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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10003/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10003/2021 promossa da
(C.F. e P.VA ), con il patrocinio dell'avv. Carla Parte_1 P.VA_1
Chaicchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casandrino (NA),
Corso Carlo Alberto 103 attrice-opponente contro
(C.F. e P.VA ) con il patrocinio dell'avv. Alfredo CP_1 P.VA_2
Rizzardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salò (BS), Piazza Vittorio
Emanuele II n. 59
convenuta-opposta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di
1 esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con decreto ingiuntivo n. 2507/2021, emesso in data 23 giugno 2021 dal
Tribunale di Brescia, veniva ingiunto alla società (d'ora in avanti Parte_1
) il pagamento in favore della società (d'ora in avanti della Pt_1 CP_1 CP_1 somma di euro 5.563,20, oltre interessi e spese monitorie, quale corrispettivo di due fatture emesse per prestazioni inerenti ad un contratto di collaborazione stipulato tra le parti in data 10 ottobre 2019.
Con atto di citazione notificato in data 1° settembre 2021, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto titolo monitorio eccependo che il servizio di conservazione sostitutiva, oggetto dell'accordo contrattuale, era stato concepito in modo da consentire a la rivendita, in favore dei propri clienti, della Pt_1 piattaforma informatica fornita da e che, a tal fine, incombeva su CP_1 quest'ultima l'obbligo di assicurarne la piena operatività, nonché di garantire un servizio di assistenza tecnica continuativa. Tale operatività, tuttavia, non era mai stata concretamente realizzata da nonostante i ripetuti tentativi di utilizzo CP_1 della piattaforma, i quali avevano costantemente generato errori tecnici tali da impedirne l'effettivo impiego.
Precisava, inoltre, che le attività di integrazione delle piattaforme informatiche, indispensabili per la corretta fruizione del servizio, erano già state disciplinate da un distinto contratto stipulato il 7 dicembre 2018, interamente adempiuto da quanto al pagamento del corrispettivo, ma rimasto privo di esecuzione da Pt_1 parte della convenuta. Sottolineava, che il perdurante inadempimento di CP_1 aveva determinato per l'impossibilità di erogare ai propri clienti il servizio Pt_1 promesso, con conseguente compromissione della propria immagine commerciale sul mercato. A fronte di tale situazione, con comunicazione trasmessa a mezzo
PEC la società opponente aveva pertanto dichiarato di risolvere il contratto per grave inadempimento di controparte.
2 Stante la gravità e la persistenza dell'inadempimento così delineato, in via preliminare, parte opponente domandava dapprima che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2507/2021 e successivamente alla sua concessione, che fosse sospesa trattandosi di opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento di
[...]
con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava le deduzioni CP_1 avversarie rilevando come l'opposizione fosse infondata e meramente dilatoria.
L'opposta allegava che le prestazioni contrattuali previste dal contratto del 10 ottobre 2019 erano state regolarmente eseguite e che eventuali difficoltà di utilizzo della piattaforma erano da imputare a carenze tecniche o organizzative dell'opponente, e non a inadempimenti propri.
Sottolineava, inoltre, che il contratto stipulato nel 2018 per l'integrazione delle piattaforme costituiva un distinto rapporto giuridico, del tutto autonomo rispetto al contratto del 2019, e che le eventuali contestazioni relative a quel diverso accordo non potevano essere opposte per paralizzare il credito azionato.
Evidenziava, altresì, che la copiosa corrispondenza prodotta da non Parte_1 comprovava alcun inadempimento, ma anzi testimoniava l'impegno costante di a fornire assistenza e supporto tecnico per consentire la fruizione del CP_1 servizio.
Alla luce di tali difese, la società opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istanza che veniva accolta con ordinanza del 31 gennaio 2022. Nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma integrale del provvedimento monitorio impugnato e, comunque, per l'accertamento del proprio credito di euro 5.563,20, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sino all'integrale soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia.
Domandava, altresì, la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
3 Istruita la causa mediante assunzione di prova per testi, la scrivente Giudice, intanto subentrata nella trattazione del processo al precedente assegnatario, la tratteneva in decisione all'udienza del 24.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte opposta, secondo la quale la domanda avanzata da , volta a sentir dichiarare l'intervenuta Pt_1 risoluzione del contratto stipulato il 10 ottobre 2019, costituirebbe domanda nuova, proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e come sarebbe inammissibile.
Giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale l'opponente è legittimato a dedurre e provare tutti i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria. In tale contesto, la prospettazione di una già intervenuta risoluzione del contratto dedotto a fondamento del credito, esercitata stragiudizialmente dall'opponente con comunicazione PEC del 25 settembre 2020, non integra domanda nuova, ma costituisce mera difesa idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si ha “mutatio libelli” allorché la parte solleciti il giudice ad accertare un effetto legale già verificatosi
(Cass. S.U., n. 12310/2015), poiché in tal caso non si domanda la pronuncia costitutiva di un effetto nuovo, bensì la mera presa d'atto giudiziale di un evento giuridico già perfezionatosi. Le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 22404/2018) hanno ulteriormente ribadito che la deduzione di fatti impeditivi o estintivi del credito, ancorché accompagnata dalla richiesta di declaratoria, non dà luogo a nuova domanda, rientrando nel perimetro difensivo consentito all'opponente. Nello stesso solco si pone la Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 18546 del 7 settembre 2020, secondo cui si desume che la richiesta di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, già dichiarata dalla parte con atto unilaterale, è
4 pienamente ammissibile nel giudizio di opposizione, in quanto mera specificazione della difesa.
La richiesta di Effatta di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento di pertanto deve qualificarsi come allegazione difensiva e CP_1 non come nuova domanda.
4. Nel merito, la domanda attorea non merita accoglimento.
Essa è fondata sull'eccezione di grave inadempimento di per non aver CP_1 quest'ultima dato esecuzione al servizio oggetto del contratto di collaborazione del
10 ottobre 2019 (cfr. doc. 3 parte opponente), nonché per non aver completato le attività di integrazione già previste dal pregresso accordo del 7 dicembre 2018 sicché la prestazione non sarebbe mai divenuta fruibile e sarebbe stato legittimamente esercitato il diritto di recesso con PEC del 25 settembre 2020.
Ebbene, va premesso che, in materia di contratti a prestazioni corrispettive,
l'eccezione di inadempimento presuppone la specifica allegazione e prova della gravità e rilevanza dell'inadempimento lamentato (artt. 1460 e 1455 c.c.).
Spetta, dunque, alla parte opponente fornire elementi concreti, documentali o istruttori, idonei a dimostrare che la prestazione prevista in contratto non sia stata eseguita o sia stata eseguita in modo radicalmente difforme.
Nella specie, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, emerge che il rapporto contrattuale prevedeva un servizio tecnologicamente complesso, erogato tramite piattaforma “on demand” e fisiologicamente corredato da assistenza tecnica continuativa: l'Allegato A al contratto disciplinava in dettaglio le modalità di inoltro delle richieste, distinguendo tra assistenza ordinaria, segnalazioni di errori bloccanti e non bloccanti e nuove richieste (art. 3.2), nonché le procedure per le urgenze (art. 3.8).
La corrispondenza e-mail prodotta in atti (docc. opponente e docc. opposta) mostra, tuttavia, che le procedure contrattuali non sono state puntualmente osservate da;
le richieste di intervento risultano spesso generiche, prive Pt_1 delle specifiche tecniche prescritte e formulate con ritardo.
5 Le stesse e-mail scambiate tra le parti evidenziano che i tecnici hanno CP_1 fornito ripetute istruzioni (es. credenziali comunicate il 28 ottobre 2019 – doc. opposta), hanno sollecitato test di collegamento (“siete riusciti a fare una prova di collegamento?”, mail 30 ottobre 2019 – doc. opposta), rilasciando aggiornamenti delle specifiche (4 dicembre 2019 – doc. opposta) e invitando più volte ad organizzare lo “switch in produzione” (mail 16 luglio e 10 settembre 2020 – doc. opposta), senza che tali solleciti trovassero riscontro operativo.
A riprova dei suddetti dati, intervengono le deposizioni dei testimoni escussi nell'interesse della convenuta.
Ed infatti, ha affermato che “l'ambiente di produzione e Testimone_1
l'ambiente di test erano correttamente attivati” e che “in base ai nostri log ed alla nostra tracciatura non risulta che la società opponente abbia effettuato tentativi per il versamento delle fatture né in ambiente di test né in ambiente di produzione”.
ha confermato che “non siamo mai riusciti ad ottenere da un Testimone_2 Pt_1 pacchetto di versamento valido per passare alle altre fasi” e che “quando ci Pt_1 ha comunicato l'errore 500, non abbiamo trovato alcuna traccia di comunicazione nei log dei nostri sistemi e abbiamo chiesto un test in tempo reale, ma non è stato organizzato nonostante l'avessimo offerto più volte”.
In senso contrario non vale richiamare quanto riferito dai testimoni citati dall'opponente e , in merito alle circostanze Testimone_3 Testimone_4 che già nei mesi di ottobre e novembre 2019 la piattaforma non fosse risultata operativa, che avesse presentato malfunzionamenti sin dalla fase di test, che non fossero state fornite le credenziali per l'accesso all'ambiente di produzione e che non vi fosse stato alcun collaudo né una messa in esercizio effettiva del servizio.
Trattasi, infatti, di dichiarazioni scarsamente affidabili in quanto provenienti da soggetti strettamente legati all'opponente, il primo quale socio fondatore e responsabile tecnico di , il secondo consulente esterno della società, Pt_1 peraltro contrastanti con le risultanze documentali apprezzate, in particolare con la corrispondenza e-mail e con i log di sistema prodotti da (docc. opposta). CP_1
6 Alla stregua delle superiori considerazioni, in definitiva, può senz'altro ritenersi che l'opponente non abbia fornito elementi concreti idonei a dimostrare un inadempimento grave imputabile a Al contrario, le prove documentali e orali CP_1 convergono nell'attestare che gli ambienti di test e di produzione fossero attivi e funzionanti e che la mancata operatività dipendesse dalle omissioni dell'opponente.
Non può accreditarsi, infine, la tesi di secondo cui le obbligazioni oggetto Pt_1 del contratto del 2019 fossero inscindibilmente legate all'adempimento del diverso contratto del 7 dicembre 2018.
Come correttamente eccepito dall'opposta, i due rapporti hanno oggetti distinti e autonomi, sicché eventuali contestazioni relative al primo avrebbero dovuto essere fatte valere nei modi e nei termini di legge e non possono essere utilizzate nella presente sede per paralizzare la pretesa azionata con il secondo.
In assenza di prova dell'inadempimento, va altresì escluso che il recesso comunicato da con PEC del 25 settembre 2020 abbia prodotto effetti Pt_1 risolutivi.
Ne discende il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n.
2507/2021 e definitiva esecutorietà dello stesso.
7. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico di Parte_1 in favore di nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti CP_1 approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al decisum (da euro 5.201
a 26.000) approssimati ai valori medi, nella misura, di euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro 1.701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
7 - rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2507/2021 emesso in data 23 giugno 2021 dal Tribunale di Brescia, su ricorso di e, per l'effetto, dichiara il titolo definitivamente esecutivo. CP_1
- condanna a rifondere le spese di lite nella misura di Parte_1 CP_1 euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 4 settembre 2025.
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica
Maggioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10003/2021 promossa da
(C.F. e P.VA ), con il patrocinio dell'avv. Carla Parte_1 P.VA_1
Chaicchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casandrino (NA),
Corso Carlo Alberto 103 attrice-opponente contro
(C.F. e P.VA ) con il patrocinio dell'avv. Alfredo CP_1 P.VA_2
Rizzardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salò (BS), Piazza Vittorio
Emanuele II n. 59
convenuta-opposta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di
1 esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con decreto ingiuntivo n. 2507/2021, emesso in data 23 giugno 2021 dal
Tribunale di Brescia, veniva ingiunto alla società (d'ora in avanti Parte_1
) il pagamento in favore della società (d'ora in avanti della Pt_1 CP_1 CP_1 somma di euro 5.563,20, oltre interessi e spese monitorie, quale corrispettivo di due fatture emesse per prestazioni inerenti ad un contratto di collaborazione stipulato tra le parti in data 10 ottobre 2019.
Con atto di citazione notificato in data 1° settembre 2021, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto titolo monitorio eccependo che il servizio di conservazione sostitutiva, oggetto dell'accordo contrattuale, era stato concepito in modo da consentire a la rivendita, in favore dei propri clienti, della Pt_1 piattaforma informatica fornita da e che, a tal fine, incombeva su CP_1 quest'ultima l'obbligo di assicurarne la piena operatività, nonché di garantire un servizio di assistenza tecnica continuativa. Tale operatività, tuttavia, non era mai stata concretamente realizzata da nonostante i ripetuti tentativi di utilizzo CP_1 della piattaforma, i quali avevano costantemente generato errori tecnici tali da impedirne l'effettivo impiego.
Precisava, inoltre, che le attività di integrazione delle piattaforme informatiche, indispensabili per la corretta fruizione del servizio, erano già state disciplinate da un distinto contratto stipulato il 7 dicembre 2018, interamente adempiuto da quanto al pagamento del corrispettivo, ma rimasto privo di esecuzione da Pt_1 parte della convenuta. Sottolineava, che il perdurante inadempimento di CP_1 aveva determinato per l'impossibilità di erogare ai propri clienti il servizio Pt_1 promesso, con conseguente compromissione della propria immagine commerciale sul mercato. A fronte di tale situazione, con comunicazione trasmessa a mezzo
PEC la società opponente aveva pertanto dichiarato di risolvere il contratto per grave inadempimento di controparte.
2 Stante la gravità e la persistenza dell'inadempimento così delineato, in via preliminare, parte opponente domandava dapprima che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2507/2021 e successivamente alla sua concessione, che fosse sospesa trattandosi di opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento di
[...]
con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava le deduzioni CP_1 avversarie rilevando come l'opposizione fosse infondata e meramente dilatoria.
L'opposta allegava che le prestazioni contrattuali previste dal contratto del 10 ottobre 2019 erano state regolarmente eseguite e che eventuali difficoltà di utilizzo della piattaforma erano da imputare a carenze tecniche o organizzative dell'opponente, e non a inadempimenti propri.
Sottolineava, inoltre, che il contratto stipulato nel 2018 per l'integrazione delle piattaforme costituiva un distinto rapporto giuridico, del tutto autonomo rispetto al contratto del 2019, e che le eventuali contestazioni relative a quel diverso accordo non potevano essere opposte per paralizzare il credito azionato.
Evidenziava, altresì, che la copiosa corrispondenza prodotta da non Parte_1 comprovava alcun inadempimento, ma anzi testimoniava l'impegno costante di a fornire assistenza e supporto tecnico per consentire la fruizione del CP_1 servizio.
Alla luce di tali difese, la società opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istanza che veniva accolta con ordinanza del 31 gennaio 2022. Nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma integrale del provvedimento monitorio impugnato e, comunque, per l'accertamento del proprio credito di euro 5.563,20, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sino all'integrale soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia.
Domandava, altresì, la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
3 Istruita la causa mediante assunzione di prova per testi, la scrivente Giudice, intanto subentrata nella trattazione del processo al precedente assegnatario, la tratteneva in decisione all'udienza del 24.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte opposta, secondo la quale la domanda avanzata da , volta a sentir dichiarare l'intervenuta Pt_1 risoluzione del contratto stipulato il 10 ottobre 2019, costituirebbe domanda nuova, proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e come sarebbe inammissibile.
Giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale l'opponente è legittimato a dedurre e provare tutti i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria. In tale contesto, la prospettazione di una già intervenuta risoluzione del contratto dedotto a fondamento del credito, esercitata stragiudizialmente dall'opponente con comunicazione PEC del 25 settembre 2020, non integra domanda nuova, ma costituisce mera difesa idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si ha “mutatio libelli” allorché la parte solleciti il giudice ad accertare un effetto legale già verificatosi
(Cass. S.U., n. 12310/2015), poiché in tal caso non si domanda la pronuncia costitutiva di un effetto nuovo, bensì la mera presa d'atto giudiziale di un evento giuridico già perfezionatosi. Le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 22404/2018) hanno ulteriormente ribadito che la deduzione di fatti impeditivi o estintivi del credito, ancorché accompagnata dalla richiesta di declaratoria, non dà luogo a nuova domanda, rientrando nel perimetro difensivo consentito all'opponente. Nello stesso solco si pone la Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 18546 del 7 settembre 2020, secondo cui si desume che la richiesta di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, già dichiarata dalla parte con atto unilaterale, è
4 pienamente ammissibile nel giudizio di opposizione, in quanto mera specificazione della difesa.
La richiesta di Effatta di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento di pertanto deve qualificarsi come allegazione difensiva e CP_1 non come nuova domanda.
4. Nel merito, la domanda attorea non merita accoglimento.
Essa è fondata sull'eccezione di grave inadempimento di per non aver CP_1 quest'ultima dato esecuzione al servizio oggetto del contratto di collaborazione del
10 ottobre 2019 (cfr. doc. 3 parte opponente), nonché per non aver completato le attività di integrazione già previste dal pregresso accordo del 7 dicembre 2018 sicché la prestazione non sarebbe mai divenuta fruibile e sarebbe stato legittimamente esercitato il diritto di recesso con PEC del 25 settembre 2020.
Ebbene, va premesso che, in materia di contratti a prestazioni corrispettive,
l'eccezione di inadempimento presuppone la specifica allegazione e prova della gravità e rilevanza dell'inadempimento lamentato (artt. 1460 e 1455 c.c.).
Spetta, dunque, alla parte opponente fornire elementi concreti, documentali o istruttori, idonei a dimostrare che la prestazione prevista in contratto non sia stata eseguita o sia stata eseguita in modo radicalmente difforme.
Nella specie, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, emerge che il rapporto contrattuale prevedeva un servizio tecnologicamente complesso, erogato tramite piattaforma “on demand” e fisiologicamente corredato da assistenza tecnica continuativa: l'Allegato A al contratto disciplinava in dettaglio le modalità di inoltro delle richieste, distinguendo tra assistenza ordinaria, segnalazioni di errori bloccanti e non bloccanti e nuove richieste (art. 3.2), nonché le procedure per le urgenze (art. 3.8).
La corrispondenza e-mail prodotta in atti (docc. opponente e docc. opposta) mostra, tuttavia, che le procedure contrattuali non sono state puntualmente osservate da;
le richieste di intervento risultano spesso generiche, prive Pt_1 delle specifiche tecniche prescritte e formulate con ritardo.
5 Le stesse e-mail scambiate tra le parti evidenziano che i tecnici hanno CP_1 fornito ripetute istruzioni (es. credenziali comunicate il 28 ottobre 2019 – doc. opposta), hanno sollecitato test di collegamento (“siete riusciti a fare una prova di collegamento?”, mail 30 ottobre 2019 – doc. opposta), rilasciando aggiornamenti delle specifiche (4 dicembre 2019 – doc. opposta) e invitando più volte ad organizzare lo “switch in produzione” (mail 16 luglio e 10 settembre 2020 – doc. opposta), senza che tali solleciti trovassero riscontro operativo.
A riprova dei suddetti dati, intervengono le deposizioni dei testimoni escussi nell'interesse della convenuta.
Ed infatti, ha affermato che “l'ambiente di produzione e Testimone_1
l'ambiente di test erano correttamente attivati” e che “in base ai nostri log ed alla nostra tracciatura non risulta che la società opponente abbia effettuato tentativi per il versamento delle fatture né in ambiente di test né in ambiente di produzione”.
ha confermato che “non siamo mai riusciti ad ottenere da un Testimone_2 Pt_1 pacchetto di versamento valido per passare alle altre fasi” e che “quando ci Pt_1 ha comunicato l'errore 500, non abbiamo trovato alcuna traccia di comunicazione nei log dei nostri sistemi e abbiamo chiesto un test in tempo reale, ma non è stato organizzato nonostante l'avessimo offerto più volte”.
In senso contrario non vale richiamare quanto riferito dai testimoni citati dall'opponente e , in merito alle circostanze Testimone_3 Testimone_4 che già nei mesi di ottobre e novembre 2019 la piattaforma non fosse risultata operativa, che avesse presentato malfunzionamenti sin dalla fase di test, che non fossero state fornite le credenziali per l'accesso all'ambiente di produzione e che non vi fosse stato alcun collaudo né una messa in esercizio effettiva del servizio.
Trattasi, infatti, di dichiarazioni scarsamente affidabili in quanto provenienti da soggetti strettamente legati all'opponente, il primo quale socio fondatore e responsabile tecnico di , il secondo consulente esterno della società, Pt_1 peraltro contrastanti con le risultanze documentali apprezzate, in particolare con la corrispondenza e-mail e con i log di sistema prodotti da (docc. opposta). CP_1
6 Alla stregua delle superiori considerazioni, in definitiva, può senz'altro ritenersi che l'opponente non abbia fornito elementi concreti idonei a dimostrare un inadempimento grave imputabile a Al contrario, le prove documentali e orali CP_1 convergono nell'attestare che gli ambienti di test e di produzione fossero attivi e funzionanti e che la mancata operatività dipendesse dalle omissioni dell'opponente.
Non può accreditarsi, infine, la tesi di secondo cui le obbligazioni oggetto Pt_1 del contratto del 2019 fossero inscindibilmente legate all'adempimento del diverso contratto del 7 dicembre 2018.
Come correttamente eccepito dall'opposta, i due rapporti hanno oggetti distinti e autonomi, sicché eventuali contestazioni relative al primo avrebbero dovuto essere fatte valere nei modi e nei termini di legge e non possono essere utilizzate nella presente sede per paralizzare la pretesa azionata con il secondo.
In assenza di prova dell'inadempimento, va altresì escluso che il recesso comunicato da con PEC del 25 settembre 2020 abbia prodotto effetti Pt_1 risolutivi.
Ne discende il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n.
2507/2021 e definitiva esecutorietà dello stesso.
7. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico di Parte_1 in favore di nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti CP_1 approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al decisum (da euro 5.201
a 26.000) approssimati ai valori medi, nella misura, di euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro 1.701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
7 - rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2507/2021 emesso in data 23 giugno 2021 dal Tribunale di Brescia, su ricorso di e, per l'effetto, dichiara il titolo definitivamente esecutivo. CP_1
- condanna a rifondere le spese di lite nella misura di Parte_1 CP_1 euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 4 settembre 2025.
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica
Maggioni.
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