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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/10/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2821/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 2821/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RN LA
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
RN LA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole, All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/08/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 06/04/1997 in LA (PI) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme- LA (PI) nel Registro Atti di matrimonio anno 1997, Parte 2, Serie A, n.
1. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo. Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LA (PI), il 06/04/1997 tra i Signori e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Casciana Terme- LA (PI), Atti di matrimonio anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 1
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- il Signor verserà alla Signora entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e concorrerà al 50% alle spese straordinarie, come elencate nel Protocollo adottato dal CNF in data 29.11.2017, che saranno sostenute nell'interesse delle figlia
. Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Casciana Terme - LA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 2821/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RN LA
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
RN LA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole, All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/08/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 06/04/1997 in LA (PI) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme- LA (PI) nel Registro Atti di matrimonio anno 1997, Parte 2, Serie A, n.
1. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo. Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LA (PI), il 06/04/1997 tra i Signori e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Casciana Terme- LA (PI), Atti di matrimonio anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 1
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- il Signor verserà alla Signora entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e concorrerà al 50% alle spese straordinarie, come elencate nel Protocollo adottato dal CNF in data 29.11.2017, che saranno sostenute nell'interesse delle figlia
. Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Casciana Terme - LA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra