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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 119/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Perri;
ricorrente
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
); C.F._3
resistenti contumaci nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 5.2.2025, con ordinanza del 6.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.1.2024, , premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il 28.10.1995 e che da tale unione era nato Controparte_1
il figlio (il 26.1.1996); Controparte_2
- che con sentenza n. 840/2016, pubblicata in data 16.9.2016 (proc. n. 1506/2010 r.g.), il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, determinando in complessivi € 600,00 mensili l'importo dovuto dal ricorrente quale contributo al mantenimento, di cui € 350,00 in favore del figlio ed € 250,00 in favore dell'ex coniuge;
1 - che egli aveva intrapreso una nuova relazione e conviveva con la compagna in un appartamento in locazione, per il quale la coppia sosteneva un costo di € 530,00 mensili per il canone ed € 100,00 mensili per le spese condominiali;
- di percepire un reddito mensile medio di € 1.700,00 e che la compagna percepiva un reddito mensile medio di € 600,00;
- che successivamente all'emissione della sentenza divorzile la ex coniuge aveva iniziato una convivenza con il nuovo compagno, trasferendosi con lui a Roma ed ivi lavorando nel di lui studio tecnico, mentre il figlio si era laureato in ingegneria nel dicembre 2023; CP_2
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio a € 250,00 dalla data presente domanda e sino al 30.1.2025; vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva per i resistenti, che venivano dichiarati contumaci (v. ud. 22.5.2024).
Ammessa la prova per interpello della resistente contumace, costei, pur regolarmente evocata, non compariva in udienza (v. ud. 6.11.2024).
Pertanto, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473-bis.28. c.p.c. con assegnazione dei relativi termini e trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con ordinanza del 6.2.2025.
Il P.M. interveniva regolarmente.
2. Si deve verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti in sede di divorzio.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In tanto è possibile provvedere a detta revisione, in quanto siano successivamente al divorzio mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate nel caso in esame dalle parti
(v. Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 14.4.2022, n. 12318 in materia di revisione di condizioni di divorzio).
Inoltre, in punto di diritto, va rilevato, quanto all'assegno divorzile, che per orientamento consolidato
è chi richiede l'assegno che deve dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell'assegno di divorzio secondo le S.U. n.
18287/2018 (Cass. 21885/2022; Cass. n. 25646/2021).
In ordine, poi, al mantenimento del figlio maggiorenne, deve ricordarsi che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla
2 circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. 7015/2024).
Del resto, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne, soprattutto quando è “adulto”, non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. n. 18076/2014; Cass.
S.U. n. 20448/2014, confermata da molte altre di analogo tenore).
3. Traslando i suddetti principi al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha dedotto un miglioramento delle condizioni economiche della ex coniuge e del figlio maggiorenne - rispettivamente titolari del diritto a percepire l'assegno divorzile ed un assegno di mantenimento - tale da riequilibrare le situazioni economiche delle parti risalenti all'epoca del divorzio (2016): ed invero, l'ex coniuge, laureata in ingegneria, si è nelle more trasferita in un'altra città con il nuovo compagno e lavora attualmente nel di lui studio tecnico, mentre il figlio si è laureato in ingegneria nel dicembre 2023.
Tali circostanze devono ritenersi provate.
Ed invero, va, in primo luogo, valorizzato il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dai resistenti, i quali, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e non hanno quindi dedotto né provato la mancanza di una propria indipendenza economica, dovendo conseguentemente operare la presunzione di idoneità al reddito da parte dei medesimi.
Milita, altresì, a conforto della conclusione raggiunta ex art. 116 c.p.c. il contegno processuale tenuto dalla ex coniuge resistente, la quale, pur ritualmente evocata, non si è presentata a rispondere al deferito interrogatorio formale senza giustificato motivo (v. ud. 6.11.2024): è noto, a tal riguardo, che la mancata comparizione in sede di interpello può fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (relativamente ai capitoli formulati nel ricorso introduttivo inerenti alle suindicate circostanze di fatto).
Il ricorso va, pertanto, ritenuto meritevole d'accoglimento, con consequenziale revoca dell'obbligo posto in capo al ricorrente di versare l'assegno divorzile ed il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio (sulla CP_2
decorrenza, arg. Cass. ord. n. 10788/2018 e Cass. ord. 10787/2017).
4. Le spese vanno compensate alla luce della scelta processuale dei convenuti di non opporre alcuna resistenza in giudizio, astenendosi dalla relativa costituzione.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, revoca l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile ed il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio. CP_2
Compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 119/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Perri;
ricorrente
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
); C.F._3
resistenti contumaci nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 5.2.2025, con ordinanza del 6.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.1.2024, , premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il 28.10.1995 e che da tale unione era nato Controparte_1
il figlio (il 26.1.1996); Controparte_2
- che con sentenza n. 840/2016, pubblicata in data 16.9.2016 (proc. n. 1506/2010 r.g.), il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, determinando in complessivi € 600,00 mensili l'importo dovuto dal ricorrente quale contributo al mantenimento, di cui € 350,00 in favore del figlio ed € 250,00 in favore dell'ex coniuge;
1 - che egli aveva intrapreso una nuova relazione e conviveva con la compagna in un appartamento in locazione, per il quale la coppia sosteneva un costo di € 530,00 mensili per il canone ed € 100,00 mensili per le spese condominiali;
- di percepire un reddito mensile medio di € 1.700,00 e che la compagna percepiva un reddito mensile medio di € 600,00;
- che successivamente all'emissione della sentenza divorzile la ex coniuge aveva iniziato una convivenza con il nuovo compagno, trasferendosi con lui a Roma ed ivi lavorando nel di lui studio tecnico, mentre il figlio si era laureato in ingegneria nel dicembre 2023; CP_2
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio a € 250,00 dalla data presente domanda e sino al 30.1.2025; vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva per i resistenti, che venivano dichiarati contumaci (v. ud. 22.5.2024).
Ammessa la prova per interpello della resistente contumace, costei, pur regolarmente evocata, non compariva in udienza (v. ud. 6.11.2024).
Pertanto, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473-bis.28. c.p.c. con assegnazione dei relativi termini e trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con ordinanza del 6.2.2025.
Il P.M. interveniva regolarmente.
2. Si deve verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti in sede di divorzio.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In tanto è possibile provvedere a detta revisione, in quanto siano successivamente al divorzio mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate nel caso in esame dalle parti
(v. Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 14.4.2022, n. 12318 in materia di revisione di condizioni di divorzio).
Inoltre, in punto di diritto, va rilevato, quanto all'assegno divorzile, che per orientamento consolidato
è chi richiede l'assegno che deve dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell'assegno di divorzio secondo le S.U. n.
18287/2018 (Cass. 21885/2022; Cass. n. 25646/2021).
In ordine, poi, al mantenimento del figlio maggiorenne, deve ricordarsi che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla
2 circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. 7015/2024).
Del resto, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne, soprattutto quando è “adulto”, non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. n. 18076/2014; Cass.
S.U. n. 20448/2014, confermata da molte altre di analogo tenore).
3. Traslando i suddetti principi al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha dedotto un miglioramento delle condizioni economiche della ex coniuge e del figlio maggiorenne - rispettivamente titolari del diritto a percepire l'assegno divorzile ed un assegno di mantenimento - tale da riequilibrare le situazioni economiche delle parti risalenti all'epoca del divorzio (2016): ed invero, l'ex coniuge, laureata in ingegneria, si è nelle more trasferita in un'altra città con il nuovo compagno e lavora attualmente nel di lui studio tecnico, mentre il figlio si è laureato in ingegneria nel dicembre 2023.
Tali circostanze devono ritenersi provate.
Ed invero, va, in primo luogo, valorizzato il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dai resistenti, i quali, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e non hanno quindi dedotto né provato la mancanza di una propria indipendenza economica, dovendo conseguentemente operare la presunzione di idoneità al reddito da parte dei medesimi.
Milita, altresì, a conforto della conclusione raggiunta ex art. 116 c.p.c. il contegno processuale tenuto dalla ex coniuge resistente, la quale, pur ritualmente evocata, non si è presentata a rispondere al deferito interrogatorio formale senza giustificato motivo (v. ud. 6.11.2024): è noto, a tal riguardo, che la mancata comparizione in sede di interpello può fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (relativamente ai capitoli formulati nel ricorso introduttivo inerenti alle suindicate circostanze di fatto).
Il ricorso va, pertanto, ritenuto meritevole d'accoglimento, con consequenziale revoca dell'obbligo posto in capo al ricorrente di versare l'assegno divorzile ed il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio (sulla CP_2
decorrenza, arg. Cass. ord. n. 10788/2018 e Cass. ord. 10787/2017).
4. Le spese vanno compensate alla luce della scelta processuale dei convenuti di non opporre alcuna resistenza in giudizio, astenendosi dalla relativa costituzione.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, revoca l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile ed il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio. CP_2
Compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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