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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 1500/2024, 1501/2024 e 1503/2024 R.G. vertenti
TRA
c.f. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Scarpari e Simone
Giardina, giusta procure allegate in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22.3.2024, Rep. 37875 Racc. 7313. Persona_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2024 ed iscritto al n. 1500/2024 R.G.,
[...]
spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001427498 Parte_1 CP_1
inerente atto di accertamento n. 4800.03/10/2018.0374865 del 03.10.2018 relativo CP_1 all'anno 2016, notificata in data 28.02.2024, di € 3.796,80 quale sanzione amministrativa per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.
1 Eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza per violazione degli artt. 14 e 18 legge n.
689/1981, in quanto non era stata preceduta dalla prodromica notifica dell'atto di contestazione asseritamente notificato il 03.10.2018.
Eccepiva altresì la prescrizione del credito ex art. 28 legge n. 689/1981, essendo trascorsi più di cinque anni tra la data della violazione e la notifica dell'atto opposto.
Assumeva, poi, l'inesigibilità del credito per intervenuta decadenza ex art. 14, c. 6, legge n. 689/1981, evidenziando che, anche qualora fosse stata provata la notifica dell'atto di contestazione in data 3.10.2018, trattandosi di omesso versamento di ritenute dell'anno 2016, la contestazione sarebbe comunque avvenuta tardivamente, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.
Lamentava inoltre il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, in violazione dell'art. 18 legge n. 689/1981 e dell'art. 3 legge n. 241/1990, nonché l'illegittima determinazione delle sanzioni per errata applicazione dell'art. 11 legge n. 689/1981 e dell'art. 3 legge n. 241/1990, stante la mancata giustificazione del loro importo, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023. Ne richiedeva, in subordine, la rideterminazione nel minimo edittale, ex art. , D.Lgs. n. 150/2011.
Chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e, nel merito, di dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto illegittima per le motivazioni evidenziate;
di accertare la prescrizione del credito o comunque in ogni caso di dichiarare non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c. 6 legge n. 689/1981; in subordine, di accogliere l'opposizione per assenza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente ovvero per difetto di motivazione;
in estremo subordine, di ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 26.8.2024. CP_1
Dopo aver premesso in ordine all'intangibilità dei motivi di opposizione contenuti in ricorso, rappresentava di aver regolarmente notificato in data 20.11.2018 l'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, e, quanto alla prescrizione, evidenziava la sospensione del termine per il periodo corrispondente a quello assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2 Affermava la corretta motivazione dell'atto impugnato ed escludeva la sproporzione della sanzione amministrativa irrogata. Riferiva che il termine di novanta giorni per la contestazione previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981 non era applicabile alla fattispecie in esame e che, anche qualora ritenuto applicabile, esso era stato rispettato.
Chiedeva, disattesa l'istanza di sospensione dell'atto censurato, il rigetto del ricorso e delle domande ivi spiegate e, per l'effetto, la conferma dell'atto ingiuntivo della sanzione amministrativa, nella misura ivi indicata o subordinatamente in quella che accertata come dovuta all'esito del giudizio. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio.
3. Con altro ricorso depositato in data 13.3.2024 ed iscritto al n. 1501/2024 R.G.,
impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-002408208 inerente atto di Parte_1 CP_1
accertamento n. 4800.21/06/2022.0320818 del 21.06.2022 relativo all'anno 2019 CP_1
(asseritamente notificato in data 5.7.2022), notificata in data 28.02.2024, di € 702,00 quale sanzione amministrativa per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali, articolando le proprie difese in termini sostanzialmente analoghi a quelli del precedente giudizio.
Allo stesso modo, con ricorso del 13.3.2024 iscritto al n. 1503/2024 R.G., Pt_1 spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002408209 inerente atto di CP_1
accertamento n. 4800.21/06/2022.0320823 del 21.01.2022 relativo all'anno 2020 CP_1
(asseritamente notificato in data 5.7.2022), notificata in data 28.02.2024, di € 1.441,47, quale sanzione amministrativa per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.
4. L' si costituiva nei procedimenti n. 1501/2024 R.G. e 1503/2024 R.G. con CP_1
memorie di costituzione rispettivamente del 26.8.2024 e del 3.9.2024, riproponendo le medesime difese già formulate nel primo giudizio.
