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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6571/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Bottigliero Carlo, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Adinolfi, elet- Controparte_1
tivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 353/2017 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, emessa in data 20/04/2017 e depositata in data
27/04/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino, il CP_2
, in persona del Sindaco p.t., al fine di sentirlo condannare al risarcimento
[...]
delle lesioni patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data
25/08/2015 nel territorio del convenuto ente. L'attrice precisava che, in tale data, alle ore 11.30 circa, nel mentre percorreva il marciapiede lungo la via Tenente
Nastri (frazione Lancusi in ), perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a Pt_1
causa del cedimento di alcune mattonelle e del pessimo stato di manutenzione del manto stradale, non segnalato e non visibile. A seguito dell'urto, l'attrice riporta- va forti traumi che resero necessario il trasporto presso il P.S. dell'Azienda Ospe- daliera Universitaria OO.RR. “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” in Sa- lerno. A sostegno della sua domanda l'attrice aveva affermato che la responsabili- tà del prefato incidente dovesse essere ascritta esclusivamente alla condotta ne- gligente del , il quale, ai sensi dell'art. 14 Codice della Strada Parte_1
e dell'art. 2051 c.c., avrebbe “omesso” la manutenzione, gestione e pulizie di strade di propria competenza.
Nel giudizio di primo grado si costituiva il , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Si procedeva inoltre all'escussione dei testi indicati dalle parti e veniva espletata
CTU medico – legale ad opera della Dott.ssa . Persona_1
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea ed ha condannato il CP_2
al pagamento a favore di della somma di euro
[...] Controparte_1
2.240,26 oltre spese di lite e spese di CTU.
2 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., proponeva gravame avverso tale sentenza per i motivi meglio specificati nell'atto di appello.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc e 348bis c.p.c., nonché infondato in fatto ed in diritto.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, resta assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale questo Tribunale è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta dal palesemente in- Parte_1
fondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Anche l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla stessa appellata non è merite- vole di accoglimento posto che l'atto introduttivo di appello appare completo in tutte le sue parti.
Nel merito l'appello va rigettato atteso che dall'esame degli atti, verbali e docu- menti di causa appare assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., posto a carico dell'attore.
Il caso de quo concerne una responsabilità ascrivibile all'art. 2051 c.c. e, a tal fi- ne, pare opportuno passare sinteticamente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza in ordine alla natura della respon- sabilità ex art. 2051 c.c. Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al compor- tamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivela- tesi fonte di danno. Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può
3 tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortui- to, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza). Tuttavia, secondo la più recente impostazione, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto al- trimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito, inteso quale evento esterno causal- mente idoneo a produrre il danno, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberato- ria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comporta- mento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occor- rendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. La custodia, quindi, si concre- tizza in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi.
In ordine alla fattispecie concreta e ai suindicati motivi dell'appello, va rilevato quanto qui di seguito esposto.
Va questo punto osservato che la disciplina da applicare al caso in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, è senz'altro, in prima battuta, quella di cui all'art. 2051 c.c.
4 La Cassazione ha, in particolare affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo permanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten- sione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempe- stivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del
12/4/2013).
La Cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle per- tinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pe- ricolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quan- to più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., sez. III, sen- tenza n. 23919 del 22/10/2013).
Nel caso di specie, i testi escussi in primo grado hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritta in atto di citazione.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 13 ottobre 2016 ri- Testimone_1
feriva: “…mi trovavo con la SI.ra in Lancusi di , quando men- CP_1 Pt_1
tre camminavamo ho visto la SI.ra cadere sul marciapiede…ricordo CP_1
che la SI.ra inciampava in una buca con la spalla sinistra al suolo…ricordo che dopo aver rialzato la SI.ra, ci accertavamo che la stessa era inciampata in una buca in quanto in quel punto il marciapiede non era allineato…preciso che le mattonelle del marciapiede non erano allineate e penzolanti…ricordo che la SI.ra lamentava dolori al piede destro e alla spalla sinistra…”.
5 Allo stesso modo, il secondo teste escusso, la SI.ra , confermava la Testimone_2
dinamica del sinistro dichiarando “di aver visto la SI.ra inciampare e CP_1
cadere a causa delle mattonelle del marciapiede che si muovevano”. Inoltre, rife- riva che “la SI.ra lamentava dolori al piede destro e alle spalle”.
Anche il terzo teste escusso, confermava la dinamica del sinistro Testimone_3
riferendo che “dopo ver visto la SI.ra inciampare e dopo averla aiuta- CP_1
ta a rialzarsi, constatava che era inciampata in un luogo che presentava fratture
e lesioni al solcato”.
Inoltre, tutti i testi escussi riconoscevano le foto rappresentanti il luogo dell'evento e riferivano che sul luogo del sinistro non c'era nessun segnale di pe- ricolo.
Pertanto, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato, con sufficiente grado di accuratezza il danno evento.
Quanto al danno conseguenza, le dichiarazioni testimoniali supportano la docu- mentazione sanitaria prodotta da parte attrice.
Infatti, a seguito dell'urto, l'attrice riportava lesioni personali che resero necessa- rio il trasporto presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. “San
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” in Salerno, i quali formulavano diagnosi di
“frattura base V metatarso dx. contusione spalla sx”.
Ciò è confermato anche relazione peritale elaborata dal CTU, dott.ssa Per_1
. Quest'ultima rilevava: “…sulla base dei presenti accertamenti medi-
[...]
co-legali è possibile affermare che sussiste compatibilità dell'evento lesivo, evin- cibile dall'anamnesi, e la lesività obiettivata all'epoca dei fatti dai Sanitari che ebbero in cura la IG , per la quale può essere formulata la diagno- CP_1
si medico-legale di postumi di trauma accidentale in strada, con contusione della spalla sinistra e frattura della base del V metatarso del piede destro. Tali lesioni sono, senza alcun dubbio, per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione ripartiva e per documentazione sanitaria esibita, da ri-
6 condurre all'evento traumatico del 25.08.2015, per il convergere dei criteri ne- cessari all'accertamento del nesso di causalità”.
Appare, dunque, assolto l'onere probatorio posto in capo all'attore.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata perché sprovvista di adeguato sostegno probato- rio.
Stante il rigetto dell'appello, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presen- te giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore anti- statario;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/1/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6571/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Bottigliero Carlo, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Adinolfi, elet- Controparte_1
tivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 353/2017 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, emessa in data 20/04/2017 e depositata in data
27/04/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino, il CP_2
, in persona del Sindaco p.t., al fine di sentirlo condannare al risarcimento
[...]
delle lesioni patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data
25/08/2015 nel territorio del convenuto ente. L'attrice precisava che, in tale data, alle ore 11.30 circa, nel mentre percorreva il marciapiede lungo la via Tenente
Nastri (frazione Lancusi in ), perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a Pt_1
causa del cedimento di alcune mattonelle e del pessimo stato di manutenzione del manto stradale, non segnalato e non visibile. A seguito dell'urto, l'attrice riporta- va forti traumi che resero necessario il trasporto presso il P.S. dell'Azienda Ospe- daliera Universitaria OO.RR. “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” in Sa- lerno. A sostegno della sua domanda l'attrice aveva affermato che la responsabili- tà del prefato incidente dovesse essere ascritta esclusivamente alla condotta ne- gligente del , il quale, ai sensi dell'art. 14 Codice della Strada Parte_1
e dell'art. 2051 c.c., avrebbe “omesso” la manutenzione, gestione e pulizie di strade di propria competenza.
Nel giudizio di primo grado si costituiva il , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Si procedeva inoltre all'escussione dei testi indicati dalle parti e veniva espletata
CTU medico – legale ad opera della Dott.ssa . Persona_1
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea ed ha condannato il CP_2
al pagamento a favore di della somma di euro
[...] Controparte_1
2.240,26 oltre spese di lite e spese di CTU.
2 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., proponeva gravame avverso tale sentenza per i motivi meglio specificati nell'atto di appello.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc e 348bis c.p.c., nonché infondato in fatto ed in diritto.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, resta assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale questo Tribunale è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta dal palesemente in- Parte_1
fondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Anche l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla stessa appellata non è merite- vole di accoglimento posto che l'atto introduttivo di appello appare completo in tutte le sue parti.
Nel merito l'appello va rigettato atteso che dall'esame degli atti, verbali e docu- menti di causa appare assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., posto a carico dell'attore.
