Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 19/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Giorgia Rulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Algaloja 22 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giorgiarulli@ordineavvocatiroma.org;
contro
ASL di -OMISSIS-, in persona del direttore generale p.t., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
l’accertamento del diritto del minore ricorrente a ricevere in via diretta o indiretta la terapia Applied Behaviour Analysys (ABA), come da istanza prot. n.-OMISSIS-, e la condanna dell’amministrazione a somministrare direttamente o tramite convenzione il trattamento sanitario richiesto, nella misura già riconosciuta di 10 ore settimanali, oltre al rimborso delle spese occorse dal 6 marzo 2025 per l’erogazione privata di detta terapia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 22 maggio 2025, parte ricorrente, premettendo di agire nell’interesse del figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico già in trattamento presso la ASL di -OMISSIS-, ha domandato l’accertamento del diritto a continuare ricevere la terapia Applied Behaviour Analysys (ABA) e la condanna dell’amministrazione a somministrare direttamente o tramite convenzione il trattamento sanitario richiesto, nella misura già riconosciuta di 10 ore settimanali, oltre al rimborso delle spese occorse dal 6 marzo 2025 per l’erogazione privata di detta terapia;
Considerato che a sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 32 Cost., 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009 n. 18, 1, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e 60, 2, l. 23 dicembre 1978 n. 833, 2 e 3, l. 23 ottobre 1985 n. 595 e del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, affermando la sussistenza del diritto soggettivo alla fruizione del trattamento sanitario in discorso;
Vista la richiesta di terapia allibrata dalla ASL di -OMISSIS- al prot. n.-OMISSIS-;
Considerato che la pretesa del minore affetto da disturbi dello spettro autistico a essere sottoposto a trattamento terapeutico a cura del servizio sanitario nazionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2022 n. 1781; sez. un., 24 settembre 2020 n. 20164; TAR Lazio, NA, sez. I, 14 maggio 2025 n. 453; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2025 n. 254; sez. I, 4 aprile 2025 n. 238);
Considerato che l’attrazione della controversia in esame nell’alveo della giurisdizione esclusiva legittima il giudice amministrativo all’accertamento del diritto soggettivo del minore a fruire del trattamento specificamente richiesto, a ciò non ostando la discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione sanitaria circa l’individuazione del modello terapeutico più adeguato (TAR Lazio, NA, sez. I, 14 maggio 2025 n. 453; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2025 n. 254; sez. I, 4 aprile 2025 n. 238; in termini Cons. Stato, ad. plen., 12 aprile 2016 n. 7);
Visti gli artt. 1 e 3- septies , commi 4 e 5, d.lgs. n. 502 del 1992 e 26, l. 23 dicembre 1978 n. 833, che individuano le unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie locali) come gli organi pubblici deputati a erogare, direttamente o indirettamente mediante convenzioni, le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
Visti gli artt. 2-4, l. 18 agosto 2015 n. 134, che dettano disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
Considerato che l’Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 2023 ha aggiornato le proprie linee guida in materia di diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, nel cui ambito la metodologia ABA è ampiamente accreditata come efficace;
Visto l’art. 60, d.P.C.M. 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, avente ad oggetto la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992, per il quale “ il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ”;
Considerato che tra i programmi funzionali alla cura dei disturbi de quibus rientra l’analisi comportamentale applicata (ABA), che consiste in una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, rientra pienamente nella previsione di cui all’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 cit., intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie “ che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”, nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all’art. 60, d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2022 n. 2129; TAR Lazio, NA, sez. I, 14 maggio 2025 n. 453; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2025 n. 254; sez. I, 4 aprile 2025 n. 238);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia fondato che la ASL di -OMISSIS- abbia l’obbligo di continuare ad erogare al minore -OMISSIS-, come consta abbia già fatto in passato, direttamente o tramite rimborso delle somme anticipate, la terapia alla quale era stato ammesso, per il numero di ore settimanali e per la durata rese necessarie dalla gravità della patologia di cui lo stesso è portatore;
Ritenuto che, invece, non sia fondata la domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute privatamente nelle more dell’intervento dell’azienda resistente, atteso che a sostegno di tali ragioni parte ricorrente ha prodotto fatture per prestazioni professionali risalenti agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che quindi non hanno alcuna attinenza con la situazione attuale;
Ritenuto di porre a carico dell’amministrazione resistente le spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di NA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:
a) ordina alla ASL di -OMISSIS- di erogare al minore ricorrente, direttamente o tramite rimborso delle somme anticipate, la terapia richiesta per il numero di ore settimanali e per la durata rese necessarie dalla gravità della patologia di cui lo stesso è portatore;
b) condanna la ASL di -OMISSIS- al pagamento delle spese del giudizio, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 6, par. 1, lett. f), reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati o le loro condizioni di salute.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.