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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco EL Presidente rel. dott.ssa Simonetta Rossi Giudice dott. Antonio Carbone Giudice all'esito dell'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14269/2024 promossa da:
(p.iva/c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico CANAZZA, Parte_1 P.IVA_1
VI NI e EA ER, in forza di procura allegata al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Controparte_1 C.F._1
ZI e CR DEL TO DI ON E AM
CONVENUTO
Oggetto: Occupazione sine titulo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pagina 1 di 12 accertare l'assenza di titolo che giustifichi l'occupazione da parte del dott. Controparte_1
dell'Immobile così come individuato a catasto urbano sito in piazza Castello n. 99 – Torino al 4° piano
(5° f-t) composto di ingresso, sala, cucina, due camere, servizi e posto auto in silos, identificato al NCEU del Comune di Torino: al foglio 1246, particella 76, sub 227, categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita euro 1.673,32, e condotto da in locazione, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
dare atto dell'intervenuta liberazione dell'Immobile con efficacia 8 novembre 2024, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare a corrispondere in favore di l'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 3.700,00/mese, oltre rivalutazione Istat 100% e 200,00/mese per spese a decorrere dal 10 aprile
2024 al 8 novembre 2024, a titolo di indennità di occupazione, o il diverso importo ritenuto di giustizia, salvo il maggior danno.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed
Iva.”.
Per : Controparte_1
“contrariis reiectis
In via preliminare
- dichiarare la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 38 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare la riassunzione dell'intero giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il
Tribunale di Torino, assegnando con ordinanza il termine ex art. 50 c.p.c. alle parti;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a in ordine alle domande Parte_1
restitutorie risarcitorie formulate da Parte_1
- in subordine dichiarare la propria incompetenza per litispendenza per essere la domanda restitutoria
e risarcitoria già pendente in sede arbitrale, nonché dinnanzi al tribunale di Milano R.G. 21649/2024).
In via principale, nel merito
- dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle domande cautelare
e di merito formulate, e
- in ogni caso, rigettare le domande di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per Parte_1
le motivazioni sopra svolte.
In ogni caso
pagina 2 di 12 - con vittoria di compenso professionale, oltre il 15%, oltre spese per il presente giudizio, con la maggiorazione del 30% prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 155/2014 e condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso il dott. dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove CP_1
eventualmente formulate da controparte con le Memorie Autorizzate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
a introdotto il presente giudizio per ottenere il rilascio dell'unità immobiliare Parte_1
sita in Torino Piazza Castello n. 99 da parte del suo ex amministratore delegato dr. CP_1
, di cui ha chiesto altresì la condanna al pagamento delle indennità mensili di occupazione
[...]
dell'immobile dalla diffida alla restituzione sino all'effettivo rilascio.
A fondamento del ricorso la società allega che:
a) il dr. è stato consigliere ed amministratore delegato di sino alla Controparte_1 Parte_1
sua revoca disposta con delibera dell'assemblea dei soci dell'8.4.2024;
b) la revoca è stata disposta dopo la scoperta di svariati atti distrattivi e di mala gestio compiuti dal dr.
, contro il quale veniva pertanto promossa un'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 CP_1
c.c. in sede arbitrale;
c) il convenuto, oltre all'emolumento in denaro, godeva anche di alcuni fringe benefits, tra cui quello dell'uso gratuito di un appartamento sito in Torino Piazza Castello n. 99, che aveva Parte_1
all'uopo preso in locazione stipulando con il proprietario sig. un contratto di durata Tes_1
quadriennale;
d) l'immobile veniva messo gratuitamente a disposizione del dott. , quale comodatario CP_1
fruitore del benefit, dal mese di settembre 2022;
e) in conseguenza dell'intervenuta revoca dell'incarico di amministratore delegato e del fringe benefit, venuto per ciò a termine in data 10.04.2024, la società richiedeva al dr. l'immediato rilascio CP_1
dell'appartamento;
f) con lettera 23.4.2024 recapitata in data 8.05.2024, comunicava al proprietario Parte_1
dell'immobile, sig. , la propria volontà di recedere dal contratto di locazione con effetto a Tes_1
far tempo dalla scadenza dei sei mesi di preavviso previsti ex contracto, e quindi dall'8.11.2024; pagina 3 di 12 g) il dr. , nonostante i solleciti e l'esperimento della procedura di mediazione, continuava a CP_1
detenere illegittimamente l'immobile.
Sulla scorta di tali premesse la società attrice ha chiesto:
1. in via cautelare, di condannare all'immediata restituzione a Controparte_1 Parte_1
dell'immobile;
2. nel merito, di dichiarare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte del sig. e, CP_1
per l'effetto, di ordinargli l'immediata restituzione a dell'immobile e dei relativi Parte_1
arredi in dotazione;
3. di condannarlo a corrispondere in favore della società “l'importo di euro 3.700,00/mese, oltre rivalutazione Istat 100% e 200,00/mese per spese a decorrere dal 10 aprile 2024 al 8 novembre
2024, e di euro 150,00/giorno a decorrere dal 9 novembre 2024 sino all'avvenuta liberazione dell'Immobile, a titolo di indennità di occupazione, salvo il maggior danno”.
