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Articolo 2 della Legge 23 aprile 1998, n. 132
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Legge 23 aprile 1998, n. 132
Articolo 2 della Legge 23 aprile 1998, n. 132
Versione
9 maggio 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dalle note stesse.
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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