Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi effettuati in Roma, mediante scambi di Note, fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939 in materia commerciale.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi effettuati in Roma, mediante scambi di Note, fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939 in materia commerciale.