ES AV:
- non contesta le circostanze di cui alle lettere a), c), f);
- contesta le altre circostanze e deducendo:
o di aver impugnato davanti al Tribunale di Milano la delibera assembleare dell'8.4.2024 con la quale è stato revocato dall'incarico di amministratore (il relativo giudizio è iscritto al n. R.G.
21649/2024);
o che il godimento dell'appartamento sito in Torino Piazza Castello n. 99 non costituisce l'oggetto di un contratto di comodato, mai stipulato tra le parti in causa, ma afferisce al rapporto societario tra il dr. e quale componente in natura del compenso per il CP_1 Parte_1
ruolo gestorio attribuitogli;
o di aver liberato l'immobile in coincidenza con la cessazione del rapporto locatizio avvenuta l'8.11.2024.
Sulla scorta di tali premesse chiede:
1. dichiarare l'incompetenza per materia ai sensi dell'art. 38 c.p.c. del Tribunale adito in favore della
Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Torino;
2. dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande 1) e 2) della ricorrente;
pagina 4 di 12 3. rigettare la domanda 3) della ricorrente;
4. condannare ex art 96 c.p.c. per aver instaurato il presente giudizio “nella piena Parte_1
consapevolezza che l'utilizzo dell'appartamento costituiva un fringe benefit e che nessun contratto di comodato è mai sussistito fra le parti”.
*
Nei termini assegnati le parti depositavano note conclusive, nelle quali precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe: la ricorrente, in conseguenza della liberazione dell'immobile avvenuta in corso di causa, rinunciava alla domanda di rilascio e insisteva nella domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Con Ordinanza ex art. 281 octies c.p.c. del 24.09.2025, ritenuta sussistente la competenza della
Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*
1. Sulla questione preliminare relativa alla competenza, va richiamata e confermata integralmente l'ordinanza ex art. 281 octies c.p.c. del 24.9.25. Va quindi, per un verso, affermata la competenza del Tribunale delle Imprese a decidere la presente causa, che ha ad oggetto, quantomeno indirettamente, la spettanza di una voce del compenso concordato fra la società e l'amministratore; e, per altro verso, va rilevata la competenza dell'adito Tribunale di Torino, in funzione, appunto, di
Tribunale delle Imprese, essendo irrilevante l'assegnazione della causa alla sezione ordinaria in luogo della sezione specializzata, giacchè la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio.
2. Con riguardo alla sussistenza, prospettata dal convenuto, di litispendenza fra il presente giudizio e quello incardinato innanzi al Tribunale di Milano (R.G. 21649/2024) avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di revoca del dr. dal ruolo di amministratore delegato, deve CP_1
osservarsi che è preclusa a questo Collegio ogni valutazione in argomento, non essendo stato prodotto in questo giudizio alcun atto processuale della causa milanese dal quale inferire l'eventuale identità di petitum e causa petendi.
pagina 5 di 12 3. In relazione alla domanda attorea afferente alla liberazione dell'immobile, formulata nel ricorso introduttivo in via cautelare e di merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: all'udienza del 15.01.2025 le parti hanno congiuntamente dato atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, avendo il dr. RA liberato l'appartamento in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
4. Al vaglio del presente giudizio è la domanda della ricorrente di condanna del sig. al CP_1
pagamento dell'importo di euro 3.700,00 al mese, oltre rivalutazione Istat 100% ed oltre ad euro 200,00 mensili per spese, a decorrere dal 10 aprile 2024 (data della diffida al rilascio) all'8 novembre 2024 (data della liberazione), “in ragione del fatto che, in assenza di sospensione della delibera di revoca [n.d.r. dall'incarico di amministratore delegato], non avesse più alcun titolo per usufruire Controparte_1
dell'Immobile precedentemente concessogli in comodato dalla società” (cfr. pag. 2 Note conclusive
. Parte_1
4.1 Preliminarmente, tale domanda deve ritenersi ammissibile e procedibile. Priva di pregio è la contestazione del convenuto sull'inammissibilità della domanda per l'impossibilità di comprendere
“quale sarebbe il fondamento giuridico che consentirebbe a che non è titolare del diritto di Parte_1
proprietà né possessore dell'immobile, di formulare tale domanda” (cfr. pag. 7 Memoria di costituzione
RA). La legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla domanda risarcitoria è la medesima che va dichiarata in ordine alla rinunciata domanda di rilascio per l'illegittima occupazione dell'immobile da parte del convenuto e prescinde dalla titolarità di un diritto reale o del possesso del bene. Vale la pena rammentare che “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà
e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24.07.2013). Tale azione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto in forza di un rapporto negoziale di natura obbligatoria, valido o meno (tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la locazione, il comodato e il deposito). L'attore deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, ovvero allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
pagina 6 di 12 L'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di ritrasferire l'immobile costituisce, pertanto, il fondamento sia della domanda di rilascio sia di quella di condanna al risarcimento del c.d. danno da occupazione sine titulo.
Inoltre, la domanda è procedibile: ancorché non necessario (come si dirà infra), Parte_1
sull'assunto che il negozio giuridico legittimante l'occupazione dovesse individuarsi in un contratto di comodato perfezionatosi tra le parti, ha esperito il tentativo di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 con esito negativo (cfr. doc. 7 ricorrente).
