre, dunque, tutelare il legittimo affidamento della ricorrente tanto più che l' non ha allegato né tantomeno provato alcun comportamento doloso da CP_1
parte della stessa, e che la ripetizione di indebito si fonda proprio sulla dichiarazione reddituale regolarmente inviate dalla ricorrente all'Agenzia delle
Entrate per l'anno 2020.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, ne deriva nel caso di specie l'illegittimità della ripetizione delle somme operata dall' con la comunicazione del CP_1
04.11.2021. L rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle CP_1
spese processuali da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
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- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro