Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2072/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Messina;
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marino;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, provvedendo sulla rivendicazione proposta da nei confronti Controparte_1 di , con sentenza del 12.10.2021 dichiarava che l'attore era comproprietario Parte_1 del cortile sito in Marsala, Via Itria, in catasto al foglio 409, particella 11, e condannava il convenuto all'immediata consegna delle chiavi del portone di accesso all'area comune e al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di indennità per il mancato utilizzo del bene;
rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione; condannava il convenuto alle spese di lite.
ha interposto appello con atto di citazione notificato il 6.12.2021. Parte_1
L'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 29.11.2023 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
n. 2072/21 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole che il Tribunale, acriticamente adottate le conclusioni del c.t.u., abbia ritenuto assolto il rigoroso onere probatorio dell'attore in rivendicazione considerando sufficiente l'accertata identità fra il cortile oggetto della pretesa attrice e quello comune di cui egli aveva il possesso e trascurando i documenti negoziali di acquisto dimostrativi della esclusiva sua titolarità dominicale del bene.
La doglianza è destituita di fondamento.
Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve dimostrare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino a un acquisto a titolo originario, cioè dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ai suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (ex plurimis, Cass.civ.,15.3.2024, n.7091). Il principio va adattato alle peculiarità del caso concreto, sicché può assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto (Cass. n.8215/2016). In particolare, se la proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale di usucapione non determina in sé l'attenuazione dell'onere probatorio, il rigore probatorio a carico dell'attore trova temperamento nell'ipotesi di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa, nel qual caso potendo il rivendicante limitarsi a provare la derivazione negoziale della proprietà in suo favore (per tutte, Cass. n. 7180/2024).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Richiamato l'esito delle indagini peritali, motivatamente e condivisibilmente recepito, il Tribunale ha proceduto all'esame e al confronto dei titoli derivativi di acquisto delle parti fino ad arrivare al comune dante causa , la cui originaria proprietà del cortile non è stata mai Persona_1
contestata da . Parte_1
La minuziosa ricostruzione dei singoli passaggi della titolarità del diritto dominicale operata dal c.t.u. sulla scorta della documentazione in atti conduce a conclusioni opposte a quelle sostenute dall'appellante.
Con atto del giorno 8.3.1900, notar , trasferì a e Per_2 Persona_1 Controparte_2
una piccola casa terrana sita in Marsala nella via Itria n.50, composta da tre vani Controparte_3
(oggi identificata con le p.lle 12 di proprietà e 12 sub 1 di proprietà ), confinante, tra CP_1 Pt_1
gli altri, con la restante casa del venditore (oggi p.lle 13, sub 1 e 2 , di proprietà ). Erano Pt_1 comprese nella vendita tutte le comunità di cortile (ora, p.lla 11), pozzo, pila ed accessori ed ogni altro diritto alla casa appartenente.
Gli originari acquirenti in comproprietà della porzione dell'immobile di provvidero Persona_1
successivamente allo scioglimento della comunione. , infatti, nel 1948 alienò ai Controparte_2
n. 2072/21 R.G. 3
coniugi e , due vani terrani, danneggiati per guerra, colla area libera Parte_2 CP_4
soprastante, siti in Marsala, nella via Itria, confinanti colla via suddetta, con e cogli Persona_1
Eredi di compresa la comproprietà in ragione di una quarta parte del cortile (1/4) Controparte_3
del pozzo, del lavatoio, e di ogni altro accessorio. Il bene – è detto nell'atto – pervenne al venditore per atto in notar del 8.3.1900 reg.to al n.1846, e per successiva divisione. Per_2
L'immobile (p.lla 12, sub 1) fu successivamente trasferito da avente causa dai Persona_3
, a con atto di compravendita del 15.3.2010, notar , rep. Persona_4 Parte_1 Per_5
52334. Nell'atto si precisa che il fabbricato confina, tra l'altro, con il cortile comune, dal quale ha pure accesso, con proprietà e con proprietà dell'Acquirente che possiede per altri titoli. CP_5
, infatti, aveva in precedenza acquistato (atto per notar del 27.4.2000, Parte_1 Pt_2
rep. n. 68084) da potere degli eredi di quella originaria “restante casa del Persona_1 venditore” rimasta estranea alla vendita del 1900, confinante con proprietà e col cortile CP_5
comune di accesso dalla via Itria riportata al N.C.E.U. f. di mappa 204/D - Part.13/1 e Part.13/2.
