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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, all'udienza del
01.07.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2525/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, in persona dell'amministratore p.t. sig. , Parte_1 Parte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Parte_3
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall' avv. MARIAGRAZIA POMPOSELLI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.05.2023 la società opponente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00009908 65 000, notificatogli dall' in data 21.04.2023, a titolo di CP_1 contributi Gestione aziende Mod DM10, afferenti il periodo da 07/2015 a 07/2015, per l'importo complessivo di euro 15.759,39. Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa vantata dall' e Controparte_3 concludeva per l'annullamento del predetto avviso di addebito con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' il quale eccepiva, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione, precisava CP_1 che oggetto dell'avviso di addebito impugnato fosse il recupero contributivo per ticket di licenziamento di lavoratori, eseguito nel mese di luglio 2015, eccepiva, altresì, l'infondatezza nel merito della eccezione di prescrizione e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_2 di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All' odierna udienza le parti costituite depositavano le note di trattazione scritta in cui si riportavano alle rispettive difese di cui agli atti del giudizio.
La causa veniva, pertanto, decisa unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
1.-Occorre sottolineare, preliminarmente, la tempestività dell'azione, rilevato che dagli atti prodotti dalla società opponente ( cfr. relata notifica a mezzo pec in atti della produzione) è emerso che l'avviso di addebito, per cui è causa, veniva notificato all'odierno ricorrente, a mezzo pec in data
21.04.2023, laddove il ricorso in opposizione veniva depositato il 06.05.2023, nel pieno rispetto del termine di 40 gg. prescritto dall' art. 24 comma 5 del D. lgs n. 46/1999.
2.-E' necessario, sempre in via preliminare, procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
3. Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_1 CP_4 degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
4.- Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre rilevare che nel caso di specie i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito, impugnato in questa sede, afferenti il periodo da 07/2015 a 07/2015, non risultano prescritti, essendo intervenuto CP_ un valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale, da parte dell' rappresentato dall'atto CP_ di diffida prot. 5102.04/02/20190024916, recapitato alla società opponente a mezzo pec del
05.02.2019 ( in atti della produzione ). CP_1 Invero, quanto all'individuazione del “dies a quo” dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, la problematica è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte (cfr. sentenza Cass., n.
27950/2018 le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente) proprio in tema di contributi cd. "a percentuale” rilevando che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. anche
Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Appare evidente che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, …”la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto…non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva “ ( cfr. Cass.
Ordinanza n. 12779/2019, Cass ordinanza 23040/2019), in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «…in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Viene in considerazione, al riguardo, la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 201n.
2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fatti-specie contributiva, v. Cass.
22 febbraio 2012, n. 2620 e Cass. 12 maggio ) 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l abbia accertato, ex art. 1 del Controparte_2
d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017). CP_1
Pertanto, tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. In ogni caso, l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.
-Nel caso di specie, il termine finale per il pagamento dei contributi, relativamente all'anno d'imposta
2015, era fissato dalla legge al 6/07/2016 ( così dispone l'art. 17 DPR 7-12-2001 N° 435 come modificato dal D.L. N° 223\2006, art. 37 comma 11).
Pertanto, dal momento che il primo atto interruttivo dell' (l'atto di diffida in atti della produzione CP_1 dell' ) veniva recapitato alla società opponente a mezzo pec del 5.02.2019 ne consegue che alla CP_1 data della notifica dell'avviso di addebito impugnato ( 21.04.2023) il credito vantato dall' non CP_1 risulta prescritto, tenuto anche conto dell'applicazione, al caso di specie, della sospensione del termine di prescrizione in virtù del D.L. n. 18/2020 e del D. L. n. 183/2020 pari complessivamente a gg. 311 di sospensione.
Per tutto quanto innanzi esposto va rigettato il ricorso e di conseguenza, risultano dovuti al medesimo i contributi sottesi all'avviso di addebito impugnato. Controparte_3
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, attese le recentissime evoluzioni giurisprudenziali e gli attuali contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni affrontate, tra cui in particolare la prescrizione dei crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.o.p. dott.ssa Maria Bertha Romano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Nola, addì 01.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano