Articolo 41 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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23 giugno 2023
Art. 41. ((Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti)) 1. Il ((Direttore nazionale degli armamenti)) :
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale ((, nonche' delle attivita' di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma)) ;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75)) ;
d) puo' delegare competenze ((...)) nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell' articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , previa designazione del ((Direttore nazionale degli armamenti)) medesimo.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del ((Direttore nazionale degli armamenti)) in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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