4.2 Scendendo all'esame del merito, l'accertamento giudiziale deve concernere, innanzitutto, la sussumibilità della fattispecie in esame in un'ipotesi di occupazione sine titulo. Secondo la prospettazione attorea, la concessione in godimento dell'immobile al proprio ex amministratore troverebbe fondamento nel perfezionamento tra le parti di un contratto di comodato, la cui efficacia sarebbe venuta meno con la revoca del dr. dall'incarico di amministratore delegato per ragioni CP_1
articolate in via alternativa: ora perché sarebbe venuta meno la presupposizione condizionante il contratto di comodato costituita dalla sussistenza della carica di amministratore delegato;
ora perché sarebbe venuto a mancare l'intuitus personae dacché “nel caso di specie la “persona” deve (doveva) essere connotata – di nuovo – dal fatto di rivestire la carica di amministratore”; ora per effetto della richiesta di restituzione dell'immobile dato in comodato c.d. “precario”; ora perché sarebbe scaduto il termine implicito del comodato coincidente con la scadenza dell'incarico di amministratore.
Parte contesta in radice tutte queste ricostruzioni, negando la sussistenza di un contratto di comodato e riconducendo “l'utilizzo dell'immobile all'alveo del compenso in natura” (cfr. pag. 7 memoria di costituzione RA).
Orbene, ancorché l'attribuzione di un diritto personale di godimento di una cosa determinata a titolo gratuito rappresenti l'oggetto tipico del contratto di comodato, occorre focalizzare l'attenzione sul disposto dell'art. 1803 c.c. comma II, che indica l'essenzialità del carattere gratuito del comodato quale tratto distintivo dell'istituto, idoneo a differenziarlo dal contratto di locazione, dove, invece, il corrispettivo funge da elemento fondamentale del godimento della cosa locata. Nel caso di specie, ancorché sia pacifico che il dr. RA non pagasse alcunché per l'uso dell'appartamento, non può ritenersi che il godimento dell'immobile fosse privo di corrispettività, stante la sua connotazione come fringe benefit, ovverosia come retribuzione in natura per l'assunzione da parte del dr. RA della carica di amministratore delegato e l'esercizio dei relativi poteri. A conferma della circostanza – sulla pagina 7 di 12 quale, a ben vedere, entrambe le parti concordano – vi è l'indicazione di tale godimento ai fini impositivi sotto la voce “uso fabbricati” nei cedolini paga del dr. RA (cfr. doc. 3 convenuto).
Pertanto, si concorda con parte convenuta laddove sostiene che il titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte del dr. non debba essere ricercato in un contratto di CP_1
comodato, ma vada rinvenuto nel rapporto organico societario intercorso tra la e il suo Parte_1
ex amministratore delegato, rapporto giuridico con effetti obbligatori che la ricorrente ha comprovato documentalmente. In particolare, la ricorrente ha prodotto in giudizio:
- la delibera dell'assemblea dei soci del 9.07.2022 di nomina del dr. alla carica di CP_1
amministratore delegato e di attribuzione allo stesso del diritto al godimento di un immobile come fringe benefit, in aggiunta all'emolumento in denaro (cfr. doc. 3 ricorrente);
- il contratto di locazione stipulato dalla società, in persona dello stesso dr. , avente ad CP_1
oggetto l'immobile di Torino in Piazza Castello n. 99 concesso poi in godimento al convenuto (cfr. doc. 4 ricorrente).
È stata comprovata (e non è contestata) la circostanza che il dr. abbia cessato la carica CP_1
di amministratore delegato con delibera societaria di revoca dell'8.4.2024 (cfr. doc. 1 ricorrente), che – per quanto di interesse ai fini della decisione del presente giudizio – è valida ed efficace in quanto non attinta da un provvedimento di sospensione o di revoca. Pacifico è altresì il fatto, riferito dallo stesso convenuto nel suo primo atto difensivo, che l'immobile sia stato liberato in coincidenza con la cessazione del rapporto locatizio perfezionatasi l'8.11.2024.
Orbene, non vi è dubbio che la revoca dell'incarico gestorio con conseguente cessazione dell'opera prestata dal dr. in favore della abbia altresì comportato il venir meno CP_1 Parte_1
dell'obbligazione della società di versargli il corrispettivo, sia quello in denaro che quello in natura (cioè
i fringe benefits). Pertanto, poiché l'utilizzo dell'immobile costituiva pacificamente un fringe benefit riconosciuto al dr. in virtù dell'incarico ricoperto, e tenuto conto del fatto che il convenuto CP_1
non ha dimostrato l'esistenza di altro valido titolo legittimante il godimento del bene dopo la revoca dalla carica di amministratore delegato, deve qualificarsi come illegittima l'occupazione dell'appartamento successiva alla revoca dell'incarico gestorio e, più precisamente, successiva alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato al convenuto per il rilascio del bene nella diffida trasmessa da con comunicazione pec del 10.04.2024. Parte_1
pagina 8 di 12 5. In ragione della mancata restituzione dell'appartamento da parte del sig. a seguito CP_1
della diffida, ne chiede la condanna al pagamento di un'indennità mensile commisurata Parte_1
a quanto corrisposto dalla ricorrente al proprietario dell'immobile nel periodo dal 10.04.2024 all'8.11.2024.
Occorre premettere che, nei casi di godimento concesso a titolo gratuito, come latu sensu quello concesso al convenuto nella fattispecie in esame, la perduta o la non recuperata disponibilità del bene non costituisce prova automatica, in re ipsa, della produzione di un danno nella sfera del soggetto che agisce per la sua restituzione. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente
(confermato da ultimo dall'ordinanza Cass. civ. n. 12879 del 14.05.2025), il danno da occupazione sine titulo non è più automaticamente risarcibile, in re ipsa, ma è da ritenersi un danno presunto: con la pronuncia n. 33645/2022, con la quale è stato composto il contrasto giurisprudenziale in argomento, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”. In materia di danno da occupazione senza titolo, il danneggiato deve allegare il concreto pregiudizio sofferto e il convenuto, dal canto suo, può contestare specificamente tale allegazione. In caso di contestazione specifica, scatta in capo all'attore l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.: egli dovrà provare di aver perso un'utilizzazione effettiva o potenziale dell'immobile o subito altro danno economico dalla mancata restituzione;
tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici o tramite nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, con la precisazione che la presunzione opera solo in presenza di elementi fattuali che inducano ragionevolmente a ritenere la sussistenza del pregiudizio, secondo criteri di normale esperienza.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato – ancorché non comprovato documentalmente – il pregiudizio subito per effetto della mancata restituzione dell'immobile da parte del convenuto, costituito da un danno emergente: la società ricorrente ha dovuto corrispondere al locatore i canoni di locazione e gli acconti oneri accessori mensili – come previsto dagli artt. 4, 5 e 7 del contratto (doc. 4
pagina 9 di 12 ricorrente) – dalla data della diffida alla data dell'effettiva liberazione dell'appartamento (“Dal 10 aprile
2024 all'8 novembre 2024 è stata tenuta a versare i canoni di locazione contrattualmente Parte_1
previsti e è quindi tenuto ad indennizzarla per aver proseguito nell'occupazione del Controparte_1
bene. La quantificazione offerta da – e incontestata da controparte – pare di immediata Parte_1
percezione e corrisponde al canone locatizio che è stata tenuta a corrispondere alla proprietà Parte_1
(3.700,00/mese, oltre rivalutazione annuale Istat 100% e spese per euro 200,00/mese)” (cfr. pag. 3 note conclusive . Parte_1
Parte convenuta non ha contestato specificamente tale allegazione, focalizzando le proprie difese in relazione alla domanda risarcitoria attorea sulla contestazione (i) della mancata allegazione del “titolo giuridico sulla base del quale la Società ricorrente formula la relativa domanda” e (ii) della legittimazione attiva della ricorrente “che non era titolare del diritto di proprietà né possessore o detentore dell'immobile” (cfr. pag. 4 note conclusive RA). In ordine a queste difese, si rinvia a quanto già detto sopra.
Richiamato dunque il disposto dell'art. 115, comma I, c.p.c. (che prescrive al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), il pregiudizio subito dalla ricorrente deve ritenersi provato.
In merito al quantum, va ulteriormente rilevato che nulla è stato allegato né prodotto sulla rivalutazione del canone locativo in base agli aggiornamenti Istat, pertanto non se ne potrà tenere conto nella determinazione della somma dovuta.
Va considerato inoltre che la ricorrente, con comunicazione pec del 10.04.2025 (cfr. doc. 5 ricorrente), ha intimato al dr. di rilasciare l'immobile “entro giorni 15 dal ricevimento della CP_1
presente”, termine entro il quale il convenuto non ha pacificamente ottemperato;
pertanto, la data in cui va individuato l'inizio dell'occupazione abusiva del convenuto è il 26.04.2025 (e non il 10.4.2025, come sostiene la società attrice).
Non è stata fornita documentazione in merito alla liberazione dell'appartamento da parte del dr. né in merito alla riconsegna del bene al proprietario sig. , ma parte ricorrente ha CP_1 Tes_1
allegato, senza contestazioni specifiche sul punto da parte del convenuto, che l'immobile “è stato reso in occasione dell'efficacia del recesso da parte di dal contratto di locazione a suo tempo Parte_1
stipulato con il sig. (doc. 9) a valere dall'8 novembre 2024” (cfr. pag. 2 note conclusive Tes_1
. Parte_1 pagina 10 di 12 Ne consegue che, considerando il termine iniziale – 26.04.2024 – e quello finale – 7.11.2024 – in cui è stata attuata la condotta pregiudizievole del convenuto, il danno da occupazione sine titulo va determinato nel complessivo importo di € 24.960,00 così computato: [€ 3.700/30 x 5 + € 3.700 x 6 + €
3.700/30 x 7] + [€ 200/30 x 5 + € 200 x 6 + € 200/30 x 7].
