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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 543 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniele Cola e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistenti, rappresentate e difese dal proprio funzionario
OGGETTO: carta docente
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docente a tempo determinato, attualmente in servizio presso un istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale;
- che, per l'a.s. 2023/24, non ha ricevuto l'emolumento di € 500,00 annui da spendere per la formazione.
Chiede pertanto la condanna del resistente al pagamento di € 500. CP_1
Il convenuto si è costituito in giudizio evidenziando che, per la medesima CP_1 annualità, la ricorrente ha già ottenuto un pronunciamento favorevole da parte di questo ufficio (sent. 587/2024). Ha quindi chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente aveva già chiesto (e ottenuto) il medesimo bene della vita oggetto del presente giudizio;
con sentenza n.587/2024, infatti, questo ufficio aveva condannato il “ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma CP_1 complessiva di € 500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107”.
1 Va quindi accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal . CP_1
Va peraltro evidenziato che, non essendo stata accettata dalla P.A. la rinuncia agli atti del giudizio pronunciata dal procuratore di parte ricorrente con le note del 14.11.2024, la stessa è tamquam non esset. Ad ogni modo, giova ricordare che, ai fini delle spese di lite, le stesse, in mancanza di espresso accordo fra le parti, finiscono col gravare sulla ricorrente in ogni caso, stante il dettato dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa. Va operata congrua decurtazione (nella misura del 50%) ex art. 4 DM 55/14 in ragione dell'assenza di questioni di diritto e del carattere fortemente seriale del presente contenzioso. Va operata ulteriore decurtazione del 20% ai sensi dell'art. 1523 bis d. att. Cpc. essendosi l'a P.A. difesa a mezzo di proprio funzionario. Per le medesime ragioni, poi, non vengono liquidate IVA e CPA.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre spese generali.
Trapani, 16/12/2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniele Cola e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistenti, rappresentate e difese dal proprio funzionario
OGGETTO: carta docente
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docente a tempo determinato, attualmente in servizio presso un istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale;
- che, per l'a.s. 2023/24, non ha ricevuto l'emolumento di € 500,00 annui da spendere per la formazione.
Chiede pertanto la condanna del resistente al pagamento di € 500. CP_1
Il convenuto si è costituito in giudizio evidenziando che, per la medesima CP_1 annualità, la ricorrente ha già ottenuto un pronunciamento favorevole da parte di questo ufficio (sent. 587/2024). Ha quindi chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente aveva già chiesto (e ottenuto) il medesimo bene della vita oggetto del presente giudizio;
con sentenza n.587/2024, infatti, questo ufficio aveva condannato il “ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma CP_1 complessiva di € 500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107”.
1 Va quindi accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal . CP_1
Va peraltro evidenziato che, non essendo stata accettata dalla P.A. la rinuncia agli atti del giudizio pronunciata dal procuratore di parte ricorrente con le note del 14.11.2024, la stessa è tamquam non esset. Ad ogni modo, giova ricordare che, ai fini delle spese di lite, le stesse, in mancanza di espresso accordo fra le parti, finiscono col gravare sulla ricorrente in ogni caso, stante il dettato dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa. Va operata congrua decurtazione (nella misura del 50%) ex art. 4 DM 55/14 in ragione dell'assenza di questioni di diritto e del carattere fortemente seriale del presente contenzioso. Va operata ulteriore decurtazione del 20% ai sensi dell'art. 1523 bis d. att. Cpc. essendosi l'a P.A. difesa a mezzo di proprio funzionario. Per le medesime ragioni, poi, non vengono liquidate IVA e CPA.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre spese generali.
Trapani, 16/12/2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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