Il caso de quo concerne una responsabilità ascrivibile all'art. 2051 c.c. e, a tal fi- ne, pare opportuno passare sinteticamente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza in ordine alla natura della respon- sabilità ex art. 2051 c.c. Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al compor- tamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivela- tesi fonte di danno. Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può
3 tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortui- to, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza). Tuttavia, secondo la più recente impostazione, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto al- trimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito, inteso quale evento esterno causal- mente idoneo a produrre il danno, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberato- ria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comporta- mento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occor- rendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. La custodia, quindi, si concre- tizza in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi.
In ordine alla fattispecie concreta e ai suindicati motivi dell'appello, va rilevato quanto qui di seguito esposto.
Va questo punto osservato che la disciplina da applicare al caso in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, è senz'altro, in prima battuta, quella di cui all'art. 2051 c.c.
4 La Cassazione ha, in particolare affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo permanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten- sione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempe- stivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del
12/4/2013).
La Cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle per- tinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pe- ricolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quan- to più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., sez. III, sen- tenza n. 23919 del 22/10/2013).
Nel caso di specie, i testi escussi in primo grado hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritta in atto di citazione.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 13 ottobre 2016 ri- Testimone_1
feriva: “…mi trovavo con la SI.ra in Lancusi di , quando men- CP_1 Pt_1
tre camminavamo ho visto la SI.ra cadere sul marciapiede…ricordo CP_1
che la SI.ra inciampava in una buca con la spalla sinistra al suolo…ricordo che dopo aver rialzato la SI.ra, ci accertavamo che la stessa era inciampata in una buca in quanto in quel punto il marciapiede non era allineato…preciso che le mattonelle del marciapiede non erano allineate e penzolanti…ricordo che la SI.ra lamentava dolori al piede destro e alla spalla sinistra…”.
5 Allo stesso modo, il secondo teste escusso, la SI.ra , confermava la Testimone_2
dinamica del sinistro dichiarando “di aver visto la SI.ra inciampare e CP_1
cadere a causa delle mattonelle del marciapiede che si muovevano”. Inoltre, rife- riva che “la SI.ra lamentava dolori al piede destro e alle spalle”.
Anche il terzo teste escusso, confermava la dinamica del sinistro Testimone_3
riferendo che “dopo ver visto la SI.ra inciampare e dopo averla aiuta- CP_1
ta a rialzarsi, constatava che era inciampata in un luogo che presentava fratture
e lesioni al solcato”.
Inoltre, tutti i testi escussi riconoscevano le foto rappresentanti il luogo dell'evento e riferivano che sul luogo del sinistro non c'era nessun segnale di pe- ricolo.
Pertanto, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato, con sufficiente grado di accuratezza il danno evento.
Quanto al danno conseguenza, le dichiarazioni testimoniali supportano la docu- mentazione sanitaria prodotta da parte attrice.
Infatti, a seguito dell'urto, l'attrice riportava lesioni personali che resero necessa- rio il trasporto presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. “San
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” in Salerno, i quali formulavano diagnosi di
“frattura base V metatarso dx. contusione spalla sx”.
Ciò è confermato anche relazione peritale elaborata dal CTU, dott.ssa Per_1
. Quest'ultima rilevava: “…sulla base dei presenti accertamenti medi-
[...]
co-legali è possibile affermare che sussiste compatibilità dell'evento lesivo, evin- cibile dall'anamnesi, e la lesività obiettivata all'epoca dei fatti dai Sanitari che ebbero in cura la IG , per la quale può essere formulata la diagno- CP_1
si medico-legale di postumi di trauma accidentale in strada, con contusione della spalla sinistra e frattura della base del V metatarso del piede destro. Tali lesioni sono, senza alcun dubbio, per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione ripartiva e per documentazione sanitaria esibita, da ri-
6 condurre all'evento traumatico del 25.08.2015, per il convergere dei criteri ne- cessari all'accertamento del nesso di causalità”.
Appare, dunque, assolto l'onere probatorio posto in capo all'attore.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata perché sprovvista di adeguato sostegno probato- rio.
Stante il rigetto dell'appello, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presen- te giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore anti- statario;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/1/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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