Alla luce delle considerazioni sovra esposte, deve essere accolta la domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 24.960,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
37/2018 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche di redazione degli scritti difensivi:
• fase di studio € 919,00
• fase introduttiva € 777,00
• fase di trattazione € 850,00
• fase decisoria € 1.701,00
E dunque in totale € 4.247,00, oltre € 545,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio;
condanna al pagamento in favore di della somma di 24.960,00; Controparte_1 Parte_1
condanna al rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidandole in € 4.247,00, oltre € 545,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della sezione 8^ civile il 5 novembre 2025.
pagina 11 di 12 Il Presidente relatore
Marco EL
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco EL Presidente rel. dott.ssa Simonetta Rossi Giudice dott. Antonio Carbone Giudice all'esito dell'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14269/2024 promossa da:
(p.iva/c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico CANAZZA, Parte_1 P.IVA_1
VI NI e EA ER, in forza di procura allegata al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Controparte_1 C.F._1
ZI e CR DEL TO DI ON E AM
CONVENUTO
Oggetto: Occupazione sine titulo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pagina 1 di 12 accertare l'assenza di titolo che giustifichi l'occupazione da parte del dott. Controparte_1
dell'Immobile così come individuato a catasto urbano sito in piazza Castello n. 99 – Torino al 4° piano
(5° f-t) composto di ingresso, sala, cucina, due camere, servizi e posto auto in silos, identificato al NCEU del Comune di Torino: al foglio 1246, particella 76, sub 227, categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita euro 1.673,32, e condotto da in locazione, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
dare atto dell'intervenuta liberazione dell'Immobile con efficacia 8 novembre 2024, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare a corrispondere in favore di l'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 3.700,00/mese, oltre rivalutazione Istat 100% e 200,00/mese per spese a decorrere dal 10 aprile
2024 al 8 novembre 2024, a titolo di indennità di occupazione, o il diverso importo ritenuto di giustizia, salvo il maggior danno.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed
Iva.”.
Per : Controparte_1
“contrariis reiectis
In via preliminare
- dichiarare la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 38 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare la riassunzione dell'intero giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il
Tribunale di Torino, assegnando con ordinanza il termine ex art. 50 c.p.c. alle parti;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a in ordine alle domande Parte_1
restitutorie risarcitorie formulate da Parte_1
- in subordine dichiarare la propria incompetenza per litispendenza per essere la domanda restitutoria
e risarcitoria già pendente in sede arbitrale, nonché dinnanzi al tribunale di Milano R.G. 21649/2024).
In via principale, nel merito
- dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle domande cautelare
e di merito formulate, e
- in ogni caso, rigettare le domande di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per Parte_1
le motivazioni sopra svolte.
In ogni caso
pagina 2 di 12 - con vittoria di compenso professionale, oltre il 15%, oltre spese per il presente giudizio, con la maggiorazione del 30% prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 155/2014 e condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso il dott. dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove CP_1
eventualmente formulate da controparte con le Memorie Autorizzate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
a introdotto il presente giudizio per ottenere il rilascio dell'unità immobiliare Parte_1
sita in Torino Piazza Castello n. 99 da parte del suo ex amministratore delegato dr. CP_1
, di cui ha chiesto altresì la condanna al pagamento delle indennità mensili di occupazione
[...]
dell'immobile dalla diffida alla restituzione sino all'effettivo rilascio.
A fondamento del ricorso la società allega che:
a) il dr. è stato consigliere ed amministratore delegato di sino alla Controparte_1 Parte_1
sua revoca disposta con delibera dell'assemblea dei soci dell'8.4.2024;
b) la revoca è stata disposta dopo la scoperta di svariati atti distrattivi e di mala gestio compiuti dal dr.
, contro il quale veniva pertanto promossa un'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 CP_1
c.c. in sede arbitrale;
c) il convenuto, oltre all'emolumento in denaro, godeva anche di alcuni fringe benefits, tra cui quello dell'uso gratuito di un appartamento sito in Torino Piazza Castello n. 99, che aveva Parte_1
all'uopo preso in locazione stipulando con il proprietario sig. un contratto di durata Tes_1
quadriennale;
d) l'immobile veniva messo gratuitamente a disposizione del dott. , quale comodatario CP_1
fruitore del benefit, dal mese di settembre 2022;
e) in conseguenza dell'intervenuta revoca dell'incarico di amministratore delegato e del fringe benefit, venuto per ciò a termine in data 10.04.2024, la società richiedeva al dr. l'immediato rilascio CP_1
dell'appartamento;
f) con lettera 23.4.2024 recapitata in data 8.05.2024, comunicava al proprietario Parte_1
dell'immobile, sig. , la propria volontà di recedere dal contratto di locazione con effetto a Tes_1
far tempo dalla scadenza dei sei mesi di preavviso previsti ex contracto, e quindi dall'8.11.2024; pagina 3 di 12 g) il dr. , nonostante i solleciti e l'esperimento della procedura di mediazione, continuava a CP_1
detenere illegittimamente l'immobile.
Sulla scorta di tali premesse la società attrice ha chiesto:
1. in via cautelare, di condannare all'immediata restituzione a Controparte_1 Parte_1
dell'immobile;
2. nel merito, di dichiarare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte del sig. e, CP_1
per l'effetto, di ordinargli l'immediata restituzione a dell'immobile e dei relativi Parte_1
arredi in dotazione;
3. di condannarlo a corrispondere in favore della società “l'importo di euro 3.700,00/mese, oltre rivalutazione Istat 100% e 200,00/mese per spese a decorrere dal 10 aprile 2024 al 8 novembre
2024, e di euro 150,00/giorno a decorrere dal 9 novembre 2024 sino all'avvenuta liberazione dell'Immobile, a titolo di indennità di occupazione, salvo il maggior danno”.
ES AV:
- non contesta le circostanze di cui alle lettere a), c), f);
- contesta le altre circostanze e deducendo:
o di aver impugnato davanti al Tribunale di Milano la delibera assembleare dell'8.4.2024 con la quale è stato revocato dall'incarico di amministratore (il relativo giudizio è iscritto al n. R.G.
21649/2024);
o che il godimento dell'appartamento sito in Torino Piazza Castello n. 99 non costituisce l'oggetto di un contratto di comodato, mai stipulato tra le parti in causa, ma afferisce al rapporto societario tra il dr. e quale componente in natura del compenso per il CP_1 Parte_1
ruolo gestorio attribuitogli;
o di aver liberato l'immobile in coincidenza con la cessazione del rapporto locatizio avvenuta l'8.11.2024.
Sulla scorta di tali premesse chiede:
1. dichiarare l'incompetenza per materia ai sensi dell'art. 38 c.p.c. del Tribunale adito in favore della
Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Torino;
2. dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande 1) e 2) della ricorrente;
pagina 4 di 12 3. rigettare la domanda 3) della ricorrente;
4. condannare ex art 96 c.p.c. per aver instaurato il presente giudizio “nella piena Parte_1
consapevolezza che l'utilizzo dell'appartamento costituiva un fringe benefit e che nessun contratto di comodato è mai sussistito fra le parti”.
*
Nei termini assegnati le parti depositavano note conclusive, nelle quali precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe: la ricorrente, in conseguenza della liberazione dell'immobile avvenuta in corso di causa, rinunciava alla domanda di rilascio e insisteva nella domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Con Ordinanza ex art. 281 octies c.p.c. del 24.09.2025, ritenuta sussistente la competenza della
Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*
1. Sulla questione preliminare relativa alla competenza, va richiamata e confermata integralmente l'ordinanza ex art. 281 octies c.p.c. del 24.9.25. Va quindi, per un verso, affermata la competenza del Tribunale delle Imprese a decidere la presente causa, che ha ad oggetto, quantomeno indirettamente, la spettanza di una voce del compenso concordato fra la società e l'amministratore; e, per altro verso, va rilevata la competenza dell'adito Tribunale di Torino, in funzione, appunto, di
Tribunale delle Imprese, essendo irrilevante l'assegnazione della causa alla sezione ordinaria in luogo della sezione specializzata, giacchè la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio.
2. Con riguardo alla sussistenza, prospettata dal convenuto, di litispendenza fra il presente giudizio e quello incardinato innanzi al Tribunale di Milano (R.G. 21649/2024) avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di revoca del dr. dal ruolo di amministratore delegato, deve CP_1
osservarsi che è preclusa a questo Collegio ogni valutazione in argomento, non essendo stato prodotto in questo giudizio alcun atto processuale della causa milanese dal quale inferire l'eventuale identità di petitum e causa petendi.
pagina 5 di 12 3. In relazione alla domanda attorea afferente alla liberazione dell'immobile, formulata nel ricorso introduttivo in via cautelare e di merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: all'udienza del 15.01.2025 le parti hanno congiuntamente dato atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, avendo il dr. RA liberato l'appartamento in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
4. Al vaglio del presente giudizio è la domanda della ricorrente di condanna del sig. al CP_1
pagamento dell'importo di euro 3.700,00 al mese, oltre rivalutazione Istat 100% ed oltre ad euro 200,00 mensili per spese, a decorrere dal 10 aprile 2024 (data della diffida al rilascio) all'8 novembre 2024 (data della liberazione), “in ragione del fatto che, in assenza di sospensione della delibera di revoca [n.d.r. dall'incarico di amministratore delegato], non avesse più alcun titolo per usufruire Controparte_1
dell'Immobile precedentemente concessogli in comodato dalla società” (cfr. pag. 2 Note conclusive
. Parte_1
4.1 Preliminarmente, tale domanda deve ritenersi ammissibile e procedibile. Priva di pregio è la contestazione del convenuto sull'inammissibilità della domanda per l'impossibilità di comprendere
“quale sarebbe il fondamento giuridico che consentirebbe a che non è titolare del diritto di Parte_1
proprietà né possessore dell'immobile, di formulare tale domanda” (cfr. pag. 7 Memoria di costituzione
RA). La legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla domanda risarcitoria è la medesima che va dichiarata in ordine alla rinunciata domanda di rilascio per l'illegittima occupazione dell'immobile da parte del convenuto e prescinde dalla titolarità di un diritto reale o del possesso del bene. Vale la pena rammentare che “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà
e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24.07.2013). Tale azione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto in forza di un rapporto negoziale di natura obbligatoria, valido o meno (tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la locazione, il comodato e il deposito). L'attore deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, ovvero allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
pagina 6 di 12 L'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di ritrasferire l'immobile costituisce, pertanto, il fondamento sia della domanda di rilascio sia di quella di condanna al risarcimento del c.d. danno da occupazione sine titulo.
Inoltre, la domanda è procedibile: ancorché non necessario (come si dirà infra), Parte_1
sull'assunto che il negozio giuridico legittimante l'occupazione dovesse individuarsi in un contratto di comodato perfezionatosi tra le parti, ha esperito il tentativo di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 con esito negativo (cfr. doc. 7 ricorrente).