Quanto alle vicende traslative della p.lla 12, oggi di proprietà , porzione attribuita a CP_1 [...] all'esito della divisione con dell'immobile acquistato in comunione CP_3 Controparte_2
dall'originario unico proprietario, , deceduti e la moglie, Persona_1 Controparte_3
titolare dell'usufrutto uxorio, con atto del 27.4.1953, ai rogiti del notaio i figli procedettero Per_6
alla divisione dei beni relitti dal padre, tra cui un casetta in assai umili condizioni posta in Marsala nella Via Itria, consistente in tre piccoli vani terrani (una parte, precisa il c.t.u., di quella acquistata nel 1900) di vecchia costruzione, confinante colla detta Via Itria, con la Via Libertà, colle fabbriche rispettive degli eredi di e di . In particolare , Persona_1 Parte_2 Persona_7
e si attribuirono ciascuno la terza parte indivisa della casa sita in CP_6 CP_7
Marsala nella via Itria n.38, con la precisazione, espressamente riferita alle singole quote adottate dai condividenti, che è pertinente la comproprietà del cortile segnato col n.40 civico, col pozzo
d'acqua viva, la pila, ed ogni altro accessorio esistente. A loro volta, gli aventi causa dagli eredi alienarono l'immobile ai coniugi e la casa è venduta oltre CP_3 Controparte_8 CP_9
a tutto, con la comproprietà del cortile di accesso dalla via Itria, del pozzo, della pila e di ogni altro accessorio esistente (atto del 7.2.1980, notaio ). Pt_2
[... Da potere dei Turrisi-Liuzza, infine, l'immobile pervenne a con atto in Notar Controparte_1
del 29.8.2014, rep. n. 41714. Per_8
Così riassunta la più dettagliata ricostruzione del c.t.u., non è dubitabile che per effetto della sequela degli atti traslativi sopra richiamati sia subentrato nella comproprietà del cortile per la quota Pt_1
di un mezzo già facente capo , e in quella di un quarto di . Per Persona_1 Controparte_2
n. 2072/21 R.G. 4
la restante quota di un quarto è invece comproprietario succeduto a Controparte_1 [...]
avente causa, al pari di , da . CP_3 Controparte_2 Persona_1
Sostiene l'appellante con il secondo motivo di appello di aver dimostrato di aver esercitato sul cortile il ventennale possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto utile al perfezionamento dell'usucapione.
La Corte non condivide tale assunto.
Il teste ha riferito che utilizza il cortile da circa dieci anni e che Testimone_1 Pt_1
prima della ristrutturazione (avvenuta intorno all'anno 2011) non vide mai nessuno, nemmeno il
entrare nel cortile. E se i testi e , in modo alquanto Pt_1 Testimone_2 Testimone_3
generico, hanno riferito di un utilizzo esclusivo ultraventennale del cortile da parte di e dei Pt_1
suoi danti causa, maggiore attendibilità rivestono le circostanziate dichiarazioni della teste la CP_5
quale ha riferito che i genitori, pur non abitando nella casa acquistata nel 1980 ma in prossimità della stessa, si erano serviti della parte comune per riporvi oggetti, attingere acqua dal pozzo ivi esistente e porre vasi con erbe aromatiche, e ha negato che prima dell'anno 2000, ossia dll'epoca in cui risale il primo acquisto del , alcuno accedesse all'area in questione. La stessa ha confermato che Pt_1
nell'anno 2011, in occasione dei lavori di ristrutturazione, il comproprietario inibì con un'impalcatura di accedere al cortile e che la sua famiglia reagì a tale iniziativa diffidandolo con un legale a rimuovere l'impedimento, circostanza, questa, confermata dall'Avv. Spano che ha anche detto dell'esito favorevole della diffida e del conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra e Pt_1 CP_5
È pure emerso dalla prova testimoniale che propose ai di acquistare la loro quota del Pt_1 CP_5
cortile (testi e;
e il teste , interessato all'acquisto dell'immobile poi Tes_2 CP_5 Tes_4 CP_5
venduto a , ha riferito di avere appreso da che il cortile era in comune mentre la scala CP_1 Pt_1
era solo sua.
Le proposte di acquisto avanzate ai comproprietari del cortile (senza che risultino ragioni diverse se non quella di acquisirne la proprietà esclusiva), l'eliminazione spontanea degli impedimenti frapposti al godimento del bene comune e le dichiarazioni sulla contitolarità del bene stesso manifestano non solo la consapevolezza del dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche la volontà del Pt_1
medesimo di riconoscerla. E tanto varrebbe a escludere l'animus possidendi e a interrompere, per il combinato disposto degli art.1165 e 2944 c.c., il termine utile per l'usucapione, ove in ipotesi fosse mai iniziato a decorrere.
L'appello, in definitiva, va integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione in cui ricade la domanda (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia e dell'attività in concreto svolta e con n. 2072/21 R.G. 5
esclusione della fase istruttoria, in complessivi € 1.923,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A..
Si dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell' art. 13, comma 1quater, T.U.n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto con atto notificato il 6.12.2021 da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Marsala n.701 del 12.10.2021, che conferma;
condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di appello, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.923,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 12.03.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 2072/21 R.G.