Articolo 17 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 aprile 2001
Art. 17. 1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 , quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".
Note all' art. 17:
- La legge 30 luglio 1990, n. 217 , reca: "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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