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5 aprile 2001
5 aprile 2001
Art. 17. 1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 , quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".
Note all' art. 17:
- La legge 30 luglio 1990, n. 217 , reca: "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.".
"Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 , quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".
Note all' art. 17:
- La legge 30 luglio 1990, n. 217 , reca: "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.".
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 04/05/2010 n. 1 - Agenzia del Territorio - DirettoreAgenzia del Territorio · 4 maggio 2010 · 3.0238092
[…] se "\u0085in forza dell\'articolo 32, comma 1, delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Nuovo Codice di Procedura Penale, come modificato dall\'articolo 17 della Legge 6 marzo 2001, n. 60, il rilascio di visure presso i Registri Immobiliari, la trascrizione del pignoramento immobiliare \u0085 il rilascio di estratti catastali e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all\'immobile pignorato e le altre formalit\à della procedura esecutiva debbano avvenire in esenzione da bolli, imposte (ipotecaria e catastale) e spese, comunque denominate\u0085";
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Giurisprudenza • 22
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVII, sentenza 17/11/2021, n. 12553Provvedimento: […] Eccepisce l'illegittimità della notifica via PEC e nel merito perché riferite a difese d'ufficio in procedimenti penali, come disposto dall'art. 17, Legge 60/2001 e DPR 115/2002. […]Leggi di più...
- art. 26 DPR 602/1973·
- DPR 115/2002·
- art. 37 DPR 131/97·
- difesa d'ufficio·
- esenzione imposta·
- avvisi di liquidazione·
- nullità cartella di pagamento·
- notifica PEC·
- art. 17 Legge 60/2001·
- imposta di registro