4.2 Scendendo all'esame del merito, l'accertamento giudiziale deve concernere, innanzitutto, la sussumibilità della fattispecie in esame in un'ipotesi di occupazione sine titulo. Secondo la prospettazione attorea, la concessione in godimento dell'immobile al proprio ex amministratore troverebbe fondamento nel perfezionamento tra le parti di un contratto di comodato, la cui efficacia sarebbe venuta meno con la revoca del dr. dall'incarico di amministratore delegato per ragioni CP_1
articolate in via alternativa: ora perché sarebbe venuta meno la presupposizione condizionante il contratto di comodato costituita dalla sussistenza della carica di amministratore delegato;
ora perché sarebbe venuto a mancare l'intuitus personae dacché “nel caso di specie la “persona” deve (doveva) essere connotata – di nuovo – dal fatto di rivestire la carica di amministratore”; ora per effetto della richiesta di restituzione dell'immobile dato in comodato c.d. “precario”; ora perché sarebbe scaduto il termine implicito del comodato coincidente con la scadenza dell'incarico di amministratore.
Parte contesta in radice tutte queste ricostruzioni, negando la sussistenza di un contratto di comodato e riconducendo “l'utilizzo dell'immobile all'alveo del compenso in natura” (cfr. pag. 7 memoria di costituzione RA).
Orbene, ancorché l'attribuzione di un diritto personale di godimento di una cosa determinata a titolo gratuito rappresenti l'oggetto tipico del contratto di comodato, occorre focalizzare l'attenzione sul disposto dell'art. 1803 c.c. comma II, che indica l'essenzialità del carattere gratuito del comodato quale tratto distintivo dell'istituto, idoneo a differenziarlo dal contratto di locazione, dove, invece, il corrispettivo funge da elemento fondamentale del godimento della cosa locata. Nel caso di specie, ancorché sia pacifico che il dr. RA non pagasse alcunché per l'uso dell'appartamento, non può ritenersi che il godimento dell'immobile fosse privo di corrispettività, stante la sua connotazione come fringe benefit, ovverosia come retribuzione in natura per l'assunzione da parte del dr. RA della carica di amministratore delegato e l'esercizio dei relativi poteri. A conferma della circostanza – sulla pagina 7 di 12 quale, a ben vedere, entrambe le parti concordano – vi è l'indicazione di tale godimento ai fini impositivi sotto la voce “uso fabbricati” nei cedolini paga del dr. RA (cfr. doc. 3 convenuto).
Pertanto, si concorda con parte convenuta laddove sostiene che il titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte del dr. non debba essere ricercato in un contratto di CP_1
comodato, ma vada rinvenuto nel rapporto organico societario intercorso tra la e il suo Parte_1
ex amministratore delegato, rapporto giuridico con effetti obbligatori che la ricorrente ha comprovato documentalmente. In particolare, la ricorrente ha prodotto in giudizio:
- la delibera dell'assemblea dei soci del 9.07.2022 di nomina del dr. alla carica di CP_1
amministratore delegato e di attribuzione allo stesso del diritto al godimento di un immobile come fringe benefit, in aggiunta all'emolumento in denaro (cfr. doc. 3 ricorrente);
- il contratto di locazione stipulato dalla società, in persona dello stesso dr. , avente ad CP_1
oggetto l'immobile di Torino in Piazza Castello n. 99 concesso poi in godimento al convenuto (cfr. doc. 4 ricorrente).
È stata comprovata (e non è contestata) la circostanza che il dr. abbia cessato la carica CP_1
di amministratore delegato con delibera societaria di revoca dell'8.4.2024 (cfr. doc. 1 ricorrente), che – per quanto di interesse ai fini della decisione del presente giudizio – è valida ed efficace in quanto non attinta da un provvedimento di sospensione o di revoca. Pacifico è altresì il fatto, riferito dallo stesso convenuto nel suo primo atto difensivo, che l'immobile sia stato liberato in coincidenza con la cessazione del rapporto locatizio perfezionatasi l'8.11.2024.
Orbene, non vi è dubbio che la revoca dell'incarico gestorio con conseguente cessazione dell'opera prestata dal dr. in favore della abbia altresì comportato il venir meno CP_1 Parte_1
dell'obbligazione della società di versargli il corrispettivo, sia quello in denaro che quello in natura (cioè
i fringe benefits). Pertanto, poiché l'utilizzo dell'immobile costituiva pacificamente un fringe benefit riconosciuto al dr. in virtù dell'incarico ricoperto, e tenuto conto del fatto che il convenuto CP_1
non ha dimostrato l'esistenza di altro valido titolo legittimante il godimento del bene dopo la revoca dalla carica di amministratore delegato, deve qualificarsi come illegittima l'occupazione dell'appartamento successiva alla revoca dell'incarico gestorio e, più precisamente, successiva alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato al convenuto per il rilascio del bene nella diffida trasmessa da con comunicazione pec del 10.04.2024. Parte_1
pagina 8 di 12 5. In ragione della mancata restituzione dell'appartamento da parte del sig. a seguito CP_1
della diffida, ne chiede la condanna al pagamento di un'indennità mensile commisurata Parte_1
a quanto corrisposto dalla ricorrente al proprietario dell'immobile nel periodo dal 10.04.2024 all'8.11.2024.
Occorre premettere che, nei casi di godimento concesso a titolo gratuito, come latu sensu quello concesso al convenuto nella fattispecie in esame, la perduta o la non recuperata disponibilità del bene non costituisce prova automatica, in re ipsa, della produzione di un danno nella sfera del soggetto che agisce per la sua restituzione. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente
(confermato da ultimo dall'ordinanza Cass. civ. n. 12879 del 14.05.2025), il danno da occupazione sine titulo non è più automaticamente risarcibile, in re ipsa, ma è da ritenersi un danno presunto: con la pronuncia n. 33645/2022, con la quale è stato composto il contrasto giurisprudenziale in argomento, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”. In materia di danno da occupazione senza titolo, il danneggiato deve allegare il concreto pregiudizio sofferto e il convenuto, dal canto suo, può contestare specificamente tale allegazione. In caso di contestazione specifica, scatta in capo all'attore l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.: egli dovrà provare di aver perso un'utilizzazione effettiva o potenziale dell'immobile o subito altro danno economico dalla mancata restituzione;
tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici o tramite nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, con la precisazione che la presunzione opera solo in presenza di elementi fattuali che inducano ragionevolmente a ritenere la sussistenza del pregiudizio, secondo criteri di normale esperienza.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato – ancorché non comprovato documentalmente – il pregiudizio subito per effetto della mancata restituzione dell'immobile da parte del convenuto, costituito da un danno emergente: la società ricorrente ha dovuto corrispondere al locatore i canoni di locazione e gli acconti oneri accessori mensili – come previsto dagli artt. 4, 5 e 7 del contratto (doc. 4
pagina 9 di 12 ricorrente) – dalla data della diffida alla data dell'effettiva liberazione dell'appartamento (“Dal 10 aprile
2024 all'8 novembre 2024 è stata tenuta a versare i canoni di locazione contrattualmente Parte_1
previsti e è quindi tenuto ad indennizzarla per aver proseguito nell'occupazione del Controparte_1
bene. La quantificazione offerta da – e incontestata da controparte – pare di immediata Parte_1
percezione e corrisponde al canone locatizio che è stata tenuta a corrispondere alla proprietà Parte_1
(3.700,00/mese, oltre rivalutazione annuale Istat 100% e spese per euro 200,00/mese)” (cfr. pag. 3 note conclusive . Parte_1
Parte convenuta non ha contestato specificamente tale allegazione, focalizzando le proprie difese in relazione alla domanda risarcitoria attorea sulla contestazione (i) della mancata allegazione del “titolo giuridico sulla base del quale la Società ricorrente formula la relativa domanda” e (ii) della legittimazione attiva della ricorrente “che non era titolare del diritto di proprietà né possessore o detentore dell'immobile” (cfr. pag. 4 note conclusive RA). In ordine a queste difese, si rinvia a quanto già detto sopra.
Richiamato dunque il disposto dell'art. 115, comma I, c.p.c. (che prescrive al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), il pregiudizio subito dalla ricorrente deve ritenersi provato.
In merito al quantum, va ulteriormente rilevato che nulla è stato allegato né prodotto sulla rivalutazione del canone locativo in base agli aggiornamenti Istat, pertanto non se ne potrà tenere conto nella determinazione della somma dovuta.
Va considerato inoltre che la ricorrente, con comunicazione pec del 10.04.2025 (cfr. doc. 5 ricorrente), ha intimato al dr. di rilasciare l'immobile “entro giorni 15 dal ricevimento della CP_1
presente”, termine entro il quale il convenuto non ha pacificamente ottemperato;
pertanto, la data in cui va individuato l'inizio dell'occupazione abusiva del convenuto è il 26.04.2025 (e non il 10.4.2025, come sostiene la società attrice).
Non è stata fornita documentazione in merito alla liberazione dell'appartamento da parte del dr. né in merito alla riconsegna del bene al proprietario sig. , ma parte ricorrente ha CP_1 Tes_1
allegato, senza contestazioni specifiche sul punto da parte del convenuto, che l'immobile “è stato reso in occasione dell'efficacia del recesso da parte di dal contratto di locazione a suo tempo Parte_1
stipulato con il sig. (doc. 9) a valere dall'8 novembre 2024” (cfr. pag. 2 note conclusive Tes_1
. Parte_1 pagina 10 di 12 Ne consegue che, considerando il termine iniziale – 26.04.2024 – e quello finale – 7.11.2024 – in cui è stata attuata la condotta pregiudizievole del convenuto, il danno da occupazione sine titulo va determinato nel complessivo importo di € 24.960,00 così computato: [€ 3.700/30 x 5 + € 3.700 x 6 + €
3.700/30 x 7] + [€ 200/30 x 5 + € 200 x 6 + € 200/30 x 7].
Alla luce delle considerazioni sovra esposte, deve essere accolta la domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 24.960,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
37/2018 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche di redazione degli scritti difensivi:
• fase di studio € 919,00
• fase introduttiva € 777,00
• fase di trattazione € 850,00
• fase decisoria € 1.701,00
E dunque in totale € 4.247,00, oltre € 545,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio;
condanna al pagamento in favore di della somma di 24.960,00; Controparte_1 Parte_1
condanna al rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidandole in € 4.247,00, oltre € 545,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della sezione 8^ civile il 5 novembre 2025.
pagina 11 di 12 Il Presidente relatore
Marco EL
pagina 12 di 12