Art. 100. ((Il numero dei marescialli di 2ª classe da valutare per l'avanzamento a scelta, al grado di maresciallo di 1ª classe e' determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97.
Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di col all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", e non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, comma terzo e quarto))
Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di col all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", e non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, comma terzo e quarto))