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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/12/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
r.g. 839 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE composto dai SIi magistrati:
Dott. Andrea Carli PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Marrapodi GIUDICE REL.
Dott.ssa Margherita Cerizza GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 839 /2024 avente per oggetto: separazione personale, promossa da:
, C.F. , con il patrocinio TE C.F._1 dell'avv. A. LIPPIELLO, come da procura in atti, nei confronti di CP_1
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. F. MOTTO,
[...] C.F._2 come da procura in atti;
con trasmissione degli atti al P.M.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale del 04.12.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 12.05.2012 a Cossato, come da atto trascritto presso gli uffici dello stato civile del medesimo comune.
Dalla predetta unione non risultano essere nati figli. Con ricorso depositato in data 20.08.2024 ha chiesto al giudice TE adito di pronunciare – per quel che qui rileva - la separazione personale dei coniugi, allegando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per gravi incompatibilità, anche caratteriali.
Si costituiva in giudizio la SIa , che, aderendo alla domanda di CP_1 controparte in punto status, prendeva posizione sulle circostanze dedotte dal ricorrente, come da comparsa.
Pendente il giudizio, le parti addivenivano a un accordo, domandandone il recepimento da parte del Collegio, come da verbale d'udienza del 04.12.2024 Nel merito, si ritiene che la domanda di separazione sia accoglibile, essendo integrati i presupposti previsti dall'art. 151, 1° c. c.c.; è, infatti, incontestata l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza, come evincibile dal comportamento tenuto dalle stesse nel corso degli anni, nonché dalle rispettive difese. In ordine all'accordo relativo al versamento da parte del marito dell'assegno mensile di mantenimento pari a € 150,00 in favore della moglie, non si riscontra alcuna violazione di norma imperativa o di ordine pubblico, per cui esso appare meritevole di recepimento. Per quanto concerne la domanda di divorzio, formulata contestualmente alla domanda di separazione ex art. 473 bis.49 c.p.c. c.p.c., si rileva che essa è
1 improcedibile sino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente pronuncia parziale.
Atteso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio, le spese saranno disciplinate unitamente al definitivo all'esito del presente giudizio;
P.Q.M.
respinta e assorbita ogni diversa istanza, domanda e questione, PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi, SI TE
e SIa , come meglio indicati in atti;
[...] CP_1
MANDA agli ufficiali dello Stato civile del Comune di Cossato per le annotazioni e le determinazioni di competenza;
DISPONE che il SI versi in favore della SIa TE
entro il giorno 15 di ogni mese l'assegno di mantenimento mensile CP_1 pari ad € 150,00, come da accordo recato dal verbale d'udienza del 04.12.2024, che qui si richiama, costituendo parte integrante del presente dispositivo;
DICHIARA la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
INVITA le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio, depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza, una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 11.12.2024.
IL PRESIDENTE Dott. A. CARLI
IL GIUDICE REL. ESTENSORE
Dott.ssa F. MARRAPODI
“Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy di dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE composto dai SIi magistrati:
Dott. Andrea Carli PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Marrapodi GIUDICE REL.
Dott.ssa Margherita Cerizza GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 839 /2024 avente per oggetto: separazione personale, promossa da:
, C.F. , con il patrocinio TE C.F._1 dell'avv. A. LIPPIELLO, come da procura in atti, nei confronti di CP_1
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. F. MOTTO,
[...] C.F._2 come da procura in atti;
con trasmissione degli atti al P.M.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale del 04.12.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 12.05.2012 a Cossato, come da atto trascritto presso gli uffici dello stato civile del medesimo comune.
Dalla predetta unione non risultano essere nati figli. Con ricorso depositato in data 20.08.2024 ha chiesto al giudice TE adito di pronunciare – per quel che qui rileva - la separazione personale dei coniugi, allegando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per gravi incompatibilità, anche caratteriali.
Si costituiva in giudizio la SIa , che, aderendo alla domanda di CP_1 controparte in punto status, prendeva posizione sulle circostanze dedotte dal ricorrente, come da comparsa.
Pendente il giudizio, le parti addivenivano a un accordo, domandandone il recepimento da parte del Collegio, come da verbale d'udienza del 04.12.2024 Nel merito, si ritiene che la domanda di separazione sia accoglibile, essendo integrati i presupposti previsti dall'art. 151, 1° c. c.c.; è, infatti, incontestata l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza, come evincibile dal comportamento tenuto dalle stesse nel corso degli anni, nonché dalle rispettive difese. In ordine all'accordo relativo al versamento da parte del marito dell'assegno mensile di mantenimento pari a € 150,00 in favore della moglie, non si riscontra alcuna violazione di norma imperativa o di ordine pubblico, per cui esso appare meritevole di recepimento. Per quanto concerne la domanda di divorzio, formulata contestualmente alla domanda di separazione ex art. 473 bis.49 c.p.c. c.p.c., si rileva che essa è
1 improcedibile sino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente pronuncia parziale.
Atteso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio, le spese saranno disciplinate unitamente al definitivo all'esito del presente giudizio;
P.Q.M.
respinta e assorbita ogni diversa istanza, domanda e questione, PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi, SI TE
e SIa , come meglio indicati in atti;
[...] CP_1
MANDA agli ufficiali dello Stato civile del Comune di Cossato per le annotazioni e le determinazioni di competenza;
DISPONE che il SI versi in favore della SIa TE
entro il giorno 15 di ogni mese l'assegno di mantenimento mensile CP_1 pari ad € 150,00, come da accordo recato dal verbale d'udienza del 04.12.2024, che qui si richiama, costituendo parte integrante del presente dispositivo;
DICHIARA la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
INVITA le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio, depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza, una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 11.12.2024.
IL PRESIDENTE Dott. A. CARLI
IL GIUDICE REL. ESTENSORE
Dott.ssa F. MARRAPODI
“Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy di dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”.
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