5. All'udienza del 17.9.2024 veniva disposta la riunione dei procedimenti nn. 1501/2024
e 1503/2024 R.G. al procedimento n. 1500/2024 RG, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
L'udienza del 18 marzo 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
6. Le ordinanze ingiunzioni opposte recano ingiunzioni di pagamento di € 3.805,85, €
702,00 ed € 1.441,47 a titolo di sanzioni amministrative per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente per gli anni 2016, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016, e
3 novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le ordinanze traggono origine dagli atti di accertamento espressamente menzionati negli atti opposti, con i quali sarebbero state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra: in particolare, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001427498 si riferisce all'atto di CP_1 accertamento n. 4800.03/10/2018.0374865 del 03.10.2018, l'ordinanza ingiunzione CP_1 CP_1
n. OI-002408208 si riferisce all'atto di accertamento n. 4800.21/06/2022.0320818 del CP_1
21.06.2022 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-002408209 si riferisce all'atto di CP_1
accertamento n. 4800.21/06/2022.0320823 del 21.06.2022. CP_1
7. Occorre preliminarmente escludere il difetto di motivazione degli atti opposti, in quanto essi richiamano espressamente gli atti di accertamento e contestazione della violazione già precedentemente notificati al trasgressore, la cui allegazione non è richiesta ai fini della validità delle ordinanze ingiunzione, tenuto conto sia dell'espresso richiamo dei medesimi nel corpo degli atti impugnati, sia della loro autonomia dai primi, trattandosi gli uni della contestazione della violazione e gli altri della comminazione della sanzione amministrativa.
8. Il ricorrente lamenta inoltre la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n.
689/1981, essendo le omissioni contributive risalenti al 2016, 2019 e 2020 ma le sanzioni richieste solo con le ordinanze ingiunzioni del 28.2.2024. Ha altresì eccepito che, anche qualora gli atti di accertamento indicati nelle ordinanze ingiunzioni fossero stati ritualmente notificati,
l' sarebbe comunque incorso nella violazione del termine per la contestazione stabilito CP_1
dalla disposizione menzionata.
L'art. 14 legge n. 689/1981, infatti, prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…” e precisa, all'ultimo comma, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4 Ai fini della verifica della tempestività della contestazione occorre altresì tenere conto di quanto previsto dall'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, a norma del quale “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Non è revocabile in dubbio l'applicabilità del termine di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, essendo prevista sia da una lettura coordinata degli artt. 3, c. 6, e 6 del
D.Lgs. n. 8/2016 (come peraltro confermato dalla circolare attuativa n. 32 del 25.2.2022, CP_1 secondo cui “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: …omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981…”), sia dall'art. 23, comma 2, D.L. n. 48/2023, conv. in legge n. 85/2023, a norma del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, desumendosi quindi che per le violazioni antecedenti al 2023 trova piena applicazione il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
L' ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento n. CP_1 CP_1
4800.03/10/2018.0374865 del 03.10.2018 in data 20.11.2018, dell'atto di accertamento n. CP_1
4800.21/06/2022.0320818 del 21.06.2022 in data 5.7.2022 e dell'atto di accertamento n. CP_1
4800.21/06/2022.0320823 del 21.06.2022 in data 5.7.2022.
Tuttavia, le contestazioni risultano evidentemente tardive rispetto alla data delle violazioni e del loro accertamento: per violazioni relative alle mensilità dal 12/2015 al 11/2016, la contestazione è avvenuta con l'atto 4800.03/10/2018.0374865 notificato il 20.11.2018; CP_1 per violazioni relative alle mensilità dal 9/2019 all'1/2020 e 5, 6 e 8/2020 la contestazione è avvenuta con gli atti 4800.21/06/2022.0320818 e 4800.21/06/2022.0320823 CP_1 CP_1
notificati il 5.7.2022.
Posto che l'Ente avrebbe potuto agevolmente e tempestivamente rilevare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sin dalla data di scadenza dei termini per
5 il versamento dei contributi omessi e, pertanto, dal mese successivo a quello a cui le denunce mensili si riferivano, e trattandosi di violazioni facilmente rilevabili dall' , Pt_2 CP_1
che non implicavano accertamenti istruttori di particolare complessità, comunque non dedotti né documentati dall' stesso, la contestazione delle superiori violazioni è avvenuta, in CP_1
assenza di ulteriori riscontri probatori, in violazione del termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, con conseguente estinzione delle sanzioni amministrative impugnate.
9. Le opposizioni sono dunque meritevoli di accoglimento e le ordinanze ingiunzioni opposte devono essere annullate.
Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia e della disposta riunione, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la durata infratriennale del giudizio. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Maurizio Scarpari e
Simone Giardina, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
procedimenti riuniti n. 1500/2024, 1501/2024 e 1503/2024 R.G., iscritti con ricorsi depositati in data 13.3.2024 e successivamente riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1
delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 129,00 per rimborso contributo unificato ed € 2.927,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti
Maurizio SCARPARI e Simone GIARDINA.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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