TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanni Pignatelli e dall'avv. Fabrizio Russo
- opponente – contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore
- opposto contumace–
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
rappr. e dif. Dall'avv. Maria Cristina Rizzo
- Opposto –
Oggetto: opposizione cartella di pagamento art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 il ricorrente indicato in epigrafe presentava opposizione ex art 24 d.lgs nr 46 del 1999 avverso i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento n. 10620190021436041000 e n. 10620200017278722000 deducendo la non debenza delle somme ivi indicate per essersi cancellato dall'Albo degli Avvocati a decorrere dal 15.1.2015. Pertanto chiedeva dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali per totale insussistenza della pretesa contributiva.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inopponibilità ad essa delle pretese CP_3
nonché la tardività dell'opposizione in quanto le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Verificata la regolare notifica del ricorso introduttivo a ed attesa la CP_1
mancata costituzione della stessa, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a CP_4
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002).
[...]
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Risulta dato pacifico, in quanto dedotto e comprovato dallo stesso ricorrente che questi abbia ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate in data
3.11.2021(cfr allegati al ricorso introduttivo). Altrettanto pacifico è che in data 16.7.2023 riceveva la notifica dell'avviso di intimazione n.10629239005145611000, con il quale veniva intimato il pagamento di detti crediti, per l'ammontare complessivo di € 4.526,21.
Solo in data 13.9.2023 propone ricorso in opposizione.
È opportuno ricordare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007).
Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011;
Cass. 19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000).
Nella presente vicenda l'opposizione al merito della pretesa contributiva effettuata attraverso l'impugnazione delle cartelle di pagamento n.10620190021436041000 e n.
106202000017278722000 risulta pertanto inammissibile, essendo l'azione di accertamento negativo del credito preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale (Cass.
18145/2012).
Ne deriva che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine.
In relazione alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in considerazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 in relazione al valore della causa e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte opposta che si liquidano € 890,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 15 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanni Pignatelli e dall'avv. Fabrizio Russo
- opponente – contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore
- opposto contumace–
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
rappr. e dif. Dall'avv. Maria Cristina Rizzo
- Opposto –
Oggetto: opposizione cartella di pagamento art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 il ricorrente indicato in epigrafe presentava opposizione ex art 24 d.lgs nr 46 del 1999 avverso i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento n. 10620190021436041000 e n. 10620200017278722000 deducendo la non debenza delle somme ivi indicate per essersi cancellato dall'Albo degli Avvocati a decorrere dal 15.1.2015. Pertanto chiedeva dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali per totale insussistenza della pretesa contributiva.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inopponibilità ad essa delle pretese CP_3
nonché la tardività dell'opposizione in quanto le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Verificata la regolare notifica del ricorso introduttivo a ed attesa la CP_1
mancata costituzione della stessa, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a CP_4
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002).
[...]
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Risulta dato pacifico, in quanto dedotto e comprovato dallo stesso ricorrente che questi abbia ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate in data
3.11.2021(cfr allegati al ricorso introduttivo). Altrettanto pacifico è che in data 16.7.2023 riceveva la notifica dell'avviso di intimazione n.10629239005145611000, con il quale veniva intimato il pagamento di detti crediti, per l'ammontare complessivo di € 4.526,21.
Solo in data 13.9.2023 propone ricorso in opposizione.
È opportuno ricordare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007).
Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011;
Cass. 19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000).
Nella presente vicenda l'opposizione al merito della pretesa contributiva effettuata attraverso l'impugnazione delle cartelle di pagamento n.10620190021436041000 e n.
106202000017278722000 risulta pertanto inammissibile, essendo l'azione di accertamento negativo del credito preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale (Cass.
18145/2012).
Ne deriva che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine.
In relazione alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in considerazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 in relazione al valore della causa e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte opposta che si liquidano € 890,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 15 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)